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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/07/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 235/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 luglio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 235/2022
R.G. promossa da nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina
(cf: pec: fax 0941/561465) che lo rappresenta e C.F._2 Email_1
difende;
contro
(avv. S. Dolce); Controparte_1
Avente ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro, osserva quanto segue:
Con ricorso in riassunzione depositato il 14.02.2022 il ricorrente indicato in epigrafe premesso di aver svolto attività di lavoro subordinato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta
SAVANA SRL con sede in Tortorici, p.iva , per l'anno 2017 per 102 giornate P.IVA_1
lavorative, e che per tale anno era stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, esponeva che nel gennaio 2019, a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale, apprendeva che l' aveva proceduto alla cancellazione della stessa dagli elenchi CP_1
anagrafici per tale anno ed all'annullamento delle prestazioni regolarmente erogate chiedendone la restituzione.
Il ricorrente nei termini di legge proponeva il ricorso amministrativo per il superiore disconoscimento;
rappresentando di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno in contestazione e chiedeva l'annullamento di qualsiasi provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro.
CP_ Si costituiva l' il quale resisteva alla domanda.
Con note autorizzate il ricorrente rappresentava che “la stessa è stata riscritta negli elenchi anagrafici,
per tutte le giornate effettivamente lavorate, come si evince dall'ARLA in atti con la pubblicazione del 4V 2019, ossia nel marzo 2020”.
Chiedeva pertanto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo l' CP_1
provveduto alla reiscrizione negli elenchi agricoli per l'anno in questione. Chiedeva la condanna alle spese della controparte giusta applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata definita come da sentenza.
MOTIVI
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l' provveduto ad adottare provvedimenti richiesti ovvero a reiscrivere parte ricorrente negli CP_1
elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno oggetto di cancellazione.
Il dato dedotto e documentato dal ricorrente deve ritenersi pacifico giacchè non contestato dalla controparte
Trattasi di atti volontari idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si osserva che il provvedimento di annullamento in autotutela, che rivela implicitamente il riconoscimento della fondatezza della pretesa attore, è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Pertanto, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando l' (risultata appunto soccombente) alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva, CP_1
fermo restando che il comportamento processuale dell'istituto, che ha provveduto a rivedere le proprie determinazioni, in corso di causa, giustifica la compensazione delle spese nella misura di 1/2.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rivendicato diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, al riconoscimento delle relative giornate di lavoro per l'anno 2017;
CP_
- compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l' alla rifusione delle spese residue sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 421,5 oltre a spese generali, IVA e cpa come per legge,
da distrarsi in favore dell' antistatario.
Enna, 9 luglio 2025