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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/08/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1748 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Mario Livello, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Alessio Livello, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
Per l'udienza del 27/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 16/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Gallarate (VA) il 10/04/1993;
- che dalla loro unione sono nati tre figli: , il 2/05/1993, il 14/10/1999 Per_1 Per_2
e , l'8/03/2013; Per_3
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del
Tribunale di Lecce del 14/07/2023;
1 - che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle medesime condizioni concordate in sede di separazione ed espresse nei seguenti termini:
1) i coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà dei genitori di viene assegnata al Controparte_1
Sig. ; Controparte_1
3) il figlio minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_3 collocamento prevalente presso il padre;
4) la madre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità concordate con il padre. In difetto di accordo, si stabilisce che la madre potrà vedere e tenere con sé il minore nei giorni di martedì e giovedì dalle 16:00 alle 20:00 e, a fine settimana alterni, dalle 16:00 del sabato alle 20:00 della domenica. Il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno con la madre e per le festività pasquali il giorno di Pasqua e Pasquetta, sempre ad anni alterni. Durante l'estate il minore trascorrerà una settimana consecutiva con la madre, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di giugno;
5) la madre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
20 di ogni mese;
6) inoltre, le parti concordano che l'assegno unico sarà ripartito in parti uguali tra i genitori;
7) le spese straordinarie, in base al Protocollo del Tribunale di Lecce, saranno sostenute al 50% dai genitori;
8) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore. La Sig.ra avrà facoltà di portare Parte_1 con sé il minore in caso di viaggio in Russia, suo paese di origine, previa comunicazione al Sig. del tempo di permanenza e del relativo indirizzo di soggiorno;
CP_1
9) i sig.ri e rinunciano al reciproco mantenimento, trovandosi CP_1 Parte_1 in condizioni reddituali precarie.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
2 È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gallarate (VA) il
10/04/1993 da e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 10, Parte I, anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1748 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Mario Livello, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Alessio Livello, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
Per l'udienza del 27/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 16/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Gallarate (VA) il 10/04/1993;
- che dalla loro unione sono nati tre figli: , il 2/05/1993, il 14/10/1999 Per_1 Per_2
e , l'8/03/2013; Per_3
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del
Tribunale di Lecce del 14/07/2023;
1 - che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle medesime condizioni concordate in sede di separazione ed espresse nei seguenti termini:
1) i coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà dei genitori di viene assegnata al Controparte_1
Sig. ; Controparte_1
3) il figlio minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_3 collocamento prevalente presso il padre;
4) la madre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità concordate con il padre. In difetto di accordo, si stabilisce che la madre potrà vedere e tenere con sé il minore nei giorni di martedì e giovedì dalle 16:00 alle 20:00 e, a fine settimana alterni, dalle 16:00 del sabato alle 20:00 della domenica. Il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno con la madre e per le festività pasquali il giorno di Pasqua e Pasquetta, sempre ad anni alterni. Durante l'estate il minore trascorrerà una settimana consecutiva con la madre, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di giugno;
5) la madre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
20 di ogni mese;
6) inoltre, le parti concordano che l'assegno unico sarà ripartito in parti uguali tra i genitori;
7) le spese straordinarie, in base al Protocollo del Tribunale di Lecce, saranno sostenute al 50% dai genitori;
8) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore. La Sig.ra avrà facoltà di portare Parte_1 con sé il minore in caso di viaggio in Russia, suo paese di origine, previa comunicazione al Sig. del tempo di permanenza e del relativo indirizzo di soggiorno;
CP_1
9) i sig.ri e rinunciano al reciproco mantenimento, trovandosi CP_1 Parte_1 in condizioni reddituali precarie.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
2 È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gallarate (VA) il
10/04/1993 da e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 10, Parte I, anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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