Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 30/04/2026, n. 7884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7884 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07884/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03934/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3934 del 2026, proposto da RE MA NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - Codice 02, graduatoria nella quale la ricorrente figura al posto 25140, per la parte in cui non le attribuisce la riserva prevista dall’art. 1, comma 4 del bando, in favore degli aspiranti che abbiano concluso il servizio di volontario del servizio civile, indetto con delibera della Commissione Ripam 25 luglio 2025 in data 22.05.2025, graduatoria pubblicata il 24.02.2026;
b) di ogni altro atto preordinato connesso o conseguente, comunque lesivo dell’interesse oggetto del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. IO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato che:
- la ricorrente, partecipante al concorso in oggetto, in possesso del titolo di riserva consistente nell’aver svolto il servizio civile, ne chiede il riconoscimento in questa sede in quanto negato dall’amministrazione;
- a pag. 2 del ricorso viene evidenziato come “ la ricorrente nel compilare la propria domanda, ha commesso un errore: consistito nell’aver indicato, accanto alla riga “Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici” un “No”, in luogo del dovuto “Sì ”;
- le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto meramente formale;
- alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso è infondato, giacché la ricorrente “ lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva ”; in tali casi, secondo l’orientamento della Sezione, “ devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium, corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90 ”, nonché “ il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori nella compilazione della domanda, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum ” (T.A.R. Lazio, sez. IV ter, n. 7054/26);
- in ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
IO LL, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IO LL | TA IC |
IL SEGRETARIO