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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/09/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA N. 863/2025
Oggi 9 settembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani compaiono l'avv. D'Amato per parte ricorrente e l'avv. Mineo per parte resistente.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando il procuratore della ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 863/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico D'Amato
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Controparte_1 P.IVA_1
Mineo
RESISTENTE
Conclusioni di parte ricorrente:
Nel merito, previo ogni e più opportuno accertamento in ordine al diritto del sig. Parte_1 CP_ di percepire la prestazione per cui è causa, Voglia condannare l
[...] ricorrente in relazione alla domanda amministrativa presentata il 10.08.2024, l'indennità di disoccupazione naspi nella misura dovuta e con la decorrenza di legge, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Conclusioni di parte resistente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare improponibile/inammissibile e comunque CP_ respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' , in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_ In via istruttoria l' si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avverse, in quanto irrilevanti. Con vittoria delle e di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
era dipendente di GPS s.r.l. e lavorava presso lo stabilimento di Ozzero Parte_1
(MI), quando, il 5 luglio 2024, ricevette una comunicazione del datore di lavoro circa il trasferimento presso la sede di OM MO (AL) a decorrere dal 12 agosto 2024, in considerazione del fatto che la sede di Ozzero avrebbe chiuso l'attività a partire dal 9 agosto 2024 (docc. 1 e 2 allegati al ricorso). Già il precedente 8 aprile 2024 la società datrice di lavoro aveva informato tutti i dipendenti in merito al trasferimento dello stabilimento, motivando la decisione con la necessità di garantire la sicurezza economica dell'impresa e i posti di lavoro, con impegno ad adottare interventi a favore dei lavoratori e in particolare a organizzare un servizio di trasporto noleggiando mezzi per il tragitto dalle case dei lavoratori alla sede di OM MO e viceversa (sempre doc. 2 di parte ricorrente). Il ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale il trasferimento, contestandone la legittimità con missiva inviata via pec alla datrice di lavoro il 30 maggio 2024 (doc. 4 allegato al ricorso) e ha, poi, il 16 luglio successivo, rassegnato le dimissioni per giusta causa a decorrere dal 10 agosto 2024 (docc. 3, sempre di parte ricorrente), CP_ presentando all' , il 10 agosto 2024, domanda di riconoscimento della NASpi (doc. 5 allegato al ricorso). L'ente resistente ha respinto la domanda di prestazione, con provvedimento confermato in sede di definizione del ricorso amministrativo. In particolare, il comitato provinciale ha sostenuto che “…anche nell'ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che, come anche affermato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel parere reso sulla materia, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro” e ha altresì osservato come il trasferimento non fosse stato impugnato in sede giudiziale (docc. 6 e 7 di parte ricorrente e docc. 4 e 5 di parte resistente). CP_ Il ricorrente ha convenuto in giudizio l per accertare il diritto a ottenere la NASpi, con conseguente condanna al pagamento della prestazione. L'ente previdenziale si è costituito per il rigetto del ricorso.
2) Normativa applicabile alla fattispecie in esame: i casi di riconoscimento della Naspi, sulla scorta degli indirizzi espressi nelle circolari emesse dall'Ente della Previdenza e dalla giurisprudenza.
L'art. 1 del D.L.vo 4 marzo 2015 n. 22 ha introdotto l'indennità mensile di disoccupazione, denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi)”, avente “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, la quale ha sostituito le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”. Ai sensi dell'art. 3 del medesimo D. L.vo, la prestazione “è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano vantare trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. Il secondo comma del medesimo articolo dispone, inoltre, che la NASpi “è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa (sottolineatura di chi scrive) e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”. CP_ Pare ora opportuno richiamare il contenuto di alcune circolari;
invero, nonostante il carattere non vincolante delle medesime, posto che esse “non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale sono emesse” (dalla motivazione di. Cass. sent. del 9.2.21, n. 3121), esse possono in ogni caso concorrere, unitamente ad altri elementi, fattuali e normativi, del caso concreto, nella valutazione sulla legittimità o meno del comportamento dell'ente previdenziale. CP_ Con circolare n. 94/2015 del 12/5/2015 l ha chiarito che la NASpi è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano per giusta causa, secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, qualora esse siano motivate: “dal mancato pagamento della retribuzione;
dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
dal c.d. mobbing;
dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art. 2112 co.4 c.c.); dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 c.c.; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente”. CP_ Con successiva circolare n. 142 del 29/7/2015 l ha poi evidenziato, in conformità con il combinato disposto dei commi 41 e 42 dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che la decadenza dalla NASpi non si verifica nell'ipotesi di rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento presso una sede di lavoro distante oltre 50 chilometri dalla sua residenza o raggiungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Infine, giova precisare come, con precedente circolare n. 108/2006 del 10/10/2006, relativa all'indennità di disoccupazione, di cui la NASpi ha preso il posto, l'ente della previdenza aveva inteso chiarire che essa spettava, a fronte di un trasferimento siffatto, anche nelle ipotesi in cui il rapporto fosse stato formalmente risolto mediante risoluzione consensuale, dovendo intendersi che in tal caso “la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda”. Orbene, alla luce delle stesse disposizioni interne dell'ente previdenziale sin qui richiamate, non può ritenersi ragionevole operare una distinzione, ai fini del riconoscimento della NASpi, ove ricorra il presupposto del trasferimento a una determinata distanza, tra il caso in cui rapporto è stato formalmente risolto con un negozio di risoluzione consensuale e quello in cui è stato risolto per dimissioni per giusta causa, in relazione al quale soltanto il lavoratore dovrebbe dimostrare che il trasferimento è illegittimo in quanto non sorretto dalle ragioni giustificatrici di cui all'art. 2103 c.c. Tale distinzione, infatti, condurrebbe a riservare un diverso trattamento a ipotesi del tutto analoghe, poiché, come già osservato in altra pronuncia di merito, “la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sostanzialmente equiparabile alle dimissioni, non essendoci alcuna differenza concettuale tra la dichiarazione di volontà con cui il lavoratore pone unilateralmente termine al rapporto di lavoro e la dichiarazione di volontà che confluisce, unitamente ad analoga dichiarazione del datore di lavoro, nell'accordo oggetto di risoluzione consensuale” (Trib. Torino n. 429/2023 del 27/4/2023). Pertanto, non è necessaria, per la concessione della NASpi, a fronte di un trasferimento assai lontano della sede di lavoro, l'illegittimità della determinazione datoriale, perché anche l'esercizio legittimo dei poteri datoriali può determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore proseguirne l'esecuzione, di modo che la risoluzione del rapporto è causalmente riferibile al potere organizzativo imprenditoriale e quindi la disoccupazione è involontaria (v. anche Corte d'Appello di Firenze n. 470/2023 pubblicata il 5 febbraio 2024).
3) Analisi della fattispecie concreta.
Nel caso in esame, a fronte del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineati, deve evidenziarsi come la sola questione rilevante attiene alla sussistenza o meno della giusta causa delle dimissioni del ricorrente, al fine della verifica dell'esistenza dello stato di disoccupazione involontaria, non assumendo, di contro, rilievo alcuno l'indagine circa la legittimità del trasferimento dell'azienda e, di conseguenza, delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che hanno determinato il datore di lavoro a operare detto dislocamento della sede lavorativa. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente risiede ad Abbiategrasso;
devono poi dirsi dimostrati, in assenza di una specifica contestazione di parte resistente rispetto agli estratti da Google Maps depositati da parte ricorrente (docc. sub 8) la distanza chilometrica tra la sua residenza e la nuova sede di lavoro alla frazione Gaminella di OM MO (AL) e i tempi necessari per raggiungere tale nuova sede. Invero l'istituto resistente si è limitato a ricordare l'onere della prova in capo al lavoratore sui dati di fatto di cui si discute e a negare genericamente che tali presupposti sussistano nel caso concreto (punto 16 della comparsa); non ha, però, negato che gli estratti da Google Maps siano genuini né che riportino fedelmente i percorsi possibili, la lunghezza dei medesimi e i tempi necessari per coprirli. La distanza risulta, dunque, ben superiore a 50 km (da 77,6 a 111 km a seconda dei percorsi), e il tempo di percorrenza di tale distanza con i mezzi di trasporto pubblico non è inferiore a un'ora e quarantotto minuti, arrivando a 3 ore e 42 minuti in certi orari. Né risulta che il datore di lavoro si sia attivato per ovviare alle difficoltà logistiche derivanti dal trasferimento della sede in quanto nella missiva del 5 luglio 2024 GPS non ha confermato l'impegno a organizzare un servizio di trasporto secondo quanto invece aveva prospettato nella precedente comunicazione dell'8 aprile. Infine, l'istituto resistente non ha contestato la presenza, in capo al ricorrente, all'epoca della domanda, dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dalla legge, ma solo l'insussistenza della dedotta giusta causa di dimissioni, in ragione della mancanza della prova dell'illegittimità del trasferimento attuato dal datore di lavoro presso la nuova sede (v. citati docc. 6 e 7 di parte ricorrente). Questa giudice ritiene, in considerazione delle circostanze del caso concreto sin qui esposte, che, nella fattispecie, sussista un'ipotesi di giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ossia "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". Si deve, sul punto, richiamare quanto affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 269/2002, secondo la quale: “In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, involontario. Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice a quo, uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa. … - La disposizione censurata risponde senz'altro ad esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del sistema, attraverso l'introduzione di un requisito inteso ad impedire distorte conseguenze applicative del trattamento di favore. Ma, come sopra rilevato, dalla formulazione di essa non discende l'esclusione della corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto”. Deve, quindi, reputarsi sussistente, nel caso in esame, la condizione d'improseguibilità del rapporto, con conseguente involontarietà dello stato di disoccupazione, considerando, in particolare, la rilevante distanza della nuova sede di lavoro rispetto alla residenza del ricorrente, con la conseguente inevitabile e grave alterazione delle abituali condizioni di vita derivanti dal predetto trasferimento, posto che i tempi del viaggio avrebbero compresso in modo assai rilevante la possibilità di riposo e il tempo libero;
infine non va trascurato che i notori costi dei viaggi avrebbero limitato sensibilmente le disponibilità reddituali del lavoratore. A fronte di un siffatto trasferimento, la decisione del ricorrente di dimettersi deve, quindi, qualificarsi come imputabile a terzi e non volontaria, in quanto imposta da una condotta del datore di lavoro che, benché legittima, ha reso di fatto obbligata tale scelta. Né può imporsi al lavoratore, al fine di accedere alla prestazione richiesta, l'onere di attivare un contenzioso mediante l'impugnazione in sede giudiziaria del disposto trasferimento. Questa giudice, infatti, ritiene di conformarsi, ritenendone assolutamente condivisibile il ragionamento logico- giuridico, alla già richiamata pronuncia della Corte d'Appello di Firenze (sent. n. 470/2023, pubblicata il 5 febbraio 2024). La Corte, chiamata a interrogarsi sul riconoscimento della NASpi in caso di dimissioni rassegnate per giusta causa, si è così espressa : “Non può poi dubitarsi che l'esercizio anche legittimo dei poteri datoriali possa determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, come tipicamente può avvenire appunto in caso di mutamento rilevante della sede o dei turni di lavoro. In tali casi, ad avviso della Corte, la risoluzione del rapporto è in effetti causalmente riferibile al potere organizzativo datoriale e quindi la disoccupazione è involontaria, senza che rilevi, ai fini previdenziali, la legittimità o meno dell'atto di esercizio dello jus variandi (esattamente come non rileva la legittimità del licenziamento). E' del resto una conclusione cui è pervenuto lo stesso istituto di previdenza, dato che, con la propria circolare 142/2012, ha ritenuto sussistere i presupposti per il pagamento dell'indennità di disoccupazione (ma la previsione è pacificamente applicata anche alla NASpI) anche quando il rapporto di lavoro sia stato risolto consensualmente all'esito di trasferimento del lavoratore assicurato verso una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o situata in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici. Sembra al collegio che, come correttamente argomentato dalla difesa attrice, tale fattispecie sia, ai fini di interesse, del tutto identica a quella di causa. Nell'uno e nell'altro caso infatti a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro risulta essere l'esercizio dei poteri organizzativi datoriali, mentre la circostanza che il fatto giuridico produttivo della risoluzione sia un accordo o invece una manifestazione di volontà riferibile al lavoratore non muta la relazione causale comunque esistente tra la fine della relazione negoziale (e quindi la disoccupazione del lavoratore) e l'atto di esercizio dello jus variandi. Dimostrato quindi che nella specie il trasferimento sia avvenuto a oltre 50 km dal luogo di residenza della lavoratrice e verso una località raggiungibile da quel luogo in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, e che vi sia stata quindi una modifica unilaterale e sostanziale di un elemento essenziale del rapporto, la risoluzione del rapporto medesimo deve intendersi determinata da un fatto del datore di lavoro così che la disoccupazione dell'assicurata deve qualificarsi come involontaria”. Per tutte le ragioni sin qui esposte deve riconoscersi al ricorrente il diritto di ottenere la prestazione richiesta con la domanda presentata nell'agosto 2024 all'ente previdenziale.
4) Spese di lite.
Considerando il totale accoglimento del ricorso, è corretto, alla stregua del principio di soccombenza, condannare parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto, oltre che del valore della causa, del fatto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Tommasone, Funzionaria dell'Ufficio per il processo.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) accerta il diritto del ricorrente di percepire la NASPI richiesta con la domanda amministrativa presentata in data 10 agosto 2024; CP_
2) condanna al pagamento della Naspi, nella misura dovuta e con la decorrenza di legge, a favore del ricorrente, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alle date di presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo;
CP_
3) condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Deciso all'udienza del 9 settembre 2025.
La giudice del lavoro Marcella Frangipani
VERBALE NELLA CAUSA N. 863/2025
Oggi 9 settembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani compaiono l'avv. D'Amato per parte ricorrente e l'avv. Mineo per parte resistente.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando il procuratore della ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 863/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico D'Amato
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Controparte_1 P.IVA_1
Mineo
RESISTENTE
Conclusioni di parte ricorrente:
Nel merito, previo ogni e più opportuno accertamento in ordine al diritto del sig. Parte_1 CP_ di percepire la prestazione per cui è causa, Voglia condannare l
[...] ricorrente in relazione alla domanda amministrativa presentata il 10.08.2024, l'indennità di disoccupazione naspi nella misura dovuta e con la decorrenza di legge, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Conclusioni di parte resistente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare improponibile/inammissibile e comunque CP_ respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' , in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_ In via istruttoria l' si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avverse, in quanto irrilevanti. Con vittoria delle e di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
era dipendente di GPS s.r.l. e lavorava presso lo stabilimento di Ozzero Parte_1
(MI), quando, il 5 luglio 2024, ricevette una comunicazione del datore di lavoro circa il trasferimento presso la sede di OM MO (AL) a decorrere dal 12 agosto 2024, in considerazione del fatto che la sede di Ozzero avrebbe chiuso l'attività a partire dal 9 agosto 2024 (docc. 1 e 2 allegati al ricorso). Già il precedente 8 aprile 2024 la società datrice di lavoro aveva informato tutti i dipendenti in merito al trasferimento dello stabilimento, motivando la decisione con la necessità di garantire la sicurezza economica dell'impresa e i posti di lavoro, con impegno ad adottare interventi a favore dei lavoratori e in particolare a organizzare un servizio di trasporto noleggiando mezzi per il tragitto dalle case dei lavoratori alla sede di OM MO e viceversa (sempre doc. 2 di parte ricorrente). Il ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale il trasferimento, contestandone la legittimità con missiva inviata via pec alla datrice di lavoro il 30 maggio 2024 (doc. 4 allegato al ricorso) e ha, poi, il 16 luglio successivo, rassegnato le dimissioni per giusta causa a decorrere dal 10 agosto 2024 (docc. 3, sempre di parte ricorrente), CP_ presentando all' , il 10 agosto 2024, domanda di riconoscimento della NASpi (doc. 5 allegato al ricorso). L'ente resistente ha respinto la domanda di prestazione, con provvedimento confermato in sede di definizione del ricorso amministrativo. In particolare, il comitato provinciale ha sostenuto che “…anche nell'ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che, come anche affermato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel parere reso sulla materia, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro” e ha altresì osservato come il trasferimento non fosse stato impugnato in sede giudiziale (docc. 6 e 7 di parte ricorrente e docc. 4 e 5 di parte resistente). CP_ Il ricorrente ha convenuto in giudizio l per accertare il diritto a ottenere la NASpi, con conseguente condanna al pagamento della prestazione. L'ente previdenziale si è costituito per il rigetto del ricorso.
2) Normativa applicabile alla fattispecie in esame: i casi di riconoscimento della Naspi, sulla scorta degli indirizzi espressi nelle circolari emesse dall'Ente della Previdenza e dalla giurisprudenza.
L'art. 1 del D.L.vo 4 marzo 2015 n. 22 ha introdotto l'indennità mensile di disoccupazione, denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi)”, avente “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, la quale ha sostituito le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”. Ai sensi dell'art. 3 del medesimo D. L.vo, la prestazione “è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano vantare trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. Il secondo comma del medesimo articolo dispone, inoltre, che la NASpi “è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa (sottolineatura di chi scrive) e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”. CP_ Pare ora opportuno richiamare il contenuto di alcune circolari;
invero, nonostante il carattere non vincolante delle medesime, posto che esse “non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale sono emesse” (dalla motivazione di. Cass. sent. del 9.2.21, n. 3121), esse possono in ogni caso concorrere, unitamente ad altri elementi, fattuali e normativi, del caso concreto, nella valutazione sulla legittimità o meno del comportamento dell'ente previdenziale. CP_ Con circolare n. 94/2015 del 12/5/2015 l ha chiarito che la NASpi è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano per giusta causa, secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, qualora esse siano motivate: “dal mancato pagamento della retribuzione;
dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
dal c.d. mobbing;
dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art. 2112 co.4 c.c.); dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 c.c.; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente”. CP_ Con successiva circolare n. 142 del 29/7/2015 l ha poi evidenziato, in conformità con il combinato disposto dei commi 41 e 42 dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che la decadenza dalla NASpi non si verifica nell'ipotesi di rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento presso una sede di lavoro distante oltre 50 chilometri dalla sua residenza o raggiungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Infine, giova precisare come, con precedente circolare n. 108/2006 del 10/10/2006, relativa all'indennità di disoccupazione, di cui la NASpi ha preso il posto, l'ente della previdenza aveva inteso chiarire che essa spettava, a fronte di un trasferimento siffatto, anche nelle ipotesi in cui il rapporto fosse stato formalmente risolto mediante risoluzione consensuale, dovendo intendersi che in tal caso “la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda”. Orbene, alla luce delle stesse disposizioni interne dell'ente previdenziale sin qui richiamate, non può ritenersi ragionevole operare una distinzione, ai fini del riconoscimento della NASpi, ove ricorra il presupposto del trasferimento a una determinata distanza, tra il caso in cui rapporto è stato formalmente risolto con un negozio di risoluzione consensuale e quello in cui è stato risolto per dimissioni per giusta causa, in relazione al quale soltanto il lavoratore dovrebbe dimostrare che il trasferimento è illegittimo in quanto non sorretto dalle ragioni giustificatrici di cui all'art. 2103 c.c. Tale distinzione, infatti, condurrebbe a riservare un diverso trattamento a ipotesi del tutto analoghe, poiché, come già osservato in altra pronuncia di merito, “la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sostanzialmente equiparabile alle dimissioni, non essendoci alcuna differenza concettuale tra la dichiarazione di volontà con cui il lavoratore pone unilateralmente termine al rapporto di lavoro e la dichiarazione di volontà che confluisce, unitamente ad analoga dichiarazione del datore di lavoro, nell'accordo oggetto di risoluzione consensuale” (Trib. Torino n. 429/2023 del 27/4/2023). Pertanto, non è necessaria, per la concessione della NASpi, a fronte di un trasferimento assai lontano della sede di lavoro, l'illegittimità della determinazione datoriale, perché anche l'esercizio legittimo dei poteri datoriali può determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore proseguirne l'esecuzione, di modo che la risoluzione del rapporto è causalmente riferibile al potere organizzativo imprenditoriale e quindi la disoccupazione è involontaria (v. anche Corte d'Appello di Firenze n. 470/2023 pubblicata il 5 febbraio 2024).
3) Analisi della fattispecie concreta.
Nel caso in esame, a fronte del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineati, deve evidenziarsi come la sola questione rilevante attiene alla sussistenza o meno della giusta causa delle dimissioni del ricorrente, al fine della verifica dell'esistenza dello stato di disoccupazione involontaria, non assumendo, di contro, rilievo alcuno l'indagine circa la legittimità del trasferimento dell'azienda e, di conseguenza, delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che hanno determinato il datore di lavoro a operare detto dislocamento della sede lavorativa. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente risiede ad Abbiategrasso;
devono poi dirsi dimostrati, in assenza di una specifica contestazione di parte resistente rispetto agli estratti da Google Maps depositati da parte ricorrente (docc. sub 8) la distanza chilometrica tra la sua residenza e la nuova sede di lavoro alla frazione Gaminella di OM MO (AL) e i tempi necessari per raggiungere tale nuova sede. Invero l'istituto resistente si è limitato a ricordare l'onere della prova in capo al lavoratore sui dati di fatto di cui si discute e a negare genericamente che tali presupposti sussistano nel caso concreto (punto 16 della comparsa); non ha, però, negato che gli estratti da Google Maps siano genuini né che riportino fedelmente i percorsi possibili, la lunghezza dei medesimi e i tempi necessari per coprirli. La distanza risulta, dunque, ben superiore a 50 km (da 77,6 a 111 km a seconda dei percorsi), e il tempo di percorrenza di tale distanza con i mezzi di trasporto pubblico non è inferiore a un'ora e quarantotto minuti, arrivando a 3 ore e 42 minuti in certi orari. Né risulta che il datore di lavoro si sia attivato per ovviare alle difficoltà logistiche derivanti dal trasferimento della sede in quanto nella missiva del 5 luglio 2024 GPS non ha confermato l'impegno a organizzare un servizio di trasporto secondo quanto invece aveva prospettato nella precedente comunicazione dell'8 aprile. Infine, l'istituto resistente non ha contestato la presenza, in capo al ricorrente, all'epoca della domanda, dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dalla legge, ma solo l'insussistenza della dedotta giusta causa di dimissioni, in ragione della mancanza della prova dell'illegittimità del trasferimento attuato dal datore di lavoro presso la nuova sede (v. citati docc. 6 e 7 di parte ricorrente). Questa giudice ritiene, in considerazione delle circostanze del caso concreto sin qui esposte, che, nella fattispecie, sussista un'ipotesi di giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ossia "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". Si deve, sul punto, richiamare quanto affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 269/2002, secondo la quale: “In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, involontario. Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice a quo, uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa. … - La disposizione censurata risponde senz'altro ad esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del sistema, attraverso l'introduzione di un requisito inteso ad impedire distorte conseguenze applicative del trattamento di favore. Ma, come sopra rilevato, dalla formulazione di essa non discende l'esclusione della corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto”. Deve, quindi, reputarsi sussistente, nel caso in esame, la condizione d'improseguibilità del rapporto, con conseguente involontarietà dello stato di disoccupazione, considerando, in particolare, la rilevante distanza della nuova sede di lavoro rispetto alla residenza del ricorrente, con la conseguente inevitabile e grave alterazione delle abituali condizioni di vita derivanti dal predetto trasferimento, posto che i tempi del viaggio avrebbero compresso in modo assai rilevante la possibilità di riposo e il tempo libero;
infine non va trascurato che i notori costi dei viaggi avrebbero limitato sensibilmente le disponibilità reddituali del lavoratore. A fronte di un siffatto trasferimento, la decisione del ricorrente di dimettersi deve, quindi, qualificarsi come imputabile a terzi e non volontaria, in quanto imposta da una condotta del datore di lavoro che, benché legittima, ha reso di fatto obbligata tale scelta. Né può imporsi al lavoratore, al fine di accedere alla prestazione richiesta, l'onere di attivare un contenzioso mediante l'impugnazione in sede giudiziaria del disposto trasferimento. Questa giudice, infatti, ritiene di conformarsi, ritenendone assolutamente condivisibile il ragionamento logico- giuridico, alla già richiamata pronuncia della Corte d'Appello di Firenze (sent. n. 470/2023, pubblicata il 5 febbraio 2024). La Corte, chiamata a interrogarsi sul riconoscimento della NASpi in caso di dimissioni rassegnate per giusta causa, si è così espressa : “Non può poi dubitarsi che l'esercizio anche legittimo dei poteri datoriali possa determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, come tipicamente può avvenire appunto in caso di mutamento rilevante della sede o dei turni di lavoro. In tali casi, ad avviso della Corte, la risoluzione del rapporto è in effetti causalmente riferibile al potere organizzativo datoriale e quindi la disoccupazione è involontaria, senza che rilevi, ai fini previdenziali, la legittimità o meno dell'atto di esercizio dello jus variandi (esattamente come non rileva la legittimità del licenziamento). E' del resto una conclusione cui è pervenuto lo stesso istituto di previdenza, dato che, con la propria circolare 142/2012, ha ritenuto sussistere i presupposti per il pagamento dell'indennità di disoccupazione (ma la previsione è pacificamente applicata anche alla NASpI) anche quando il rapporto di lavoro sia stato risolto consensualmente all'esito di trasferimento del lavoratore assicurato verso una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o situata in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici. Sembra al collegio che, come correttamente argomentato dalla difesa attrice, tale fattispecie sia, ai fini di interesse, del tutto identica a quella di causa. Nell'uno e nell'altro caso infatti a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro risulta essere l'esercizio dei poteri organizzativi datoriali, mentre la circostanza che il fatto giuridico produttivo della risoluzione sia un accordo o invece una manifestazione di volontà riferibile al lavoratore non muta la relazione causale comunque esistente tra la fine della relazione negoziale (e quindi la disoccupazione del lavoratore) e l'atto di esercizio dello jus variandi. Dimostrato quindi che nella specie il trasferimento sia avvenuto a oltre 50 km dal luogo di residenza della lavoratrice e verso una località raggiungibile da quel luogo in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, e che vi sia stata quindi una modifica unilaterale e sostanziale di un elemento essenziale del rapporto, la risoluzione del rapporto medesimo deve intendersi determinata da un fatto del datore di lavoro così che la disoccupazione dell'assicurata deve qualificarsi come involontaria”. Per tutte le ragioni sin qui esposte deve riconoscersi al ricorrente il diritto di ottenere la prestazione richiesta con la domanda presentata nell'agosto 2024 all'ente previdenziale.
4) Spese di lite.
Considerando il totale accoglimento del ricorso, è corretto, alla stregua del principio di soccombenza, condannare parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto, oltre che del valore della causa, del fatto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Tommasone, Funzionaria dell'Ufficio per il processo.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) accerta il diritto del ricorrente di percepire la NASPI richiesta con la domanda amministrativa presentata in data 10 agosto 2024; CP_
2) condanna al pagamento della Naspi, nella misura dovuta e con la decorrenza di legge, a favore del ricorrente, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alle date di presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo;
CP_
3) condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Deciso all'udienza del 9 settembre 2025.
La giudice del lavoro Marcella Frangipani