Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 9
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata presunzione di onerosità assoluta della prestazione di invio di dichiarazioni telematiche

    La Corte ritiene che oltre un terzo del lavoro svolto senza retribuzione costituisca prova indiziaria sufficiente a legittimare un accertamento analitico-induttivo, con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente. Non è stata fornita prova della gratuità per la maggior parte delle prestazioni.

  • Rigettato
    Determinazione del reddito presunto attraverso doppia presunzione

    La Corte ha confermato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo basato sulla presunzione di onerosità delle prestazioni professionali.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione delle tabelle professionali

    La Corte ritiene corretto applicare le tariffe contenute nella tabella C, allegata al D.M. n. 140 del 2012, ai compensi per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni tributarie, laddove non sia stata dimostrata la gratuità della prestazione.

  • Accolto
    Errore materiale nel calcolo della valorizzazione dei compensi

    La Corte ha rideterminato il compenso per 39 invii relativi a soggetti cessati o con fatturato zero in € 20,00 per ciascun invio, diversamente da quanto ritenuto dall'Agenzia che aveva applicato le tabelle ministeriali.

  • Accolto
    Contestazione disconoscimento giustificazioni movimenti bancari

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso annullando i recuperi relativi a due specifiche movimentazioni bancarie, ritenendole giustificate sulla base della coincidenza di importi e soggetti, nonostante la non perfetta coincidenza temporale.

  • Rigettato
    Contestazione ritenuta indeducibilità spese di rappresentanza e oneri bancari

    La Corte ha rigettato la deducibilità delle spese di rappresentanza, ritenendo insufficiente il generico richiamo all'acquisto di vino in prossimità delle festività. Ha inoltre annullato il recupero per oneri bancari per € 767,28.

  • Rigettato
    Non debenza dell'IVA e assenza presupposti IRAP

    La sentenza di primo grado ha confermato gli importi accertati per IVA e IRAP, salvo le rideterminazioni derivanti dall'accoglimento parziale di altri motivi di ricorso.

  • Rigettato
    Inammissibilità documentazione prodotta in primo grado

    La Corte ha ritenuto ammissibile la documentazione, confermando la decisione del giudice di primo grado.

  • Rigettato
    Legittimità gratuità invii telematici a società partecipate

    La Corte ravvisa la presunzione di gratuità sulla base del rapporto tra professionista e società, della semplicità dell'attività e dell'esiguità del numero di invii.

  • Rigettato
    Valorizzazione compensi per 39 invii telematici

    La Corte ha confermato la valorizzazione dei 39 invii in € 20,00 ciascuno, ritenendo tale importo adeguato data la particolare situazione dei clienti e la minimale attività svolta.

  • Rigettato
    Contestazione conciliazione movimentazioni bancarie

    La Corte ha confermato la giustificazione dei due assegni, ritenendo plausibile la coincidenza di importo e soggetti, pur in presenza di una non perfetta coincidenza temporale.

  • Rigettato
    Censura annullamento recupero oneri bancari

    La Corte ha confermato l'annullamento del recupero per oneri bancari, ritenendo la documentazione prodotta idonea a giustificare tali costi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 9
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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