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22 dicembre 1998
22 dicembre 1998
Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , e' sostituito dal seguente:
" 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Competente e' il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , recante: "Risarcimento di danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati", come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4 (Competenza e termini). - 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente e' il tribunale del capoluogo deldistretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' art. 11 del codice di procedura penale e dell'art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo' essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano piu' possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si e' verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione e' esperibile.
3. L'azione puo' essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si e' concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si e' verificato.
4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.
5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio non abbia avuto conoscenza del fatto".
" 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Competente e' il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , recante: "Risarcimento di danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati", come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4 (Competenza e termini). - 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente e' il tribunale del capoluogo deldistretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' art. 11 del codice di procedura penale e dell'art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo' essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano piu' possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si e' verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione e' esperibile.
3. L'azione puo' essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si e' concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si e' verificato.
4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.
5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio non abbia avuto conoscenza del fatto".
Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/10/2025, n. 1646Provvedimento: […] Stante la natura del giudizio (querela di falso) non si ritiene operante la competenza territoriale funzionale del Tribunale di Catanzaro ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 1 della legge n. 117/1988, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 420/1998, e dell'art. 11 c.p.c., il cui regime derogatorio della competenza deve ritenersi giustificato solo per il diverso caso di responsabilità per atti o comportamenti tenuti da magistrati del distretto di Reggio Calabria.Leggi di più...
- interpretazione provvedimento giurisdizionale·
- fede fidefaciente documento·
- notifica avviso conclusione indagini·
- inammissibilità querela di falso·
- querela di falso·
- risarcimento danni·
- incompetenza territoriale·
- art. 221 c.p.c.·
- art. 415 bis c.p.p.·
- responsabilità civile del magistrato