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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 set- tembre 2025, iscritta al n. 2133 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via Monte Bianco n. 14, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lepri che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: da note scritte depositate in data 9 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 7 aprile 1976 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Catania (CT), parte II, serie A, n.
1160); che dalla loro unione sono nati i figli a Novara il 2 aprile Persona_1
1977, e a Novara il 25 agosto 1982, entrambi economicamente Persona_2
autosufficienti; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i rapporti economici:
“a) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) nulla sulla casa coniugale;
c) verserà, entro il 5 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1
quale contributo al mantenimento della medesima, la somma mensile di € 150,00
(centocinquanta), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
d) i coniugi si danno reciproco consenso al rinnovo o al rilascio del passaporto e/o di altro documento valevole per l'espatrio;
e) spese legali compensate”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Catania
(CT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Persona_3
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 set- tembre 2025, iscritta al n. 2133 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via Monte Bianco n. 14, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lepri che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: da note scritte depositate in data 9 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 7 aprile 1976 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Catania (CT), parte II, serie A, n.
1160); che dalla loro unione sono nati i figli a Novara il 2 aprile Persona_1
1977, e a Novara il 25 agosto 1982, entrambi economicamente Persona_2
autosufficienti; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i rapporti economici:
“a) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) nulla sulla casa coniugale;
c) verserà, entro il 5 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1
quale contributo al mantenimento della medesima, la somma mensile di € 150,00
(centocinquanta), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
d) i coniugi si danno reciproco consenso al rinnovo o al rilascio del passaporto e/o di altro documento valevole per l'espatrio;
e) spese legali compensate”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Catania
(CT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Persona_3
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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