TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa LI AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3253/2022 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRATTAROLA MASSIMO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, Via Trotti 46, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SPALLASSO VITTORIO e Controparte_1
AS CA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Alessandria, Corso
Crimea n. 11, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
e
contro
:
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. BORASIO PAOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, Via
Ghilini n. 14, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (come da note di pc):
“Contrariis reiectis
pagina 1 di 21 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ammissione dei capitoli di prova dedotti nella II memoria ex art.
183 comma VI C.p.c. in data 02.11.2023, ossia:
(omissis…)
Dichiarare tenuto e condannare a pagare all'attore la somma di € 1.095,38 oltre Controparte_1
IVA a risarcimento del danno provocatogli mercè le infiltrazioni descritte nella relazione di atp redatta dall'arch. , oltre interessi legali dalla data di deposito della relazione peritale al Persona_1
saldo.
Dichiarare tenuti e condannare, pro quota, o nella modalità meglio vista, il e Controparte_2 il sig. all'esecuzione delle opere descritte nel computo metrico allegato al doc. 9, Controparte_1 imponendo un astreinte di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo dalla pronuncia della sentenza.
Dichiarare tenuto e condannare il sig. in via esclusiva, o solidale con il Controparte_1 per le percentuali meglio ritenute, a rifondere all'attore le spese sostenute per Controparte_2 compenso CTU e CTP nel procedimento ex art. 696 cpc, nella misura, rispettivamente di € 3.657,68 e di € 1.383,48.
Respingere perché inammissibili e\o infondate le domande riconvenzionali dei convenuti
Dichiarare tenuto e condannare in via esclusiva o se ritenuto solidale per la Controparte_1
percentuale meglio vista con il Condominio, a rifondere al sig. le spese del Controparte_3 presente giudizio e quelle della procedura di ATP, queste ultime nella misura di € 3.392,04.”
Per la parte convenuta (come da note di pc): CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, omnibus contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE
Nell'ipotesi in cui ritenesse che le difese svolte dal Signor richiedano un'attività Controparte_1 istruttoria non sommaria, FISSARE ai sensi dell'art. 702 bis comma 3 c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE
RESPINGERE tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provate per le ragioni tutte esposte in narrati-a;
IN VIA RICONVENZIONALE
ACCERTARE e DICHIARARE l'abusività e/o illegittimità del lucernario posto sul terrazzo di proprietà del Signor per tutti i profili e le ragioni esposte in narrativa e qui Controparte_1 integralmente richiamate, e per l'effetto DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE il Signor
[...]
a rimuovere a proprie cure e spese il lucernario predetto ed a RISARCIRE i danni tutti Parte_1
subiti dal Signor a cagione della lesione del proprio diritto di pieno godimento del Controparte_1
pagina 2 di 21 terrazzo da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 8.000,00, tenuto conto del valore dell'immobile;
IMPORRE al Signor di versare al Signor ex art. 614 bis Parte_1 Controparte_1
c.p.c. una somma nella misura di € 100,00 al giorno, determinata in considerazione di tutte le circostanze del caso, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere di rimozione a decorrere dal deposito della sentenza;
IN VIA RICONVENZIONALE E SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse data prova dal ricorrente di un valido titolo
(urbanistico e civilistico) in forza del quale mantenere il lucernario sul terrazzo di proprietà del Signor
AUTORIZZARE il medesimo a rimuovere a proprie cure e spese la costruzione Controparte_1
così come oggi insistente sul terrazzo ed in sua vece realizzare una lastra di vetrocemento calpestabile che ugualmente consenta la luce naturale al ripostiglio del ricorrente e/o le opere meglio viste e ritenute che meglio soddisfino i contrapposti interessi delle parti;
nel contempo DICHIARARE TENUTO e CONDANNARE il Signor ad Parte_1 acconsentire all'esecuzione delle predette opere e a fornire ogni e meglio visto consenso e/o autorizzazione al fine dell'espletamento della pratica edilizia presso il Comune di Alessandria;
ove ritenuto, DICHIARARE TENUTO e CONDANNARE altresì il per quanto Controparte_2 di sua eventuale competenza, a prestare il consenso all'esecuzione delle predette opere e a fornire ogni
e meglio visto consenso e/o autorizzazione al fine dell'espletamento della pratica edilizia presso il
Comune di Alessandria;
IN VIA ISTRUTTORIA
(omissis)
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, nonché successive occorrende, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa con consequenziale condanna ad una somma equitativamente determinata.”
Per la parte convenuta (come da note di pc): Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare:
- accertare e dichiarare che i comportamenti tenuti dal ricorrente e meglio descritti in narrativa, costituiscono abuso del processo e per l'effetto dichiarare tutte le domande svolte nel ricorso ex art.
702-bis c.p.c. inammissibili per i motivi di cui in narrativa, o, in subordine, quelle ritenute dal Giudice con conseguente condanna del ricorrente, a favore del Condominio conchiudente, al risarcimento ex art. 96 III° comma c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata, accertare e dichiarare la
pagina 3 di 21 carenza di interesse ad agire di controparte, ex art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda di condanna del ad eseguire i lavori indicati dal CTU di rifacimento del terrazzo a livello CP_2
per le motivazioni di cui in narrativa (cfr. punto 2 in diritto, pag. 18) con conseguente dichiarazione di inammissibilità della stessa e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sul punto;
- in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di controparte, con riferimento alla domanda di condanna del ad eseguire i lavori indicati CP_2
dal CTU di rifacimento del terrazzo a livello per le motivazioni di cui in narrativa (cfr. punto 3 in diritto pag. 20) con conseguente dichiarazione di improcedibilità della stessa e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sul punto;
- per l'effetto dell'accoglimento delle domande in via subordinata, dato atto del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex lege, a pena di improcedibilità delle domande svolte, concedere termine per l'avvio della stessa con riferimento alle domande di risarcimento danni sia all'immobile del ricorrente che per le spese legali, di CTU e di CTP del procedimento ex art. 696
c.p.c. rubricato al n. 3561/21 R.G. del Tribunale di Alessandria;
- respingere l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dal CP_2
nei confronti del sig. per le motivazioni di cui in narrativa;
[...] Parte_1
- emettere, se ritenuto opportuno, un provvedimento che preveda la trattazione in separato giudizio delle domande svolte in via riconvenzionale, nella presente causa, dall'esponente o sospendere il giudizio sulle stesse in attesa del pronunciamento del Giudice nella causa n. 744/23 R.G. per le motivazioni di cui in narrativa;
in via principale, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare di inammissibilità delle domande svolte dal ricorrente per “abuso del processo” e dato atto di quanto esposto in narrativa:
- compensare tra le parti le spese legali e di CTP del procedimento di ATP ex art. 696 c.p.c. rubricato al n. 3561/21 R.G. del Tribunale di Alessandria e porre le spese del CTU, siccome liquidate dal
Giudice, a carico delle parti per 1/3 ciascuna;
- porre il risarcimento del danno subito dal Sig. al suo immobile e quantificato in Euro Parte_1
1.095,38 oltre IVA dal CTU, in via solidale a carico del conchiudente e del Sig. CP_2 CP_1
in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che il ricorrente sig. è moroso nel pagamento delle 3 rate deliberate Parte_1
per spese condominiali straordinarie, relative ai lavori di cui in narrativa, scadute rispettivamente in data 15.12.22-15.01.23 e 15.02.23 per l'importo complessivo di Euro 9.953,38 e, per l'effetto,
pagina 4 di 21 condannarlo al pagamento della somma predetta in favore del oltre Controparte_4
interessi legali dalla domanda al saldo, compensandole con gli importi eventualmente ritenuti dovuti al sig. in esito al presente procedimento. Parte_1
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e motivi del contendere.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 26.10.2022, , premettendo di Parte_1 essere proprietario di un'unità abitativa sita all'interno del corrente in Controparte_2
Alessandria, Corso Cavallotti n. 34, in posizione parzialmente sottostante un lastrico solare di proprietà esclusiva del , conveniva in giudizio quest'ultimo e il CP_2 Controparte_1 CP_2
deducendo:
[...]
- che nell'inverno del 2021 esso ricorrente si era avveduto di evidenti segni di infiltrazione d'acqua nel locale bagno del suo appartamento, provenienti dalla proprietà del CP_1
- che di tali infiltrazioni esso ricorrente aveva immediatamente notiziato l'amministratore, che soltanto dopo alcuni mesi era riuscito a far effettuare un sopralluogo nell'immobile del stante il CP_1
rifiuto opposto da quest'ultimo all'espletamento di verifiche nella sua proprietà;
- che con perizia del 1.07.2021 l'Arch. , nominato dal , aveva accertato come le Per_2 CP_2 infiltrazioni presenti nell'immobile del provenissero dal lastrico solare di proprietà del Parte_1 [...]
in pessimo stato manutentivo;
CP_1
- che il e il per quota di 2/3 il primo e 1/3 il secondo, avrebbero dovuto CP_2 CP_1
provvedere all'esecuzione delle opere di rifacimento del lastrico solare, e tuttavia nei mesi successivi non avevano fatto alcunché per ovviare al problema, ed anzi il si era limitato a interventi CP_2
non risolutivi;
- che esso ricorrente aveva quindi incardinato un procedimento di ATP, all'esito del quale il CTU nominato dal Tribunale, Arch. , aveva identificato le opere di rifacimento del lastrico Per_1
solare, dettagliate in apposito computo metrico, e quantificato in € 1.095,38 oltre IVA i danni derivati all'immobile di proprietà Parte_1
Alla luce di tali premesse, il ricorrente chiedeva quindi di condannare il al risarcimento del CP_1
danno derivato al proprio immobile dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, pari ad € 1.095,38 oltre IVA, nonché di condannare il e il all'esecuzione delle opere di Controparte_2 CP_1
rifacimento del lastrico solare meglio descritte nel computo metrico redatto dal CTU in sede di ATP, imponendo un'astreinte di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle stesse.
pagina 5 di 21 Si costituiva in giudizio lamentando innanzitutto l'abuso del processo e la Controparte_1
mala fede processuale del ricorrente, e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate.
Nello specifico, il convenuto forniva una versione dei fatti completamente differente da quella illustrata dal ricorrente, negando di essersi mai opposto all'espletamento di verifiche peritali sul proprio lastrico solare, e adducendo di avere al contrario sempre manifestato ampia disponibilità a collaborare nella ricerca di soluzioni condivise, più volte segnalando al l'urgenza di un tempestivo CP_2
intervento. Evidenziava come i lavori di rifacimento del lastrico solare di proprietà del CP_1
contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, fossero già stati deliberati dall'assemblea condominiale,
e tuttavia non avessero ancora trovato esecuzione per opposizione dello stesso che aveva Parte_1
impugnato la delibera condominiale contestando la ripartizione delle spese di rifacimento ivi riportata secondo regolamento condominiale, ossia nella misura del 50% ciascuno a carico Controparte_5
Adduceva come apparisse del tutto evidente la mala fede del ricorrente, che da un lato depositava ricorso giudiziale per chiedere l'effettuazione dei lavori di rifacimento del terrazzo, e dall'altro impugnava la stessa delibera condominiale che li aveva deliberati, così ostacolandone l'esecuzione.
In via riconvenzionale, il chiedeva la condanna del a rimuovere a proprie cure e CP_1 Parte_1
spese il lucernario emergente sul proprio lastrico solare, risarcendo al tutti i danni tutti subiti CP_1
a cagione della lesione del proprio diritto di pieno godimento del terrazzo.
Nello specifico, il convenuto evidenziava come le doglianze del sull'esistenza delle Parte_1
infiltrazioni risalissero al 2017, allorquando egli aveva sollevato criticità in merito ad un lucernario insistente sul proprio terrazzo, costituente fonte di luce per un locale ripostiglio della proprietà
ravvisandone la necessità di rimozione per totale abusività. Parte_1
Adduceva il convenuto come la CTU resa in sede di ATP radicato dal avesse confermato Parte_1
l'abusività dell'opera, sicché, non essendo pacificamente configurabile nel nostro ordinamento una servitù di luce irregolare, la stessa non poteva che essere rimossa;
in subordine, e soltanto nel caso in cui il avesse dimostrato il proprio diritto a mantenere il lucernario sul terrazzo di sua Parte_1
proprietà, il convenuto chiedeva di condannare il ad autorizzare il vicino, ex artt. 1065 e Parte_1
1068 c.c., a rimuovere a proprie cure e spese la costruzione così come insistente sul suo terrazzo, e a realizzare in sua vece una lastra di vetrocemento calpestabile, elemento in grado di garantire il contemperamento di entrambe le parti.
Si costituiva anche il anch'esso contestando fermamente la Controparte_2
ricostruzione dei fatti avversaria.
pagina 6 di 21 Deduceva in particolare il come lo stesso, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_2
si fosse sin da subito attivato per far accertare le cause delle infiltrazioni e far deliberare i Parte_1
lavori necessari a porvi rimedio e a ripristinare l'alloggio del come il avesse Parte_1 Parte_1
radicato il procedimento ex art. 696-696bis c.p.c. pochi giorni prima dell'assemblea condominiale convocata proprio per deliberare tali lavori, secondo le indicazione contenute nella perizia del tecnico incaricato dal Condominio, Arch. , e preventivo dell'impresa Sima Costruzioni S.r.l., Per_2
costringendo di fatto l'assemblea a non deliberare i lavori per l'evidente impossibilità di modificare lo stato dei luoghi prima dello svolgimento delle operazioni peritali;
come il avesse provveduto Parte_1
a notificare il ricorso ex art 702 bis c.p.c. chiedendo la condanna del all'esecuzione dei CP_2
lavori indicati nella perizia del CTU nominato in sede di ATP, Arch. , nonostante medio Per_1
tempore il Condominio, nella assemblea dell'08.11.22, avesse già provveduto a deliberare i suddetti lavori, su preventivo dell'impresa edile Sima Costruzioni S.r.l.; di come, del tutto strumentalmente, il avesse altresì provveduto ad impugnare la delibera condominiale successivamente assunta in Parte_1
data 28.11.2022, con cui l'assemblea condominiale aveva approvato una diversa regolamentazione delle spese da sostenersi per i lavori di riparazione e manutenzione del terrazzo, ponendole, come da regolamento condominiale, a carico del (proprietario del terrazzo) e del CP_1 Parte_1
(proprietario dell'appartamento sottostante) nei limiti del 50% ciascuno, così omettendo di versare la propria quota parte delle spese condominiali straordinarie per il rifacimento del terrazzo e nuovamente bloccando il nell'esecuzione degli stessi. CP_2
Il concludeva chiedendo, in via principale, di dichiarare inammissibili le domande del CP_2
ricorrente per abuso del processo, e quindi di condannarlo al risarcimento ex art. 96, 3° comma c.p.c..; in subordine, chiedeva di accertare la carenza di interesse ad agire del ricorrente, o il suo sopravvenuto difetto di interesse ad agire, rispetto alla domanda di condanna del Condominio all'esecuzione di lavori già deliberati dall'assemblea condominiale, e tuttavia ostacolati con azioni legali e impugnative del tutto temerarie. In via di ulteriore subordine, per il denegato caso di riconoscimento delle domande del ricorrente, chiedeva di disporre la compensazione delle spese di ATP tra le parti, e che il risarcimento dei danni sofferti dal venisse ripartito al 50% tra i convenuti. Parte_1
In via riconvenzionale chiedeva infine di condannare il ricorrente al pagamento delle tre rate deliberate per spese condominiali straordinarie, relative ai lavori di rifacimento del terrazzo, scadute rispettivamente in data 15.12.22-15.01.23 e 15.02.23, per l'importo complessivo di Euro 9.953,38.
Disposto il mutamento del rito e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., la causa veniva istruita tramite supplemento di CTU diretto a verificare la pagina 7 di 21 sanabilità o meno del torrino radicato sul lastrico solare, nonché il soggetto legittimato ad avviare la procedura di sanatoria.
Medio tempore, con Sentenza n. 1/25, il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice dott.
Bersani, rigettava l'impugnazione promossa dal avverso le delibere assembleari di Parte_1
autorizzazione dei lavori di rifacimento del terrazzo e ripartizione delle spese straordinarie.
Depositato l'elaborato peritale da parte del CTU e verificata la sussistenza di sforzi transattivi da parte delle parti convenute, all'udienza tenutasi in data 11.02.2025, il Giudice tentava la conciliazione delle parti formulando la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: “rifacimento del lastrico solare, impermeabilizzazione, demolizione del torrino e sostituzione dello stesso con lastra in vetroresina nell'ambito dei lavori, già autorizzati dal , di rifacimento del lastrico solare, a CP_2
spese da porsi a carico del e del secondo regolamento condominiale, tramite i Parte_1 CP_1
lavori individuati nel computo metrico redatto dal CTU in sede di ATP e nella relazione integrativa espletata nel presente giudizio di merito, da appaltarsi alla ditta che proporrà il preventivo mediano tra i preventivi richiesti a tre diverse imprese edili individuate dallo stesso CTU;
pagamento da parte del e del del risarcimento dei danni subiti dal a CP_2 CP_1 Parte_1
causa delle infiltrazioni oggetto del presente contenzioso, così come quantificati dal CTU in € 1.095,38 oltre IVA, da sostenersi per 1/3 a carico del e 2/3 a carico del;
CP_1 CP_2
spese del procedimento di ATP e di questa causa di merito interamente compensate tra le parti;
spese del giudizio di impugnazione di delibera condominiale RG. n. 744/23 come da Sentenza del primo grado e rinuncia del a proporre appello.” Parte_1
In seguito, ed entro le tempistiche prestabilite, il CTU richiedeva e depositava i preventivi secondo la proposta del Giudice ed entrambi i convenuti si dichiaravano disponibili ad accettare i termini della conciliazione, che tuttavia non trovava l'adesione della parte attrice.
All'udienza del 26.03.25, preso atto di quanto sopra, il richiedeva l'emissione di CP_2
Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. relativa alle somme per spese condominiali straordinarie di rifacimento della copertura ancora impagate dal Parte_1
In data 26.03.25, ritenendone sussistenti i presupposti di legge, il Giudice emetteva l'Ordinanza in questione, ingiungendo al sig. il pagamento delle spese straordinarie per Euro 9.953,38. Parte_1
Quindi, con Ordinanza fuori udienza 8.04.2025, ritenute inammissibili e/o irrilevanti le istanze di prova orale formulate da parte attrice, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
13.05.2025. A tale udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse pagina 8 di 21 conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art 190 c.p.c., da computarsi anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2. Sulla domanda attorea di risarcimento dei danni da infiltrazioni.
Il sig. agisce nel presente giudizio per ottenere la condanna del convenuto Parte_1 CP_1
quale proprietario esclusivo del lastrico solare sovrastante la propria unità immobiliare, al pagamento dei danni derivatigli dalle infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal lastrico predetto, così come accertati dal CTU nominato in sede di procedimento ex art. 696 c.p.c. svoltosi tra le odierne parti in causa prima dell'instaurazione del presente contenzioso.
Sebbene l'attore non adduca a sostegno della propria domanda alcun riferimento normativo, la stessa deve essere ricondotta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c., disciplinante la responsabilità del custode per i danni derivati dalla cosa in custodia.
Come noto, infatti, la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o della terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condomini va qualificata non nell'ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni (nella specie di obbligazioni propter rem), ma nell'ambito della responsabilità aquilana, ex art. 2051 c.c., con l'effetto che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4,
c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (Cass. S.U. n. 9449 del 10.5.2016; conforme, più recentemente, Cass. civ., Ordinanza n. 516 del 11.01.2022).
In particolare, si è detto che non può essere posta in discussione la specificità del lastrico solare, quando questo sia anche solo in parte in uso esclusivo. Esso, invero, per la parte apparente, e quindi per la superficie, costituisce oggetto dell'uso esclusivo di chi abbia il relativo diritto;
per altra parte, e segnatamente per la parte strutturale sottostante, costituisce cosa comune, in quanto contribuisce ad assicurare la copertura dell'edificio o di parte di esso.
Risultano allora chiare le diverse posizioni del titolare dell'uso esclusivo e del : il primo è CP_2
tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione;
il secondo è tenuto, ex artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1135, primo comma, n. 4, cod. civ. (nei rispettivi testi originari), a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio.
pagina 9 di 21 Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del . CP_2
Da tale orientamento, che si condivide, discende che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il quale esclude, per giurisprudenza costante, il litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri condomini (Cass. n. 20692 del 2016; Cass. n. 1674 del 2015).
Nel caso di specie, la riconducibilità del fenomeno infiltrativo alle problematiche manutentive del lastrico solare di proprietà esclusiva del convenuto non è nemmeno stata oggetto di CP_1
contestazione da parte di quest'ultimo o dell'ente condominiale, e risulta pacificamente acclarata nella perizia redatta in sede di ATP dal CTU Arch. , ove si legge che “Il lastrico solare versa in Per_1 una situazione di abbandono” (per rigonfiamenti della pavimentazione in piastrelle, assenza dello zoccolino contro le murature perimetrali, assenza di un risvolto, realizzato a regola dell'arte, della guaina bituminosa contro le pareti verticali, presenza di erbacce radicate tra le piastrelle e le soglie, precarietà della stuccatura del pavimento, ecc…) e che “ l'umidità presente nel bagno per la sua caratteristica, è unicamente riconducibile a fenomeni di umidità per infiltrazione provenienti dal lastrico solare carente di accortezze e manutenzione (sopra esposte) funzionali ad ottenere la completa impermeabilità nei confronti dell'immobile sottostante” (cfr. CTU, doc. 7 parte attrice).
Per l'eliminazione dei danni da umidità occorsi immobile del signor concentrati Parte_1 all'interno del bagno in corrispondenza dell'architrave della finestra, il CTU ha stimato una spesa di €
1.095,38, come da computo metrico allegato alla perizia.
Non avendo il convenuto nemmeno tentato di fornire prova liberatoria della CP_1
responsabilità su di sé gravante dagli oneri di custodia del lastrico solare, lo stesso deve quindi essere condannato a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo come sopra stimato, pari ad € 1.095,38 oltre IVA come per legge.
3. Sulla domanda attorea di condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori di ripristino del lastrico solare.
Il signor agisce altresì per ottenere la condanna del e del Parte_1 Controparte_2
condomino pro quota di 2/3 il primo e di 1/3 il secondo, all'esecuzione delle opere di CP_1
pagina 10 di 21 ripristino e di rifacimento della copertura, così come individuate nella perizia redatta in sede di ATP dal CTU, Arch. . Per_1
Al riguardo l'attore non è carente di interesse ad agire, perché sebbene l'assemblea, pochi giorni dopo il deposito del ricorso, abbia autorizzato i lavori di rifacimento del lastrico solare di proprietà
[...]
l'oggetto e i destinatari della pretesa di condanna sono parzialmente diversi dal contenuto delle CP_1
delibere assembleari assunte in data 8.11.2022 e in data 28.11.2022: in questa sede si chiede l'applicazione della regola di riparto delle spese condominiali di cui all'art. 1126 c.c., e che il e il vengano condannati all'esecuzione dei soli lavori specificatamente CP_2 CP_1
individuati dal CTU nel computo metrico redatto in sede di ATP, mentre le delibere assembleari prevedono una ripartizione delle spese fondata su regolamento contrattuale, e riguardano lavori di rifacimento del lastrico preventivati dall'impresa Sima Costruzioni Costruzioni S.r.l., in parte differenti e più onerosi rispetto a quelli individuati dal CTU.
La domanda, così come formulata, deve tuttavia essere rigettata in quanto del tutto infondata.
Come noto, il criterio di ripartizione delle spese ex art. 1126 c.c. è derogabile dai condomini in presenza di un regolamento condominiale contrattuale.
Nella specie, il regolamento condominiale del - pacificamente avente Controparte_2
natura contrattuale - in deroga al riparto delle spese di rifacimento dei lastrici solari ad uso esclusivo di cui all'art. 1126 c.c., prevede che: “Nel caso si dovesse intervenire con opere di riparazione o rifacimento di impermeabilizzazione di terrazzi la cui proprietà dell'estradosso è diversa da quella dell'intradosso, le relative spese saranno ripartire tra le due proprietà in parti uguali.”
La disposizione del regolamento condominiale trova la sua ratio nel fatto che il Condominio in questione è in realtà composto da più unità immobiliari dislocate in una ex area industriale, poste su altezze e livelli differenti, laddove i vari lastrici solari di proprietà esclusiva dei proprietari degli appartamenti che vi accedono fungono da copertura di uno o al più due appartamenti siti ai piani sottostanti.
Il non ha dunque alcuna ragione per rivendicare la ripartizione delle spese Parte_1
straordinarie di rifacimento del lastrico solare secondo la disciplina di cui all'art. 1126 c.c.
Per quanto attiene, invece, alla tipologia e al costo dei lavori da effettuare, la questione è già stata risolta dalla Sentenza n. 1/25 del Tribunale di Alessandria resa all'esito del procedimento di impugnazione, da parte del delle delibere assembleari del 08.11.22 – 28.11.22, con Parte_1
motivazione che qui pienamente si condivide.
pagina 11 di 21 Il si duole del fatto che l'assemblea, nell'incaricare la Sima Costruzioni Costruzioni Parte_1
S.r.l. di effettuare i lavori di rifacimento della terrazza, avrebbe autorizzato lavori in parte differenti e più onerosi rispetto a quelli individuati nel computo metrico redatto dal CTU in sede di ATP.
Ora, come ben evidenziato nella Sentenza sopra richiamata: “lo scopo e la funzione dell'ATP non sono quella di quantificare i costi di una determinata prestazione o servizio, ma si tratta di attività tecnica preliminare al giudizio nel corso del quale – eventualmente mediante apposita CTU – vengono individuati i lavori da eseguire o quantificato il danno da risarcire. In questa prospettiva appare, pertanto, fisiologico che sussista una divergenza fra la ipotetica quantificazione dell'ATP ed la quantificazione del lavori effettivamente da eseguire;
ciò appare tanto più evidente quanto – come nel caso di specie - alcune opere necessarie per la esecuzione a regola d'arte dei lavori non erano state indicate dal CTU (realizzazione ponteggio, cfr. doc. 20, pag. 3), mentre altre dovevano considerarsi obsolete quanto superate dalle più moderne tecnologie;
non va inoltre trascurato il fatto che sussistano variazioni del costo di alcuni valori indicati dal CTU per ragioni di mercato o altri motivi (costituisce fatto notorio che i costi di alcuni beni sono aumentati in modo rilevante a causa dell'inflazione al 10% del 2023).” (pagg. 7 e ss. Sentenza Tribunale di Alessandria n. 1/25, produzione 10.1.25 CP_2
).
[...]
In sintesi, il computo metrico redatto dal CTU in sede di ATP individua i lavori necessari e indefettibili per il rifacimento della copertura, ma non preclude in alcun modo all'assemblea di autorizzare l'esecuzione di opere con utilizzo di materiali più prestanti o tecniche esecutive più evolute, come pare essere avvenuto nel caso di specie.
Essendo stato redatto da un professionista, in astratto, e non da un'impresa incaricata ad eseguire materialmente il lavoro, il computo metrico reso in sede di ATP non può che far riferimento ai prezzi medi fissati dal prezziario regionale in quel momento in uso, che tuttavia possono essere ben diversi da quelli applicati dalle imprese edili del settore nell'ambito della libera contrattazione tra le parti.
Ciò appare chiaro soprattutto se si confrontano i preventivi redatti dalle tre imprese edili individuate dal
CTU nel corso del processo, per tentare di far addivenire le parti ad una conciliazione giudiziale: due su tre sono addirittura superiori a quello proposto dalla Sima Costruzioni Costruzioni S.r.l. nel 2023.
Ciò posto, deve peraltro rilevarsi come la stessa Sentenza sopra richiamata abbia acclarato la piena legittimità della delibera assembleare di approvazione dei lavori di rifacimento del terrazzo di proprietà esclusiva del sig. seppur con le modifiche migliorative in concreto apportate e CP_1
secondo un preventivo ritenuto in linea con i prezzi del mercato.
pagina 12 di 21 Come chiarito nella predetta Sentenza, infatti, rientra nei doveri dell'amministratore segnalare la necessità di determinati lavori finalizzati alla conservazione della cosa comune e - quindi - rientra nella piena disponibilità deliberativa dell'assemblea condominiale approvare o meno tali lavori.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la pretesa del di sentire condannare il Parte_1
e il al rifacimento dei lavori di ripristino della copertura, così come dettagliati CP_2 CP_1
nel computo metrico redatto in sede di CTU, non può che essere rigettata, sia perché in contrasto con la ripartizione delle spese contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, sia perché in contrasto con le legittime prerogative dell'assemblea condominiale ad autorizzare lavori anche diversi, seppur aventi la medeSima Costruzioni funzione, di quelli individuati in sede di CTU.
4. Sulla domanda riconvenzionale del convenuto di declaratoria di illegittimità CP_1
del lucernario insistente sul proprio lastrico solare.
Venendo ora alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto volta a sentir CP_1
accertare l'abusività e/o illegittimità del lucernario posto sul terrazzo di sua proprietà, la stessa deve essere accolta.
V'è da premettere che il manufatto in questione è un “torrino” di forma rettangolare, realizzato in muratura intonacata e tinteggiata, emergente dal piano di calpestio del terrazzo di 0,55 metri, ed avente 24 elementi in vetrocemento che consentono il passaggio di luce nel locale ripostiglio/cabina armadi dell'appartamento sottostante, di proprietà del Parte_1
L'abusività di tale costruzione ha trovato piena conferma nelle risultanze della CTU disposta in sede di ATP e nella successiva integrazione effettuata in corso di causa.
Nella relazione peritale depositata nel presente giudizio, è stato, infatti, ribadito che il lucernario “non risulta autorizzato” e rappresenta quindi un abuso edilizio.
Il CTU ha riferito che il manufatto “risulta urbanisticamente sanabile mediante presentazione da parte del di pratica paesaggistica e successivo parere positivo della Commissione CP_2
Paesaggistica, presentazione da parte del in sanatoria e Controparte_6 presentazione da parte del Condominio di pratica strutturale postuma” (cfr. integrazione alla CTU).
Quanto sopra conferma che, ad oggi, il torrino è un manufatto non conforme e richiede un intervento di regolarizzazione che, tuttavia, l'assemblea condominiale non pare interessata a perseguire, anche alla luce del dissenso manifestato dal quale esclusivo proprietario del lastrico solare CP_1
sul quale il torrino è costruito.
Appurata in causa l'illegittimità del c.d. torrino sotto il profilo urbanistico, si deve concludere per la illegittimità anche sotto il concorrente profilo civilistico. Controparte_7
pagina 13 di 21 Parte convenuta ha documentalmente provato come non vi fosse alcuna traccia del lucernario in questione né prima del recupero edilizio dell'ex fabbricato, né al termine dello stesso (cfr. tavole di progettazione dell'Arch. , dichiarazione di fine lavori del medesimo e tavole con timbro ne CP_8
varietur del 2006, docc. n. 10, 12, 13 e 14 parte convenuta De Bellis).
Ciò dimostra inequivocabilmente che il manufatto non faceva parte del progetto di ristrutturazione originario e, pertanto, è stato realizzato in un momento successivo e senza le dovute autorizzazioni.
La difesa ha tentato di sostenere che il torrino fosse preesistente al 1967 e, quindi, Parte_1
non soggetto alle normative successive.
Tuttavia, tale affermazione è smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa che CP_1
evidenzia come il lastrico solare stesso, su cui insiste il torrino, non esistesse nella sua configurazione attuale prima della ristrutturazione del 2004-2007 (cfr. foto n. 5 e n. 6 allegato sub. 12 con le foto presenti nell'allegato sub. 11 di parte convenuta che ben illustrano lo stato dei luoghi ante e CP_1
post ristrutturazione).
Non da ultimo, l'illegittimità del è rafforzata dalla sua contrarietà al Regolamento Pt_2
Condominiale, che ha natura contrattuale per essere stato allegato al primo atto di vendita da parte del costruttore effettuato in data 26/09/2026 (data che sancisce e determina la nascita del CP_2
.
[...]
L'articolo 8, lettera B) del regolamento predetto (doc. n. 8 comparsa di costituzione , CP_1 vieta espressamente ai condomini di “fare qualunque modifica od innovazione alle cose comuni, anche se in corrispondenza delle singole proprietà individuali (come per esempio: incavi o porte nei muri maestri interni ed esterni, anche se trattasi di ingrandimenti di vani esistenti); ed in genere ogni lavoro
o variante che possa in qualunque modo avere attinenza con la struttura organica dell'edificio tanto da poterne menomare la statica, l'igiene o il suo aspetto architettonico senza il consenso dell'assemblea….”.
È evidente che la costruzione di un torrino sul lastrico solare, alterandone la struttura e l'aspetto architettonico, rientra pienamente in tale divieto, sicché la mancanza di una delibera assembleare che abbia autorizzato tale opera rende il manufatto illegittimo anche sotto il profilo condominiale.
La difesa del ha tentato di giustificare la presenza del lucernario invocando l'istituto Parte_1 della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c.
L'argomento, tuttavia, non coglie nel segno, in quanto difettano i presupposti essenziali per la costituzione di una tale servitù.
pagina 14 di 21 In primis, la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce quando un unico proprietario ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù, e la divisione del fondo avviene senza alcuna disposizione contraria.
Ciò implica che lo stato di servizio tra i due fondi (nella specie, il lastrico solare del e CP_1
l'appartamento del avrebbe dovuto essere creato dall'originario ed unico proprietario Parte_1 dell'intero immobile, prima della sua divisione, ovvero prima del 26/09/2006 che, come documentato, rappresenta la data della nascita del Condominio a seguito e per effetto della vendita del primo appartamento a soggetto terzo.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti dal emerge chiaramente come il torrino non CP_1
fosse presente al momento della costruzione originaria dell'edificio, né durante la successiva integrale ristrutturazione avvenuta tra il 2004 e il 2007: le tavole progettuali dell'Arch. , relative a tale CP_8
ristrutturazione, non riportano il lucernario.
Ciò significa che il manufatto è stato realizzato in un momento successivo alla divisione dell'immobile e alla costituzione del condominio, venendo meno il presupposto fondamentale dell'unicità del proprietario al momento della creazione dello stato di fatto da cui deriverebbe la servitù.
Inoltre, e tale argomento è dirimente, la configurabilità di una servitù per destinazione del padre di famiglia è da escludersi per la conformazione in sé della luce, che non presenta i caratteri di cui all'articolo 901 c.c., ed è quindi qualificabile alla stregua di una luce irregolare.
Come noto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la fruizione di una luce irregolare, sprovvista di titolo e non fondata sulla tolleranza del vicino, non possa condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù (ex multis, Cass. civ., Ord. n. 12306 del
09/05/2023: “Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che
l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza.
Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della
[...]
; Cass. civ., Ord. n. 34824 del 17/11/2021). CP_7
pagina 15 di 21 Nel caso di specie, fin dal momento dell'acquisto dell'immobile il ha sempre CP_1
manifestato la sua ferma opposizione al mantenimento della costruzione sul suo terrazzo, escludendo qualsiasi tolleranza (cfr. doc. 3 parte convenuta).
Inoltre, il non è stato in grado di dimostrare l'esistenza di un atto pubblico che Parte_1
menzioni la costituzione di tale diritto minore.
La configurabilità di una servitù per destinazione del padre di famiglia è dunque insostenibile, sia per la mancanza del presupposto temporale (il manufatto è stato realizzato dopo la divisione del fondo), sia per la natura stessa del manufatto, che non configura una luce ai sensi di legge, sia per l'assenza di un titolo valido e la costante opposizione del Sig. CP_1
Poiché il è condomino e vanta un diritto soggettivo sulle parti di sua proprietà CP_1
esclusiva, quale pacificamente è il terrazzo, per giurisprudenza assolutamente costante, è pienamente legittimato, in concorso e/o in sostituzione dell'amministratore di condominio, a chiedere il rispetto e l'osservanza della predetta norma con conseguente ordine di rimozione.
Accertata, dunque, l'illegittimità/abusività la lucernario eretto sul lastrico solare di proprietà esclusiva del ne deve essere autorizzata la rimozione, rimozione che potrà aver agevolmente CP_1 luogo nell'ambito dei lavori di rifacimento del lastrico solare, con oneri a carico del e del CP_1
nei limiti del 50% ciascuno, come da regolamento condominiale. Parte_1
Vi sono anche gli estremi per condannare il al risarcimento del danno derivato al Parte_1 [...] dall'essersi visto costretto a mantenere, in questi anni, il lucernario abusivo sul proprio lastrico CP_1
solare, così subendo un'indebita compressione del pieno esercizio del diritto di proprietà sul proprio bene.
Il infatti, almeno dal 2018, pretende di mantenere il predetto lucernario sul terrazzo Parte_1
di proprietà pur senza vantare ed opporre alcun titolo in merito, persino rifiutandone la CP_1
rimozione a cura e spese del (cfr. doc. 4 parte convenuta . CP_1 CP_1
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità da tempo afferma che: “la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (Sez. 6-2, n.12630 del 13 maggio 2019)” (Cass. civ., Sentenza n. 22835 del
14/08/2024).
Nel caso di specie, tenuto conto della conformazione del torrino insistente sul lastrico solare, nonché del fatto che lo stesso comunque non consente alcuna indebita veduta al sulla Parte_1
proprietà si ritiene equo liquidare un risarcimento di Euro 500,00 per ogni anno dal 2018 alla CP_1
pagina 16 di 21 data della presente Sentenza, per un totale quindi di Euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla data della presente Sentenza al saldo effettivo.
5. Sulla domanda del convenuto di condanna del al Controparte_2 Parte_1
pagamento delle spese condominiali straordinarie dovute per il rifacimento della copertura.
Il ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna CP_2 CP_2
del al pagamento delle spese condominiali straordinarie relative ai lavori per cui è causa, il Parte_1 cui pagamento permetterebbe all'ente di gestione di dar corso, finalmente, ai lavori già deliberati dall'assemblea condominiale in data 08.11.22 e contenuti nel preventivo della società Sima Costruzioni
s.r.l., con le modalità di riparto delle spese in base all'art. 12 del regolamento condominiale approvate in data 28.11.22.
Il bilancio preventivo e la conseguente ripartizione prevedono 3 rate a carico del sig. Parte_1
scadute in data 15.12-15.01 e 15.02 per complessivi Euro 9.953,38 (cfr. docc. 23-24).
Le predette delibere assembleari sono state impugnate dal ma il relativo giudizio Parte_1
radicato dinanzi a questo Tribunale (RG n. 744/23) si è concluso con una statuizione di rigetto dell'impugnativa (Sentenza n. 1/2025 in atti), sicché entrambe le delibere devono ritenersi del tutto efficaci.
Ne deriva che il deve essere condannato al pagamento dell'importo predetto, con Parte_1 integrale conferma dell'Ordinanza ex art. 186ter c.p.c. emessa nei suoi confronti in data 26.3.2025.
6. Sulla domanda dei convenuti, di condanna del al risarcimento del danno per Parte_1
responsabilità aggravata ex art. 96, 3° comma c.p.c.
Entrambe le parti convenute hanno chiesto di accertare l'abuso del processo da parte del e conseguentemente di condannarlo al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3 c.p.c. Parte_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Se l'opposizione del agli interventi autorizzati dal su indicazione Parte_1 CP_2 dell'Arch. poteva dirsi inizialmente giustificata, per l'averne il CTU nominato in sede di ATP Per_2
riconosciuto l'inadeguatezza ad eliminare efficacemente il problema infiltrativo, altrettanto non può dirsi rispetto alla volontà del di insistere nel presente contenzioso, non solo per chiedere il Parte_1
risarcimento dei danni da infiltrazioni a sé derivati, bensì anche per ottenere una condanna del a lavori di rifacimento della terrazza che al momento dell'instaurazione del contradditorio CP_2
sapeva essere già stati deliberati dall'assemblea condominiale, tanto da averne già contestato delibera, radicando la procedura di mediazione obbligatoria, così bloccando l'esecuzione dei lavori.
pagina 17 di 21 Il ha addotto a suo sostegno che con la presente azione giudiziale intendeva ottenere Parte_1
una diversa ripartizione di soggetti obbligati al rifacimento della terrazza, come da disposto di cui all'art. 1126 c.c., e soprattutto la condanna del Condominio all'esecuzione dei lavori esattamente indicati nel computo metrico del CTU Arch. , invece di quelli preventivati dalla Sima Per_1
Costruzioni Costruzioni S.r.l.
L'argomento non coglie nel segno, perché è chiaro che dopo l'avvenuta deliberazione assembleare, l'unica sede per contestare il deliberato era quella dell'impugnativa della delibera condominiale, che in effetti il ha radicato, ma in aggiunta al presente contenzioso, con una Parte_1
duplicazione di giudizi che non può ritenersi giustificata.
Il comportamento del si è appalesato anche contrario a buona fede nel corso del Parte_1
giudizio, allorquando ha rifiutato la proposta transattiva del Giudice formulata ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c., che avrebbe visto soddisfatte tutte le sue pretese (di individuazione dei lavori da effettuarsi, come da computo metrico del CTU, e di mantenimento della luce derivante dal lucernario, tramite sostituzione del torrino con una lastra in vetrocemento), solo perché non comprensiva dell'integrale compensazione delle spese di lite proprio del diverso contenzioso di impugnativa della delibera assembleare, in cui l'attore è risultato soccombente.
È vero che è buon diritto delle parti rifiutare di aderire alla proposta formulata dal Giudice ex art. 185bis c.p.c., è anche ed altrettanto vero e confermato dalla giurisprudenza che si rinviene sul punto (si veda, tra le tante: Trib. Palermo, sentenza n. 90 del 9/01/2025; Trib. Latina, sentenza n. 2073 del 31/10/2024; Trib. Roma del 30/10/2024 e Trib. Pistoia del 30/01/2018), ma la mancata accettazione deve essere giustificata e legittimata da motivi seri ed oggettivi, dando luogo, in difetto, ad una ipotesi di responsabilità processuale sanzionata dall'articolo 96, comma 3, c.p.c.
E legittima non può certo essere considerata la pretesa di volere inserire nella proposta, al fine di aderirvi, la compensazione delle spese di altra e diversa lite rispetto a quella presente, e di cui, peraltro, il sig. non era parte. CP_1
Ciò dimostra inequivocabilmente la strumentalizzazione da parte del del presente Parte_1
giudizio per ottenere vantaggi in altre vertenze;
ciò che, propriamente, integra abuso del processo.
In conclusione, il ha intentato una pluralità di azioni che hanno frammentato la Parte_1
gestione della controversia e ha allungato i tempi processuali, senza conseguire un'effettiva utilità per la risoluzione della problematica infiltrativa e l'esecuzione dei lavori a ciò necessari.
Si tratta di elementi che declinano la difesa svolta verso finalità meramente dilatorie, a danno dei convenuti e dell'intero sistema giustizia.
pagina 18 di 21 Sussistono pertanto le condizioni per raffigurare nella condotta processuale dell'odierno attore gli estremi, se non del dolo, quantomeno della colpa grave, che giustifica la più rigorosa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c deve quindi essere quindi condannato per responsabilità aggravata ex art. 96, 3 Parte_1
comma, c.p.c. al risarcimento del danno in favore del e del condomino Controparte_2 [...]
che si ritiene equo liquidare nella somma di Euro 2.000,00 ciascuno. CP_1
7. Sulle spese processuali anche della fase di ATP.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Nei rapporti tra l'attore e il convenuto De stante la soccombenza reciproca, sussistono i CP_1
presupposti per la compensazione delle spese processuali.
Nei rapporti tra l'attore e il convenuto seguono invece la soccombenza Controparte_2
del primo nei confronti dell'ente condominiale.
Tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 5.077,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese dell'integrazione alla CTU disposta nel presente giudizio sulla regolarità del lucernario seguono la soccombenza, sul punto, del e devono quindi essere poste interamente a suo Parte_1
carico.
Le spese legali del procedimento di ATP e le spese della CTU ivi disposta, stante l'esito del giudizio di merito, devono invece essere compensate tra tutte le parti in causa.
pagina 19 di 21
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
3253/2022 R.G. promossa da (parte attrice) contro Parte_1 CP_2
(parte convenuta), (parte convenuta), nel contraddittorio delle
[...] Controparte_1
parti:
1) Dichiara tenuto e condanna a pagare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno, la somma di € 1.095,38 oltre IVA come per legge, oltre interessi legali dalla presente Sentenza al saldo effettivo;
2) Accerta e dichiara l'abusività del lucernario posto sul lastrico solare di proprietà esclusiva del
[...]
e ne autorizza la rimozione, con oneri a carico dei condomini e CP_1 Parte_1 CP_1
, secondo regolamento condominiale;
[...]
3) Dichiara tenuto e condanna a pagare a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno, la somma di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla presente Sentenza al saldo effettivo;
4) Dichiara tenuto e condanna a pagare al a titolo di Parte_1 Controparte_2 spese straordinarie di condominio, la somma di € 9.953,38, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo, confermando l'Ordinanza ex art. 186ter c.p.c. dellì 26.03.25;
5) Dichiara tenuto e condanna a pagare al e a Parte_1 Controparte_2 [...]
, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma c.p.c., la somma di € 2.000,00 Controparte_1
ciascuno, oltre interessi legali dalla presente Sentenza al saldo effettivo;
6) Rigetta tutte le altre domande di merito ed istruttorie proposte dalle parti;
7) Dichiara tenuto e condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_2
processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8) Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
9) Pone le spese dell'integrazione alla CTU disposta nel presente giudizio, così come liquidate con separato Decreto, a carico di;
Parte_1
10) Compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite del procedimento ex art. 696
c.p.c. svoltosi dinanzi al Tribunale di Alessandria, rubricato al n. 3561/21 R.G.;
pagina 20 di 21 11) Dichiara tenuti e condanna e a rifondere a Controparte_2 Controparte_1
le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696 c.p.c. svoltosi dinanzi Parte_1
al Tribunale di Alessandria, rubricato al n. 3561/21 R.G., nei limiti di 1/3 ciascuno.
Così deciso in Alessandria, lì 2.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa LI AMBROSIO
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa LI AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3253/2022 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRATTAROLA MASSIMO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, Via Trotti 46, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SPALLASSO VITTORIO e Controparte_1
AS CA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Alessandria, Corso
Crimea n. 11, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
e
contro
:
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. BORASIO PAOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, Via
Ghilini n. 14, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (come da note di pc):
“Contrariis reiectis
pagina 1 di 21 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ammissione dei capitoli di prova dedotti nella II memoria ex art.
183 comma VI C.p.c. in data 02.11.2023, ossia:
(omissis…)
Dichiarare tenuto e condannare a pagare all'attore la somma di € 1.095,38 oltre Controparte_1
IVA a risarcimento del danno provocatogli mercè le infiltrazioni descritte nella relazione di atp redatta dall'arch. , oltre interessi legali dalla data di deposito della relazione peritale al Persona_1
saldo.
Dichiarare tenuti e condannare, pro quota, o nella modalità meglio vista, il e Controparte_2 il sig. all'esecuzione delle opere descritte nel computo metrico allegato al doc. 9, Controparte_1 imponendo un astreinte di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo dalla pronuncia della sentenza.
Dichiarare tenuto e condannare il sig. in via esclusiva, o solidale con il Controparte_1 per le percentuali meglio ritenute, a rifondere all'attore le spese sostenute per Controparte_2 compenso CTU e CTP nel procedimento ex art. 696 cpc, nella misura, rispettivamente di € 3.657,68 e di € 1.383,48.
Respingere perché inammissibili e\o infondate le domande riconvenzionali dei convenuti
Dichiarare tenuto e condannare in via esclusiva o se ritenuto solidale per la Controparte_1
percentuale meglio vista con il Condominio, a rifondere al sig. le spese del Controparte_3 presente giudizio e quelle della procedura di ATP, queste ultime nella misura di € 3.392,04.”
Per la parte convenuta (come da note di pc): CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, omnibus contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE
Nell'ipotesi in cui ritenesse che le difese svolte dal Signor richiedano un'attività Controparte_1 istruttoria non sommaria, FISSARE ai sensi dell'art. 702 bis comma 3 c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE
RESPINGERE tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provate per le ragioni tutte esposte in narrati-a;
IN VIA RICONVENZIONALE
ACCERTARE e DICHIARARE l'abusività e/o illegittimità del lucernario posto sul terrazzo di proprietà del Signor per tutti i profili e le ragioni esposte in narrativa e qui Controparte_1 integralmente richiamate, e per l'effetto DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE il Signor
[...]
a rimuovere a proprie cure e spese il lucernario predetto ed a RISARCIRE i danni tutti Parte_1
subiti dal Signor a cagione della lesione del proprio diritto di pieno godimento del Controparte_1
pagina 2 di 21 terrazzo da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 8.000,00, tenuto conto del valore dell'immobile;
IMPORRE al Signor di versare al Signor ex art. 614 bis Parte_1 Controparte_1
c.p.c. una somma nella misura di € 100,00 al giorno, determinata in considerazione di tutte le circostanze del caso, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere di rimozione a decorrere dal deposito della sentenza;
IN VIA RICONVENZIONALE E SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse data prova dal ricorrente di un valido titolo
(urbanistico e civilistico) in forza del quale mantenere il lucernario sul terrazzo di proprietà del Signor
AUTORIZZARE il medesimo a rimuovere a proprie cure e spese la costruzione Controparte_1
così come oggi insistente sul terrazzo ed in sua vece realizzare una lastra di vetrocemento calpestabile che ugualmente consenta la luce naturale al ripostiglio del ricorrente e/o le opere meglio viste e ritenute che meglio soddisfino i contrapposti interessi delle parti;
nel contempo DICHIARARE TENUTO e CONDANNARE il Signor ad Parte_1 acconsentire all'esecuzione delle predette opere e a fornire ogni e meglio visto consenso e/o autorizzazione al fine dell'espletamento della pratica edilizia presso il Comune di Alessandria;
ove ritenuto, DICHIARARE TENUTO e CONDANNARE altresì il per quanto Controparte_2 di sua eventuale competenza, a prestare il consenso all'esecuzione delle predette opere e a fornire ogni
e meglio visto consenso e/o autorizzazione al fine dell'espletamento della pratica edilizia presso il
Comune di Alessandria;
IN VIA ISTRUTTORIA
(omissis)
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, nonché successive occorrende, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa con consequenziale condanna ad una somma equitativamente determinata.”
Per la parte convenuta (come da note di pc): Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare:
- accertare e dichiarare che i comportamenti tenuti dal ricorrente e meglio descritti in narrativa, costituiscono abuso del processo e per l'effetto dichiarare tutte le domande svolte nel ricorso ex art.
702-bis c.p.c. inammissibili per i motivi di cui in narrativa, o, in subordine, quelle ritenute dal Giudice con conseguente condanna del ricorrente, a favore del Condominio conchiudente, al risarcimento ex art. 96 III° comma c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata, accertare e dichiarare la
pagina 3 di 21 carenza di interesse ad agire di controparte, ex art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda di condanna del ad eseguire i lavori indicati dal CTU di rifacimento del terrazzo a livello CP_2
per le motivazioni di cui in narrativa (cfr. punto 2 in diritto, pag. 18) con conseguente dichiarazione di inammissibilità della stessa e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sul punto;
- in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di controparte, con riferimento alla domanda di condanna del ad eseguire i lavori indicati CP_2
dal CTU di rifacimento del terrazzo a livello per le motivazioni di cui in narrativa (cfr. punto 3 in diritto pag. 20) con conseguente dichiarazione di improcedibilità della stessa e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sul punto;
- per l'effetto dell'accoglimento delle domande in via subordinata, dato atto del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex lege, a pena di improcedibilità delle domande svolte, concedere termine per l'avvio della stessa con riferimento alle domande di risarcimento danni sia all'immobile del ricorrente che per le spese legali, di CTU e di CTP del procedimento ex art. 696
c.p.c. rubricato al n. 3561/21 R.G. del Tribunale di Alessandria;
- respingere l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dal CP_2
nei confronti del sig. per le motivazioni di cui in narrativa;
[...] Parte_1
- emettere, se ritenuto opportuno, un provvedimento che preveda la trattazione in separato giudizio delle domande svolte in via riconvenzionale, nella presente causa, dall'esponente o sospendere il giudizio sulle stesse in attesa del pronunciamento del Giudice nella causa n. 744/23 R.G. per le motivazioni di cui in narrativa;
in via principale, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via preliminare di inammissibilità delle domande svolte dal ricorrente per “abuso del processo” e dato atto di quanto esposto in narrativa:
- compensare tra le parti le spese legali e di CTP del procedimento di ATP ex art. 696 c.p.c. rubricato al n. 3561/21 R.G. del Tribunale di Alessandria e porre le spese del CTU, siccome liquidate dal
Giudice, a carico delle parti per 1/3 ciascuna;
- porre il risarcimento del danno subito dal Sig. al suo immobile e quantificato in Euro Parte_1
1.095,38 oltre IVA dal CTU, in via solidale a carico del conchiudente e del Sig. CP_2 CP_1
in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che il ricorrente sig. è moroso nel pagamento delle 3 rate deliberate Parte_1
per spese condominiali straordinarie, relative ai lavori di cui in narrativa, scadute rispettivamente in data 15.12.22-15.01.23 e 15.02.23 per l'importo complessivo di Euro 9.953,38 e, per l'effetto,
pagina 4 di 21 condannarlo al pagamento della somma predetta in favore del oltre Controparte_4
interessi legali dalla domanda al saldo, compensandole con gli importi eventualmente ritenuti dovuti al sig. in esito al presente procedimento. Parte_1
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e motivi del contendere.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 26.10.2022, , premettendo di Parte_1 essere proprietario di un'unità abitativa sita all'interno del corrente in Controparte_2
Alessandria, Corso Cavallotti n. 34, in posizione parzialmente sottostante un lastrico solare di proprietà esclusiva del , conveniva in giudizio quest'ultimo e il CP_2 Controparte_1 CP_2
deducendo:
[...]
- che nell'inverno del 2021 esso ricorrente si era avveduto di evidenti segni di infiltrazione d'acqua nel locale bagno del suo appartamento, provenienti dalla proprietà del CP_1
- che di tali infiltrazioni esso ricorrente aveva immediatamente notiziato l'amministratore, che soltanto dopo alcuni mesi era riuscito a far effettuare un sopralluogo nell'immobile del stante il CP_1
rifiuto opposto da quest'ultimo all'espletamento di verifiche nella sua proprietà;
- che con perizia del 1.07.2021 l'Arch. , nominato dal , aveva accertato come le Per_2 CP_2 infiltrazioni presenti nell'immobile del provenissero dal lastrico solare di proprietà del Parte_1 [...]
in pessimo stato manutentivo;
CP_1
- che il e il per quota di 2/3 il primo e 1/3 il secondo, avrebbero dovuto CP_2 CP_1
provvedere all'esecuzione delle opere di rifacimento del lastrico solare, e tuttavia nei mesi successivi non avevano fatto alcunché per ovviare al problema, ed anzi il si era limitato a interventi CP_2
non risolutivi;
- che esso ricorrente aveva quindi incardinato un procedimento di ATP, all'esito del quale il CTU nominato dal Tribunale, Arch. , aveva identificato le opere di rifacimento del lastrico Per_1
solare, dettagliate in apposito computo metrico, e quantificato in € 1.095,38 oltre IVA i danni derivati all'immobile di proprietà Parte_1
Alla luce di tali premesse, il ricorrente chiedeva quindi di condannare il al risarcimento del CP_1
danno derivato al proprio immobile dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, pari ad € 1.095,38 oltre IVA, nonché di condannare il e il all'esecuzione delle opere di Controparte_2 CP_1
rifacimento del lastrico solare meglio descritte nel computo metrico redatto dal CTU in sede di ATP, imponendo un'astreinte di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle stesse.
pagina 5 di 21 Si costituiva in giudizio lamentando innanzitutto l'abuso del processo e la Controparte_1
mala fede processuale del ricorrente, e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate.
Nello specifico, il convenuto forniva una versione dei fatti completamente differente da quella illustrata dal ricorrente, negando di essersi mai opposto all'espletamento di verifiche peritali sul proprio lastrico solare, e adducendo di avere al contrario sempre manifestato ampia disponibilità a collaborare nella ricerca di soluzioni condivise, più volte segnalando al l'urgenza di un tempestivo CP_2
intervento. Evidenziava come i lavori di rifacimento del lastrico solare di proprietà del CP_1
contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, fossero già stati deliberati dall'assemblea condominiale,
e tuttavia non avessero ancora trovato esecuzione per opposizione dello stesso che aveva Parte_1
impugnato la delibera condominiale contestando la ripartizione delle spese di rifacimento ivi riportata secondo regolamento condominiale, ossia nella misura del 50% ciascuno a carico Controparte_5
Adduceva come apparisse del tutto evidente la mala fede del ricorrente, che da un lato depositava ricorso giudiziale per chiedere l'effettuazione dei lavori di rifacimento del terrazzo, e dall'altro impugnava la stessa delibera condominiale che li aveva deliberati, così ostacolandone l'esecuzione.
In via riconvenzionale, il chiedeva la condanna del a rimuovere a proprie cure e CP_1 Parte_1
spese il lucernario emergente sul proprio lastrico solare, risarcendo al tutti i danni tutti subiti CP_1
a cagione della lesione del proprio diritto di pieno godimento del terrazzo.
Nello specifico, il convenuto evidenziava come le doglianze del sull'esistenza delle Parte_1
infiltrazioni risalissero al 2017, allorquando egli aveva sollevato criticità in merito ad un lucernario insistente sul proprio terrazzo, costituente fonte di luce per un locale ripostiglio della proprietà
ravvisandone la necessità di rimozione per totale abusività. Parte_1
Adduceva il convenuto come la CTU resa in sede di ATP radicato dal avesse confermato Parte_1
l'abusività dell'opera, sicché, non essendo pacificamente configurabile nel nostro ordinamento una servitù di luce irregolare, la stessa non poteva che essere rimossa;
in subordine, e soltanto nel caso in cui il avesse dimostrato il proprio diritto a mantenere il lucernario sul terrazzo di sua Parte_1
proprietà, il convenuto chiedeva di condannare il ad autorizzare il vicino, ex artt. 1065 e Parte_1
1068 c.c., a rimuovere a proprie cure e spese la costruzione così come insistente sul suo terrazzo, e a realizzare in sua vece una lastra di vetrocemento calpestabile, elemento in grado di garantire il contemperamento di entrambe le parti.
Si costituiva anche il anch'esso contestando fermamente la Controparte_2
ricostruzione dei fatti avversaria.
pagina 6 di 21 Deduceva in particolare il come lo stesso, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_2
si fosse sin da subito attivato per far accertare le cause delle infiltrazioni e far deliberare i Parte_1
lavori necessari a porvi rimedio e a ripristinare l'alloggio del come il avesse Parte_1 Parte_1
radicato il procedimento ex art. 696-696bis c.p.c. pochi giorni prima dell'assemblea condominiale convocata proprio per deliberare tali lavori, secondo le indicazione contenute nella perizia del tecnico incaricato dal Condominio, Arch. , e preventivo dell'impresa Sima Costruzioni S.r.l., Per_2
costringendo di fatto l'assemblea a non deliberare i lavori per l'evidente impossibilità di modificare lo stato dei luoghi prima dello svolgimento delle operazioni peritali;
come il avesse provveduto Parte_1
a notificare il ricorso ex art 702 bis c.p.c. chiedendo la condanna del all'esecuzione dei CP_2
lavori indicati nella perizia del CTU nominato in sede di ATP, Arch. , nonostante medio Per_1
tempore il Condominio, nella assemblea dell'08.11.22, avesse già provveduto a deliberare i suddetti lavori, su preventivo dell'impresa edile Sima Costruzioni S.r.l.; di come, del tutto strumentalmente, il avesse altresì provveduto ad impugnare la delibera condominiale successivamente assunta in Parte_1
data 28.11.2022, con cui l'assemblea condominiale aveva approvato una diversa regolamentazione delle spese da sostenersi per i lavori di riparazione e manutenzione del terrazzo, ponendole, come da regolamento condominiale, a carico del (proprietario del terrazzo) e del CP_1 Parte_1
(proprietario dell'appartamento sottostante) nei limiti del 50% ciascuno, così omettendo di versare la propria quota parte delle spese condominiali straordinarie per il rifacimento del terrazzo e nuovamente bloccando il nell'esecuzione degli stessi. CP_2
Il concludeva chiedendo, in via principale, di dichiarare inammissibili le domande del CP_2
ricorrente per abuso del processo, e quindi di condannarlo al risarcimento ex art. 96, 3° comma c.p.c..; in subordine, chiedeva di accertare la carenza di interesse ad agire del ricorrente, o il suo sopravvenuto difetto di interesse ad agire, rispetto alla domanda di condanna del Condominio all'esecuzione di lavori già deliberati dall'assemblea condominiale, e tuttavia ostacolati con azioni legali e impugnative del tutto temerarie. In via di ulteriore subordine, per il denegato caso di riconoscimento delle domande del ricorrente, chiedeva di disporre la compensazione delle spese di ATP tra le parti, e che il risarcimento dei danni sofferti dal venisse ripartito al 50% tra i convenuti. Parte_1
In via riconvenzionale chiedeva infine di condannare il ricorrente al pagamento delle tre rate deliberate per spese condominiali straordinarie, relative ai lavori di rifacimento del terrazzo, scadute rispettivamente in data 15.12.22-15.01.23 e 15.02.23, per l'importo complessivo di Euro 9.953,38.
Disposto il mutamento del rito e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., la causa veniva istruita tramite supplemento di CTU diretto a verificare la pagina 7 di 21 sanabilità o meno del torrino radicato sul lastrico solare, nonché il soggetto legittimato ad avviare la procedura di sanatoria.
Medio tempore, con Sentenza n. 1/25, il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice dott.
Bersani, rigettava l'impugnazione promossa dal avverso le delibere assembleari di Parte_1
autorizzazione dei lavori di rifacimento del terrazzo e ripartizione delle spese straordinarie.
Depositato l'elaborato peritale da parte del CTU e verificata la sussistenza di sforzi transattivi da parte delle parti convenute, all'udienza tenutasi in data 11.02.2025, il Giudice tentava la conciliazione delle parti formulando la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: “rifacimento del lastrico solare, impermeabilizzazione, demolizione del torrino e sostituzione dello stesso con lastra in vetroresina nell'ambito dei lavori, già autorizzati dal , di rifacimento del lastrico solare, a CP_2
spese da porsi a carico del e del secondo regolamento condominiale, tramite i Parte_1 CP_1
lavori individuati nel computo metrico redatto dal CTU in sede di ATP e nella relazione integrativa espletata nel presente giudizio di merito, da appaltarsi alla ditta che proporrà il preventivo mediano tra i preventivi richiesti a tre diverse imprese edili individuate dallo stesso CTU;
pagamento da parte del e del del risarcimento dei danni subiti dal a CP_2 CP_1 Parte_1
causa delle infiltrazioni oggetto del presente contenzioso, così come quantificati dal CTU in € 1.095,38 oltre IVA, da sostenersi per 1/3 a carico del e 2/3 a carico del;
CP_1 CP_2
spese del procedimento di ATP e di questa causa di merito interamente compensate tra le parti;
spese del giudizio di impugnazione di delibera condominiale RG. n. 744/23 come da Sentenza del primo grado e rinuncia del a proporre appello.” Parte_1
In seguito, ed entro le tempistiche prestabilite, il CTU richiedeva e depositava i preventivi secondo la proposta del Giudice ed entrambi i convenuti si dichiaravano disponibili ad accettare i termini della conciliazione, che tuttavia non trovava l'adesione della parte attrice.
All'udienza del 26.03.25, preso atto di quanto sopra, il richiedeva l'emissione di CP_2
Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. relativa alle somme per spese condominiali straordinarie di rifacimento della copertura ancora impagate dal Parte_1
In data 26.03.25, ritenendone sussistenti i presupposti di legge, il Giudice emetteva l'Ordinanza in questione, ingiungendo al sig. il pagamento delle spese straordinarie per Euro 9.953,38. Parte_1
Quindi, con Ordinanza fuori udienza 8.04.2025, ritenute inammissibili e/o irrilevanti le istanze di prova orale formulate da parte attrice, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
13.05.2025. A tale udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse pagina 8 di 21 conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art 190 c.p.c., da computarsi anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2. Sulla domanda attorea di risarcimento dei danni da infiltrazioni.
Il sig. agisce nel presente giudizio per ottenere la condanna del convenuto Parte_1 CP_1
quale proprietario esclusivo del lastrico solare sovrastante la propria unità immobiliare, al pagamento dei danni derivatigli dalle infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal lastrico predetto, così come accertati dal CTU nominato in sede di procedimento ex art. 696 c.p.c. svoltosi tra le odierne parti in causa prima dell'instaurazione del presente contenzioso.
Sebbene l'attore non adduca a sostegno della propria domanda alcun riferimento normativo, la stessa deve essere ricondotta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c., disciplinante la responsabilità del custode per i danni derivati dalla cosa in custodia.
Come noto, infatti, la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o della terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condomini va qualificata non nell'ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni (nella specie di obbligazioni propter rem), ma nell'ambito della responsabilità aquilana, ex art. 2051 c.c., con l'effetto che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4,
c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (Cass. S.U. n. 9449 del 10.5.2016; conforme, più recentemente, Cass. civ., Ordinanza n. 516 del 11.01.2022).
In particolare, si è detto che non può essere posta in discussione la specificità del lastrico solare, quando questo sia anche solo in parte in uso esclusivo. Esso, invero, per la parte apparente, e quindi per la superficie, costituisce oggetto dell'uso esclusivo di chi abbia il relativo diritto;
per altra parte, e segnatamente per la parte strutturale sottostante, costituisce cosa comune, in quanto contribuisce ad assicurare la copertura dell'edificio o di parte di esso.
Risultano allora chiare le diverse posizioni del titolare dell'uso esclusivo e del : il primo è CP_2
tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione;
il secondo è tenuto, ex artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1135, primo comma, n. 4, cod. civ. (nei rispettivi testi originari), a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio.
pagina 9 di 21 Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del . CP_2
Da tale orientamento, che si condivide, discende che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il quale esclude, per giurisprudenza costante, il litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri condomini (Cass. n. 20692 del 2016; Cass. n. 1674 del 2015).
Nel caso di specie, la riconducibilità del fenomeno infiltrativo alle problematiche manutentive del lastrico solare di proprietà esclusiva del convenuto non è nemmeno stata oggetto di CP_1
contestazione da parte di quest'ultimo o dell'ente condominiale, e risulta pacificamente acclarata nella perizia redatta in sede di ATP dal CTU Arch. , ove si legge che “Il lastrico solare versa in Per_1 una situazione di abbandono” (per rigonfiamenti della pavimentazione in piastrelle, assenza dello zoccolino contro le murature perimetrali, assenza di un risvolto, realizzato a regola dell'arte, della guaina bituminosa contro le pareti verticali, presenza di erbacce radicate tra le piastrelle e le soglie, precarietà della stuccatura del pavimento, ecc…) e che “ l'umidità presente nel bagno per la sua caratteristica, è unicamente riconducibile a fenomeni di umidità per infiltrazione provenienti dal lastrico solare carente di accortezze e manutenzione (sopra esposte) funzionali ad ottenere la completa impermeabilità nei confronti dell'immobile sottostante” (cfr. CTU, doc. 7 parte attrice).
Per l'eliminazione dei danni da umidità occorsi immobile del signor concentrati Parte_1 all'interno del bagno in corrispondenza dell'architrave della finestra, il CTU ha stimato una spesa di €
1.095,38, come da computo metrico allegato alla perizia.
Non avendo il convenuto nemmeno tentato di fornire prova liberatoria della CP_1
responsabilità su di sé gravante dagli oneri di custodia del lastrico solare, lo stesso deve quindi essere condannato a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo come sopra stimato, pari ad € 1.095,38 oltre IVA come per legge.
3. Sulla domanda attorea di condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori di ripristino del lastrico solare.
Il signor agisce altresì per ottenere la condanna del e del Parte_1 Controparte_2
condomino pro quota di 2/3 il primo e di 1/3 il secondo, all'esecuzione delle opere di CP_1
pagina 10 di 21 ripristino e di rifacimento della copertura, così come individuate nella perizia redatta in sede di ATP dal CTU, Arch. . Per_1
Al riguardo l'attore non è carente di interesse ad agire, perché sebbene l'assemblea, pochi giorni dopo il deposito del ricorso, abbia autorizzato i lavori di rifacimento del lastrico solare di proprietà
[...]
l'oggetto e i destinatari della pretesa di condanna sono parzialmente diversi dal contenuto delle CP_1
delibere assembleari assunte in data 8.11.2022 e in data 28.11.2022: in questa sede si chiede l'applicazione della regola di riparto delle spese condominiali di cui all'art. 1126 c.c., e che il e il vengano condannati all'esecuzione dei soli lavori specificatamente CP_2 CP_1
individuati dal CTU nel computo metrico redatto in sede di ATP, mentre le delibere assembleari prevedono una ripartizione delle spese fondata su regolamento contrattuale, e riguardano lavori di rifacimento del lastrico preventivati dall'impresa Sima Costruzioni Costruzioni S.r.l., in parte differenti e più onerosi rispetto a quelli individuati dal CTU.
La domanda, così come formulata, deve tuttavia essere rigettata in quanto del tutto infondata.
Come noto, il criterio di ripartizione delle spese ex art. 1126 c.c. è derogabile dai condomini in presenza di un regolamento condominiale contrattuale.
Nella specie, il regolamento condominiale del - pacificamente avente Controparte_2
natura contrattuale - in deroga al riparto delle spese di rifacimento dei lastrici solari ad uso esclusivo di cui all'art. 1126 c.c., prevede che: “Nel caso si dovesse intervenire con opere di riparazione o rifacimento di impermeabilizzazione di terrazzi la cui proprietà dell'estradosso è diversa da quella dell'intradosso, le relative spese saranno ripartire tra le due proprietà in parti uguali.”
La disposizione del regolamento condominiale trova la sua ratio nel fatto che il Condominio in questione è in realtà composto da più unità immobiliari dislocate in una ex area industriale, poste su altezze e livelli differenti, laddove i vari lastrici solari di proprietà esclusiva dei proprietari degli appartamenti che vi accedono fungono da copertura di uno o al più due appartamenti siti ai piani sottostanti.
Il non ha dunque alcuna ragione per rivendicare la ripartizione delle spese Parte_1
straordinarie di rifacimento del lastrico solare secondo la disciplina di cui all'art. 1126 c.c.
Per quanto attiene, invece, alla tipologia e al costo dei lavori da effettuare, la questione è già stata risolta dalla Sentenza n. 1/25 del Tribunale di Alessandria resa all'esito del procedimento di impugnazione, da parte del delle delibere assembleari del 08.11.22 – 28.11.22, con Parte_1
motivazione che qui pienamente si condivide.
pagina 11 di 21 Il si duole del fatto che l'assemblea, nell'incaricare la Sima Costruzioni Costruzioni Parte_1
S.r.l. di effettuare i lavori di rifacimento della terrazza, avrebbe autorizzato lavori in parte differenti e più onerosi rispetto a quelli individuati nel computo metrico redatto dal CTU in sede di ATP.
Ora, come ben evidenziato nella Sentenza sopra richiamata: “lo scopo e la funzione dell'ATP non sono quella di quantificare i costi di una determinata prestazione o servizio, ma si tratta di attività tecnica preliminare al giudizio nel corso del quale – eventualmente mediante apposita CTU – vengono individuati i lavori da eseguire o quantificato il danno da risarcire. In questa prospettiva appare, pertanto, fisiologico che sussista una divergenza fra la ipotetica quantificazione dell'ATP ed la quantificazione del lavori effettivamente da eseguire;
ciò appare tanto più evidente quanto – come nel caso di specie - alcune opere necessarie per la esecuzione a regola d'arte dei lavori non erano state indicate dal CTU (realizzazione ponteggio, cfr. doc. 20, pag. 3), mentre altre dovevano considerarsi obsolete quanto superate dalle più moderne tecnologie;
non va inoltre trascurato il fatto che sussistano variazioni del costo di alcuni valori indicati dal CTU per ragioni di mercato o altri motivi (costituisce fatto notorio che i costi di alcuni beni sono aumentati in modo rilevante a causa dell'inflazione al 10% del 2023).” (pagg. 7 e ss. Sentenza Tribunale di Alessandria n. 1/25, produzione 10.1.25 CP_2
).
[...]
In sintesi, il computo metrico redatto dal CTU in sede di ATP individua i lavori necessari e indefettibili per il rifacimento della copertura, ma non preclude in alcun modo all'assemblea di autorizzare l'esecuzione di opere con utilizzo di materiali più prestanti o tecniche esecutive più evolute, come pare essere avvenuto nel caso di specie.
Essendo stato redatto da un professionista, in astratto, e non da un'impresa incaricata ad eseguire materialmente il lavoro, il computo metrico reso in sede di ATP non può che far riferimento ai prezzi medi fissati dal prezziario regionale in quel momento in uso, che tuttavia possono essere ben diversi da quelli applicati dalle imprese edili del settore nell'ambito della libera contrattazione tra le parti.
Ciò appare chiaro soprattutto se si confrontano i preventivi redatti dalle tre imprese edili individuate dal
CTU nel corso del processo, per tentare di far addivenire le parti ad una conciliazione giudiziale: due su tre sono addirittura superiori a quello proposto dalla Sima Costruzioni Costruzioni S.r.l. nel 2023.
Ciò posto, deve peraltro rilevarsi come la stessa Sentenza sopra richiamata abbia acclarato la piena legittimità della delibera assembleare di approvazione dei lavori di rifacimento del terrazzo di proprietà esclusiva del sig. seppur con le modifiche migliorative in concreto apportate e CP_1
secondo un preventivo ritenuto in linea con i prezzi del mercato.
pagina 12 di 21 Come chiarito nella predetta Sentenza, infatti, rientra nei doveri dell'amministratore segnalare la necessità di determinati lavori finalizzati alla conservazione della cosa comune e - quindi - rientra nella piena disponibilità deliberativa dell'assemblea condominiale approvare o meno tali lavori.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la pretesa del di sentire condannare il Parte_1
e il al rifacimento dei lavori di ripristino della copertura, così come dettagliati CP_2 CP_1
nel computo metrico redatto in sede di CTU, non può che essere rigettata, sia perché in contrasto con la ripartizione delle spese contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, sia perché in contrasto con le legittime prerogative dell'assemblea condominiale ad autorizzare lavori anche diversi, seppur aventi la medeSima Costruzioni funzione, di quelli individuati in sede di CTU.
4. Sulla domanda riconvenzionale del convenuto di declaratoria di illegittimità CP_1
del lucernario insistente sul proprio lastrico solare.
Venendo ora alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto volta a sentir CP_1
accertare l'abusività e/o illegittimità del lucernario posto sul terrazzo di sua proprietà, la stessa deve essere accolta.
V'è da premettere che il manufatto in questione è un “torrino” di forma rettangolare, realizzato in muratura intonacata e tinteggiata, emergente dal piano di calpestio del terrazzo di 0,55 metri, ed avente 24 elementi in vetrocemento che consentono il passaggio di luce nel locale ripostiglio/cabina armadi dell'appartamento sottostante, di proprietà del Parte_1
L'abusività di tale costruzione ha trovato piena conferma nelle risultanze della CTU disposta in sede di ATP e nella successiva integrazione effettuata in corso di causa.
Nella relazione peritale depositata nel presente giudizio, è stato, infatti, ribadito che il lucernario “non risulta autorizzato” e rappresenta quindi un abuso edilizio.
Il CTU ha riferito che il manufatto “risulta urbanisticamente sanabile mediante presentazione da parte del di pratica paesaggistica e successivo parere positivo della Commissione CP_2
Paesaggistica, presentazione da parte del in sanatoria e Controparte_6 presentazione da parte del Condominio di pratica strutturale postuma” (cfr. integrazione alla CTU).
Quanto sopra conferma che, ad oggi, il torrino è un manufatto non conforme e richiede un intervento di regolarizzazione che, tuttavia, l'assemblea condominiale non pare interessata a perseguire, anche alla luce del dissenso manifestato dal quale esclusivo proprietario del lastrico solare CP_1
sul quale il torrino è costruito.
Appurata in causa l'illegittimità del c.d. torrino sotto il profilo urbanistico, si deve concludere per la illegittimità anche sotto il concorrente profilo civilistico. Controparte_7
pagina 13 di 21 Parte convenuta ha documentalmente provato come non vi fosse alcuna traccia del lucernario in questione né prima del recupero edilizio dell'ex fabbricato, né al termine dello stesso (cfr. tavole di progettazione dell'Arch. , dichiarazione di fine lavori del medesimo e tavole con timbro ne CP_8
varietur del 2006, docc. n. 10, 12, 13 e 14 parte convenuta De Bellis).
Ciò dimostra inequivocabilmente che il manufatto non faceva parte del progetto di ristrutturazione originario e, pertanto, è stato realizzato in un momento successivo e senza le dovute autorizzazioni.
La difesa ha tentato di sostenere che il torrino fosse preesistente al 1967 e, quindi, Parte_1
non soggetto alle normative successive.
Tuttavia, tale affermazione è smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa che CP_1
evidenzia come il lastrico solare stesso, su cui insiste il torrino, non esistesse nella sua configurazione attuale prima della ristrutturazione del 2004-2007 (cfr. foto n. 5 e n. 6 allegato sub. 12 con le foto presenti nell'allegato sub. 11 di parte convenuta che ben illustrano lo stato dei luoghi ante e CP_1
post ristrutturazione).
Non da ultimo, l'illegittimità del è rafforzata dalla sua contrarietà al Regolamento Pt_2
Condominiale, che ha natura contrattuale per essere stato allegato al primo atto di vendita da parte del costruttore effettuato in data 26/09/2026 (data che sancisce e determina la nascita del CP_2
.
[...]
L'articolo 8, lettera B) del regolamento predetto (doc. n. 8 comparsa di costituzione , CP_1 vieta espressamente ai condomini di “fare qualunque modifica od innovazione alle cose comuni, anche se in corrispondenza delle singole proprietà individuali (come per esempio: incavi o porte nei muri maestri interni ed esterni, anche se trattasi di ingrandimenti di vani esistenti); ed in genere ogni lavoro
o variante che possa in qualunque modo avere attinenza con la struttura organica dell'edificio tanto da poterne menomare la statica, l'igiene o il suo aspetto architettonico senza il consenso dell'assemblea….”.
È evidente che la costruzione di un torrino sul lastrico solare, alterandone la struttura e l'aspetto architettonico, rientra pienamente in tale divieto, sicché la mancanza di una delibera assembleare che abbia autorizzato tale opera rende il manufatto illegittimo anche sotto il profilo condominiale.
La difesa del ha tentato di giustificare la presenza del lucernario invocando l'istituto Parte_1 della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c.
L'argomento, tuttavia, non coglie nel segno, in quanto difettano i presupposti essenziali per la costituzione di una tale servitù.
pagina 14 di 21 In primis, la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce quando un unico proprietario ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù, e la divisione del fondo avviene senza alcuna disposizione contraria.
Ciò implica che lo stato di servizio tra i due fondi (nella specie, il lastrico solare del e CP_1
l'appartamento del avrebbe dovuto essere creato dall'originario ed unico proprietario Parte_1 dell'intero immobile, prima della sua divisione, ovvero prima del 26/09/2006 che, come documentato, rappresenta la data della nascita del Condominio a seguito e per effetto della vendita del primo appartamento a soggetto terzo.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti dal emerge chiaramente come il torrino non CP_1
fosse presente al momento della costruzione originaria dell'edificio, né durante la successiva integrale ristrutturazione avvenuta tra il 2004 e il 2007: le tavole progettuali dell'Arch. , relative a tale CP_8
ristrutturazione, non riportano il lucernario.
Ciò significa che il manufatto è stato realizzato in un momento successivo alla divisione dell'immobile e alla costituzione del condominio, venendo meno il presupposto fondamentale dell'unicità del proprietario al momento della creazione dello stato di fatto da cui deriverebbe la servitù.
Inoltre, e tale argomento è dirimente, la configurabilità di una servitù per destinazione del padre di famiglia è da escludersi per la conformazione in sé della luce, che non presenta i caratteri di cui all'articolo 901 c.c., ed è quindi qualificabile alla stregua di una luce irregolare.
Come noto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la fruizione di una luce irregolare, sprovvista di titolo e non fondata sulla tolleranza del vicino, non possa condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù (ex multis, Cass. civ., Ord. n. 12306 del
09/05/2023: “Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che
l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza.
Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della
[...]
; Cass. civ., Ord. n. 34824 del 17/11/2021). CP_7
pagina 15 di 21 Nel caso di specie, fin dal momento dell'acquisto dell'immobile il ha sempre CP_1
manifestato la sua ferma opposizione al mantenimento della costruzione sul suo terrazzo, escludendo qualsiasi tolleranza (cfr. doc. 3 parte convenuta).
Inoltre, il non è stato in grado di dimostrare l'esistenza di un atto pubblico che Parte_1
menzioni la costituzione di tale diritto minore.
La configurabilità di una servitù per destinazione del padre di famiglia è dunque insostenibile, sia per la mancanza del presupposto temporale (il manufatto è stato realizzato dopo la divisione del fondo), sia per la natura stessa del manufatto, che non configura una luce ai sensi di legge, sia per l'assenza di un titolo valido e la costante opposizione del Sig. CP_1
Poiché il è condomino e vanta un diritto soggettivo sulle parti di sua proprietà CP_1
esclusiva, quale pacificamente è il terrazzo, per giurisprudenza assolutamente costante, è pienamente legittimato, in concorso e/o in sostituzione dell'amministratore di condominio, a chiedere il rispetto e l'osservanza della predetta norma con conseguente ordine di rimozione.
Accertata, dunque, l'illegittimità/abusività la lucernario eretto sul lastrico solare di proprietà esclusiva del ne deve essere autorizzata la rimozione, rimozione che potrà aver agevolmente CP_1 luogo nell'ambito dei lavori di rifacimento del lastrico solare, con oneri a carico del e del CP_1
nei limiti del 50% ciascuno, come da regolamento condominiale. Parte_1
Vi sono anche gli estremi per condannare il al risarcimento del danno derivato al Parte_1 [...] dall'essersi visto costretto a mantenere, in questi anni, il lucernario abusivo sul proprio lastrico CP_1
solare, così subendo un'indebita compressione del pieno esercizio del diritto di proprietà sul proprio bene.
Il infatti, almeno dal 2018, pretende di mantenere il predetto lucernario sul terrazzo Parte_1
di proprietà pur senza vantare ed opporre alcun titolo in merito, persino rifiutandone la CP_1
rimozione a cura e spese del (cfr. doc. 4 parte convenuta . CP_1 CP_1
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità da tempo afferma che: “la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (Sez. 6-2, n.12630 del 13 maggio 2019)” (Cass. civ., Sentenza n. 22835 del
14/08/2024).
Nel caso di specie, tenuto conto della conformazione del torrino insistente sul lastrico solare, nonché del fatto che lo stesso comunque non consente alcuna indebita veduta al sulla Parte_1
proprietà si ritiene equo liquidare un risarcimento di Euro 500,00 per ogni anno dal 2018 alla CP_1
pagina 16 di 21 data della presente Sentenza, per un totale quindi di Euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla data della presente Sentenza al saldo effettivo.
5. Sulla domanda del convenuto di condanna del al Controparte_2 Parte_1
pagamento delle spese condominiali straordinarie dovute per il rifacimento della copertura.
Il ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna CP_2 CP_2
del al pagamento delle spese condominiali straordinarie relative ai lavori per cui è causa, il Parte_1 cui pagamento permetterebbe all'ente di gestione di dar corso, finalmente, ai lavori già deliberati dall'assemblea condominiale in data 08.11.22 e contenuti nel preventivo della società Sima Costruzioni
s.r.l., con le modalità di riparto delle spese in base all'art. 12 del regolamento condominiale approvate in data 28.11.22.
Il bilancio preventivo e la conseguente ripartizione prevedono 3 rate a carico del sig. Parte_1
scadute in data 15.12-15.01 e 15.02 per complessivi Euro 9.953,38 (cfr. docc. 23-24).
Le predette delibere assembleari sono state impugnate dal ma il relativo giudizio Parte_1
radicato dinanzi a questo Tribunale (RG n. 744/23) si è concluso con una statuizione di rigetto dell'impugnativa (Sentenza n. 1/2025 in atti), sicché entrambe le delibere devono ritenersi del tutto efficaci.
Ne deriva che il deve essere condannato al pagamento dell'importo predetto, con Parte_1 integrale conferma dell'Ordinanza ex art. 186ter c.p.c. emessa nei suoi confronti in data 26.3.2025.
6. Sulla domanda dei convenuti, di condanna del al risarcimento del danno per Parte_1
responsabilità aggravata ex art. 96, 3° comma c.p.c.
Entrambe le parti convenute hanno chiesto di accertare l'abuso del processo da parte del e conseguentemente di condannarlo al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3 c.p.c. Parte_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Se l'opposizione del agli interventi autorizzati dal su indicazione Parte_1 CP_2 dell'Arch. poteva dirsi inizialmente giustificata, per l'averne il CTU nominato in sede di ATP Per_2
riconosciuto l'inadeguatezza ad eliminare efficacemente il problema infiltrativo, altrettanto non può dirsi rispetto alla volontà del di insistere nel presente contenzioso, non solo per chiedere il Parte_1
risarcimento dei danni da infiltrazioni a sé derivati, bensì anche per ottenere una condanna del a lavori di rifacimento della terrazza che al momento dell'instaurazione del contradditorio CP_2
sapeva essere già stati deliberati dall'assemblea condominiale, tanto da averne già contestato delibera, radicando la procedura di mediazione obbligatoria, così bloccando l'esecuzione dei lavori.
pagina 17 di 21 Il ha addotto a suo sostegno che con la presente azione giudiziale intendeva ottenere Parte_1
una diversa ripartizione di soggetti obbligati al rifacimento della terrazza, come da disposto di cui all'art. 1126 c.c., e soprattutto la condanna del Condominio all'esecuzione dei lavori esattamente indicati nel computo metrico del CTU Arch. , invece di quelli preventivati dalla Sima Per_1
Costruzioni Costruzioni S.r.l.
L'argomento non coglie nel segno, perché è chiaro che dopo l'avvenuta deliberazione assembleare, l'unica sede per contestare il deliberato era quella dell'impugnativa della delibera condominiale, che in effetti il ha radicato, ma in aggiunta al presente contenzioso, con una Parte_1
duplicazione di giudizi che non può ritenersi giustificata.
Il comportamento del si è appalesato anche contrario a buona fede nel corso del Parte_1
giudizio, allorquando ha rifiutato la proposta transattiva del Giudice formulata ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c., che avrebbe visto soddisfatte tutte le sue pretese (di individuazione dei lavori da effettuarsi, come da computo metrico del CTU, e di mantenimento della luce derivante dal lucernario, tramite sostituzione del torrino con una lastra in vetrocemento), solo perché non comprensiva dell'integrale compensazione delle spese di lite proprio del diverso contenzioso di impugnativa della delibera assembleare, in cui l'attore è risultato soccombente.
È vero che è buon diritto delle parti rifiutare di aderire alla proposta formulata dal Giudice ex art. 185bis c.p.c., è anche ed altrettanto vero e confermato dalla giurisprudenza che si rinviene sul punto (si veda, tra le tante: Trib. Palermo, sentenza n. 90 del 9/01/2025; Trib. Latina, sentenza n. 2073 del 31/10/2024; Trib. Roma del 30/10/2024 e Trib. Pistoia del 30/01/2018), ma la mancata accettazione deve essere giustificata e legittimata da motivi seri ed oggettivi, dando luogo, in difetto, ad una ipotesi di responsabilità processuale sanzionata dall'articolo 96, comma 3, c.p.c.
E legittima non può certo essere considerata la pretesa di volere inserire nella proposta, al fine di aderirvi, la compensazione delle spese di altra e diversa lite rispetto a quella presente, e di cui, peraltro, il sig. non era parte. CP_1
Ciò dimostra inequivocabilmente la strumentalizzazione da parte del del presente Parte_1
giudizio per ottenere vantaggi in altre vertenze;
ciò che, propriamente, integra abuso del processo.
In conclusione, il ha intentato una pluralità di azioni che hanno frammentato la Parte_1
gestione della controversia e ha allungato i tempi processuali, senza conseguire un'effettiva utilità per la risoluzione della problematica infiltrativa e l'esecuzione dei lavori a ciò necessari.
Si tratta di elementi che declinano la difesa svolta verso finalità meramente dilatorie, a danno dei convenuti e dell'intero sistema giustizia.
pagina 18 di 21 Sussistono pertanto le condizioni per raffigurare nella condotta processuale dell'odierno attore gli estremi, se non del dolo, quantomeno della colpa grave, che giustifica la più rigorosa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c deve quindi essere quindi condannato per responsabilità aggravata ex art. 96, 3 Parte_1
comma, c.p.c. al risarcimento del danno in favore del e del condomino Controparte_2 [...]
che si ritiene equo liquidare nella somma di Euro 2.000,00 ciascuno. CP_1
7. Sulle spese processuali anche della fase di ATP.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Nei rapporti tra l'attore e il convenuto De stante la soccombenza reciproca, sussistono i CP_1
presupposti per la compensazione delle spese processuali.
Nei rapporti tra l'attore e il convenuto seguono invece la soccombenza Controparte_2
del primo nei confronti dell'ente condominiale.
Tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 5.077,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese dell'integrazione alla CTU disposta nel presente giudizio sulla regolarità del lucernario seguono la soccombenza, sul punto, del e devono quindi essere poste interamente a suo Parte_1
carico.
Le spese legali del procedimento di ATP e le spese della CTU ivi disposta, stante l'esito del giudizio di merito, devono invece essere compensate tra tutte le parti in causa.
pagina 19 di 21
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
3253/2022 R.G. promossa da (parte attrice) contro Parte_1 CP_2
(parte convenuta), (parte convenuta), nel contraddittorio delle
[...] Controparte_1
parti:
1) Dichiara tenuto e condanna a pagare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno, la somma di € 1.095,38 oltre IVA come per legge, oltre interessi legali dalla presente Sentenza al saldo effettivo;
2) Accerta e dichiara l'abusività del lucernario posto sul lastrico solare di proprietà esclusiva del
[...]
e ne autorizza la rimozione, con oneri a carico dei condomini e CP_1 Parte_1 CP_1
, secondo regolamento condominiale;
[...]
3) Dichiara tenuto e condanna a pagare a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno, la somma di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla presente Sentenza al saldo effettivo;
4) Dichiara tenuto e condanna a pagare al a titolo di Parte_1 Controparte_2 spese straordinarie di condominio, la somma di € 9.953,38, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo, confermando l'Ordinanza ex art. 186ter c.p.c. dellì 26.03.25;
5) Dichiara tenuto e condanna a pagare al e a Parte_1 Controparte_2 [...]
, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma c.p.c., la somma di € 2.000,00 Controparte_1
ciascuno, oltre interessi legali dalla presente Sentenza al saldo effettivo;
6) Rigetta tutte le altre domande di merito ed istruttorie proposte dalle parti;
7) Dichiara tenuto e condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_2
processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8) Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
9) Pone le spese dell'integrazione alla CTU disposta nel presente giudizio, così come liquidate con separato Decreto, a carico di;
Parte_1
10) Compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite del procedimento ex art. 696
c.p.c. svoltosi dinanzi al Tribunale di Alessandria, rubricato al n. 3561/21 R.G.;
pagina 20 di 21 11) Dichiara tenuti e condanna e a rifondere a Controparte_2 Controparte_1
le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696 c.p.c. svoltosi dinanzi Parte_1
al Tribunale di Alessandria, rubricato al n. 3561/21 R.G., nei limiti di 1/3 ciascuno.
Così deciso in Alessandria, lì 2.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa LI AMBROSIO
pagina 21 di 21