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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/10/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 1647/2023 promosso da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DI PIANO MAURO;
- parte attrice opponente – contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
DEL PINTO MARCO;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale Civile di Pistoia adito contrariis reiectis previo l'esperimento di ogni attività istruttoria all'uopo richiesta o ritenuta necessaria, Voglia:
1. In via principale, accertato in via riconvenzionale quale dovuto da a l'importo complessivo di euro 33.778,67, portato dalle Fatture n. 568, CP_2 Pt_1 650, 682, 820, 835, 919, 920, 947, 1015, 1120, 79 e Note Credito 918-121 e 194, e quindi dichiarata la compensazione TOTALE, legale ovvero giudiziale con il credito ingiunto, e quindi disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione, e pertanto revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 550-2023, RG 1224-2023 emesso dal Tribunale Civile di Pistoia notificato via pec in data 15.05.2023, siccome nullo, infondato, ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi innanzi esposti, in specie per mancata prova dell'esecuzione dei trasporti affidati e delle tariffe richieste e per avvenuto pagamento della creditoria ingiunta;
2) Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario, con sentenza munita di clausola come per legge” Conclusioni parte convenuta: “in via preliminare nel rito, rigettare l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dall'odierna opponente in quanto inammissibile e comunque infondata;
* in via principale nel merito, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 550/2023, emesso in data 15 maggio 2023 dal Tribunale di Pistoia (R.g. n. 1224/2023) e comunque accertare e dichiarare in Euro 78.157,89 l'importo dovuto in favore di CP_1 da parte di condannando quest'ultima a Parte_1
1 corrispondere quanto ancora dovuto al netto degli importi già pagati in corso di causa;
* in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di compensazione attorea, ridurre le pretese avversarie nella misura che risulterà provata di legge, e, per l'effetto, condannare la società Parte_1 a corrispondere a la somma residua;
* in ogni caso con vittoria di
[...] Controparte_1 spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto di avere intrattenuto rapporti commerciali con CP_1 maturando un credito di € 78.157,89 portato dalle fatture allegate, Parte_1 evidenziando che la debitrice avrebbe anche riconosciuta la debenza di parte di quelle somme con comunicazione 16 marzo 2023.
Il Tribunale in accoglimento della domanda aveva emesso quindi il decreto ingiuntivo 15 maggio 2023 n. 550 notificato il 15 maggio 2023. Part ha proposto opposizione a detto decreto ingiuntivo deducendo:
a) l'incompetenza del Tribunale adito a favore Tribunale di Avellino o di quello di Piacenza sedi della parte convenuta;
b) l'illegittiità del decreto ingiuntivo in quanto la creditrice avrebbe omesso
“di depositare sia i documenti di trasporto volti a provare la consegna della merce sia un tariffario sottoscritto tra le parti”;
c) l'avvenuto pagamento del credito ingiunto mediante compensazione con il controcredito da essa vantato pari a:
- € 18.973,13 per n. 1259 pedane non restituite;
- € 13.025,82 per differenze;
- € 1.759,22 per danni alle marci. in via riconvenzionale, la parte ha chiesto che il proprio conotrocredito fosse totalmente compensato con l'eventuale credito vantato dalla controparte.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta evidenziando che la controparte si era riconosciuta debitrice della somma di €
50.071,22 (“con pec del 16.03.2023, la odierna opponente riconosceva la debitoria per un importo di euro 50.071,22”) con la conseguenza che, secondo la propria tesi, la controversia si ridurrebbe al presunto controcredito di € 33.778,67 rispetto al quale ha osservato che:
- quanto a quello relativo ed “addebito danni” per spedizioni varie esso non sarebbe stato provato e ripetutamente contestato dalla stessa parte;
2 - quanto a quello relativo a supposte diversità di tariffe, la parte avrebbe cercato di comprendere quali fossero le anomalie riscontrate ma inutilmente.
La stessa parte ha quindi dato atto che la debitrice aveva corrisposto il 23
e 29 giugno 2023 ossia successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo l'importo complessivo di € 44.379,22.
2.- Infondata è l'eccezione di difetto di competenza dal momento che essendo il credito liquido in quanto “portato” dalle fatture allegate il domicilio cui pacificamente estinguere l'obbligazione è quello della sede legale del creditore.
Stessa conclusioni in merito alle contestazioni relative al decreto ingiuntivo in quanto in questa sede esso non viene in rilievo di per sé ma in quanto contenente la domanda del ricorrente.
, a fronte di un suo maggior credito di € 78.157,89, ha dato la CP_1 prova del riconoscimento del debito di € 50.071,22 (doc. 3) rispetto al quale essa
è esentata ex art. 1988 c.c. dalla prova del “rapporto fondamentale” ossia del rapporto contrattuale ma necessariamente anche della somma dovuta.
Ciò premesso, usando una terminologia aritmetica, si può dire che il perimetro conoscitivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo è il risultato della sottrazione dalla superficie del “provato” creditoreo dell'area del “contestato” debitorio. Sotto quest'ultimo punto di vista, si deve osservare come la difesa dell'opponente si sia sostanzialmente limitatata ad una contestazione generica del credito tanto che dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha corrisposto la somma di € 44.379,22 che è quasi corrispondente a quella riconosciuta. In considerazione di tutto ciò, la difesa dell'opponente ha correttamente (ed in maniera parzialmente vincente) spostato il fuoco sulle somme da portare in compensazione con la somma ingiunta.
Iniziando dalle pedane non restituite dall'opposta di cui alla fattura 31 ottobre 2022 n. 920, coretteamente l'opponente ha rilevato (doc. 26) che CP_1
aveva riconosciuta la debenza di tali somme come si evince dal doc. 26
[...] allegato da DIF è costituito da stampa contabile di su cui uno suo CP_2 responsabile aveva vergato a mano quanto segue che rappresenta un vero e reiterato riconoscimento di debito:
3 Ed ancora:
Detta circostanza è stata oggetto anche di prova per testi (cap. 4 parte
, che l'hanno confermsta in pieno. Parte_2 Testimone_1
In merito a dette dichiarazioni, ha cercato di ridurne la portata CP_1 deducendo che era stata effettuata a titolo transattivo (al fine di “porre fine ad ogni contesa tra le parti, con le comunicazioni allegate sub docc. 25-26 della memoria istruttoria di controparte, si rendeva disponibile a corrispondere, certamente senza riconoscimento alcuno ed a soli fini transattivi, la somma di Euro
18.973,13 portata dalla fattura n. 920 del 31 ottobre 2022, laddove, però, la D.i.f. avesse provveduto a saldare quanto a sua volta dovuto all'opposta”).
La tesi non convince in quanto da un lato se un impegno transattivo vi era stato, di certo non era stato condiviso con la controparte (ed è noto che una transazione “unilaterale” è giuridicamente un controsenso), dall'altro vi sono inequivoci elementi che inducono a ritenere che in realtà si sia trattato di un consapevole e motivato riconoscimento del debito: non solo il fatto che il documento non sia dalla parte mai stato disconosciuto quanto alla provenienza, ma soprattutto la precisa indicazione del numero della fattura, della sua causale
(“addebito bancali”), il conteggio aggiornato del credito detratta la fattura n. 920 e l'indicazione di questa come unica riconoscibile alla controparte.
4 Dunque: dalla somma di € 78.157,89 deve essere detratta a seguito di compensazione quella di € 18.973,13 portando il credito a € 59.184,76 che corrisponde al calcolo effettuato dal misterioso responsabile di . CP_1
Quanto alle differenze tariffarie, per quanto parte opponente non abbia – trattandosi appunto di differenze – indicato i due termini del confronto, ovvero la Part tariffica e il dato da essa divergente, il teste , direttore di ha Testimone_2 confermato di avere lui stesso redatto le tariffe delle spedizioni e di averle inviate a (cap. 1) mentre ha precisato che il CP_1 Parte_2 programma elettronico che “si interfacciava con le due società inseriva le consegna che ci avrebbe affidato con tutti i dati della consegna;
in automatico il nostro programma applicava anche le tariffe concordate con il cliente” con la conseguenza che non avendo contestato analiticamente le tariffe, non è CP_1 possibile, a fronte di un conteggio in automatico, disconoscere il risultato finale del calcolo.
Anche la richiesta relativa ai presunti danneggiamenti della merce affidata ad , per quanto – ancora una volta – non specificatamente descritti, CP_1 deve essere rigettata alla luce della testimonianza della teste che aveva Pt_2 dichiarato che “ non provocava i danni alla merce lamentati da . CP_1 Pt_1
Conclusivamente, la somma spettante a è pari a € 59.184,76 da CP_1 cui deve essere detratto le somme corrisposte successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo per € 44.379,22 con riduzione del credito a € 14.805,54.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, se da un lato ha agito CP_1 per una somma che sapeva – per sua stessa dichiarazione - non corrispondere Part all'effettivo suo credito, ha corrisposto solo dopo la notifica del decreto ingiun- tivo parte consistente del proprio debito. Tenendo in considerazione questi due Part profili, il Tribunale reputa di disporre che le spese siano a carico di ma che esse possano essere compensate per la quota di ¼ per sottolineare la condotta di in merito ai bancali. Esse sono liquidate secondo lo scaglione del de- CP_1 creto ingiuntivo e per tutte le fasi secondo lo scaglione medio.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'opposizione:
- revoca il decreto ingiuntivo 15 maggio 2023 n. 550;
5 - condanna a corrispondere a la somma di € Pt_1 CP_1
14.805,54 oltre interessi commerciali dalla data dell'opposizione fino al saldo;
- condanna a corrispondere a le spese legali che si li- Pt_1 CP_1 quidano in € la somma di € 16.000,00 oltre accessori come per legge disponen- done la compensazione per la quota di un quarto.
Pistoia, 17/10/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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