TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 30/04/2026, n. 7884
TAR
Sentenza breve 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Errore nella compilazione della domanda di partecipazione

    Il ricorso è infondato poiché la ricorrente, lungi dall'incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione di non essere in possesso di titoli di riserva. In tali casi, devono trovare applicazione il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e il principio nemo potest venire contra factum proprium, nonché il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori nella compilazione della domanda, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 30/04/2026, n. 7884
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7884
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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