Articolo 30 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 29Articolo 31
Versione
28 gennaio 1958
Art. 30. (Appalto a trattativa privata delle rivendite
ordinarie vacanti di particolare importanza).

Salvo il disposto degli articoli 25 e 28, e' in facolta' dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e siano ubicate in vie o localita' che, a giudizio dell'Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilita' per lo svolgimento del servizio.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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