Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 518.
(Separazione riguardo agli immobili).
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se e' conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni.
Per tale iscrizione non e' necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.
(Separazione riguardo agli immobili).
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se e' conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni.
Per tale iscrizione non e' necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.
Commentari • 11
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 3 febbraio 2024 · 259.4245
L'articolo 518 del Codice Civile, rubricato "Separazione riguardo agli immobili", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 518 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 518 del Codice Civile: Comma 1 dell'art. 518 c.c. "Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. […]
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Giurisprudenza • 27
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/05/2022, n. 912Provvedimento: […] Pt_2assoluta del contratto di compravendita intercorso tra i GE , la curatela procedente ha chiesto e ottenuto dal giudice delegato, in data 18 aprile 2012, l'autorizzazione ex art. 518 c.c. alla separazione dei beni della debitrice defunta, e cioè dell'immobile di SO AL (oggetto della procedura espropriativa), dai restanti beni dell'erede, e ha esperito le formalità relative.Leggi di più...
- separazione dei beni·
- par condicio creditorum·
- simulazione assoluta·
- compensazione crediti·
- legittimazione attiva·
- opposizione agli atti esecutivi·
- art. 516 c.c.·
- art. 1416 c.c.·
- art. 512 c.c.·
- art. 617 c.p.c.