Articolo 7 della Legge 12 giugno 1984, n. 228
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 luglio 1984
Art. 7. 1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura di questa.
2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi predetti e' determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far valere periodi di iscrizione nella predetta assicurazione generale obbligatoria, e' attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale.
4. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede mediante prelievi dalle disponibilita' della contabilita' separata ed il relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Entrata in vigore il 3 luglio 1984