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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/08/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1452 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1452 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Annalisa Parte_1 C.F._1
Piermartire, elettivamente domiciliata in Monte Urano (FM), Via Vespucci n.22-24, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Michelangelo CP_1 C.F._2
Giugni, elettivamente domiciliato in Fermo, Via Ognissanti n. 13, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come de verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 e s.s. c.p.c. depositato in data 25.10.2024, Parte_1 deduceva, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, che:
[...]
1 - dalla relazione sentimentale intrattenuta con nasceva, in data 12.03.2015, CP_1
Persona_1
- la ricorrente, a causa di reiterate condotte minacciose del resistente, si era vista costretta, nell'anno 2023, a rivolgersi ad un centro antiviolenza, presso cui attualmente ancora si recava;
- parte dei dissidi con il compagno dipendevano da un prestito, pari ad euro 30.000,00, erogato dal resistente alla al fine di consentirle l'apertura di un negozio di Pt_1 abbigliamento. Pur trattandosi di un'obbligazione naturale, durante la convivenza, la ricorrente aveva saldato parte del debito corrispondendo mensilmente al resistente la somma di euro
500,00, in contanti;
- una volta cessata la relazione, in accordo con il a mezzo di Parte_1 CP_1 bonifico bancario, aveva continuato a corrispondere mensilmente allo stesso la minor somma di euro 200,00, a fronte del contributo che le doveva in favore della minore;
- nonostante la ricorrente avesse onorato il proprio debito, cedendo all' ex compagno il mobilio e l'attrezzattura del negozio di abbigliamento, per un valore complessivamente pari ad euro 4.000,00, quest'ultimo, ancora oggi, utilizzava tale prestito, per ricattarla, anche sessualmente;
• la condotta tenuta da aveva, di fatto, finito per nuocere anche alla minore, CP_1 affetta da alopecia, probabilmente, per il forte stress subito;
• il padre, poi, disinteressandosi ai bisogni e alle esigenze della GL, pur non avendo difficoltà economiche - svolgendo attualmente l'attività di social media manager - aveva omesso, a partire dell'anno 2023, di corrispondere alla ricorrente il contributo al mantenimento e quanto dallo stesso dovuto a titolo di spese straordinarie per la minore, negando, altresì, i consensi richiesti dalla madre nell'interesse della minore;
• con riguardo alle proprie condizioni economiche, la ricorrente, dava atto di corrispondere mensilmente la somma di euro 480,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile in cui viveva insieme alla minore e di percepire, quale addetta alle vendite presso il negozio “Eurospin Tirrenica” uno stipendio pari all'incirca ad euro 1.300,00. chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio del Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Disporre l'affidamento esclusivo della GL in capo alla madre ricorrente, con collocamento e Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione materna, attualmente fissata in Fermo (FM), Viale XXV Aprile, 29
2 -con onere in capo alla figura materna, così come quella paterna, di comunicare l'eventuale cambio di residenza e\o domicilio ai sensi dell'art. 337 sexies co.2 cc.
2. Circa i tempi di accadimento, come evidenziato nella parte narrativa, ci si rimette alla valutazione dell'Il.mo Tribunale adito una volta accertata la capacità genitoriale del resistente.
3. Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della CP_1 Pt_1 GL , l'importo mensile di € 500,00, da versare entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico Per_1 bancario al conto corrente della madre già noto al resistente;
importo annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT. Detta somma, ferma restando l'eventuale e futura modifica nelle forme di legge in base alle mutevoli esigenze della minore, verrà versata fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della GL
. Per_1
4. Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, per tali intendersi quelle descritte nel Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale nonché, da ultimo, quello della conferenza distrettuale del 10 luglio 2024 (prot. 11) . Email_1
5. Disporre che l'assegno unico ed universale per la GL a carico continui ad essere versata in favore della sig.ra per il 100% dell'intero importo percepibile. La ricorrente rimarrà beneficiaria anche di Parte_1 qualsiasi altro contributo statale potesse aver diritto anche in futuro.
6. Entrambi i coniugi dovranno impegnarsi a fare mantenere vivi i rapporti dei figli con i parenti dell'altro e a non ostacolare in alcun modo il diritto alla bigenitorialità della minore . Per_1
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse accogliere la richiesta di affido esclusivo della minore in capo alla ricorrente, disporre:
1) l'affidamento condiviso della GL in capo ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione materna, attualmente fissata in Fermo (FM), Viale XXV Aprile,
29, -con onere in capo alla figura materna, così come quella paterna, di comunicare l'eventuale cambio di residenza e\o domicilio ai sensi dell'art. 337 sexies co.2 cc;
2) Circa il diritto di visita l'esponente, anche al fine di non creare troppi disagi alla GL e per garantire la bigenitorialità nonché il diritto/dovere di frequentare entrambe le famiglie di origine dei propri genitori, chiede che si confermi il calendario attualmente utilizzato dai genitori e nello specifico: -
che la piccola possa stare con il padre nei fine settimana, a week end alternati, dal venerdì Per_1 pomeriggio dalle ore 16,00 circa -quando la ricorrente conduce la GL dalla bisnonna paterna- fino al lunedì mattina –quando il padre (o la nonna) porterà la piccola a scuola;
- durante la settimana, che la piccola possa stare con il padre (o meglio, le nonne) per almeno due Per_1 pomeriggi/sere a settimana da concordare di volta in volta con le nonne;
3 - le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza e in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con la GL. Nello specifico i genitori concordano che venga dato all'altro genitore un preavviso di almeno due (2) giorni;
- durante le feste natalizie il padre potrà tenere con sé la GL, ad anni alterni, il giorno di Natale e di
Santo Stefano;
il 31 Dicembre ed il giorno di Capodanno mentre, per le festività Pasquali, starà con il padre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- entrambi i genitori durante le ferie estive, potranno tenere con sé la bambina per due settimane, anche consecutive, da concordare entro il 10 giugno di ogni anno. Per Ferragosto le parti si accorderanno liberamente di volta in volta avendo sempre come riferimento l'alternanza annuale e cercando di non interrompere eventuali periodi di vacanza del genitore e/o GL;
- i compleanni della GL e le sue cerimonie religiose (comunione, cresima) verranno concordate dai genitori cercando di prevedere modalità tali da rispettare una parità tra i due genitori e preferendo che siano entrambi presenti all'evento (in alternativa i genitori dovranno dividere la giornata o prevedere una doppia festa). Per quanto riguarda le feste dei genitori, le parti già concordano di poter modificare il calendario ordinario al fine di consentire alla GL di festeggiare con il genitore tale evento.
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della CP_1 Pt_1 GL , l'importo mensile di € 500,00, da versare entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico Per_1 bancario al conto corrente della madre già noto al resistente;
importo annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT. Detta somma, ferma restando l'eventuale e futura modifica nelle forme di legge in base alle mutevoli esigenze della minore, verrà versata fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della GL
. Per_1
4) Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, per tali intendersi quelle descritte nel Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale nonché, da ultimo, quello della conferenza distrettuale del 10 luglio 2024 (prot. 11) prot._n.139_intspese_straordinarie_proc.di_famiglia.pdf).
5) Disporre che l'assegno unico ed universale per la GL a carico continui ad essere versata in favore della sig.ra per il 100% dell'intero importo percepibile. La ricorrente rimarrà beneficiaria anche di Parte_1 qualsiasi altro contributo statale potesse aver diritto anche in futuro.
6) Entrambi i coniugi dovranno impegnarsi a fare mantenere vivi i rapporti dei figli con i parenti dell'altro e a non ostacolare in alcun modo il diritto alla bigenitorialità della minore . Per_1
7) Il IG. fermo restando la piena collaborazione della figura materna, non ostacolerà in alcun CP_1 modo la sottoposizione della GL a qualsivoglia visita e\o trattamento medico di cui dovesse aver Per_1 bisogno per qualsiasi necessità, né sarà di ostacolo all'armonico sviluppo della minore in relazione alle sue
4 inclinazioni, interessi e capacità naturali, acconsentendole di svolgere qualsiasi attività scolastica ed extrascolastica idonea e non lesiva alla sua persona.
Con vittoria di spese e competenze di causa in capo allo scrivente procuratrice e dichiaratasi antistataria.
All' udienza del 20.02.2025, il Giudice istruttore dava atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente e procedeva ad interrogare liberamente la ricorrente, comparsa personalmente.
All'esito, previa dichiarazione della contumacia di venivano adottatati i CP_1 provvedimenti temporanei ed urgenti e venivano incaricati i Servizi Sociali competenti, eventualmente coadiuvati dal Consultorio di riferimento, di redigere una relazione sociale avente ad oggetto le condizioni di vita, personali e sociali e familiari della minore, nonché la capacità genitoriale delle parti.
Venivano, altresì, chieste informazioni all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., in merito ai redditi percepiti dalle parti.
In data 14.06.2025, si costituiva in giudizio e, contestando le domande e CP_1 deduzioni della controparte, esponeva quanto segue:
• la relazione sentimentale tra le parti era venuta meno a causa dei tradimenti e delle umiliazioni perpetrati dalla ricorrente ai danni del CP_1
• mai il resistente aveva tenuto comportamenti tali da costringere la compagna a rivolgersi ad un centro antiviolenza;
• quanto alla denuncia querela sporta dalla ricorrente ai suoi danni, il resistente specificava che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo aveva chiesto l'archiviazione del procedimento penale promosso nei suoi confronti e che avverso tale provvedimento la ricorrente aveva promosso opposizione;
• non vi erano i presupposti per derogare al modello dell'affidamento condiviso, risultando il resistente capace di assolvere ai propri doveri genitoriali, come confermato dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti;
• il padre, poi, contrariamento a quanto asserito dalla si era da sempre occupato Pt_1 della minore, provvedendo ad acquistare del vestiario per la bambina e sostenendo, a volte, spese ulteriori nonostante il contributo versato alla ricorrente a titolo di mantenimento per la GL;
• a riprova del buon rapporto esistente tra e la minore, i Servizi Sociali CP_1 avevano dato atto di come la stessa avesse loro manifestato il desiderio di trascorrere Per_1 maggior tempo in compagnia del padre;
5 • con riguardo, poi, al contributo al mantenimento della prole, si rendeva CP_1 disponibile a corrispondere mensilmente alla ricorrente, la somma di euro 250,00, risultando l'importo richiesto da eccessivo e, comunque, non parametrato alle sue reali Parte_1 capacità economiche;
La parte resistente chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Disporre l'affidamento condiviso della GL minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, IG.ra , e residenza anagrafica presso l'abitazione Parte_1 materna.
Regolamentare i tempi di permanenza della minore con il padre, IG. Per_1 CP_1 prevedendo che egli possa tenere con sé la GL:
a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio (o uscita da scuola) fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o presso l'abitazione materna in assenza di impegni scolastici), con pernottamento;
per due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori anche con l'ausilio dei Servizi Sociali, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
per periodi continuativi durante le festività natalizie, pasquali e per le vacanze estive, da dividersi equamente tra i genitori e da concordarsi con congruo anticipo, prevedendo in difetto un criterio di alternanza annuale;
per il compleanno della minore e per le altre festività significative, secondo accordi o alternanza.
Disporre che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre quelle di ordinaria amministrazione possano essere prese separatamente dal genitore con cui la minore si trova in quel momento.
Autorizzare e favorire i contatti e le frequentazioni della minore con i nonni e la bisnonna Per_1 paterni, secondo modalità da concordare che tengano conto degli impegni della minore e della disponibilità dei familiari.
Porre a carico del IG. un contributo mensile per il mantenimento ordinario della GL CP_1
non superiore ad € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato Per_1 dalla madre, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
importo da corrispondersi fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della GL. Disporre che le spese straordinarie relative alla GL (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.), come Per_1
6 individuate dal Protocollo d'intesa vigente presso codesto Tribunale siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo per quelle che lo richiedono e con obbligo di rendicontazione.
Disporre che l'assegno unico universale per la GL sia percepito secondo le disposizioni di legge e, in caso di disaccordo, ripartito tra i genitori in proporzione ai tempi di permanenza o secondo equità.
Confermare l'invito ad entrambi i genitori ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità proposto dai Servizi Sociali.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, stante la necessità per il convenuto di costituirsi a fronte di richieste eccessive e accuse non pienamente provate”
Depositata la relazione dei Servizi Sociali incaricati e acquisita la documentazione economico- reddituale delle parti, all'udienza del 17.07.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore e precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“ 1) RILASCIO/RINNOVO PASSAPORTO E CARTA DI IDENTITA'.
Le parti dichiarano di concedersi reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e al rilascio/rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio per la GL minore . Per_1
2) IMPEGNO DI PROSEGUIRE IL PERCORSO SULLA GENITORIALITA'.
Le parti dichiarano di impegnarsi al fine di migliorare il loro rapporto nell'interesse della GL
ed all'uopo si impegnano a proseguire il percorso sulla genitorialità così come suggerito dagli Per_1 assistenti sociali del comune di Fermo e dalla psicologa della AST Fermo, Dott.ssa Persona_2
3) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA RE . Per_1
Le parti continueranno ad adottare un AFFIDO CONDIVISO della GL minore con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica della piccola presso la madre, residente in [...].
La minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, il martedì e il mercoledì pomeriggio (il padre la andrà a prendere all'uscita dalla scuola – o a casa della mamma alle 10,00 in estate- fino alle ore
21,00, quando il padre la riaccompagnerà dalla mamma).
La minore trascorrerà con il padre anche un fine settimana alternato (uno sì e uno no), dal sabato mattina, quando la andrà a prendere a casa della mamma alle ore 10,00 (o la andrà a prendere a scuola al termine delle lezioni) fino alla domenica sera alle ore 21,00, quando sempre il padre la accompagnerà dalla madre.
Nel rispetto del principio di gradualità suggerito dai SS, le parti si accordano a che, dalla ripresa del prossimo anno scolastico, la minore potrà stare con il padre, nei fine settimana di competenza, dal sabato dopo l'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina, quando la riporterà a scuola.
7 Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza e in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con la GL. Nello specifico i genitori concordano che venga dato all'altro genitore un preavviso di almeno tre (3) giorni.
Durante le feste natalizie il padre potrà tenere con sé la GL, facendola pernottare presso di lui, ad anni alterni, il giorno di Natale e di Santo Stefano, o 31 Dicembre ed il giorno di Capodanno mentre, per le festività Pasquali, starà con il padre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì Per_1 dell'Angelo.
Entrambi i genitori durante le ferie estive potranno tenere con sé la bambina per due settimane, anche consecutive, da concordare entro il 10 giugno di ogni anno e potranno, previo accordo con l'altro genitore, portare la bambina in vacanza con sé anche fuori Italia. Per Ferragosto le parti si accorderanno liberamente di volta in volta avendo sempre come riferimento l'alternanza annuale e cercando di non interrompere eventuali periodi di vacanza del genitore e/o GL.
I compleanni di e le sue cerimonie religiose (comunione, cresima) verranno concordate dai Per_1 genitori cercando di prevedere modalità tali da rispettare una parità tra i due genitori e preferendo che sino entrambi presenti all'evento (in alternativa i genitori dovranno dividere la giornata o prevedere una doppia festa). Per quanto riguarda le feste di compleanno dei genitori (o altre ricorrenze relative al padre o alla madre), le parti già concordano di poter modificare il calendario ordinario al fine di consentire alla GL di festeggiare con il genitore tale evento.
I genitori si atterranno in ogni caso a quanto eventualmente venisse prescritto/indicato/suggerito, nell'interesse della GL, dai Servizi Sociali o dal Consultorio Familiare incaricati dal TO di seguire il nucleo.
Le parti si impegnano, infatti, come sopra già indicato, ad adottare/proseguire i percorsi indicati/suggeriti e tesi al sostegno della bigenitorialità.
4) CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO DELLA RE. Il IG. CP_1 verserà alla IG.ra quale contributo mensile al mantenimento ordinario della minore la somma di € Pt_1
300,00 (trecento/00) – somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT- costo della vita. Il pagamento avverrà entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico a favore della IG.ra sulla carta Pt_1 prepagata Postepay il cui iban è noto al IG. CP_1
Le parti concordano che l'assegno unico per la GL continui ad essere versato integralmente a favore della IG.ra collocataria prevalente. Pt_1
Il IG. si obbliga a collaborare con la IG.ra affinché le richieste annuali dell'assegno CP_1 Pt_1 unico (e/o comunque di ogni contributo alla famiglia anche diversamente denominato che dovesse sostituire l'attuale assegno unico) vadano a buon fine, fornendo, se necessario, tempestivamente, tutti i documenti/dati
8 CP_ necessari per la richiesta ed ogni altro adempimento che potrebbe essere richiesto dall per l'erogazione del contributo.
Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra a saldo e stralcio degli arretrati non versati a CP_1 Pt_1 titolo di mantenimento della piccola, la somma di euro 900,00 (novecento/00), tramite bonifico a favore della IG.ra sulla carta prepagata Postepay il cui iban è noto al IG. entro e non oltre il Pt_1 CP_1 corrente mese di luglio 2025.
5) SPESE STRAORDINARIE.
Le Spese Straordinarie saranno ripartite fra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dal Protocollo in vigore dal 10.07.2024 presso il Tribunale di Fermo di cui le
Parti dichiarano di aver già ricevuto copia dai rispettivi [procuratori].
Anche per quanto riguarda l'individuazione delle spese da considerarsi straordinarie si richiama il già menzionato Protocollo che entrambe le parti dichiarano conoscere, o da successivi protocolli che dovessero sostituirlo.
- spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione tra genitori: libri scolastici, trasporto extra-urbano tragitto casa-scuola, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per centro estivo e baby sitter (ove non già esistente nell'organizzazione familiare) se necessitata da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, zii ecc.) non offra tempestivamente alternativa;
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina;
motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
9 3. spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati alla GL, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta. I genitori si impegnano ad interloquire tra di loro, prima di far fronte alla spesa straordinaria, sulla necessità di sostenere le spese straordinarie (ovviamente ad eccezione di situazione di necessità improrogabili o di urgenza per la salute della GL) laddove di importo superiore ad euro 200,00 (duecento/00).
6) SUL RAPPORTO CON I PARENTI
Le parti si impegnano al fine di favorire i rapporti e le frequentazioni tra la minore ed i parenti di entrambi i genitori. I genitori, stante anche l'età di , avranno cura di esaudire eventuali richieste Per_1 della minore al riguardo avendo sempre a mente gli impegni scolastici e sportivi della bambina stessa.
7) SUI RAPPORTI TRA LE PARTI.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della GL con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della GL.
Il IG. si impegna a consegnare alla IG.ra tutta la corrispondenza che le dovesse CP_1 Pt_1 pervenire presso la sua vecchia residenza.
8) SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LE PARTI.
I IGg.ri e dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi rapporto economico Pt_1 CP_1 patrimoniale tra gli stessi intercorrente, dandosi reciprocamente atto di non avere più a nulla pretendere l'uno/a nei confronti dell'altro/a in relazione al loro rapporto sentimentale, con particolare riguardo al prestito personale ed alle garanzie rese in relazione al finanziamento concesso alla IG.ra Parte_1
10 in costanza di convivenza nonché alla richiesta delle mensilità dell'assegno di mantenimento non corrisposte, fermo restando quanto espressamente dichiarato al precedente punto 4, ultimo capoverso.
9) SULLE REMISSIONI DI QUERELE
Indipendentemente dall'esito dell'opposizione alla archiviazione del fascicolo n. 2597/2023 RGNR ricordato in premessa, le parti si impegnano a rimettere le querele depositate l'una nei confronti dell'altro e, al contempo, a formalizzare l'accettazione delle rimessioni.
10) Le parti dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda sentenza.
11) Le parti dichiarano di rinunciare alla richiesta di tutti i termini per il deposito di memorie.
12) Le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei procuratori alla solidarietà passiva professionale di cui all'art. 13, comma 2, Legge 31 dicembre 2012, n.
247.
13) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini stante la rinuncia delle parti.
* * *
Il Collegio, quanto alle condizioni inerenti all'affidamento, al collocamento, al mantenimento ed al diritto di visita della GL minore, rileva come le stesse non siano contrarie all'ordine pubblico e a norme imperative e siano conformi agli interessi morali e materiali della prole minorenne, anche all'esito degli accertamenti svolti dal Servizio Sociale incaricato, disponendo, pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Collegio, infine, prende atto delle ulteriori condizioni di cui ai nn. 1 e 2 nonché da 6
a 10 sopra riportate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
La richiesta congiunta delle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1452/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, così provvede:
11 1. dispone che le condizioni concernenti l'affidamento, il collocamento, il mantenimento ed il diritto di visita nei confronti della GL minore siano quelle Persona_1 di cui ai nn. 3, 4 e 5 della parte motiva, da intendersi ivi integralmente trascritte;
2. dà atto delle ulteriori condizioni di cui nn. 1 e 2 nonché da 6 a 9 della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
3. dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 17.07.2025.
Il Presidente Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1452 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Annalisa Parte_1 C.F._1
Piermartire, elettivamente domiciliata in Monte Urano (FM), Via Vespucci n.22-24, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Michelangelo CP_1 C.F._2
Giugni, elettivamente domiciliato in Fermo, Via Ognissanti n. 13, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come de verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 e s.s. c.p.c. depositato in data 25.10.2024, Parte_1 deduceva, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, che:
[...]
1 - dalla relazione sentimentale intrattenuta con nasceva, in data 12.03.2015, CP_1
Persona_1
- la ricorrente, a causa di reiterate condotte minacciose del resistente, si era vista costretta, nell'anno 2023, a rivolgersi ad un centro antiviolenza, presso cui attualmente ancora si recava;
- parte dei dissidi con il compagno dipendevano da un prestito, pari ad euro 30.000,00, erogato dal resistente alla al fine di consentirle l'apertura di un negozio di Pt_1 abbigliamento. Pur trattandosi di un'obbligazione naturale, durante la convivenza, la ricorrente aveva saldato parte del debito corrispondendo mensilmente al resistente la somma di euro
500,00, in contanti;
- una volta cessata la relazione, in accordo con il a mezzo di Parte_1 CP_1 bonifico bancario, aveva continuato a corrispondere mensilmente allo stesso la minor somma di euro 200,00, a fronte del contributo che le doveva in favore della minore;
- nonostante la ricorrente avesse onorato il proprio debito, cedendo all' ex compagno il mobilio e l'attrezzattura del negozio di abbigliamento, per un valore complessivamente pari ad euro 4.000,00, quest'ultimo, ancora oggi, utilizzava tale prestito, per ricattarla, anche sessualmente;
• la condotta tenuta da aveva, di fatto, finito per nuocere anche alla minore, CP_1 affetta da alopecia, probabilmente, per il forte stress subito;
• il padre, poi, disinteressandosi ai bisogni e alle esigenze della GL, pur non avendo difficoltà economiche - svolgendo attualmente l'attività di social media manager - aveva omesso, a partire dell'anno 2023, di corrispondere alla ricorrente il contributo al mantenimento e quanto dallo stesso dovuto a titolo di spese straordinarie per la minore, negando, altresì, i consensi richiesti dalla madre nell'interesse della minore;
• con riguardo alle proprie condizioni economiche, la ricorrente, dava atto di corrispondere mensilmente la somma di euro 480,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile in cui viveva insieme alla minore e di percepire, quale addetta alle vendite presso il negozio “Eurospin Tirrenica” uno stipendio pari all'incirca ad euro 1.300,00. chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio del Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Disporre l'affidamento esclusivo della GL in capo alla madre ricorrente, con collocamento e Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione materna, attualmente fissata in Fermo (FM), Viale XXV Aprile, 29
2 -con onere in capo alla figura materna, così come quella paterna, di comunicare l'eventuale cambio di residenza e\o domicilio ai sensi dell'art. 337 sexies co.2 cc.
2. Circa i tempi di accadimento, come evidenziato nella parte narrativa, ci si rimette alla valutazione dell'Il.mo Tribunale adito una volta accertata la capacità genitoriale del resistente.
3. Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della CP_1 Pt_1 GL , l'importo mensile di € 500,00, da versare entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico Per_1 bancario al conto corrente della madre già noto al resistente;
importo annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT. Detta somma, ferma restando l'eventuale e futura modifica nelle forme di legge in base alle mutevoli esigenze della minore, verrà versata fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della GL
. Per_1
4. Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, per tali intendersi quelle descritte nel Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale nonché, da ultimo, quello della conferenza distrettuale del 10 luglio 2024 (prot. 11) . Email_1
5. Disporre che l'assegno unico ed universale per la GL a carico continui ad essere versata in favore della sig.ra per il 100% dell'intero importo percepibile. La ricorrente rimarrà beneficiaria anche di Parte_1 qualsiasi altro contributo statale potesse aver diritto anche in futuro.
6. Entrambi i coniugi dovranno impegnarsi a fare mantenere vivi i rapporti dei figli con i parenti dell'altro e a non ostacolare in alcun modo il diritto alla bigenitorialità della minore . Per_1
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse accogliere la richiesta di affido esclusivo della minore in capo alla ricorrente, disporre:
1) l'affidamento condiviso della GL in capo ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione materna, attualmente fissata in Fermo (FM), Viale XXV Aprile,
29, -con onere in capo alla figura materna, così come quella paterna, di comunicare l'eventuale cambio di residenza e\o domicilio ai sensi dell'art. 337 sexies co.2 cc;
2) Circa il diritto di visita l'esponente, anche al fine di non creare troppi disagi alla GL e per garantire la bigenitorialità nonché il diritto/dovere di frequentare entrambe le famiglie di origine dei propri genitori, chiede che si confermi il calendario attualmente utilizzato dai genitori e nello specifico: -
che la piccola possa stare con il padre nei fine settimana, a week end alternati, dal venerdì Per_1 pomeriggio dalle ore 16,00 circa -quando la ricorrente conduce la GL dalla bisnonna paterna- fino al lunedì mattina –quando il padre (o la nonna) porterà la piccola a scuola;
- durante la settimana, che la piccola possa stare con il padre (o meglio, le nonne) per almeno due Per_1 pomeriggi/sere a settimana da concordare di volta in volta con le nonne;
3 - le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza e in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con la GL. Nello specifico i genitori concordano che venga dato all'altro genitore un preavviso di almeno due (2) giorni;
- durante le feste natalizie il padre potrà tenere con sé la GL, ad anni alterni, il giorno di Natale e di
Santo Stefano;
il 31 Dicembre ed il giorno di Capodanno mentre, per le festività Pasquali, starà con il padre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- entrambi i genitori durante le ferie estive, potranno tenere con sé la bambina per due settimane, anche consecutive, da concordare entro il 10 giugno di ogni anno. Per Ferragosto le parti si accorderanno liberamente di volta in volta avendo sempre come riferimento l'alternanza annuale e cercando di non interrompere eventuali periodi di vacanza del genitore e/o GL;
- i compleanni della GL e le sue cerimonie religiose (comunione, cresima) verranno concordate dai genitori cercando di prevedere modalità tali da rispettare una parità tra i due genitori e preferendo che siano entrambi presenti all'evento (in alternativa i genitori dovranno dividere la giornata o prevedere una doppia festa). Per quanto riguarda le feste dei genitori, le parti già concordano di poter modificare il calendario ordinario al fine di consentire alla GL di festeggiare con il genitore tale evento.
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della CP_1 Pt_1 GL , l'importo mensile di € 500,00, da versare entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico Per_1 bancario al conto corrente della madre già noto al resistente;
importo annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT. Detta somma, ferma restando l'eventuale e futura modifica nelle forme di legge in base alle mutevoli esigenze della minore, verrà versata fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della GL
. Per_1
4) Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, per tali intendersi quelle descritte nel Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale nonché, da ultimo, quello della conferenza distrettuale del 10 luglio 2024 (prot. 11) prot._n.139_intspese_straordinarie_proc.di_famiglia.pdf).
5) Disporre che l'assegno unico ed universale per la GL a carico continui ad essere versata in favore della sig.ra per il 100% dell'intero importo percepibile. La ricorrente rimarrà beneficiaria anche di Parte_1 qualsiasi altro contributo statale potesse aver diritto anche in futuro.
6) Entrambi i coniugi dovranno impegnarsi a fare mantenere vivi i rapporti dei figli con i parenti dell'altro e a non ostacolare in alcun modo il diritto alla bigenitorialità della minore . Per_1
7) Il IG. fermo restando la piena collaborazione della figura materna, non ostacolerà in alcun CP_1 modo la sottoposizione della GL a qualsivoglia visita e\o trattamento medico di cui dovesse aver Per_1 bisogno per qualsiasi necessità, né sarà di ostacolo all'armonico sviluppo della minore in relazione alle sue
4 inclinazioni, interessi e capacità naturali, acconsentendole di svolgere qualsiasi attività scolastica ed extrascolastica idonea e non lesiva alla sua persona.
Con vittoria di spese e competenze di causa in capo allo scrivente procuratrice e dichiaratasi antistataria.
All' udienza del 20.02.2025, il Giudice istruttore dava atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente e procedeva ad interrogare liberamente la ricorrente, comparsa personalmente.
All'esito, previa dichiarazione della contumacia di venivano adottatati i CP_1 provvedimenti temporanei ed urgenti e venivano incaricati i Servizi Sociali competenti, eventualmente coadiuvati dal Consultorio di riferimento, di redigere una relazione sociale avente ad oggetto le condizioni di vita, personali e sociali e familiari della minore, nonché la capacità genitoriale delle parti.
Venivano, altresì, chieste informazioni all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., in merito ai redditi percepiti dalle parti.
In data 14.06.2025, si costituiva in giudizio e, contestando le domande e CP_1 deduzioni della controparte, esponeva quanto segue:
• la relazione sentimentale tra le parti era venuta meno a causa dei tradimenti e delle umiliazioni perpetrati dalla ricorrente ai danni del CP_1
• mai il resistente aveva tenuto comportamenti tali da costringere la compagna a rivolgersi ad un centro antiviolenza;
• quanto alla denuncia querela sporta dalla ricorrente ai suoi danni, il resistente specificava che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo aveva chiesto l'archiviazione del procedimento penale promosso nei suoi confronti e che avverso tale provvedimento la ricorrente aveva promosso opposizione;
• non vi erano i presupposti per derogare al modello dell'affidamento condiviso, risultando il resistente capace di assolvere ai propri doveri genitoriali, come confermato dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti;
• il padre, poi, contrariamento a quanto asserito dalla si era da sempre occupato Pt_1 della minore, provvedendo ad acquistare del vestiario per la bambina e sostenendo, a volte, spese ulteriori nonostante il contributo versato alla ricorrente a titolo di mantenimento per la GL;
• a riprova del buon rapporto esistente tra e la minore, i Servizi Sociali CP_1 avevano dato atto di come la stessa avesse loro manifestato il desiderio di trascorrere Per_1 maggior tempo in compagnia del padre;
5 • con riguardo, poi, al contributo al mantenimento della prole, si rendeva CP_1 disponibile a corrispondere mensilmente alla ricorrente, la somma di euro 250,00, risultando l'importo richiesto da eccessivo e, comunque, non parametrato alle sue reali Parte_1 capacità economiche;
La parte resistente chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Disporre l'affidamento condiviso della GL minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, IG.ra , e residenza anagrafica presso l'abitazione Parte_1 materna.
Regolamentare i tempi di permanenza della minore con il padre, IG. Per_1 CP_1 prevedendo che egli possa tenere con sé la GL:
a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio (o uscita da scuola) fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o presso l'abitazione materna in assenza di impegni scolastici), con pernottamento;
per due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori anche con l'ausilio dei Servizi Sociali, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
per periodi continuativi durante le festività natalizie, pasquali e per le vacanze estive, da dividersi equamente tra i genitori e da concordarsi con congruo anticipo, prevedendo in difetto un criterio di alternanza annuale;
per il compleanno della minore e per le altre festività significative, secondo accordi o alternanza.
Disporre che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre quelle di ordinaria amministrazione possano essere prese separatamente dal genitore con cui la minore si trova in quel momento.
Autorizzare e favorire i contatti e le frequentazioni della minore con i nonni e la bisnonna Per_1 paterni, secondo modalità da concordare che tengano conto degli impegni della minore e della disponibilità dei familiari.
Porre a carico del IG. un contributo mensile per il mantenimento ordinario della GL CP_1
non superiore ad € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato Per_1 dalla madre, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
importo da corrispondersi fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della GL. Disporre che le spese straordinarie relative alla GL (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.), come Per_1
6 individuate dal Protocollo d'intesa vigente presso codesto Tribunale siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo per quelle che lo richiedono e con obbligo di rendicontazione.
Disporre che l'assegno unico universale per la GL sia percepito secondo le disposizioni di legge e, in caso di disaccordo, ripartito tra i genitori in proporzione ai tempi di permanenza o secondo equità.
Confermare l'invito ad entrambi i genitori ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità proposto dai Servizi Sociali.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, stante la necessità per il convenuto di costituirsi a fronte di richieste eccessive e accuse non pienamente provate”
Depositata la relazione dei Servizi Sociali incaricati e acquisita la documentazione economico- reddituale delle parti, all'udienza del 17.07.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore e precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“ 1) RILASCIO/RINNOVO PASSAPORTO E CARTA DI IDENTITA'.
Le parti dichiarano di concedersi reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e al rilascio/rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio per la GL minore . Per_1
2) IMPEGNO DI PROSEGUIRE IL PERCORSO SULLA GENITORIALITA'.
Le parti dichiarano di impegnarsi al fine di migliorare il loro rapporto nell'interesse della GL
ed all'uopo si impegnano a proseguire il percorso sulla genitorialità così come suggerito dagli Per_1 assistenti sociali del comune di Fermo e dalla psicologa della AST Fermo, Dott.ssa Persona_2
3) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA RE . Per_1
Le parti continueranno ad adottare un AFFIDO CONDIVISO della GL minore con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica della piccola presso la madre, residente in [...].
La minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, il martedì e il mercoledì pomeriggio (il padre la andrà a prendere all'uscita dalla scuola – o a casa della mamma alle 10,00 in estate- fino alle ore
21,00, quando il padre la riaccompagnerà dalla mamma).
La minore trascorrerà con il padre anche un fine settimana alternato (uno sì e uno no), dal sabato mattina, quando la andrà a prendere a casa della mamma alle ore 10,00 (o la andrà a prendere a scuola al termine delle lezioni) fino alla domenica sera alle ore 21,00, quando sempre il padre la accompagnerà dalla madre.
Nel rispetto del principio di gradualità suggerito dai SS, le parti si accordano a che, dalla ripresa del prossimo anno scolastico, la minore potrà stare con il padre, nei fine settimana di competenza, dal sabato dopo l'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina, quando la riporterà a scuola.
7 Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza e in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con la GL. Nello specifico i genitori concordano che venga dato all'altro genitore un preavviso di almeno tre (3) giorni.
Durante le feste natalizie il padre potrà tenere con sé la GL, facendola pernottare presso di lui, ad anni alterni, il giorno di Natale e di Santo Stefano, o 31 Dicembre ed il giorno di Capodanno mentre, per le festività Pasquali, starà con il padre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì Per_1 dell'Angelo.
Entrambi i genitori durante le ferie estive potranno tenere con sé la bambina per due settimane, anche consecutive, da concordare entro il 10 giugno di ogni anno e potranno, previo accordo con l'altro genitore, portare la bambina in vacanza con sé anche fuori Italia. Per Ferragosto le parti si accorderanno liberamente di volta in volta avendo sempre come riferimento l'alternanza annuale e cercando di non interrompere eventuali periodi di vacanza del genitore e/o GL.
I compleanni di e le sue cerimonie religiose (comunione, cresima) verranno concordate dai Per_1 genitori cercando di prevedere modalità tali da rispettare una parità tra i due genitori e preferendo che sino entrambi presenti all'evento (in alternativa i genitori dovranno dividere la giornata o prevedere una doppia festa). Per quanto riguarda le feste di compleanno dei genitori (o altre ricorrenze relative al padre o alla madre), le parti già concordano di poter modificare il calendario ordinario al fine di consentire alla GL di festeggiare con il genitore tale evento.
I genitori si atterranno in ogni caso a quanto eventualmente venisse prescritto/indicato/suggerito, nell'interesse della GL, dai Servizi Sociali o dal Consultorio Familiare incaricati dal TO di seguire il nucleo.
Le parti si impegnano, infatti, come sopra già indicato, ad adottare/proseguire i percorsi indicati/suggeriti e tesi al sostegno della bigenitorialità.
4) CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO DELLA RE. Il IG. CP_1 verserà alla IG.ra quale contributo mensile al mantenimento ordinario della minore la somma di € Pt_1
300,00 (trecento/00) – somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT- costo della vita. Il pagamento avverrà entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico a favore della IG.ra sulla carta Pt_1 prepagata Postepay il cui iban è noto al IG. CP_1
Le parti concordano che l'assegno unico per la GL continui ad essere versato integralmente a favore della IG.ra collocataria prevalente. Pt_1
Il IG. si obbliga a collaborare con la IG.ra affinché le richieste annuali dell'assegno CP_1 Pt_1 unico (e/o comunque di ogni contributo alla famiglia anche diversamente denominato che dovesse sostituire l'attuale assegno unico) vadano a buon fine, fornendo, se necessario, tempestivamente, tutti i documenti/dati
8 CP_ necessari per la richiesta ed ogni altro adempimento che potrebbe essere richiesto dall per l'erogazione del contributo.
Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra a saldo e stralcio degli arretrati non versati a CP_1 Pt_1 titolo di mantenimento della piccola, la somma di euro 900,00 (novecento/00), tramite bonifico a favore della IG.ra sulla carta prepagata Postepay il cui iban è noto al IG. entro e non oltre il Pt_1 CP_1 corrente mese di luglio 2025.
5) SPESE STRAORDINARIE.
Le Spese Straordinarie saranno ripartite fra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dal Protocollo in vigore dal 10.07.2024 presso il Tribunale di Fermo di cui le
Parti dichiarano di aver già ricevuto copia dai rispettivi [procuratori].
Anche per quanto riguarda l'individuazione delle spese da considerarsi straordinarie si richiama il già menzionato Protocollo che entrambe le parti dichiarano conoscere, o da successivi protocolli che dovessero sostituirlo.
- spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione tra genitori: libri scolastici, trasporto extra-urbano tragitto casa-scuola, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per centro estivo e baby sitter (ove non già esistente nell'organizzazione familiare) se necessitata da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, zii ecc.) non offra tempestivamente alternativa;
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina;
motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
9 3. spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati alla GL, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta. I genitori si impegnano ad interloquire tra di loro, prima di far fronte alla spesa straordinaria, sulla necessità di sostenere le spese straordinarie (ovviamente ad eccezione di situazione di necessità improrogabili o di urgenza per la salute della GL) laddove di importo superiore ad euro 200,00 (duecento/00).
6) SUL RAPPORTO CON I PARENTI
Le parti si impegnano al fine di favorire i rapporti e le frequentazioni tra la minore ed i parenti di entrambi i genitori. I genitori, stante anche l'età di , avranno cura di esaudire eventuali richieste Per_1 della minore al riguardo avendo sempre a mente gli impegni scolastici e sportivi della bambina stessa.
7) SUI RAPPORTI TRA LE PARTI.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della GL con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della GL.
Il IG. si impegna a consegnare alla IG.ra tutta la corrispondenza che le dovesse CP_1 Pt_1 pervenire presso la sua vecchia residenza.
8) SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LE PARTI.
I IGg.ri e dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi rapporto economico Pt_1 CP_1 patrimoniale tra gli stessi intercorrente, dandosi reciprocamente atto di non avere più a nulla pretendere l'uno/a nei confronti dell'altro/a in relazione al loro rapporto sentimentale, con particolare riguardo al prestito personale ed alle garanzie rese in relazione al finanziamento concesso alla IG.ra Parte_1
10 in costanza di convivenza nonché alla richiesta delle mensilità dell'assegno di mantenimento non corrisposte, fermo restando quanto espressamente dichiarato al precedente punto 4, ultimo capoverso.
9) SULLE REMISSIONI DI QUERELE
Indipendentemente dall'esito dell'opposizione alla archiviazione del fascicolo n. 2597/2023 RGNR ricordato in premessa, le parti si impegnano a rimettere le querele depositate l'una nei confronti dell'altro e, al contempo, a formalizzare l'accettazione delle rimessioni.
10) Le parti dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda sentenza.
11) Le parti dichiarano di rinunciare alla richiesta di tutti i termini per il deposito di memorie.
12) Le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei procuratori alla solidarietà passiva professionale di cui all'art. 13, comma 2, Legge 31 dicembre 2012, n.
247.
13) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini stante la rinuncia delle parti.
* * *
Il Collegio, quanto alle condizioni inerenti all'affidamento, al collocamento, al mantenimento ed al diritto di visita della GL minore, rileva come le stesse non siano contrarie all'ordine pubblico e a norme imperative e siano conformi agli interessi morali e materiali della prole minorenne, anche all'esito degli accertamenti svolti dal Servizio Sociale incaricato, disponendo, pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Collegio, infine, prende atto delle ulteriori condizioni di cui ai nn. 1 e 2 nonché da 6
a 10 sopra riportate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
La richiesta congiunta delle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1452/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, così provvede:
11 1. dispone che le condizioni concernenti l'affidamento, il collocamento, il mantenimento ed il diritto di visita nei confronti della GL minore siano quelle Persona_1 di cui ai nn. 3, 4 e 5 della parte motiva, da intendersi ivi integralmente trascritte;
2. dà atto delle ulteriori condizioni di cui nn. 1 e 2 nonché da 6 a 9 della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
3. dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 17.07.2025.
Il Presidente Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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