Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 19/03/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00559/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2026, proposto da
Salerno Materiali Compositi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cicerale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione prot. 45 del 5 dicembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa RA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza di demolizione prot. 45 del 5 dicembre 2025 riguardante il deposito a carattere temporaneo a servizio dell’opificio industriale riportato alla p.lla n. 190 del foglio 1, località Terzerie - zona industriale, di proprietà della soc. Salerno materiali Compositi s.r.l.
La ricorrente deduce in sintesi che la tettoia aperta costituisce un manufatto edilizio pertinenziale al capannone industriale esistente, realizzato al fine di soddisfare esigenze operative connesse all’attività produttiva, avente carattere temporaneo in quanto finalizzato a garantire una copertura protettiva per operazioni di movimentazione merci, carico/scarico e deposito transitorio di materiali, che non determinerebbe incremento di superficie utile, volume edilizio o modifica della destinazione d’uso dell’area.
Il Comune di Cicerale non si è costituito in resistenza.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 18 marzo 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Si richiama, sul punto, il nutrito orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente applicazione, in caso di violazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi. In tal caso deve pertanto considerarsi illegittima la più grave sanzione demolitoria, prevista dall’art. 33 e riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in totale difformità ” (T. A. R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 marzo 2018, n. 729; negli stessi termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 13 aprile 2021, n. 2363); “ una tettoia, per caratteristiche morfologiche di realizzazione e destinazione funzionale - in quanto struttura in ferro aperta sui lati, ricoperta da onduline, meramente strumentale all’opificio, di dimensioni adeguate ad assolvere le finalità produttive, senza incremento del carico urbanistico - è riconducibile alla nozione di pertinenza urbanistica, ordinariamente sottratta al regime del titolo edilizio concessorio ” (Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5867; cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 11 giugno 2019, n. 976).
Alla luce dei citati precedenti, da cui non vi è ragione di discostarsi, tenuto conto delle caratteristiche costruttive e funzionali della contestata tettoia, il Collegio ritiene fondati i motivi di ricorso.
In definitiva, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento della gravata ordinanza di demolizione prot. 45 del 5 dicembre 2025.
La peculiarità della vicenda e la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione prot. 45 del 5 dicembre 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RA PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO