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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4354/2022
N. R.G. 4354/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4354/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , e nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Catania il 22.05.1959, C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cesare C.F._2
Salmè (C.F. ), presso il cui studio in Catania, Via Isonzo n. 11, sono C.F._3 elettivamente domiciliati.
Opponenti Contro
in persona del legale rappresentante p.t., P.I. nella qualità di mandataria di CP_1 P.IVA_1
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Cristian Sgaramella (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
Studio Pwc TLS Avvocati e Commercialisti in Bari, Viale Papa Pio XII n. 60. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25.11.2024 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 331/2022, emesso dal Tribunale di Catania il 15.01.2022 nel procedimento n. 14241/2021 R.G., depositato il 18.01.2022, a mezzo del quale gli veniva ingiunto in solido il pagamento della complessiva somma di euro 5.468,45, oltre interessi come determinati in domanda e compensi per la fase monitoria, in virtù del saldo debitorio di un conto corrente n. 10713 aperto dal presso la e garantito da fideiussione della Pt_1 Controparte_3
Pt_2
Gli attori, invero, nell'atto di opposizione contestavano la pretesa creditoria eccependo il difetto di legittimazione attiva della società procedente, posto e rilevato che i suddetti opponenti non avevano mai ricevuto alcuna comunicazione di cessione del credito. Allegavano, altresì, l'assenza dei presupposti di legge per procedere, ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e seguenti, stante che nessuna prova esisteva agli atti dell'importo reclamato derivante dal riferito rapporto di conto corrente, essendo stato prodotto il differente contratto di conto corrente nr. 01080 -
pagina 1 di 5 2425 acceso dal nel lontano 23.12.2005 con la Banca Antonveneta, che di tutta evidenza Parte_1 non coincideva con il rapporto di c/c nr. 9697/10713 relativo alla Controparte_3 estinto nel lontano 2010 con saldo positivo unitamente al mutuo risalente al lontano 1992. Lamentavano, ancora, il mancato deposito di un estratto conto dell'asserito rapporto di conto corrente con il essendo stata prodotta esclusivamente una asettica scheda riepilogativa su carta Pt_1 intestata , da cui risultava un capitale residuo alla data del 13.05.2019 di € Controparte_3 5.411,73, avendo peraltro l'estratto di conto corrente certificato efficacia probatoria limitatamente al procedimento monitorio.
In merito alle fideiussioni prestate dalla rilevavano, invece, che le stesse risultavano tutte Pt_2 prestate in date antecedenti la stipula del predetto contratto di conto corrente (23.12.2005), e segnatamente il 22.01.1992, il 17.06.1992, il 21.09.1994, il09.01.1997, il 23.02.2005 e di conseguenza non avevano alcun legame né potevano fungere da garanzia per un rapporto contrattuale sorto dopo, eccependo pertanto il difetto di legittimazione passiva della Pt_2 Deducevano, poi la prescrizione del credito vantato dall'intimante sia in relazione agli interessi che al capitale. Per l'effetto, così, concludevano: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, accertata la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente ed al contempo di legittimazione passiva delle parti resistenti : 1) dichiarare inesistente, nullo e/o annullare o revocare, con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo n. 331/2022, opposto con il presente atto, in quanto carente dei requisiti e presupposti di legge, inammissibile, improcedibile, infondato, tanto in fatto quanto in diritto, ed improbato, per le ragioni sopra esposte e per quant'altro da dirsi e da allegarsi nelle forme
e nei termini di legge;
2) senza recesso dalle sopra esposte ragioni - rigettate, nel merito, con qualsiasi formula, le pretese attoree - assolvere gli odierni opponenti da ogni domanda comunque ex adverso proposta, in quanto del tutto infondata in fatto come in diritto e priva di prova alcuna, attesa altresì l'estinzione di qualsiasi credito per intervenuta prescrizione;
3) dichiarare assolutamente non dovuti sorte capitale ed interessi richiesti dalla Cessionaria in via preliminare per intervenuta prescrizione ed in subordine poiché non compiutamente documentati e quantificati secondo i canoni di legalità e trasparenza;
4) con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi difensivi secondo i parametri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ha anticipalo le prime e non riscosso i secondi.”. Costituitasi in giudizio la società opposta, questa confutava le avverse doglianze osservando che la era divenuta titolare dei crediti azionati con il D.I. a seguito di una cessione pro-soluto che CP_2 si era realizzata con contratto del 4.2.2020, dopo una precedente cessione tra Controparte_3
e la contestando quindi ogni eccezione in ordine alla propria legittimazione attiva. Controparte_4
Eccepiva, poi, in via preliminare che trattandosi di controversia vertente in materia di contratti bancari risultava obbligatorio esperire la procedura di mediazione.
Nel merito affermava come la pretesa creditoria fosse stata adeguatamente supportata dalla documentazione allegata e che con il ricorso monitorio era stato azionato il rapporto di c/c n. 10713 che era proprio quello “confermato” da controparte nel suo atto difensivo e che non era stata fornita alcuna prova a supporto della circostanza che lo stesso fosse stato estinto nel 2010 con un saldo positivo. Sull'avversa doglianza afferente all'impossibilità di escutere con il provvedimento monitorio le garanzie personali rilasciate dalla in quanto sarebbero state rilasciate in data antecedente la Pt_2 sottoscrizione del rapporto di credito contestato, rilevava come la garanzia personale fosse stata prestata “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo…”.
pagina 2 di 5 Respingeva, infine, l'eccezione relativa alla prescrizione del credito, essendo documentalmente provato, che il contratto di conto corrente per cui si disquisiva era stato risolto in data 13 maggio 2019. Sicché, concludeva chiedendo: “che l'Ill.mo Giudice adito voglia IN VIA PRELIMINARE 1) non essendo la opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, munire il decreto ingiuntivo opposto della provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.; 2) vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, previa pronuncia sulla istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, si chiede di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto procedimento;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO 3) rigettare ciascuna e tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 331/2022; IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO 4) condannare i Sig.ri
e al pagamento, in favore dell'opposta, di tutte le somme che Parte_1 Parte_2 saranno riconosciute, comunque, dovute anche nell'ipotesi denegata di parziale accoglimento dell'opposizione; IN OGNI CASO 5) condannare i Sig.ri e al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
”. Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa era rinviata al 5.6.2023, assegnandosi all'opposta termine di gg. 15 per l'avvio del procedimento di mediazione.
Nondimeno, depositato il verbale negativo di mediazione, alla succitata udienza parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda non essendo stata ritualmente esperita la procedura di mediazione stante che il relativo difensore non era munito di procura a mediare né era domiciliatario dei propri assistiti e la convocazione era stata notificata al difensore costituito e non alle parti personalmente.
Con ordinanza del 14.07.2023, ritenendosi ritualmente esperita la mediazione, si concedevano quindi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.. Compiegate le memorie istruttorie, la causa era rinviata per p.c. all'udienza del 25.11.2024, allorquando, precisate le conclusioni, andava a sentenza assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********************** L'opposizione è improcedibile per quanto di seguito esposto. Giova, all'uopo, premettere che la presente controversia, vertendo in materia di contratti bancari/finanziari, rientra nel novero di quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità ed è, dunque, obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del d. lgs. 28/2010.
Per tale ragione, con provvedimento del 14.09.2022, parte opposta è stata onerata di avviare entro 15 giorni il citato procedimento di mediazione. Ciò in quanto, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria i cui giudizi siano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo procedimento di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, il dovere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta essendo essa attrice in senso sostanziale (Cfr. Cass. S.U. n. 19596/2020).
Or, nella fattispecie in esame esaminata meglio la questione, sebbene la convenuta abbia effettivamente avviato la procedura di cui in parola, non si può ritenere che la stessa sia stata ritualmente esperita -come eccepito da parte opponente con il verbale del 5.6.2023 e con le successive note- e ciò per la mancata convocazione personale del e della che, per tale ragione, non Pt_1 Pt_2 hanno partecipato all'incontro allo scopo fissato. Ed invero, dal verbale negativo dell'Aequitas ADR (v. all. alla nota di deposito del 30.05.2023) si può agevolmente evincere che la parte invitata e è stata convocata “con Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 5 Pec del 04.10.2022” inviata al legale degli opponenti (v. convocazione depositata da parte opposta in data 5.06.2023) anziché personalmente agli stessi al loro domicilio, e ciò nonostante il d. lgs. n. 28/2010 non contemplasse la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito prevedendosi, piuttosto, che l'atto dovesse essere portato a diretta conoscenza degli interessati. L'opposta, al fine di superare l'eccezione avversa ha rilevato che “dalla procura alle liti rilasciata dai Sig.ri e in favore dell'Avv. Cesare Salmè, si evince in maniera chiara che Pt_1 Pt_2 gli opponenti hanno effettuato elezione di domicilio presso il proprio legale sia con riferimento alla fase giudiziale sia con riferimento alla fase stragiudiziale, di talché, tutte le convocazioni, afferenti alla fase processuale e/o extraprocessuale, ma relative alla controversia per cui è stato reso il mandato, devono essere inviate presso il domicilio eletto” (v. note autorizzate del 5.6.2023). Tale allegazione non coglie, tuttavia, nel segno dovendosi correttamente individuare il destinatario della comunicazione nella parte personalmente e non anche nell'avvocato costituito nel giudizio. L'art. 8 comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva infatti che la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione dovesse essere inoltrata alla parte e, segnatamente, che: “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”. E seppur vero che nelle procedure di mediazione obbligatorie e delegate è necessaria l'assistenza del legale, nondimeno la comunicazione della convocazione -al fine di assolvere alla condizione di procedibilità- va inviata ai sensi della citata normativa alla parte personalmente, non essendo possibile indirizzarle al solo procuratore costituito in giudizio. D'altronde, tale previsione risulta pienamente coerente con la richiesta della necessaria comparizione personale delle parti dinnanzi al mediatore che trova la sua ragion d'essere nella circostanza che “solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cfr. Cass. n. 8473 del 7.3.2019). Per di più, “L'irregolarità della notifica dell'istanza di mediazione non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedi bilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.” (Cfr. Tribunale di Avellino Sent. n. 178 del 01.02.2023, Tribunale di Palermo Sent. n. 3903 del 5 settembre 2019).
Di guisa che nel caso in specie, non contenendo la procura ad litem firmata dagli opponenti alcuna elezione di domicilio con specifico riferimento alla procedura di mediazione (v. fasc. opponenti) e non rivelandosi la notifica eseguita al procuratore costituito atta a integrare la previsione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 e ad assolvere alla funzione che a tale convocazione viene attribuita, si deve ritenere che la procedura non sia stata ritualmente instaurata dall'opposta e che, dunque, per tale ragione l'opposizione debba dichiararsi improcedibile. Ulteriormente, ne consegue che, accolta l'eccezione di improcedibilità, il decreto ingiuntivo qui contestato andrà per l'effetto revocato. Sul punto, deve infatti richiamarsi la soluzione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 19596 emessa in data 18.09.2020, con cui è stato espressamente affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto
pagina 4 di 5 ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”, divenendo improcedibile l'intero procedimento, avente carattere unitario, instaurato con il deposito del ricorso monitorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara improcedibile l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
331/2022, emesso dal Tribunale di Catania il 15.01.2022 nel procedimento n. 14241/2021 R.G. e depositato il 18.01.2022.
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore del procuratore degli opponenti, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alla refusione delle spese vive, delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 11.3.2025.
Il Presidente di Sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
pagina 5 di 5
N. R.G. 4354/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4354/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , e nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Catania il 22.05.1959, C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cesare C.F._2
Salmè (C.F. ), presso il cui studio in Catania, Via Isonzo n. 11, sono C.F._3 elettivamente domiciliati.
Opponenti Contro
in persona del legale rappresentante p.t., P.I. nella qualità di mandataria di CP_1 P.IVA_1
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Cristian Sgaramella (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
Studio Pwc TLS Avvocati e Commercialisti in Bari, Viale Papa Pio XII n. 60. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25.11.2024 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 331/2022, emesso dal Tribunale di Catania il 15.01.2022 nel procedimento n. 14241/2021 R.G., depositato il 18.01.2022, a mezzo del quale gli veniva ingiunto in solido il pagamento della complessiva somma di euro 5.468,45, oltre interessi come determinati in domanda e compensi per la fase monitoria, in virtù del saldo debitorio di un conto corrente n. 10713 aperto dal presso la e garantito da fideiussione della Pt_1 Controparte_3
Pt_2
Gli attori, invero, nell'atto di opposizione contestavano la pretesa creditoria eccependo il difetto di legittimazione attiva della società procedente, posto e rilevato che i suddetti opponenti non avevano mai ricevuto alcuna comunicazione di cessione del credito. Allegavano, altresì, l'assenza dei presupposti di legge per procedere, ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e seguenti, stante che nessuna prova esisteva agli atti dell'importo reclamato derivante dal riferito rapporto di conto corrente, essendo stato prodotto il differente contratto di conto corrente nr. 01080 -
pagina 1 di 5 2425 acceso dal nel lontano 23.12.2005 con la Banca Antonveneta, che di tutta evidenza Parte_1 non coincideva con il rapporto di c/c nr. 9697/10713 relativo alla Controparte_3 estinto nel lontano 2010 con saldo positivo unitamente al mutuo risalente al lontano 1992. Lamentavano, ancora, il mancato deposito di un estratto conto dell'asserito rapporto di conto corrente con il essendo stata prodotta esclusivamente una asettica scheda riepilogativa su carta Pt_1 intestata , da cui risultava un capitale residuo alla data del 13.05.2019 di € Controparte_3 5.411,73, avendo peraltro l'estratto di conto corrente certificato efficacia probatoria limitatamente al procedimento monitorio.
In merito alle fideiussioni prestate dalla rilevavano, invece, che le stesse risultavano tutte Pt_2 prestate in date antecedenti la stipula del predetto contratto di conto corrente (23.12.2005), e segnatamente il 22.01.1992, il 17.06.1992, il 21.09.1994, il09.01.1997, il 23.02.2005 e di conseguenza non avevano alcun legame né potevano fungere da garanzia per un rapporto contrattuale sorto dopo, eccependo pertanto il difetto di legittimazione passiva della Pt_2 Deducevano, poi la prescrizione del credito vantato dall'intimante sia in relazione agli interessi che al capitale. Per l'effetto, così, concludevano: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, accertata la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente ed al contempo di legittimazione passiva delle parti resistenti : 1) dichiarare inesistente, nullo e/o annullare o revocare, con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo n. 331/2022, opposto con il presente atto, in quanto carente dei requisiti e presupposti di legge, inammissibile, improcedibile, infondato, tanto in fatto quanto in diritto, ed improbato, per le ragioni sopra esposte e per quant'altro da dirsi e da allegarsi nelle forme
e nei termini di legge;
2) senza recesso dalle sopra esposte ragioni - rigettate, nel merito, con qualsiasi formula, le pretese attoree - assolvere gli odierni opponenti da ogni domanda comunque ex adverso proposta, in quanto del tutto infondata in fatto come in diritto e priva di prova alcuna, attesa altresì l'estinzione di qualsiasi credito per intervenuta prescrizione;
3) dichiarare assolutamente non dovuti sorte capitale ed interessi richiesti dalla Cessionaria in via preliminare per intervenuta prescrizione ed in subordine poiché non compiutamente documentati e quantificati secondo i canoni di legalità e trasparenza;
4) con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi difensivi secondo i parametri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ha anticipalo le prime e non riscosso i secondi.”. Costituitasi in giudizio la società opposta, questa confutava le avverse doglianze osservando che la era divenuta titolare dei crediti azionati con il D.I. a seguito di una cessione pro-soluto che CP_2 si era realizzata con contratto del 4.2.2020, dopo una precedente cessione tra Controparte_3
e la contestando quindi ogni eccezione in ordine alla propria legittimazione attiva. Controparte_4
Eccepiva, poi, in via preliminare che trattandosi di controversia vertente in materia di contratti bancari risultava obbligatorio esperire la procedura di mediazione.
Nel merito affermava come la pretesa creditoria fosse stata adeguatamente supportata dalla documentazione allegata e che con il ricorso monitorio era stato azionato il rapporto di c/c n. 10713 che era proprio quello “confermato” da controparte nel suo atto difensivo e che non era stata fornita alcuna prova a supporto della circostanza che lo stesso fosse stato estinto nel 2010 con un saldo positivo. Sull'avversa doglianza afferente all'impossibilità di escutere con il provvedimento monitorio le garanzie personali rilasciate dalla in quanto sarebbero state rilasciate in data antecedente la Pt_2 sottoscrizione del rapporto di credito contestato, rilevava come la garanzia personale fosse stata prestata “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo…”.
pagina 2 di 5 Respingeva, infine, l'eccezione relativa alla prescrizione del credito, essendo documentalmente provato, che il contratto di conto corrente per cui si disquisiva era stato risolto in data 13 maggio 2019. Sicché, concludeva chiedendo: “che l'Ill.mo Giudice adito voglia IN VIA PRELIMINARE 1) non essendo la opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, munire il decreto ingiuntivo opposto della provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.; 2) vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, previa pronuncia sulla istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, si chiede di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto procedimento;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO 3) rigettare ciascuna e tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 331/2022; IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO 4) condannare i Sig.ri
e al pagamento, in favore dell'opposta, di tutte le somme che Parte_1 Parte_2 saranno riconosciute, comunque, dovute anche nell'ipotesi denegata di parziale accoglimento dell'opposizione; IN OGNI CASO 5) condannare i Sig.ri e al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
”. Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa era rinviata al 5.6.2023, assegnandosi all'opposta termine di gg. 15 per l'avvio del procedimento di mediazione.
Nondimeno, depositato il verbale negativo di mediazione, alla succitata udienza parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda non essendo stata ritualmente esperita la procedura di mediazione stante che il relativo difensore non era munito di procura a mediare né era domiciliatario dei propri assistiti e la convocazione era stata notificata al difensore costituito e non alle parti personalmente.
Con ordinanza del 14.07.2023, ritenendosi ritualmente esperita la mediazione, si concedevano quindi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.. Compiegate le memorie istruttorie, la causa era rinviata per p.c. all'udienza del 25.11.2024, allorquando, precisate le conclusioni, andava a sentenza assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********************** L'opposizione è improcedibile per quanto di seguito esposto. Giova, all'uopo, premettere che la presente controversia, vertendo in materia di contratti bancari/finanziari, rientra nel novero di quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità ed è, dunque, obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del d. lgs. 28/2010.
Per tale ragione, con provvedimento del 14.09.2022, parte opposta è stata onerata di avviare entro 15 giorni il citato procedimento di mediazione. Ciò in quanto, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria i cui giudizi siano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo procedimento di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, il dovere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta essendo essa attrice in senso sostanziale (Cfr. Cass. S.U. n. 19596/2020).
Or, nella fattispecie in esame esaminata meglio la questione, sebbene la convenuta abbia effettivamente avviato la procedura di cui in parola, non si può ritenere che la stessa sia stata ritualmente esperita -come eccepito da parte opponente con il verbale del 5.6.2023 e con le successive note- e ciò per la mancata convocazione personale del e della che, per tale ragione, non Pt_1 Pt_2 hanno partecipato all'incontro allo scopo fissato. Ed invero, dal verbale negativo dell'Aequitas ADR (v. all. alla nota di deposito del 30.05.2023) si può agevolmente evincere che la parte invitata e è stata convocata “con Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 5 Pec del 04.10.2022” inviata al legale degli opponenti (v. convocazione depositata da parte opposta in data 5.06.2023) anziché personalmente agli stessi al loro domicilio, e ciò nonostante il d. lgs. n. 28/2010 non contemplasse la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito prevedendosi, piuttosto, che l'atto dovesse essere portato a diretta conoscenza degli interessati. L'opposta, al fine di superare l'eccezione avversa ha rilevato che “dalla procura alle liti rilasciata dai Sig.ri e in favore dell'Avv. Cesare Salmè, si evince in maniera chiara che Pt_1 Pt_2 gli opponenti hanno effettuato elezione di domicilio presso il proprio legale sia con riferimento alla fase giudiziale sia con riferimento alla fase stragiudiziale, di talché, tutte le convocazioni, afferenti alla fase processuale e/o extraprocessuale, ma relative alla controversia per cui è stato reso il mandato, devono essere inviate presso il domicilio eletto” (v. note autorizzate del 5.6.2023). Tale allegazione non coglie, tuttavia, nel segno dovendosi correttamente individuare il destinatario della comunicazione nella parte personalmente e non anche nell'avvocato costituito nel giudizio. L'art. 8 comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva infatti che la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione dovesse essere inoltrata alla parte e, segnatamente, che: “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”. E seppur vero che nelle procedure di mediazione obbligatorie e delegate è necessaria l'assistenza del legale, nondimeno la comunicazione della convocazione -al fine di assolvere alla condizione di procedibilità- va inviata ai sensi della citata normativa alla parte personalmente, non essendo possibile indirizzarle al solo procuratore costituito in giudizio. D'altronde, tale previsione risulta pienamente coerente con la richiesta della necessaria comparizione personale delle parti dinnanzi al mediatore che trova la sua ragion d'essere nella circostanza che “solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cfr. Cass. n. 8473 del 7.3.2019). Per di più, “L'irregolarità della notifica dell'istanza di mediazione non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedi bilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.” (Cfr. Tribunale di Avellino Sent. n. 178 del 01.02.2023, Tribunale di Palermo Sent. n. 3903 del 5 settembre 2019).
Di guisa che nel caso in specie, non contenendo la procura ad litem firmata dagli opponenti alcuna elezione di domicilio con specifico riferimento alla procedura di mediazione (v. fasc. opponenti) e non rivelandosi la notifica eseguita al procuratore costituito atta a integrare la previsione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 e ad assolvere alla funzione che a tale convocazione viene attribuita, si deve ritenere che la procedura non sia stata ritualmente instaurata dall'opposta e che, dunque, per tale ragione l'opposizione debba dichiararsi improcedibile. Ulteriormente, ne consegue che, accolta l'eccezione di improcedibilità, il decreto ingiuntivo qui contestato andrà per l'effetto revocato. Sul punto, deve infatti richiamarsi la soluzione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 19596 emessa in data 18.09.2020, con cui è stato espressamente affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto
pagina 4 di 5 ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”, divenendo improcedibile l'intero procedimento, avente carattere unitario, instaurato con il deposito del ricorso monitorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara improcedibile l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
331/2022, emesso dal Tribunale di Catania il 15.01.2022 nel procedimento n. 14241/2021 R.G. e depositato il 18.01.2022.
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore del procuratore degli opponenti, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alla refusione delle spese vive, delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 11.3.2025.
Il Presidente di Sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
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