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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/09/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1638/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2616/2024 dell'11.11.2024, pubblicata 12.11.2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Bari alla Via Quintino Sella n. 130 presso lo studio degli avv.ti Francesco Tanzarella
e , che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti Parte_2
-Appellante -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Foggia al Corso Benedetto Cairoli n. 37, presso lo studio degli avv.ti Corrado Magistro e
Pierpaolo Magistro, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in atti
Appellata –
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso la Casa Controparte_2
Comunale “Palazzo Celestini” in alla piazza Municipio n.1, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Guglielmo Pezzi, giusta procura in atti
-Appellato -
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Controparte_3 in alla Via Dotoli n. 19 presso lo studio dell'avv. Francesca Camato, che la rappresenta CP_2
e difende, giusta procura in atti
-
Appellata -
1 , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Controparte_4 in Trieste alla via Fabio Filzi n. 21/1 presso lo studio dell'avv. Lucia Spinoglio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-
Appellata -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25.07.2016 l in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la Controparte_1
[...
in persona del legale rappresentante p.t. e il , in persona del Sindaco Controparte_2
p.t. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertata la responsabilità della Controparte_1
[... nella causazione del danno indicato in narrativa, condannarla al risarcimento in favore dell' Parte_1 da liquidarsi nella somma di euro 23.968,81, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma
[...] ritenuta equa e giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda (individuabile Contr nella data di invio delle fatture da parte di;
2) in subordine, condannare il al Controparte_2 Contr risarcimento di tutti i danni subiti da in ragione delle opere realizzate in forza della ordinanza sindacale numero 199 del 2013, da liquidarsi nella somma di euro 23.968 81, ovvero di quell'altra maggiore
o minore somma ritenuta equa e giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda Contr (individuabile nella data di invio delle fatture da parte di , eventualmente anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
3) in ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
A fondamento della domanda deduceva che: - nel mese di novembre 2010 la Controparte_1 eseguiva in , in , lavori di demolizione di uno stabile preesistente, di scavo CP_2 Parte_3
e di costruzione di un nuovo immobile;
- in data 3.12.2010, durante i lavori di scavo per la formazione di pareti in cemento armato relative alla realizzazione di un piano seminterrato, la Contr danneggiava il tronco idrico e fognario dell e i relativi allacci;
- in data Controparte_1
5.01.2011 il Dirigente del Comune di , all'esito del sopralluogo effettuato, disponeva lo CP_2 sgombero dei fabbricati siti in , civici dal 14 al 18, ordinando alla Parte_3 Controparte_6 Contr di mettere in sicurezza la zona interessata dalla situazione di pericolo, e invitando l a procedere alla eliminazione delle perdite causate dalla rottura dei tronchi e degli allacciamenti;
- Contr con nota del 10.01.2011 l informava il Sindaco del Comune di di aver provveduto CP_2 ad effettuare quanto necessario per eliminare la perdita, realizzando altresì allacci volanti per garantire il servizio agli immobili privi di acqua potabile, rappresentando che i lavori di rifacimento dei tronchi sarebbero stati effettuati solo dopo la messa in sicurezza dell'area interessata da parte della - seguivano incontri e scambi di corrispondenza Controparte_1 con la - il di , con nota dell'11.06.2023 indiva una conferenza Controparte_1 CP_2 CP_2 di servizi all'esito della quale ordinava «all'Acquedotto Pugliese s.p.a. nella qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, di procedere, con la massima urgenza al ripristino delle opere danneggiate e
2 alla eliminazione dell'allaccio abusivo, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle opere pubbliche
e scongiurare qualsiasi rischio per la salute pubblica. Il tutto con spese in danno di coloro i quali, all'esito Contr degli accertamenti tecnici e amministrativi saranno riconosciuti responsabili»; -eseguiti i lavori, chiedeva alla sulla base delle fatture nn. 00514100000277 e 00514100000295, il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 23.968,81, di cui € 18.614,85 per i lavori di riparazione e sostituzione del tronco idrico, ed € 5.351,96 per i lavori di riparazione e sostituzione del tronco fognario.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva respingersi la domanda, con condanna Controparte_2 alla refusione delle competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la chiedendo preliminarmente di essere Controparte_1 autorizzata alla chiamata in causa dell'appaltatore, e della Compagnia Controparte_3 Co Assicurazioni nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in Controparte_7 quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata eccependo la prescrizione Controparte_8 dei diritti della e l'assenza della garanzia, trattandosi di fattispecie non Controparte_1 compresa nel rischio assicurato;
in subordine, chiedeva determinarsi il contributo causale fornito da ciascuno dei soggetti coinvolti.
Si costituiva in giudizio anche la che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3
e la estromissione dal giudizio, in quanto totalmente estranea ai fatti oggetto di contestazione.
Istruita la causa con interrogatorio formale del legale rappresentante della Controparte_1 prova testimoniale e CTU, con sentenza n. 2616/2024 dell'11.11.2024, pubblicata 12.11.2024, il
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, così provvedeva: “1) rigetta le domande proposte dall' 2) dichiara assorbite le domande di manleva proposte dalla Parte_1 [...]
3) condanna l' al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%
[...] sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
4) condanna l' al pagamento in favore
Parte_1 del delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso Controparte_2 spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
5) condanna l
Parte_1 al pagamento in favore della (oggi delle spese di Controparte_8 Controparte_4 lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
- 6) condanna l' al pagamento in favore della
Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese Controparte_3 generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
7) pone le spese di c.t.u. a carico esclusivo dell' con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dal predetto le somme
Parte_1 eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.”
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello l' hiedendone Parte_1
l'integrale conferma, con accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado.
Tutti gli appellati si sono costituiti in giudizio.
3 La ha chiesto il rigetto del gravame;
in via subordinata, accertarsi e Controparte_1 dichiararsi la esclusiva responsabilità della anche per effetto delle Controparte_3 pattuizioni di cui al contratto di appalto, con manleva da ogni addebito e, in via ulteriormente subordinata, la manleva anche da parte della . Controparte_8
Il ha chiesto il rigetto dell'appello; in subordine, respingersi la domanda Controparte_2 di rimborso economico avanzata dall' atteso che l'ordinanza sindacale n.199 del 1/8/2013 Pt_4
è stata adottata in ossequio al principio giuridico della “precauzione” e non ha comportato la nascita di alcun rapporto negoziale tra le parti in causa.
La (già e la hanno Controparte_4 Controparte_9 Controparte_3 chiesto il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 25.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 352. II co. c.p.c..
1.“Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sia con riguardo alla disposta CTU che con riferimento all'esito della prova orale. Contraddittorietà e parzialità della motivazione. Travisamento”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha recepito le contraddittorie risultanze della c.t.u., lamentando che già la formulazione del quesito (..accerti la causa dello smottamento della sede stradale in alla via Vico Curvo, all'altezza dei civici dal 14 CP_2 al 18; in particolare, accerti il c.t.u. se la causa dello smottamento sia consistita nei lavori di scavo e di costruzione in corso oppure, viceversa, nella cattiva manutenzione delle reti idriche e fognarie e, più precisamente, nelle pregresse infiltrazioni d'acqua e di liquami scaturite da rotture dei sistemi idrici e fognari..) presupponeva l'esclusione, prima dell'esame peritale, di ogni ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso e che il CTU prima assumeva come causa accertata della rottura delle tubazioni il crollo della parete in terra dello scavo, e poi “progressivamente – migra verso
l'ipotesi di perdite preesistenti delle tubazioni, quale (possibile, ipotetica) causa esclusiva dell'evento”.
Deduce che, a tal fine, il Tribunale, senza dar conto delle contraddittorietà dell'elaborato peritale, sostiene che la tubazione idrica era in ghisa e abbastanza datata, e che dalle foto prodotte si evince la presenza di ruggine sulle tubature. L'assunto del primo Giudice, che “la compromissione di tenuta delle giunzioni delle tubazioni poteva essere preesistente ai lavori, con la conseguenza che lo smottamento in questione potrebbe avere solo accentuato l'allentamento e la sconnessione delle giunture”, non è supportato da alcun accertamento tecnico, non avendo il CTU parlato di compromissione di tenuta delle giunzioni.
Il CTU ha accertato che “lo smottamento è avvenuto perché il terreno ha occupato la parte lasciata libera dallo scavo”, evidenziando la stretta connessione causale fra scavo e smottamento, per poi ipotizzare che tale smottamento potrebbe essere stato accentuato dal fatto che il terreno fosse imbibito di acqua, pur mancando l'accertamento obiettivo di tale circostanza e della preesistenza di perdite.
Con riferimento alla decisione di A.Q.P. di sostituire il tronco idrico e fognario dal civico n. 4 al n. 32, nonostante il tratto interessato dallo smottamento fosse limitato ai civici dal n. 14 al n. 18, e
4 gli interrogativi, generati da tale decisione, circa lo stato di integrità complessivo delle tubazioni,
l'appellante osserva che tale scelta è stata effettuata in via prudenziale trattandosi di tubazioni in ghisa, in cui l'effetto del richiamo dello smottamento avrebbe potuto protrarsi fino a distanze estese alla intera lunghezza del tronco.
Le argomentazioni poste a sostegno del rigetto delle domande attoree si fondano su ipotesi, congetture, dubbi ed interrogativi, a fronte di risultanze della CTU solo ipotetiche e contraddittorie, alle quali il Tribunale ha aderito acriticamente.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha sostenuto che “i lavori edili hanno semplicemente costituito occasione per il verificarsi dello smottamento” evidenziando che l'espressione
“in occasione dei lavori di scavo” non può indicare una mera coincidenza temporale tra scavo e smottamento, ma può solo significare che i lavori di scavo abbiano rivestito un ruolo causale, o almeno concausale dello smottamento.
Sotto altro profilo, l'appellante censura la valutazione che il Tribunale ha effettuato delle risultanze della prova orale e, più precisamente, della prova testimoniale, avendo valorizzato solo le dichiarazioni del teste , dipendente della e genero del Testimone_1 Controparte_3 titolare della ditta, mentre ha ritenuto generiche e de relato le dichiarazioni rese dal teste Tes_2 Contr
addotto da e poco significative dell'ingegnere comunale ing. .
[...] Persona_1
In punto di diritto l'appellante osserva che, in tema di responsabilità extracontrattuale, la parte danneggiata ai sensi dell'art. 2043 c.c., in presenza di un fatto illecito, ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre il proprietario, o colui che ha un potere di controllo e di vigilanza sul bene, ha l'onere di dimostrare la presenza di un caso fortuito che interrompe il nesso di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo.
Nel caso di specie, è stato lo scavo ad aver determinato lo smottamento del terreno e la conseguente rottura dei tronchi, ed è più probabile che non che l'evento non si sarebbe verificato senza lo scavo, secondo i principi della causalità efficiente;
tanto anche qualora le condotte avessero presentato perdite pregresse, peraltro mai accertate. In ogni caso, la non provata Cont presenza di una concausa non può escludere la responsabilità di autrice dello scavo.
2. Sulla liquidazione del danno. Con riferimento al danno subito, l'appellante osserva che è individuabile nei costi sostenuti per la realizzazione delle opere eseguite in forza dell'ordinanza sindacale n. 199 del 2013, e che può essere liquidato nella somma di € 23.968,81, di cui alle fatture nn. 00514100000277 e 00514100000295, in atti;
contesta la quantificazione effettuata dal CTU che ha arbitrariamente ridimensionato l'importo richiesto, quantificandolo in € 3.655,02.
3. In subordine, la condanna del . Con riferimento alla condanna, chiesta in Controparte_2 Contr subordine, del , l'appellante osserva che l in quanto gestore del Controparte_2
Servizio Idrico Integrato, ha dovuto provvedere , ottemperando a quanto disposto con l'ordinanza sindacale, alla eliminazione dei danni e delle opere abusive (allacci) e alla sostituzione dei tronchi idrico e fognario danneggiati e degli allacci ai fabbricati prospicenti.
5 Contr La realizzazione delle predette opere è stata eseguita da per conto e su ordine del
[...] Cont
e, pertanto, nel caso in cui non dovesse provvedere la a rimborsare quanto CP_2 Contr speso, il dovrà tenere indenne l dei danni patiti, salvo poi rivalersi nei confronti di CP_2
«coloro i quali all'esito degli accertamenti tecnici e amministrativi saranno riconosciuti responsabili».
Osserva l'appellante che il Tribunale, argomentando erroneamente, ha sovrapposto ed equiparato l'obbligo dell'AQP di intervenire - quale gestore ex lege del Servizio Idrico - ad un insussistente obbligo di sostenerne in via definitiva i costi, anche nel caso in cui i danni siano Contr ascrivibili a terzi;
deduce che l è mero gestore del servizio idrico integrato, ma le opere ad esso affidate e gestite restano di proprietà degli Enti titolari e quindi, nel caso di specie, del
. Controparte_2 Cont Pertanto, nell'ipotesi in cui il danno fosse posto parzialmente a carico della limitatamente al Contr tratto di condotta interessato dallo smottamento, gli ulteriori costi sostenuti da per la sostituzione dell'intero tratto di condotta idrica e fognaria dovrebbero essere posti a carico del quale beneficiario dell'ammodernamento della rete idrica. CP_2
4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati e vanno rigettati.
La Corte ritiene che la fattispecie, così come prospettato dalla stessa appellante, vada inquadrata nell'alveo dell'art. 2043 c.c., norma questa che prevede “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Tale disposizione è espressione del principio generale del neminem laedere e sancisce il carattere atipico dell'illecito civile, demandando al giudice il compito di valutare, in concreto, se una determinata condotta sia idonea a ledere situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela secondo l'ordinamento.
Sotto il profilo dell'onere della prova, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 2697
c.c., in forza del quale spetta al danneggiato, che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento, dimostrare il fatto dannoso dedotto, l'esistenza del danno subito e il nesso causale tra la condotta asseritamente illecita e il pregiudizio lamentato, nonché l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al danneggiante.
Tanto premesso, l ha convenuto in giudizio la assumendo Parte_1 Controparte_1 che quest'ultima, durante i lavori di demolizione di uno stabile preesistente, di scavo e di Contr costruzione di nuovo immobile, danneggiava il tronco idrico e fognario dell posto sulla pubblica via e i relativi allacci. Più precisamente, che “l'impresa di costruzioni omettendo di intervenire per sezioni di lunghezza limitata (come la regola dell'arte avrebbe suggerito, attesa la modesta larghezza della strada) effettuava lo scavo per tutta la lunghezza della strada provocando così lo smottamento della sede stradale… “ che, a sua volta, provocava la rottura dei tronchi, idrico e fognario. L'Acquedotto ha quindi sostenuto che i lavori non fossero stati effettuati a regola d'arte.
Tale assunto risulta però smentito da quanto accertato dal CTU il quale, dopo aver escluso che i danni alle tubazioni, sia idriche che fognarie, fossero avvenuti per “troncatura” ad opera delle
6 macchine da cantiere, ha osservato che: “Sempre dagli atti di causa, si fa riferimento all'asserito smottamento della sede stradale di nel tratto dei civici dal 14 al 18; in base al quesito posto dal Parte_3
Giudice si chiede l'accertamento della causa di tale smottamento, nel tratto tra i civici in questione. Nella costruzione del fabbricato e, in particolare, nella realizzazione del piano seminterrato, AQP asserisce che
l'impresa avrebbe dovuto eseguire lo scavo e le pareti di contenimento in calcestruzzo armato, con andamento dei lavori “a sezione” e non in un'unica soluzione: a tal riguardo non si ha contezza che la realizzazione delle pareti a ridosso della strada di non sia stata effettivamente eseguita con tale Parte_3 procedimento, ma si specifica che, in generale, la necessità e/o l'obbligatorietà di eseguire gli scavi e i muri in c.a. controterra “a sezione” (ovvero per tratti lunghezza limitata) si ha nel caso in cui ci si trovi in adiacenza ad altre costruzioni;
invero le imprese, in taluni casi, sono obbligate a mettere in sicurezza le pareti dello scavo al fine di evitare possibili smottamenti. In base ai rilievi metrici effettuati, la distanza delle tubazioni idriche dalle pareti di contenimento del seminterrato del realizzato fabbricato, è pari a circa 1,2-
1,3 m. Dalle foto allegate nel fascicolo dell'AQP…si intravede che, per effettuare il piano seminterrato del realizzato fabbricato, lo scavo sia stato esteso per circa 70-80 cm oltre il filo esterno del muro di contenimento in c.a.; ne consegue che la parete dello scavo distasse circa 50-60 cm dalla esistente tubazione idrica;
dalle stesse foto, inoltre, si intravede che la sede stradale e il massetto di sottofondo sono rimasti praticamene compatti;
orbene, lo smottamento del terreno sotto il piano stradale (e circostante la tubazione idrica) è avvenuto, evidentemente, perché il terreno (sotto la sede stradale) ha occupato la parte lasciata libera (a seguito dello scavo) a ridosso dei muri controterra del fabbricato;
tale smottamento può essere stato accentuato dal fatto che il terreno fosse eventualmente imbibito di acqua, a seguito di perdite della/e tubazione/i (idriche e/o fognarie).”
Il CTU, quindi, non solo non ha escluso che la realizzazione delle pareti sia stata effettuata con andamento dei lavori “a sezione”, ma ha evidenziato che la necessità e/o l'obbligatorietà di eseguire gli scavi e i muri in c.a. controterra “a sezione” (ovvero per tratti lunghezza limitata) si ha nel caso in cui ci si trovi in adiacenza ad altre costruzioni, circostanza, questa, che non ricorreva nel caso di specie.
Inoltre il CTU, dopo aver constatato che la tubazione idrica esistente era in ghisa, abbastanza datata, ha osservato che “Dagli atti di causa non si riesce a comprendere che tipo di danno abbia subito la tubazione idrica, da ciò si possono avere due casi: - se la tubazione idrica non si è lacerata e/o troncata,
l'unico modo per avere perdite di acqua risiede nel fatto che per le giunzioni di tali tubazioni sia stata irrimediabilmente compromessa la tenuta: dalle foto sembrerebbe che, data la presenza di ruggine, tale compromissione di tenuta possa essere stata preesistente, con la conseguenza che lo smottamento in questione abbia potuto accentuare l'ulteriore “allentamento/sconnessione” delle giunture;
…. discorso totalmente diverso se la tubazione si sia lacerata, spezzata e/o troncata, nel qual caso la causa principale sarebbe da ricercare nello stato della stessa tubazione in ghisa: tale materiale, essendo un metallo, può essere soggetto alla corrosione, se il rivestimento protettivo venga a mancare;
la rottura della tubazione può avvenire ragionevolmente se il grado di corrosione è abbastanza accentuato, tale da provocare appunto un
“troncamento” della stessa tubazione. Dagli atti di causa si evince anche che AQP ha sostituito tutto il
7 tratto che va dal civico 4 al civico 32, anche se il tratto oggetto di smottamento (come confermato dal quesito posto dal Giudice) è quello che va dal civico 14 al civico 18; la decisione, di AQP, di sostituire un tratto molto più lungo del tratto “incriminato” fa riflettere (e lascia qualche dubbio) in merito alla tenuta della tubazione idrica de quo, ovvero al suo stato di integrità complessivo” E' molto probabile che AQP abbia deciso di sostituire tutto il tratto di tubazione (con tutti i relativi allacci…) a causa della vetustà della tubazione e/o per quanto concerne la sopracitata tenuta dei giunti. Inoltre, molti più dubbi si nutrono in merito alla necessità, in relazione all'evento (smottamento) occorso, di sostituire il tratto di tubazione idrica compresa tra il civico 18 e il civico 32, considerato che tale parte di tubazione distasse (e disti) dal fabbricato in questione dai 7 metri (in corrispondenza del civico 18) a ben 16 metri (in corrispondenza del civico
32);Sicuramente lo scavo effettuato per la realizzazione del fabbricato non ha influito su tale tratto di tubazione (che va dal civico 18 al civico 32), l'unica spiegazione plausibile è che la tubazione idrica potesse essere già compromessa e per tale motivo l'AQP abbia deciso di sostituirla….. è molto probabile che, ragionevolmente, possano essere stati i problemi alla rete idrica sopra evidenziati, ad aver causato la frana, avendo i lavori edili in corso semplicemente costituito occasione per il verificarsi dello smottamento del terreno sotto il piano stradale, dal civico 14 al civico 18 (per il cui tratto la lunghezza è pari a circa 13 m); la sostituzione di tutto il tronco idrico che va dal civico 4 al civico 32 (per una lunghezza oltre i 50 m) si sarà resa ragionevolmente necessaria a causa di perdite di tutta la tubazione ovvero nei giunti di accoppiamento e/o nella probabile impossibilità di ripristinare tali giunti, ovvero semplicemente Contr nell'opportunità da parte dell' di procedere ad un ammodernamento della rete idrica in questione. La rottura della tubazione della fogna nera, a parere del sottoscritto, è stata una conseguenza dello smottamento del terreno in corrispondenza della zona a ridosso dei civici dal 14 al 18.” Cont Il CTU ha escluso la responsabilità della nella causazione dei danni per cui è causa, sostenendo che lo smottamento del terreno, a seguito di una lecita e corretta esecuzione dei lavori Cont di scavo da parte di sia stata causata dal precedente imbibimento di acqua nel terreno, ipotizzando che la causa della perdita d'acqua potrebbe essere stata determinata da un deterioramento delle giunzioni e/o nella vetustà dell'impianto.
A sostegno del proprio assunto il CTU ha correttamente valorizzato la circostanza che l'AQP ha proceduto alla sostituzione non solo del tratto di tubazione danneggiato (dal civico 14 al civico
18) , ma dell'intera tratta, scelta che appare giustificabile proprio alla luce della vetustà Cont dell'impianto e non del mero, presunto, danno imputabile alla convenuta ha quindi concluso che possono essere stati gli evidenziati problemi alla rete idrica ad aver causato la frana, avendo i lavori edili in corso semplicemente costituito occasione per il verificarsi dello smottamento del terreno.
L'asserito comportamento illecito tenuto dalla non solo non è risultato Controparte_1 provato dall'AQP a seguito dell'attività istruttoria espletata, ma è stato smentito dalla consulenza tecnica espletata. L'attrice, odierna appellante, non ha infatti dimostrato la condotta illecita, negligente o imprudente posta in essere dalla che avrebbe danneggiato le Controparte_1 tubazioni e cagionato il danno del quale chiede il ristoro.
8 Contr Avendo chiesto il ristoro dei danni per i costi sostenuti per la sostituzione del tronco idrico e fognario, avrebbe dovuto dimostrare, ma non lo ha fatto, che, prima dell'esecuzione dei lavori Cont da parte di le tubazioni – poste sotto la sua custodia – si trovassero in buono stato manutentivo. Trattandosi di beni nella sua sfera di controllo e gestione, era infatti suo onere dimostrare che le stesse fossero perfettamente integre, così da poter escludere l'esistenza di cause autonome e preesistenti del danno, ad esso imputabili.
L' non solo non ha assolto a quest'ulteriore onere probatorio a suo carico, ma ha Parte_1 provveduto alla sostituzione di tutto il tronco idrico che va dal civico 4 al civico 32 (per una lunghezza di oltre 50 m) e non solo della parte interessata dallo smottamento, condotta che appare incompatibile con l'ipotesi che le tubazioni fossero in perfetto stato e che, invece, lascia ragionevolmente inferire che vi fosse una condizione generale di vetustà o degrado dell'intero impianto. Contr In applicazione dei principi in tema di onere probatorio, avendo agito per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., l'incertezza, pure a seguito della CTU (che a detta dell'appellante ha formulato solo ipotesi), sulle effettive cause dello smottamento del terreno e della rottura delle tubazioni, oltre che delle originarie condizioni delle stesse, non può che condurre al rigetto della domanda, inevitabile conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di chi ha agito in giudizio.
Alla luce di quanto esposto circa il mancato assolvimento, da parte dell'odierna appellante, dell'onere probatorio a suo carico, prive di pregio appaiono le ulteriori argomentazioni spese con il gravame.
Neanche coglie nel segno la censura dell'appellante, riguardo la rigida dicotomia del quesito posto al CTU, che avrebbe escluso, prima dell'esame del tecnico, ogni ipotesi di concorso;
invero, pur a fronte di un quesito puntualmente formulato, il CTU ha comunque proceduto ad una valutazione complessiva dei fatti e, in ogni caso, anche nell'ottica di un concorso, parte attrice avrebbe comunque dovuto dimostrare la condotta illecita della prova che non Controparte_1 ha fornito.
A seguito della consulenza tecnica espletata è stato accertato che i lavori di scavo, regolarmente autorizzati, sono stati effettuati a regola d'arte.
Il CTU ha evidenziato che lo smottamento del terreno sotto il piano stradale è avvenuto perché il terreno (sotto la sede stradale) ha occupato la parte lasciata libera (a seguito dello scavo) a ridosso dei muri a controterra del fabbricato;
ha poi precisato che tale smottamento può essere stato accentuato dal fatto che il terreno poteva essere imbibito di acqua, a seguito di perdite della/e tubazione/i (idriche e/o fognarie). A tale conclusioni è giunto, in mancanza della dimostrazione, a carico dell'Acquedotto, quale custode delle tubazioni, del buono stato manutentivo e della integrità delle stesse osservando che le tubazioni erano in ghisa, datate, con tenuta delle giunzioni compromessa (circostanza confermata dalla presenza di ruggine).
9 Tale conclusione, in mancanza di prova contraria, appare condivisibile, atteso che se il terreno fosse stato asciutto avrebbe ceduto in maniera più lenta e graduale, anche in presenza di sollecitazioni come quelle di uno scavo;
la circostanza che lo smottamento sia avvenuto repentinamente è compatibile, anche da un punto di vista fisico, con la presenza di acqua nel terreno che, aumentandone il peso, rende più facile e veloce il movimento verso zone libere come quelle lasciate vuote da uno scavo.
La circostanza della presenza di acqua nel terreno è stata confermata anche dal teste
[...]
, il quale ha dichiarato: “ ..sono a conoscenza di quelle circostanze perché scesi giù allo Testimone_3 scavo del cantiere per effettuare lavori di legatura del ferro e potei constatare che questi tubi perdevano acqua. Preciso che quando io mi recai allo scavo, presso il cantiere, i lavori di scavo erano già terminati. In quel momento comunque i tubi ancora perdevano acqua. Quando sono sceso giù allo scavo notai che i tubi erano malridotti, erano marci…. la rottura del tronco idrico, del tronco fognario e dei relativi allacci si verificò dopo che io realizzai i lavori di legatura del ferro. Più precisamente, io legai la trave di ferro dove doveva costruirsi il muro di contenimento e, notando la perdita, chiamai l'impresa e Controparte_1
l'avvisai del problema, loro chiamarono i tecnici dell'acquedotto, che dovevano chiudere il tronco, però i tecnici dell'acquedotto, raggiunto il cantiere, non trovavano la chiave d'arresto e nel frattempo ci dissero di mettere un tubo grande nella terra e di inserirvi la pompa e tirarci l'acqua. Noi quindi aspirammo l'acqua proprio in questo modo, per ripulire il cantiere dall'acqua che usciva dal tubo. Dopodiché smontammo ed i tecnici dell'acquedotto erano ancora in cerca della chiave d'arresto. Questa era la situazione al momento in cui noi lasciammo il cantiere..”.
Il predetto teste, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare – essendo egli, all'epoca della testimonianza non più dipendente della ditta e comunque non legato da alcun rapporto a CP_10 alla luce delle conclusioni alle quali è giunto il CTU, ha quindi confermato che prima dello
[...] smottamento i tubi erano malridotti, perdevano acqua e che non vi era ancora il muro di contenimento, circostanza quest'ultima non oggetto di contestazione.
Il teste indicato dall'AQP, si è invece limitato a riferire circostanze apprese de Testimone_2 relato, prive pertanto di autonoma rilevanza probatoria, in quanto non fondate su conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa: "il direttore dei lavori mi informò che durante l'esecuzione dei lavori di scavo relativi alla costruzione di un fabbricato, al l'esecutore danneggiò le nostre condotte Parte_3 idriche e fognarie, causando una importante fuoriuscita di acqua dalle stesse, che invase la zona circostante…” Confermo anche il capitolo di prova n. 3), me lo relazionò il direttore dei lavori che a seguito dello scavo eseguito da privati mi riferì delle rotture del tronco idrico e fognario, oltre che degli impiantini idrici..”
La circostanza, poi, che l non si sia limitato a sostituire esclusivamente il Parte_1 tratto di tubazioni direttamente interessato dallo smottamento (dal civico 14 al civico 18), ma abbia provveduto alla sostituzione di tutto il tronco idrico che va dal civico 4 al civico 32, per circa 50 metri (a fronte dei 13 interessati dallo smottamento), è un elemento indiziario significativo, che consente di presumere che l'intera condotta versasse in condizioni di degrado o comunque in uno
10 stato di manutenzione insufficiente e, dunque, che anche i tratti di tubazioni adiacenti a quelli interessati dallo smottamento presentassero criticità strutturali o funzionali tali da rendere necessaria – o opportuna — la loro sostituzione.
Anche la domanda subordinata, di condanna del è infondata e va rigettata. Controparte_2
Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure “ L' infatti, deve Parte_1 provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta.
Le convenzioni stipulate dall'ente in questione, con le quali viene affidata la gestione del servizio idrico integrato, pongono infatti a suo carico il dovere di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla normativa vigente in tema di sicurezza (Cass. n. 8888/2020). Il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa può venire meno, infatti, in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato» (Cass. n. 22839/2017, n. 15096/2013 e n. 24530/2009). Già solo applicando tale principio,
l'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito - ex lege e convenzionalmente – all'A.Q.P. esclude il potere co-custodiale del e conseguentemente la sua responsabilità. Nel caso in questione, peraltro, CP_2 come detto, l'A.Q.P. a norma del R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464 ha assunto, a partire dal primo gennaio
1940, l'esercizio e la manutenzione delle opere idriche e fognarie, essendo tenuto ad eseguire, nei comuni serviti, i lavori di riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento (Cass. n. 14143/2011).”
Non vi è dubbio quindi che, nel caso di specie, i costi dei lavori di riparazione e sostituzione delle condutture idriche e fognarie effettuati dall devono rimanere a carico di quest'ultimo, Parte_1
e che nessun rimborso di quanto speso per la sostituzione delle tubazioni può essere richiesto al a nulla rilevando che il ripristino delle opere danneggiate fosse stato imposto dal CP_2 con l'ordinanza sindacale del 11.6.2023. CP_2
Gli obblighi assunti dall'AQP ex lege comportano l'affidamento della gestione, e l'obbligo di dar corso a tutte le attività per mantenere in efficienza la rete idrica e fognaria, e quindi non solo interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma anche sostitutivi, di adeguamento, ampliamento, innovazione, derivanti dalle relative previsioni.
La pronuncia della S.C. (sez. III) n. 8888/2020, richiamata dal Tribunale, è stata confermata dalla più recente n. 33122/2024, che ha ribadito che è ravvisabile, in capo all' Parte_1
l'obbligo di risarcire i terzi per i danni causati dall'attività svolta, “poiché deve provvedere, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938 e nei comuni serviti, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria”, avendone la gestione, e “l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità a quelle connessa e di risarcire i terzi, ex art. 2051 c.c., dei Contr danni causati dall'attività svolta”. Tanto perché l è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall' , anche “i lavori di riparazione straordinaria degli impianti”, e di rinnovazione dei Parte_1
11 medesimi. L'AQP deve quindi rispondere, in caso di cattivo funzionamento, secondo il criterio di imputazione stabilito dall' art. 2051 c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale
è derivato il danno, essendo “titolare quindi di una signoria di fatto sulla cosa, quand'anche condivisa con il proprietario, idonea a fondare la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta.” L'affidamento in gestione, come nel caso di specie, ha pertanto comportato un trasferimento totale sul potere di fatto sull'impianto de quo, che impone all'affidatario di adempiere anche all'obbligo di vigilanza, di adeguare le opere e gli impianti e di sostenere tutti i relativi oneri economici, ivi compresi quelli per la riparazione e sostituzione delle tubazioni idriche e fognarie, a nulla rilevando che la proprietà delle stesse è formalmente del La S.C. ha, nella specie, ritenuto la fondatezza dei motivi di doglianza CP_2 esplicitati nelle difese del tale ultimo aveva dedotto non essere configurabile neppure la CP_2 posizione di co-custode, e per non esser ravvisabile alcun potere di fatto sulla gestione della res in Contr questione. Si è al riguardo evidenziato, essere tale potere stato trasferito all' già con il RdL n.
1464/1938. Pagina e, in particolare, che l'art. 3 di tale normativa, prevedeva proprio che l'allora provvedesse alla costruzione, all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla CP_11 loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento. E' stato inoltre precisato che la suddetta disciplina è stata anche confermata dal D.Lgs. 141/1999, con l'art. 2 comma I°, oltre che dal relativo richiamo nelle convenzioni stipulate tra Comuni ed Parte_1
, con previsione di apposito obbligo di manleva da ogni responsabilità, per la gestione del
[...]
Servizio Idrico Integrato. La Cassazione ha difatti considerato in generale che “il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa, può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato" (in termini, Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017, e conforme Cass.,
Sez. 2, n. 15096 del 17/6/2013). A quanto innanzi si è fatto conseguire che “l'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito - ex lege e convenzionalmente - all' escludesse il potere co-custodiale Parte_1 del .Tanto sulla scorta di quanto desumibile ex lege, RDL n. 1464/1938, già richiamato. La CP_2 suddetta normativa, applicabile anche all che è succeduto all' prevede Parte_4 CP_11 espressamente che, in caso di affidamento anche della gestione degli impianti di smaltimento dei reflui, "l'Ente provvede (alla costruzione), all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento, in base alle norme vigenti per
l' intendendosi ad ogni effetto che tutte le disposizioni riguardanti l' Parte_1 Parte_1
che pertanto “sono estese, in quanto applicabili, alla gestione delle fognature" (cfr. art. 3 del
[...] suddetto RDL). Deve inoltre essere rilevato -come anche da pronuncia n. 8888/2020 della S.C.- che l'art. 8, comma 1 del medesimo RDL, sancisce che "Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie
e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo mediante prelevamenti dai fondi di riserva di cui all'art. 6". La norma de qua deve ritenersi tutt'ora in vigore,
12 per non essere la disciplina del RDL 1464/1938, stata abrogata dalla Legge n. 319/1976, e dalla
Legge n. 141/1999 che ha trasformato l da Ente in una s.p.a., mantenendo Parte_1 comunque invariate le competenze già attribuite ex lege. La stessa S.C. ha pertanto ritenuto, anche in altre e diverse pronunce, che "L' è tenuto, in forza del Controparte_12
R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464, ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto stesso, i lavori di riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento” (Cass., n.
14143/2011). Può pertanto essere configurato in capo all'affidatario del servizio di gestione di specie, e quindi all l'obbligo di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle Parte_4 vigenti normative tecniche in materia di sicurezza. Può pertanto affermarsi che la responsabilità Contr derivante dalla gestione delle opere affidate all grava esclusivamente sulla detta società, essendo configurabile l'obbligo di manleva degli Enti proprietari delle opere da ogni responsabilità connessa all'espletamento del Servizio idrico integrato. La S.C., in ulteriori sentenze
(Cass., Sez. 1, sentenza n. 3248 del 16/4/1997; in senso conforme, Cass., Sez. 3, sentenza n. 19773 del 23/12/2003), ha affermato che "Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo (...)", a nulla rilevando, al fine di individuare il soggetto su cui ricade l'onere economico per gli interventi di riparazione/sostituzione delle tubazioni idriche e fognarie, che l'Ente locale mantiene formalmente la proprietà degli impianti.
L'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito -sia per legge, sia per convenzione- all'AQP esclude qualsivoglia potere co-custodiale del CP_2
A tanto consegue l'infondatezza della domanda formulata dall anche nei confronti del Pt_4
. Controparte_2
Gli altri motivi di appello rimangono assorbiti.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In virtù dei principi di soccombenza e di causalità, l'appellante va condannato al pagamento, in favore della del , della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e della , delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo, Controparte_4 in ossequio ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti Parte_1 della in persona del legale rappresentante p.t., del , Controparte_1 Controparte_2 in persona del Sindaco p.t., della in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., e della , in persona del legale rappresentante p.t. avverso la Controparte_4
13 sentenza n. 2616/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 12.11.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge, per ciascuna parte;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 9 luglio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1638/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2616/2024 dell'11.11.2024, pubblicata 12.11.2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Bari alla Via Quintino Sella n. 130 presso lo studio degli avv.ti Francesco Tanzarella
e , che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti Parte_2
-Appellante -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Foggia al Corso Benedetto Cairoli n. 37, presso lo studio degli avv.ti Corrado Magistro e
Pierpaolo Magistro, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in atti
Appellata –
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso la Casa Controparte_2
Comunale “Palazzo Celestini” in alla piazza Municipio n.1, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Guglielmo Pezzi, giusta procura in atti
-Appellato -
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Controparte_3 in alla Via Dotoli n. 19 presso lo studio dell'avv. Francesca Camato, che la rappresenta CP_2
e difende, giusta procura in atti
-
Appellata -
1 , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Controparte_4 in Trieste alla via Fabio Filzi n. 21/1 presso lo studio dell'avv. Lucia Spinoglio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-
Appellata -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25.07.2016 l in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la Controparte_1
[...
in persona del legale rappresentante p.t. e il , in persona del Sindaco Controparte_2
p.t. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertata la responsabilità della Controparte_1
[... nella causazione del danno indicato in narrativa, condannarla al risarcimento in favore dell' Parte_1 da liquidarsi nella somma di euro 23.968,81, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma
[...] ritenuta equa e giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda (individuabile Contr nella data di invio delle fatture da parte di;
2) in subordine, condannare il al Controparte_2 Contr risarcimento di tutti i danni subiti da in ragione delle opere realizzate in forza della ordinanza sindacale numero 199 del 2013, da liquidarsi nella somma di euro 23.968 81, ovvero di quell'altra maggiore
o minore somma ritenuta equa e giusta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda Contr (individuabile nella data di invio delle fatture da parte di , eventualmente anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
3) in ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
A fondamento della domanda deduceva che: - nel mese di novembre 2010 la Controparte_1 eseguiva in , in , lavori di demolizione di uno stabile preesistente, di scavo CP_2 Parte_3
e di costruzione di un nuovo immobile;
- in data 3.12.2010, durante i lavori di scavo per la formazione di pareti in cemento armato relative alla realizzazione di un piano seminterrato, la Contr danneggiava il tronco idrico e fognario dell e i relativi allacci;
- in data Controparte_1
5.01.2011 il Dirigente del Comune di , all'esito del sopralluogo effettuato, disponeva lo CP_2 sgombero dei fabbricati siti in , civici dal 14 al 18, ordinando alla Parte_3 Controparte_6 Contr di mettere in sicurezza la zona interessata dalla situazione di pericolo, e invitando l a procedere alla eliminazione delle perdite causate dalla rottura dei tronchi e degli allacciamenti;
- Contr con nota del 10.01.2011 l informava il Sindaco del Comune di di aver provveduto CP_2 ad effettuare quanto necessario per eliminare la perdita, realizzando altresì allacci volanti per garantire il servizio agli immobili privi di acqua potabile, rappresentando che i lavori di rifacimento dei tronchi sarebbero stati effettuati solo dopo la messa in sicurezza dell'area interessata da parte della - seguivano incontri e scambi di corrispondenza Controparte_1 con la - il di , con nota dell'11.06.2023 indiva una conferenza Controparte_1 CP_2 CP_2 di servizi all'esito della quale ordinava «all'Acquedotto Pugliese s.p.a. nella qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, di procedere, con la massima urgenza al ripristino delle opere danneggiate e
2 alla eliminazione dell'allaccio abusivo, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle opere pubbliche
e scongiurare qualsiasi rischio per la salute pubblica. Il tutto con spese in danno di coloro i quali, all'esito Contr degli accertamenti tecnici e amministrativi saranno riconosciuti responsabili»; -eseguiti i lavori, chiedeva alla sulla base delle fatture nn. 00514100000277 e 00514100000295, il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 23.968,81, di cui € 18.614,85 per i lavori di riparazione e sostituzione del tronco idrico, ed € 5.351,96 per i lavori di riparazione e sostituzione del tronco fognario.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva respingersi la domanda, con condanna Controparte_2 alla refusione delle competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la chiedendo preliminarmente di essere Controparte_1 autorizzata alla chiamata in causa dell'appaltatore, e della Compagnia Controparte_3 Co Assicurazioni nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in Controparte_7 quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata eccependo la prescrizione Controparte_8 dei diritti della e l'assenza della garanzia, trattandosi di fattispecie non Controparte_1 compresa nel rischio assicurato;
in subordine, chiedeva determinarsi il contributo causale fornito da ciascuno dei soggetti coinvolti.
Si costituiva in giudizio anche la che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3
e la estromissione dal giudizio, in quanto totalmente estranea ai fatti oggetto di contestazione.
Istruita la causa con interrogatorio formale del legale rappresentante della Controparte_1 prova testimoniale e CTU, con sentenza n. 2616/2024 dell'11.11.2024, pubblicata 12.11.2024, il
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, così provvedeva: “1) rigetta le domande proposte dall' 2) dichiara assorbite le domande di manleva proposte dalla Parte_1 [...]
3) condanna l' al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%
[...] sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
4) condanna l' al pagamento in favore
Parte_1 del delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso Controparte_2 spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
5) condanna l
Parte_1 al pagamento in favore della (oggi delle spese di Controparte_8 Controparte_4 lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
- 6) condanna l' al pagamento in favore della
Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese Controparte_3 generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
7) pone le spese di c.t.u. a carico esclusivo dell' con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dal predetto le somme
Parte_1 eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.”
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello l' hiedendone Parte_1
l'integrale conferma, con accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado.
Tutti gli appellati si sono costituiti in giudizio.
3 La ha chiesto il rigetto del gravame;
in via subordinata, accertarsi e Controparte_1 dichiararsi la esclusiva responsabilità della anche per effetto delle Controparte_3 pattuizioni di cui al contratto di appalto, con manleva da ogni addebito e, in via ulteriormente subordinata, la manleva anche da parte della . Controparte_8
Il ha chiesto il rigetto dell'appello; in subordine, respingersi la domanda Controparte_2 di rimborso economico avanzata dall' atteso che l'ordinanza sindacale n.199 del 1/8/2013 Pt_4
è stata adottata in ossequio al principio giuridico della “precauzione” e non ha comportato la nascita di alcun rapporto negoziale tra le parti in causa.
La (già e la hanno Controparte_4 Controparte_9 Controparte_3 chiesto il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 25.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 352. II co. c.p.c..
1.“Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sia con riguardo alla disposta CTU che con riferimento all'esito della prova orale. Contraddittorietà e parzialità della motivazione. Travisamento”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha recepito le contraddittorie risultanze della c.t.u., lamentando che già la formulazione del quesito (..accerti la causa dello smottamento della sede stradale in alla via Vico Curvo, all'altezza dei civici dal 14 CP_2 al 18; in particolare, accerti il c.t.u. se la causa dello smottamento sia consistita nei lavori di scavo e di costruzione in corso oppure, viceversa, nella cattiva manutenzione delle reti idriche e fognarie e, più precisamente, nelle pregresse infiltrazioni d'acqua e di liquami scaturite da rotture dei sistemi idrici e fognari..) presupponeva l'esclusione, prima dell'esame peritale, di ogni ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso e che il CTU prima assumeva come causa accertata della rottura delle tubazioni il crollo della parete in terra dello scavo, e poi “progressivamente – migra verso
l'ipotesi di perdite preesistenti delle tubazioni, quale (possibile, ipotetica) causa esclusiva dell'evento”.
Deduce che, a tal fine, il Tribunale, senza dar conto delle contraddittorietà dell'elaborato peritale, sostiene che la tubazione idrica era in ghisa e abbastanza datata, e che dalle foto prodotte si evince la presenza di ruggine sulle tubature. L'assunto del primo Giudice, che “la compromissione di tenuta delle giunzioni delle tubazioni poteva essere preesistente ai lavori, con la conseguenza che lo smottamento in questione potrebbe avere solo accentuato l'allentamento e la sconnessione delle giunture”, non è supportato da alcun accertamento tecnico, non avendo il CTU parlato di compromissione di tenuta delle giunzioni.
Il CTU ha accertato che “lo smottamento è avvenuto perché il terreno ha occupato la parte lasciata libera dallo scavo”, evidenziando la stretta connessione causale fra scavo e smottamento, per poi ipotizzare che tale smottamento potrebbe essere stato accentuato dal fatto che il terreno fosse imbibito di acqua, pur mancando l'accertamento obiettivo di tale circostanza e della preesistenza di perdite.
Con riferimento alla decisione di A.Q.P. di sostituire il tronco idrico e fognario dal civico n. 4 al n. 32, nonostante il tratto interessato dallo smottamento fosse limitato ai civici dal n. 14 al n. 18, e
4 gli interrogativi, generati da tale decisione, circa lo stato di integrità complessivo delle tubazioni,
l'appellante osserva che tale scelta è stata effettuata in via prudenziale trattandosi di tubazioni in ghisa, in cui l'effetto del richiamo dello smottamento avrebbe potuto protrarsi fino a distanze estese alla intera lunghezza del tronco.
Le argomentazioni poste a sostegno del rigetto delle domande attoree si fondano su ipotesi, congetture, dubbi ed interrogativi, a fronte di risultanze della CTU solo ipotetiche e contraddittorie, alle quali il Tribunale ha aderito acriticamente.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha sostenuto che “i lavori edili hanno semplicemente costituito occasione per il verificarsi dello smottamento” evidenziando che l'espressione
“in occasione dei lavori di scavo” non può indicare una mera coincidenza temporale tra scavo e smottamento, ma può solo significare che i lavori di scavo abbiano rivestito un ruolo causale, o almeno concausale dello smottamento.
Sotto altro profilo, l'appellante censura la valutazione che il Tribunale ha effettuato delle risultanze della prova orale e, più precisamente, della prova testimoniale, avendo valorizzato solo le dichiarazioni del teste , dipendente della e genero del Testimone_1 Controparte_3 titolare della ditta, mentre ha ritenuto generiche e de relato le dichiarazioni rese dal teste Tes_2 Contr
addotto da e poco significative dell'ingegnere comunale ing. .
[...] Persona_1
In punto di diritto l'appellante osserva che, in tema di responsabilità extracontrattuale, la parte danneggiata ai sensi dell'art. 2043 c.c., in presenza di un fatto illecito, ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre il proprietario, o colui che ha un potere di controllo e di vigilanza sul bene, ha l'onere di dimostrare la presenza di un caso fortuito che interrompe il nesso di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo.
Nel caso di specie, è stato lo scavo ad aver determinato lo smottamento del terreno e la conseguente rottura dei tronchi, ed è più probabile che non che l'evento non si sarebbe verificato senza lo scavo, secondo i principi della causalità efficiente;
tanto anche qualora le condotte avessero presentato perdite pregresse, peraltro mai accertate. In ogni caso, la non provata Cont presenza di una concausa non può escludere la responsabilità di autrice dello scavo.
2. Sulla liquidazione del danno. Con riferimento al danno subito, l'appellante osserva che è individuabile nei costi sostenuti per la realizzazione delle opere eseguite in forza dell'ordinanza sindacale n. 199 del 2013, e che può essere liquidato nella somma di € 23.968,81, di cui alle fatture nn. 00514100000277 e 00514100000295, in atti;
contesta la quantificazione effettuata dal CTU che ha arbitrariamente ridimensionato l'importo richiesto, quantificandolo in € 3.655,02.
3. In subordine, la condanna del . Con riferimento alla condanna, chiesta in Controparte_2 Contr subordine, del , l'appellante osserva che l in quanto gestore del Controparte_2
Servizio Idrico Integrato, ha dovuto provvedere , ottemperando a quanto disposto con l'ordinanza sindacale, alla eliminazione dei danni e delle opere abusive (allacci) e alla sostituzione dei tronchi idrico e fognario danneggiati e degli allacci ai fabbricati prospicenti.
5 Contr La realizzazione delle predette opere è stata eseguita da per conto e su ordine del
[...] Cont
e, pertanto, nel caso in cui non dovesse provvedere la a rimborsare quanto CP_2 Contr speso, il dovrà tenere indenne l dei danni patiti, salvo poi rivalersi nei confronti di CP_2
«coloro i quali all'esito degli accertamenti tecnici e amministrativi saranno riconosciuti responsabili».
Osserva l'appellante che il Tribunale, argomentando erroneamente, ha sovrapposto ed equiparato l'obbligo dell'AQP di intervenire - quale gestore ex lege del Servizio Idrico - ad un insussistente obbligo di sostenerne in via definitiva i costi, anche nel caso in cui i danni siano Contr ascrivibili a terzi;
deduce che l è mero gestore del servizio idrico integrato, ma le opere ad esso affidate e gestite restano di proprietà degli Enti titolari e quindi, nel caso di specie, del
. Controparte_2 Cont Pertanto, nell'ipotesi in cui il danno fosse posto parzialmente a carico della limitatamente al Contr tratto di condotta interessato dallo smottamento, gli ulteriori costi sostenuti da per la sostituzione dell'intero tratto di condotta idrica e fognaria dovrebbero essere posti a carico del quale beneficiario dell'ammodernamento della rete idrica. CP_2
4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati e vanno rigettati.
La Corte ritiene che la fattispecie, così come prospettato dalla stessa appellante, vada inquadrata nell'alveo dell'art. 2043 c.c., norma questa che prevede “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Tale disposizione è espressione del principio generale del neminem laedere e sancisce il carattere atipico dell'illecito civile, demandando al giudice il compito di valutare, in concreto, se una determinata condotta sia idonea a ledere situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela secondo l'ordinamento.
Sotto il profilo dell'onere della prova, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 2697
c.c., in forza del quale spetta al danneggiato, che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento, dimostrare il fatto dannoso dedotto, l'esistenza del danno subito e il nesso causale tra la condotta asseritamente illecita e il pregiudizio lamentato, nonché l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al danneggiante.
Tanto premesso, l ha convenuto in giudizio la assumendo Parte_1 Controparte_1 che quest'ultima, durante i lavori di demolizione di uno stabile preesistente, di scavo e di Contr costruzione di nuovo immobile, danneggiava il tronco idrico e fognario dell posto sulla pubblica via e i relativi allacci. Più precisamente, che “l'impresa di costruzioni omettendo di intervenire per sezioni di lunghezza limitata (come la regola dell'arte avrebbe suggerito, attesa la modesta larghezza della strada) effettuava lo scavo per tutta la lunghezza della strada provocando così lo smottamento della sede stradale… “ che, a sua volta, provocava la rottura dei tronchi, idrico e fognario. L'Acquedotto ha quindi sostenuto che i lavori non fossero stati effettuati a regola d'arte.
Tale assunto risulta però smentito da quanto accertato dal CTU il quale, dopo aver escluso che i danni alle tubazioni, sia idriche che fognarie, fossero avvenuti per “troncatura” ad opera delle
6 macchine da cantiere, ha osservato che: “Sempre dagli atti di causa, si fa riferimento all'asserito smottamento della sede stradale di nel tratto dei civici dal 14 al 18; in base al quesito posto dal Parte_3
Giudice si chiede l'accertamento della causa di tale smottamento, nel tratto tra i civici in questione. Nella costruzione del fabbricato e, in particolare, nella realizzazione del piano seminterrato, AQP asserisce che
l'impresa avrebbe dovuto eseguire lo scavo e le pareti di contenimento in calcestruzzo armato, con andamento dei lavori “a sezione” e non in un'unica soluzione: a tal riguardo non si ha contezza che la realizzazione delle pareti a ridosso della strada di non sia stata effettivamente eseguita con tale Parte_3 procedimento, ma si specifica che, in generale, la necessità e/o l'obbligatorietà di eseguire gli scavi e i muri in c.a. controterra “a sezione” (ovvero per tratti lunghezza limitata) si ha nel caso in cui ci si trovi in adiacenza ad altre costruzioni;
invero le imprese, in taluni casi, sono obbligate a mettere in sicurezza le pareti dello scavo al fine di evitare possibili smottamenti. In base ai rilievi metrici effettuati, la distanza delle tubazioni idriche dalle pareti di contenimento del seminterrato del realizzato fabbricato, è pari a circa 1,2-
1,3 m. Dalle foto allegate nel fascicolo dell'AQP…si intravede che, per effettuare il piano seminterrato del realizzato fabbricato, lo scavo sia stato esteso per circa 70-80 cm oltre il filo esterno del muro di contenimento in c.a.; ne consegue che la parete dello scavo distasse circa 50-60 cm dalla esistente tubazione idrica;
dalle stesse foto, inoltre, si intravede che la sede stradale e il massetto di sottofondo sono rimasti praticamene compatti;
orbene, lo smottamento del terreno sotto il piano stradale (e circostante la tubazione idrica) è avvenuto, evidentemente, perché il terreno (sotto la sede stradale) ha occupato la parte lasciata libera (a seguito dello scavo) a ridosso dei muri controterra del fabbricato;
tale smottamento può essere stato accentuato dal fatto che il terreno fosse eventualmente imbibito di acqua, a seguito di perdite della/e tubazione/i (idriche e/o fognarie).”
Il CTU, quindi, non solo non ha escluso che la realizzazione delle pareti sia stata effettuata con andamento dei lavori “a sezione”, ma ha evidenziato che la necessità e/o l'obbligatorietà di eseguire gli scavi e i muri in c.a. controterra “a sezione” (ovvero per tratti lunghezza limitata) si ha nel caso in cui ci si trovi in adiacenza ad altre costruzioni, circostanza, questa, che non ricorreva nel caso di specie.
Inoltre il CTU, dopo aver constatato che la tubazione idrica esistente era in ghisa, abbastanza datata, ha osservato che “Dagli atti di causa non si riesce a comprendere che tipo di danno abbia subito la tubazione idrica, da ciò si possono avere due casi: - se la tubazione idrica non si è lacerata e/o troncata,
l'unico modo per avere perdite di acqua risiede nel fatto che per le giunzioni di tali tubazioni sia stata irrimediabilmente compromessa la tenuta: dalle foto sembrerebbe che, data la presenza di ruggine, tale compromissione di tenuta possa essere stata preesistente, con la conseguenza che lo smottamento in questione abbia potuto accentuare l'ulteriore “allentamento/sconnessione” delle giunture;
…. discorso totalmente diverso se la tubazione si sia lacerata, spezzata e/o troncata, nel qual caso la causa principale sarebbe da ricercare nello stato della stessa tubazione in ghisa: tale materiale, essendo un metallo, può essere soggetto alla corrosione, se il rivestimento protettivo venga a mancare;
la rottura della tubazione può avvenire ragionevolmente se il grado di corrosione è abbastanza accentuato, tale da provocare appunto un
“troncamento” della stessa tubazione. Dagli atti di causa si evince anche che AQP ha sostituito tutto il
7 tratto che va dal civico 4 al civico 32, anche se il tratto oggetto di smottamento (come confermato dal quesito posto dal Giudice) è quello che va dal civico 14 al civico 18; la decisione, di AQP, di sostituire un tratto molto più lungo del tratto “incriminato” fa riflettere (e lascia qualche dubbio) in merito alla tenuta della tubazione idrica de quo, ovvero al suo stato di integrità complessivo” E' molto probabile che AQP abbia deciso di sostituire tutto il tratto di tubazione (con tutti i relativi allacci…) a causa della vetustà della tubazione e/o per quanto concerne la sopracitata tenuta dei giunti. Inoltre, molti più dubbi si nutrono in merito alla necessità, in relazione all'evento (smottamento) occorso, di sostituire il tratto di tubazione idrica compresa tra il civico 18 e il civico 32, considerato che tale parte di tubazione distasse (e disti) dal fabbricato in questione dai 7 metri (in corrispondenza del civico 18) a ben 16 metri (in corrispondenza del civico
32);Sicuramente lo scavo effettuato per la realizzazione del fabbricato non ha influito su tale tratto di tubazione (che va dal civico 18 al civico 32), l'unica spiegazione plausibile è che la tubazione idrica potesse essere già compromessa e per tale motivo l'AQP abbia deciso di sostituirla….. è molto probabile che, ragionevolmente, possano essere stati i problemi alla rete idrica sopra evidenziati, ad aver causato la frana, avendo i lavori edili in corso semplicemente costituito occasione per il verificarsi dello smottamento del terreno sotto il piano stradale, dal civico 14 al civico 18 (per il cui tratto la lunghezza è pari a circa 13 m); la sostituzione di tutto il tronco idrico che va dal civico 4 al civico 32 (per una lunghezza oltre i 50 m) si sarà resa ragionevolmente necessaria a causa di perdite di tutta la tubazione ovvero nei giunti di accoppiamento e/o nella probabile impossibilità di ripristinare tali giunti, ovvero semplicemente Contr nell'opportunità da parte dell' di procedere ad un ammodernamento della rete idrica in questione. La rottura della tubazione della fogna nera, a parere del sottoscritto, è stata una conseguenza dello smottamento del terreno in corrispondenza della zona a ridosso dei civici dal 14 al 18.” Cont Il CTU ha escluso la responsabilità della nella causazione dei danni per cui è causa, sostenendo che lo smottamento del terreno, a seguito di una lecita e corretta esecuzione dei lavori Cont di scavo da parte di sia stata causata dal precedente imbibimento di acqua nel terreno, ipotizzando che la causa della perdita d'acqua potrebbe essere stata determinata da un deterioramento delle giunzioni e/o nella vetustà dell'impianto.
A sostegno del proprio assunto il CTU ha correttamente valorizzato la circostanza che l'AQP ha proceduto alla sostituzione non solo del tratto di tubazione danneggiato (dal civico 14 al civico
18) , ma dell'intera tratta, scelta che appare giustificabile proprio alla luce della vetustà Cont dell'impianto e non del mero, presunto, danno imputabile alla convenuta ha quindi concluso che possono essere stati gli evidenziati problemi alla rete idrica ad aver causato la frana, avendo i lavori edili in corso semplicemente costituito occasione per il verificarsi dello smottamento del terreno.
L'asserito comportamento illecito tenuto dalla non solo non è risultato Controparte_1 provato dall'AQP a seguito dell'attività istruttoria espletata, ma è stato smentito dalla consulenza tecnica espletata. L'attrice, odierna appellante, non ha infatti dimostrato la condotta illecita, negligente o imprudente posta in essere dalla che avrebbe danneggiato le Controparte_1 tubazioni e cagionato il danno del quale chiede il ristoro.
8 Contr Avendo chiesto il ristoro dei danni per i costi sostenuti per la sostituzione del tronco idrico e fognario, avrebbe dovuto dimostrare, ma non lo ha fatto, che, prima dell'esecuzione dei lavori Cont da parte di le tubazioni – poste sotto la sua custodia – si trovassero in buono stato manutentivo. Trattandosi di beni nella sua sfera di controllo e gestione, era infatti suo onere dimostrare che le stesse fossero perfettamente integre, così da poter escludere l'esistenza di cause autonome e preesistenti del danno, ad esso imputabili.
L' non solo non ha assolto a quest'ulteriore onere probatorio a suo carico, ma ha Parte_1 provveduto alla sostituzione di tutto il tronco idrico che va dal civico 4 al civico 32 (per una lunghezza di oltre 50 m) e non solo della parte interessata dallo smottamento, condotta che appare incompatibile con l'ipotesi che le tubazioni fossero in perfetto stato e che, invece, lascia ragionevolmente inferire che vi fosse una condizione generale di vetustà o degrado dell'intero impianto. Contr In applicazione dei principi in tema di onere probatorio, avendo agito per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., l'incertezza, pure a seguito della CTU (che a detta dell'appellante ha formulato solo ipotesi), sulle effettive cause dello smottamento del terreno e della rottura delle tubazioni, oltre che delle originarie condizioni delle stesse, non può che condurre al rigetto della domanda, inevitabile conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di chi ha agito in giudizio.
Alla luce di quanto esposto circa il mancato assolvimento, da parte dell'odierna appellante, dell'onere probatorio a suo carico, prive di pregio appaiono le ulteriori argomentazioni spese con il gravame.
Neanche coglie nel segno la censura dell'appellante, riguardo la rigida dicotomia del quesito posto al CTU, che avrebbe escluso, prima dell'esame del tecnico, ogni ipotesi di concorso;
invero, pur a fronte di un quesito puntualmente formulato, il CTU ha comunque proceduto ad una valutazione complessiva dei fatti e, in ogni caso, anche nell'ottica di un concorso, parte attrice avrebbe comunque dovuto dimostrare la condotta illecita della prova che non Controparte_1 ha fornito.
A seguito della consulenza tecnica espletata è stato accertato che i lavori di scavo, regolarmente autorizzati, sono stati effettuati a regola d'arte.
Il CTU ha evidenziato che lo smottamento del terreno sotto il piano stradale è avvenuto perché il terreno (sotto la sede stradale) ha occupato la parte lasciata libera (a seguito dello scavo) a ridosso dei muri a controterra del fabbricato;
ha poi precisato che tale smottamento può essere stato accentuato dal fatto che il terreno poteva essere imbibito di acqua, a seguito di perdite della/e tubazione/i (idriche e/o fognarie). A tale conclusioni è giunto, in mancanza della dimostrazione, a carico dell'Acquedotto, quale custode delle tubazioni, del buono stato manutentivo e della integrità delle stesse osservando che le tubazioni erano in ghisa, datate, con tenuta delle giunzioni compromessa (circostanza confermata dalla presenza di ruggine).
9 Tale conclusione, in mancanza di prova contraria, appare condivisibile, atteso che se il terreno fosse stato asciutto avrebbe ceduto in maniera più lenta e graduale, anche in presenza di sollecitazioni come quelle di uno scavo;
la circostanza che lo smottamento sia avvenuto repentinamente è compatibile, anche da un punto di vista fisico, con la presenza di acqua nel terreno che, aumentandone il peso, rende più facile e veloce il movimento verso zone libere come quelle lasciate vuote da uno scavo.
La circostanza della presenza di acqua nel terreno è stata confermata anche dal teste
[...]
, il quale ha dichiarato: “ ..sono a conoscenza di quelle circostanze perché scesi giù allo Testimone_3 scavo del cantiere per effettuare lavori di legatura del ferro e potei constatare che questi tubi perdevano acqua. Preciso che quando io mi recai allo scavo, presso il cantiere, i lavori di scavo erano già terminati. In quel momento comunque i tubi ancora perdevano acqua. Quando sono sceso giù allo scavo notai che i tubi erano malridotti, erano marci…. la rottura del tronco idrico, del tronco fognario e dei relativi allacci si verificò dopo che io realizzai i lavori di legatura del ferro. Più precisamente, io legai la trave di ferro dove doveva costruirsi il muro di contenimento e, notando la perdita, chiamai l'impresa e Controparte_1
l'avvisai del problema, loro chiamarono i tecnici dell'acquedotto, che dovevano chiudere il tronco, però i tecnici dell'acquedotto, raggiunto il cantiere, non trovavano la chiave d'arresto e nel frattempo ci dissero di mettere un tubo grande nella terra e di inserirvi la pompa e tirarci l'acqua. Noi quindi aspirammo l'acqua proprio in questo modo, per ripulire il cantiere dall'acqua che usciva dal tubo. Dopodiché smontammo ed i tecnici dell'acquedotto erano ancora in cerca della chiave d'arresto. Questa era la situazione al momento in cui noi lasciammo il cantiere..”.
Il predetto teste, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare – essendo egli, all'epoca della testimonianza non più dipendente della ditta e comunque non legato da alcun rapporto a CP_10 alla luce delle conclusioni alle quali è giunto il CTU, ha quindi confermato che prima dello
[...] smottamento i tubi erano malridotti, perdevano acqua e che non vi era ancora il muro di contenimento, circostanza quest'ultima non oggetto di contestazione.
Il teste indicato dall'AQP, si è invece limitato a riferire circostanze apprese de Testimone_2 relato, prive pertanto di autonoma rilevanza probatoria, in quanto non fondate su conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa: "il direttore dei lavori mi informò che durante l'esecuzione dei lavori di scavo relativi alla costruzione di un fabbricato, al l'esecutore danneggiò le nostre condotte Parte_3 idriche e fognarie, causando una importante fuoriuscita di acqua dalle stesse, che invase la zona circostante…” Confermo anche il capitolo di prova n. 3), me lo relazionò il direttore dei lavori che a seguito dello scavo eseguito da privati mi riferì delle rotture del tronco idrico e fognario, oltre che degli impiantini idrici..”
La circostanza, poi, che l non si sia limitato a sostituire esclusivamente il Parte_1 tratto di tubazioni direttamente interessato dallo smottamento (dal civico 14 al civico 18), ma abbia provveduto alla sostituzione di tutto il tronco idrico che va dal civico 4 al civico 32, per circa 50 metri (a fronte dei 13 interessati dallo smottamento), è un elemento indiziario significativo, che consente di presumere che l'intera condotta versasse in condizioni di degrado o comunque in uno
10 stato di manutenzione insufficiente e, dunque, che anche i tratti di tubazioni adiacenti a quelli interessati dallo smottamento presentassero criticità strutturali o funzionali tali da rendere necessaria – o opportuna — la loro sostituzione.
Anche la domanda subordinata, di condanna del è infondata e va rigettata. Controparte_2
Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure “ L' infatti, deve Parte_1 provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta.
Le convenzioni stipulate dall'ente in questione, con le quali viene affidata la gestione del servizio idrico integrato, pongono infatti a suo carico il dovere di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla normativa vigente in tema di sicurezza (Cass. n. 8888/2020). Il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa può venire meno, infatti, in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato» (Cass. n. 22839/2017, n. 15096/2013 e n. 24530/2009). Già solo applicando tale principio,
l'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito - ex lege e convenzionalmente – all'A.Q.P. esclude il potere co-custodiale del e conseguentemente la sua responsabilità. Nel caso in questione, peraltro, CP_2 come detto, l'A.Q.P. a norma del R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464 ha assunto, a partire dal primo gennaio
1940, l'esercizio e la manutenzione delle opere idriche e fognarie, essendo tenuto ad eseguire, nei comuni serviti, i lavori di riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento (Cass. n. 14143/2011).”
Non vi è dubbio quindi che, nel caso di specie, i costi dei lavori di riparazione e sostituzione delle condutture idriche e fognarie effettuati dall devono rimanere a carico di quest'ultimo, Parte_1
e che nessun rimborso di quanto speso per la sostituzione delle tubazioni può essere richiesto al a nulla rilevando che il ripristino delle opere danneggiate fosse stato imposto dal CP_2 con l'ordinanza sindacale del 11.6.2023. CP_2
Gli obblighi assunti dall'AQP ex lege comportano l'affidamento della gestione, e l'obbligo di dar corso a tutte le attività per mantenere in efficienza la rete idrica e fognaria, e quindi non solo interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma anche sostitutivi, di adeguamento, ampliamento, innovazione, derivanti dalle relative previsioni.
La pronuncia della S.C. (sez. III) n. 8888/2020, richiamata dal Tribunale, è stata confermata dalla più recente n. 33122/2024, che ha ribadito che è ravvisabile, in capo all' Parte_1
l'obbligo di risarcire i terzi per i danni causati dall'attività svolta, “poiché deve provvedere, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938 e nei comuni serviti, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria”, avendone la gestione, e “l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità a quelle connessa e di risarcire i terzi, ex art. 2051 c.c., dei Contr danni causati dall'attività svolta”. Tanto perché l è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall' , anche “i lavori di riparazione straordinaria degli impianti”, e di rinnovazione dei Parte_1
11 medesimi. L'AQP deve quindi rispondere, in caso di cattivo funzionamento, secondo il criterio di imputazione stabilito dall' art. 2051 c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale
è derivato il danno, essendo “titolare quindi di una signoria di fatto sulla cosa, quand'anche condivisa con il proprietario, idonea a fondare la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta.” L'affidamento in gestione, come nel caso di specie, ha pertanto comportato un trasferimento totale sul potere di fatto sull'impianto de quo, che impone all'affidatario di adempiere anche all'obbligo di vigilanza, di adeguare le opere e gli impianti e di sostenere tutti i relativi oneri economici, ivi compresi quelli per la riparazione e sostituzione delle tubazioni idriche e fognarie, a nulla rilevando che la proprietà delle stesse è formalmente del La S.C. ha, nella specie, ritenuto la fondatezza dei motivi di doglianza CP_2 esplicitati nelle difese del tale ultimo aveva dedotto non essere configurabile neppure la CP_2 posizione di co-custode, e per non esser ravvisabile alcun potere di fatto sulla gestione della res in Contr questione. Si è al riguardo evidenziato, essere tale potere stato trasferito all' già con il RdL n.
1464/1938. Pagina e, in particolare, che l'art. 3 di tale normativa, prevedeva proprio che l'allora provvedesse alla costruzione, all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla CP_11 loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento. E' stato inoltre precisato che la suddetta disciplina è stata anche confermata dal D.Lgs. 141/1999, con l'art. 2 comma I°, oltre che dal relativo richiamo nelle convenzioni stipulate tra Comuni ed Parte_1
, con previsione di apposito obbligo di manleva da ogni responsabilità, per la gestione del
[...]
Servizio Idrico Integrato. La Cassazione ha difatti considerato in generale che “il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa, può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato" (in termini, Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017, e conforme Cass.,
Sez. 2, n. 15096 del 17/6/2013). A quanto innanzi si è fatto conseguire che “l'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito - ex lege e convenzionalmente - all' escludesse il potere co-custodiale Parte_1 del .Tanto sulla scorta di quanto desumibile ex lege, RDL n. 1464/1938, già richiamato. La CP_2 suddetta normativa, applicabile anche all che è succeduto all' prevede Parte_4 CP_11 espressamente che, in caso di affidamento anche della gestione degli impianti di smaltimento dei reflui, "l'Ente provvede (alla costruzione), all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento, in base alle norme vigenti per
l' intendendosi ad ogni effetto che tutte le disposizioni riguardanti l' Parte_1 Parte_1
che pertanto “sono estese, in quanto applicabili, alla gestione delle fognature" (cfr. art. 3 del
[...] suddetto RDL). Deve inoltre essere rilevato -come anche da pronuncia n. 8888/2020 della S.C.- che l'art. 8, comma 1 del medesimo RDL, sancisce che "Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie
e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo mediante prelevamenti dai fondi di riserva di cui all'art. 6". La norma de qua deve ritenersi tutt'ora in vigore,
12 per non essere la disciplina del RDL 1464/1938, stata abrogata dalla Legge n. 319/1976, e dalla
Legge n. 141/1999 che ha trasformato l da Ente in una s.p.a., mantenendo Parte_1 comunque invariate le competenze già attribuite ex lege. La stessa S.C. ha pertanto ritenuto, anche in altre e diverse pronunce, che "L' è tenuto, in forza del Controparte_12
R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464, ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto stesso, i lavori di riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento” (Cass., n.
14143/2011). Può pertanto essere configurato in capo all'affidatario del servizio di gestione di specie, e quindi all l'obbligo di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle Parte_4 vigenti normative tecniche in materia di sicurezza. Può pertanto affermarsi che la responsabilità Contr derivante dalla gestione delle opere affidate all grava esclusivamente sulla detta società, essendo configurabile l'obbligo di manleva degli Enti proprietari delle opere da ogni responsabilità connessa all'espletamento del Servizio idrico integrato. La S.C., in ulteriori sentenze
(Cass., Sez. 1, sentenza n. 3248 del 16/4/1997; in senso conforme, Cass., Sez. 3, sentenza n. 19773 del 23/12/2003), ha affermato che "Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo (...)", a nulla rilevando, al fine di individuare il soggetto su cui ricade l'onere economico per gli interventi di riparazione/sostituzione delle tubazioni idriche e fognarie, che l'Ente locale mantiene formalmente la proprietà degli impianti.
L'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito -sia per legge, sia per convenzione- all'AQP esclude qualsivoglia potere co-custodiale del CP_2
A tanto consegue l'infondatezza della domanda formulata dall anche nei confronti del Pt_4
. Controparte_2
Gli altri motivi di appello rimangono assorbiti.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In virtù dei principi di soccombenza e di causalità, l'appellante va condannato al pagamento, in favore della del , della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e della , delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo, Controparte_4 in ossequio ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti Parte_1 della in persona del legale rappresentante p.t., del , Controparte_1 Controparte_2 in persona del Sindaco p.t., della in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., e della , in persona del legale rappresentante p.t. avverso la Controparte_4
13 sentenza n. 2616/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 12.11.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge, per ciascuna parte;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 9 luglio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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