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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: GRILLO SALVATORE, Presidente ALIFFI FRANCESCO, Relatore MORO PATRIZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 17/02/2025 proposto da Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Carovigno - Via Verdi N. 1 72012 Carovigno BR
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 - Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9611-2023 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Ricorrente_1 SRL con ricorso ritualmente notificato al Comune di Carovigno, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 9611 del 23/11/2023, notificato a mezzo PEC, con il quale Comune di Carovigno richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 37.009,00 (comprensiva di interessi e sanzioni), a titolo di omesso versamento dell'imposta I.M.U. per l'anno 2021 in relazione a due immobili in corso di ristrutturazione (Catasto Fabbricati Comune di Carovigno, Foglio 36, Mappale 785, Subalterni 1 e 2), la cui superficie fondiaria è pari a mq 8.825. A sostegno dell'impugnazione, la società ricorrente deduce un unco motivo, sintetizzabile come segue.
- Nullità dell'avviso di accertamento IMU per falsa e illegittima applicazione dell'art. 1, commi da 738 a 791 della L. n. 160/2019, che regolamenta l'IMU , nonché per assoluta inesistenza di motivazione dell'atto di accertamento. Ricorrente_1 SRL di avere acquistato il 18/06/2015 un compendio immobiliare sito nel Comune di Carovigno, avente ad oggetto un complesso industriale con annessa civile abitazione, c.d.
“abitazione del custode”, il tutto in pessimo stato di manutenzione. Detto acquisto immobiliare era stato realizzato dalla società odierna ricorrente per addivenire alla destinazione turistica del compendio previ interventi di radicale ristrutturazione edilizia. A questo scopo veniva presentata presso il Comune di Carovigno la pratica edilizia n. 4459/2016 e, quindi, rilasciato dal Comune medesimo il conseguente permesso di costruire n. 41/2016, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carovigno n. 50 del 26/11/2015 poi confermata dalla Deliberazione del medesimo Consiglio Comunale n. 46 del 27/09/2019. Rileva che ai fini IMU per i fabbricati in corso di costruzione o recupero in forza di un intervento individuato alle lettere c), d) e f) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001, come nel caso di specie, fino al termine dell'intervento stesso o, se antecedente, alla data in cui viene di fatto utilizzato, la base imponibile è rappresentata dal valore venale dell'area fabbricabile senza considerare il manufatto sovrastante. Il Comune di Carovigno per l'anno d'imposta 2020, senza effettuare approfondimenti e pur informato dei radicali lavori di ristrutturazione in essere, volti al cambio di destinazione d'uso da opificio a struttura turistica, non ha applicato l'aliquota sul valore venale del terreno edificabile si cui insistono i fabbricati in corso di ristrutturazione, limitandosi ad utilizzare in maniera meccanica la quantificazione del tributo sulla base imponibile proprio degli immobili finiti. La società ricorrente, pertanto, chiede:
- in via principale, di dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'impugnato avviso di accertamento IMU;
- in via subordinata, riconoscere quale valore dell'area edificabile rilevante ai fini IMU l'importo di euro 1.032.525,00 (in applicazione dei valori al metro quadro definiti dal Comune di Carovigno nell'allegato alla delibera di Giunta n. 181/2014, denegando in favore del Comune di Carovigno l'irrogazione di alcuna sanzione amministrativa stante la palese irregolarità della procedura di accertamento IMU azionata da parte dell'amministrazione comunale per l'anno 2020. l Comune di Carovigno, con atto di costituzione depositato in via telematica, ha controdedotto resistendo alle argomentazioni proposte ex adverso, evidenziando la legittimità dell'imposizione e la correttezza del suo operato. Richiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio. All'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 1, commi da 738 a 791, della L. n. 160/2019.
Sul punto non vi è motivo di discostarsi dalle sentenze n. 557 e 512 del 2025 con cui questa Corte ha definito i giudizi promossi dall'odierna società ricorrente per chiedere l'annullamento degli avvisi emessi dal comune di Carovigno per ottenere il pagamento dell'IMU per gli anni di imposta 2019 e 2021. E' pacifico che l'imposta I.M.U. richiesta dal Comune di Carovigno riguarda gli immobili (Opificio
+ civile abitazione) acquistati dalla società ricorrente in data 18.6.2015, destinati, in virtù di successivi lavori di ristrutturazione, ad un diverso uso urbanistico (nello specifico, turistico-recettivo). E' altrettanto certo che l'odierna opponente ha presentato, in relazione a tali immobili, “Progetto di ristrutturazione edilizia per il cambio di destinazione d'uso di un capannone per la stabulazione dei mitili in una struttura turistico-recettiva”, ottenendo il rilascio del relativo Permesso di Costruire in data 21 marzo 2016 e che non ha, invece, mai presentato alcuna dichiarazione in relazione all'utilizzazione edificatoria dell'area in questione.
In tale situazione, il Comune nell'impugnato avviso di accertamento ha correttamente applicato l'aliquota su una base imponibile costituita dal valore dell'intero immobile “Opificio”, iscritto presso il Catasto Fabbricati del Comune di Carovigno anziché, come preteso dalla contribuente, dal valore venale “dell'area fabbricabile”, con esclusione del manufatto sovrastante. Non è ravvisabile la denunciata violazione della disciplina I.M.U. contenuta nella legge n. 160/2019, e in particolare dell'art. 1, comma 746, secondo cui: “In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera”. Non risulta dalla documentazione in atti che il Comune di Carovigno fosse informato dei lavori di ristrutturazione per via del rilascio del permesso di costruire sicché non può nemmeno trovare applicazione il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 8592 del 26/03/2021). Infatti, il Comune di Carovigno, prima dell'emissione dell'avviso impugnato, non aveva alcuna conoscenza in ordine a interventi di demolizione e/o di recupero “in corso d'opera” nei termini in cui rilevano ai fini della normativa che disciplina l'IMU. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la conoscenza di tale peculiare situazione non poteva essere tratta dagli atti presenti nella pratica amministrativa pendente presso l'ufficio tecnico per il rilascio del permesso di costruire. Da essa potevano trarsi indicazioni ai fini della ristrutturazione edilizia prevista dalla normativa urbanistica, ma certamente non ai fini dell'imposta I.M.U., disciplinata da apposita e specifica normativa. In secondo luogo, affinché la base imponibile sia costituita dal valore dell'area, è necessario che gli interventi riguardanti a) l'utilizzazione edificatoria dell'area, b) la demolizione del fabbricato, c) gli interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano reali e in corso d'opera. Ebbene, la società ricorrente non ha provato né la specifica e concreta utilizzazione edificatoria dell'area secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 746 della legge n. 160/2019, né che gli interventi in questione erano “in corso d'opera”.
In altri termini, la società ricorrente, al fine di poter usufruire dell'invocata disciplina derogatoria, non solo avrebbe dovuto formulare una denuncia di tassazione ovvero di variazione così come previsto dalle norme istitutive del tributo, ma avrebbe dovuto dare la prova della che la ristrutturazione, oltre ad essere in corso d'opera, implicasse la non utilizzabilità del bene. Al contrario, Ricorrente_1 SRL non ha fornito, neppure in giudizio, la prova dell'entità della ristrutturazione e della sua incidenza sull'uso del bene ed ha financo omesso di corrispondere l'importo che in sede contenziosa assume come dovuto per immobili in fase di completa ristrutturazione ed inutilizzabilità. Il motivo di doglianza, pertanto, non merita accoglimento.
2. Quanto alla pretesa illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione rileva il Collegio come l'avviso di accertamento presenti tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla normativa vigente: sono indicate, invero, in maniera assolutamente analitica, tutte le violazioni in cui è incorsa la società opponente, con esposizione delle ragioni giuridiche della pretesa tributaria, delle aliquote applicate e delle imposte dovute. Sono chiaramente indicati nell'atto, infine, i riferimenti di legge, i termini e le modalità di calcolo degli interessi moratori e delle sanzioni applicate. Il rilievo, pertanto, deve essere disatteso, avendo la parte potuto effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, esercitando in toto i suoi diritti di difesa.
3. Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il ricorso deve essere rigettato.
In virtù del principio di soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune di Carovigno, della somma di euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che liquida per compensi in € 2.000,00, oltre accessori di legge. Brindisi 23/1/2026.
Il Giudice rel. Il Presidente
F. Aliffi S. Grillo
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: GRILLO SALVATORE, Presidente ALIFFI FRANCESCO, Relatore MORO PATRIZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 17/02/2025 proposto da Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Carovigno - Via Verdi N. 1 72012 Carovigno BR
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 - Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9611-2023 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Ricorrente_1 SRL con ricorso ritualmente notificato al Comune di Carovigno, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 9611 del 23/11/2023, notificato a mezzo PEC, con il quale Comune di Carovigno richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 37.009,00 (comprensiva di interessi e sanzioni), a titolo di omesso versamento dell'imposta I.M.U. per l'anno 2021 in relazione a due immobili in corso di ristrutturazione (Catasto Fabbricati Comune di Carovigno, Foglio 36, Mappale 785, Subalterni 1 e 2), la cui superficie fondiaria è pari a mq 8.825. A sostegno dell'impugnazione, la società ricorrente deduce un unco motivo, sintetizzabile come segue.
- Nullità dell'avviso di accertamento IMU per falsa e illegittima applicazione dell'art. 1, commi da 738 a 791 della L. n. 160/2019, che regolamenta l'IMU , nonché per assoluta inesistenza di motivazione dell'atto di accertamento. Ricorrente_1 SRL di avere acquistato il 18/06/2015 un compendio immobiliare sito nel Comune di Carovigno, avente ad oggetto un complesso industriale con annessa civile abitazione, c.d.
“abitazione del custode”, il tutto in pessimo stato di manutenzione. Detto acquisto immobiliare era stato realizzato dalla società odierna ricorrente per addivenire alla destinazione turistica del compendio previ interventi di radicale ristrutturazione edilizia. A questo scopo veniva presentata presso il Comune di Carovigno la pratica edilizia n. 4459/2016 e, quindi, rilasciato dal Comune medesimo il conseguente permesso di costruire n. 41/2016, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carovigno n. 50 del 26/11/2015 poi confermata dalla Deliberazione del medesimo Consiglio Comunale n. 46 del 27/09/2019. Rileva che ai fini IMU per i fabbricati in corso di costruzione o recupero in forza di un intervento individuato alle lettere c), d) e f) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001, come nel caso di specie, fino al termine dell'intervento stesso o, se antecedente, alla data in cui viene di fatto utilizzato, la base imponibile è rappresentata dal valore venale dell'area fabbricabile senza considerare il manufatto sovrastante. Il Comune di Carovigno per l'anno d'imposta 2020, senza effettuare approfondimenti e pur informato dei radicali lavori di ristrutturazione in essere, volti al cambio di destinazione d'uso da opificio a struttura turistica, non ha applicato l'aliquota sul valore venale del terreno edificabile si cui insistono i fabbricati in corso di ristrutturazione, limitandosi ad utilizzare in maniera meccanica la quantificazione del tributo sulla base imponibile proprio degli immobili finiti. La società ricorrente, pertanto, chiede:
- in via principale, di dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'impugnato avviso di accertamento IMU;
- in via subordinata, riconoscere quale valore dell'area edificabile rilevante ai fini IMU l'importo di euro 1.032.525,00 (in applicazione dei valori al metro quadro definiti dal Comune di Carovigno nell'allegato alla delibera di Giunta n. 181/2014, denegando in favore del Comune di Carovigno l'irrogazione di alcuna sanzione amministrativa stante la palese irregolarità della procedura di accertamento IMU azionata da parte dell'amministrazione comunale per l'anno 2020. l Comune di Carovigno, con atto di costituzione depositato in via telematica, ha controdedotto resistendo alle argomentazioni proposte ex adverso, evidenziando la legittimità dell'imposizione e la correttezza del suo operato. Richiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio. All'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 1, commi da 738 a 791, della L. n. 160/2019.
Sul punto non vi è motivo di discostarsi dalle sentenze n. 557 e 512 del 2025 con cui questa Corte ha definito i giudizi promossi dall'odierna società ricorrente per chiedere l'annullamento degli avvisi emessi dal comune di Carovigno per ottenere il pagamento dell'IMU per gli anni di imposta 2019 e 2021. E' pacifico che l'imposta I.M.U. richiesta dal Comune di Carovigno riguarda gli immobili (Opificio
+ civile abitazione) acquistati dalla società ricorrente in data 18.6.2015, destinati, in virtù di successivi lavori di ristrutturazione, ad un diverso uso urbanistico (nello specifico, turistico-recettivo). E' altrettanto certo che l'odierna opponente ha presentato, in relazione a tali immobili, “Progetto di ristrutturazione edilizia per il cambio di destinazione d'uso di un capannone per la stabulazione dei mitili in una struttura turistico-recettiva”, ottenendo il rilascio del relativo Permesso di Costruire in data 21 marzo 2016 e che non ha, invece, mai presentato alcuna dichiarazione in relazione all'utilizzazione edificatoria dell'area in questione.
In tale situazione, il Comune nell'impugnato avviso di accertamento ha correttamente applicato l'aliquota su una base imponibile costituita dal valore dell'intero immobile “Opificio”, iscritto presso il Catasto Fabbricati del Comune di Carovigno anziché, come preteso dalla contribuente, dal valore venale “dell'area fabbricabile”, con esclusione del manufatto sovrastante. Non è ravvisabile la denunciata violazione della disciplina I.M.U. contenuta nella legge n. 160/2019, e in particolare dell'art. 1, comma 746, secondo cui: “In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera”. Non risulta dalla documentazione in atti che il Comune di Carovigno fosse informato dei lavori di ristrutturazione per via del rilascio del permesso di costruire sicché non può nemmeno trovare applicazione il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 8592 del 26/03/2021). Infatti, il Comune di Carovigno, prima dell'emissione dell'avviso impugnato, non aveva alcuna conoscenza in ordine a interventi di demolizione e/o di recupero “in corso d'opera” nei termini in cui rilevano ai fini della normativa che disciplina l'IMU. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la conoscenza di tale peculiare situazione non poteva essere tratta dagli atti presenti nella pratica amministrativa pendente presso l'ufficio tecnico per il rilascio del permesso di costruire. Da essa potevano trarsi indicazioni ai fini della ristrutturazione edilizia prevista dalla normativa urbanistica, ma certamente non ai fini dell'imposta I.M.U., disciplinata da apposita e specifica normativa. In secondo luogo, affinché la base imponibile sia costituita dal valore dell'area, è necessario che gli interventi riguardanti a) l'utilizzazione edificatoria dell'area, b) la demolizione del fabbricato, c) gli interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano reali e in corso d'opera. Ebbene, la società ricorrente non ha provato né la specifica e concreta utilizzazione edificatoria dell'area secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 746 della legge n. 160/2019, né che gli interventi in questione erano “in corso d'opera”.
In altri termini, la società ricorrente, al fine di poter usufruire dell'invocata disciplina derogatoria, non solo avrebbe dovuto formulare una denuncia di tassazione ovvero di variazione così come previsto dalle norme istitutive del tributo, ma avrebbe dovuto dare la prova della che la ristrutturazione, oltre ad essere in corso d'opera, implicasse la non utilizzabilità del bene. Al contrario, Ricorrente_1 SRL non ha fornito, neppure in giudizio, la prova dell'entità della ristrutturazione e della sua incidenza sull'uso del bene ed ha financo omesso di corrispondere l'importo che in sede contenziosa assume come dovuto per immobili in fase di completa ristrutturazione ed inutilizzabilità. Il motivo di doglianza, pertanto, non merita accoglimento.
2. Quanto alla pretesa illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione rileva il Collegio come l'avviso di accertamento presenti tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla normativa vigente: sono indicate, invero, in maniera assolutamente analitica, tutte le violazioni in cui è incorsa la società opponente, con esposizione delle ragioni giuridiche della pretesa tributaria, delle aliquote applicate e delle imposte dovute. Sono chiaramente indicati nell'atto, infine, i riferimenti di legge, i termini e le modalità di calcolo degli interessi moratori e delle sanzioni applicate. Il rilievo, pertanto, deve essere disatteso, avendo la parte potuto effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, esercitando in toto i suoi diritti di difesa.
3. Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il ricorso deve essere rigettato.
In virtù del principio di soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune di Carovigno, della somma di euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che liquida per compensi in € 2.000,00, oltre accessori di legge. Brindisi 23/1/2026.
Il Giudice rel. Il Presidente
F. Aliffi S. Grillo