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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
ER ER SA, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 439/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato - Via Rimini 17 59100 Prato PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 211/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 2 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01T101418 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01T101418 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01T101418 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01T101418 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01T101418 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 458/2025 depositato il
17/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Prato, ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. T8T01T101418/2019, con il quale ha accertato l'omessa fatturazione nell'anno
2017 di n. 102 dichiarazioni dei redditi, per un totale di € 34.440,00, movimenti bancari in entrata non giustificati pari ad € 30.990,00 sul c/c n. Numero_1 ed € 520,00 sul c/c Num_2, nonché costi dedotti e non documentati pari ad € 767,28.
Con il predetto avviso, l'Ufficio ha recuperato a tassazione i seguenti importi: ai fini Irpef maggiore imposta di € 25.152,00; maggiore addizionale regionale Irpef pari ad € 1.089,00; maggiore addizionale comunale
Irpeg per € 336,00; maggiore Irap per € 2.170,00; maggiore Iva per € 14.682,00, oltre a sanzioni pari ad
€ 33.955,20.
In data 7 novembre 2023, il contribuente ha impugnato il predetto avviso davanti alla C.T.P. di Prato, sollevando varie censure, tra cui la errata presunzione di onerosità assoluta della prestazione di invio di 102 invii telematici;
la determinazione del reddito presunto ricavato attraverso una doppia presunzione;
l'illegittima applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 104/12 (invece delle tabelle professionali dei periti tributari) e l'errore materiale nel calcolo della valorizzazione dei compensi.
Inoltre, il contribuente ha contestato il disconoscimento delle giustificazioni fornite in merito ai movimenti bancari dei conti correnti oggetto di indagine e la ritenuta indeducibilità delle spese di rappresentanza e degli oneri bancari, cui è stato esteso il recupero a tassazione, oltre a rilevare la non debenza dell'Iva e l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'Irap.
L'Agenzia ha provveduto a rideterminare l'atto di accertamento nei seguenti termini: maggiore Irpef per
€ 23.079,00; maggiore addizionale regionale per € 1.004,00; maggiore addizionale comunale per € 311,00; maggiore Irap per € 1.977,00; maggiore Iva per € 13.593,00 e sanzioni nella misura di € 31.156,65.
La Corte adita, con sentenza n. 211 del 2024, ha accolto parzialmente il ricorso nei seguenti termini: “Annulla
l'avviso di accertamento impugnato con riguardo ai maggiori compensi accertati per n. 13 invii riconciliati e n. 10 invii in favore delle tre società di cui il ricorrente è socio, con conteggio dei compensi in € 20 cadauno per 39 invii e conferma, invece, degli importi accertati per i restanti 40 invii;
annulla i recuperi relativi alle movimentazioni bancarie per € 256,20 ed € 853,00 e conferma gli altri;
annulla il recupero per oneri bancari per € 767,28 e conferma il recupero per gli altri costi. Imposte e accessori da ricalcolare di conseguenza”.
Il 14 aprile 2025 il Ricorrente_1 ha appellato la pronuncia n. 211/2024 della C.T.P. di Prato, sollevando i motivi di seguito indicati.
Per quanto attiene agli invii ed alle movimentazioni bancarie, secondo il contribuente, i Giudici di primo grado:
hanno travisato le evidenze istruttorie, che documentano la fatturazione del 70% degli invii telematici ed hanno errato nel non considerare plausibile la gratuità del restante 30% di detti invii;
hanno omesso di valutare i motivi di doglianza eccepiti nel ricorso di primo grado sull'inapplicabilità delle tabelle del D.M. n. 140/12;
hanno omesso di valutare la documentazione che prova la coincidenza tra i prelievi di utili ed i versamenti in contanti. Inoltre, relativamente alle spese di rappresentanza, l'appellante ha rilevato che la C.T.P. di Prato non ha tenuto in considerazione la documentazione atta a provare la deducibilità di tali spese.
In data 28 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Prato, si è costituita, insistendo nel ribadire la correttezza del proprio operato e proponendo appello incidentale avverso le parti della sentenza che hanno accolto il ricorso, sulla base delle argomentazioni di seguito illustrate.
La C.T.P. pratese ha ritenuto comprovati 13 invii telematici sulla base di documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado e non fornita all'Agenzia nel corso dell'istruttoria.
Tale documentazione, secondo l'Amministrazione, è inammissibile, ex art. 32 comma 4 del dPR n. 600/1973, secondo cui “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
La sentenza di primo grado ha riconosciuto la gratuità di 10 invii telematici relativi alle società di cui il Rag.
Nom2 è socio, in considerazione dello “stretto rapporto intercorrente tra lo stesso e la società”, richiamando una sentenza della Corte di cassazione (n. 21972/2015) che ha stabilito la legittimità di eseguire gratuitamente la prestazione nei confronti di soggetti legati al contribuente da un rapporto di amicizia o parentela, situazione non presente nel caso di specie.
La decisione impugnata ha rideterminato in € 20,00 i compensi di 39 invii telematici, riguardanti dichiarazioni telematiche a zero (relative a soggetti cessati o con fatturato e redditi d'impresa pari a zero).
Sul punto l'appellante incidentale ha evidenziato che, nel recupero effettuato dall'Ufficio, tali invii non sono stati conteggiati al costo unitario di € 20,00, ma che l'importo di € 20,00 a dichiarazione riguarda solo il mero invio e non include il costo unitario del servizio, che è stato valorizzato dall'Agenzia sulla base delle tabelle ministeriali.
Per quanto riguarda i due assegni bancari confluiti sul c.c. Num_1 e ritenuti conciliati dai Giudici di primo grado (l'assegno di € 256,20 emesso dal Sig. Nominativo_3 e l'assegno di € 853,00 emesso dal Sig. Nominativo_2), l'Agenzia ha contestato tale conciliazione, in ragione della mancanza di coincidenza temporale tra detti assegni ed i relativi documenti giustificativi, in quanto il primo assegno (€ 256,20) è datato
26 gennaio 2017 e viene abbinato al pagamento di un modello F24, relativo alle imposte per l'anno 2011, mentre il secondo (€ 853,00) è datato 7 aprile 2017 e viene correlato ad una fattura del 31 dicembre 2016.
Infine, l'Agenzia ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato il recupero degli oneri bancari, sulla base di documentazione ritenuta dall'Ufficio priva di rilevanza probatoria.
Nell'odierna udienza del 16 ottobre 2025, le Parti hanno esposto le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata ed entrambi gli appelli, principale ed incidentale, devono essere respinti.
In primis, relativamente agli invii telematici effettuati dal professionista e non fatturati, si precisa che tale attività, che si asserisce svolta gratuitamente, corrisponde ad oltre il 30% degli invii telematici complessivamente effettuati dal Sig. Nominativo_2.
La circostanza che un professionista svolga oltre un terzo del proprio lavoro senza essere retribuito rappresenta, come ritenuto dalla C.T.P. di Prato, una prova indiziaria, atta a legittimare un accertamento analitico-induttivo, che comporta una inversione dell'onere probatorio, a carico del contribuente.
Si osserva che la Suprema Corte di cassazione (v. Cass. ord. n. 24255 del 2021) ha riconosciuto i caratteri della gravità, precisione e concordanza alla presunzione in base alla quale il professionista, che svolge un incarico professionale, venga retribuito, spettando poi al contribuente l'onere di dimostrare di non avere percepito alcun reddito per le prestazioni svolte.
Nel caso di specie, a parte i 13 invii riconciliati ed i 10 invii emessi in favore delle tre società di cui l'appellante principale è socio, per i restanti invii il Sig. Nom2 non ha fornito la prova di aver svolto gratuitamente la propria attività professionale e, quindi, correttamente l'Agenzia ha recuperato a tassazione tali operazioni.
Per quanto attiene ai 39 invii, relativi a soggetti cessati, inattivi, con fatturati pari a zero, non vi è prova della gratuità degli stessi e, quindi, appare corretto il recupero a tassazione relativamente all'an della pretesa tributaria;
ma, in merito al quantum della stessa, la particolare situazione dei clienti e la elementare e minimale attività svolta, induce a conteggiare in € 20,00 il compenso relativo a ciascun invio, diversamente da quanto ritenuto dall'Agenzia che, anche per questi invii, ha applicato le tabelle ministeriali.
Premesso che il Rag. Nom2 è un perito tributario, questa Corte condivide la decisione del Giudici di prime cure di ritenere applicabili agli invii telematici di cui non è stata dimostrata la gratuità, le tariffe contenute nella tabella C, allegata al D.M. n. 140 del 2012, riguardante i compensi spettanti a commercialisti ed esperti contabili per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni tributarie.
Un altro aspetto oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia, appellante incidentale, attiene agli invii relativi alle dichiarazioni delle società in cui il contribuente riveste la qualifica di socio.
Questa Corte ravvisa la presunzione di gratuità di tali prestazioni sulla base del rapporto che lega il professionista alle società contribuenti, della semplicità dell'attività svolta e dell'esiguità del numero di invii
(10 su 289 invii telematici sottoposti a verifica).
Relativamente alle movimentazioni bancarie, effettuate tramite contanti, assegni e bonifici, le argomentazioni sostenute dall'appellante principale non possono trovare accoglimento (ad accezioni di due operazioni di cui si tratterà nel prosieguo) in quanto, come correttamente eccepito dall'Amministrazione finanziaria, non vi è coincidenza tra quanto versato dai clienti ed i modelli F24, né tra gli assegni e le fatture e, comunque, nelle operazioni contestate gli asseriti pagamenti delle imposte, da parte dei clienti, appaiono inconciliabili, stante l'eccessivo lasso temporale tra le imposte ed i versamenti.
Come ricordato, con la sentenza oggetto del presente appello, la C.T.P. di Prato ha annullato i recuperi a tassazione relativi a due operazioni bancarie, ritenendole giustificate: una di importo pari ad € 256,20, riguardante un assegno emesso dal Sig. Nominativo_3 in data 26 gennaio 2017 e l'altra, relativa ad un assegno emesso dal Sig. Nominativo_2, in data 7 aprile 2017, per € 853,00.
A riguardo, la pretesa impositiva, relativamente ai predetti due assegni appare infondata, sulla base delle argomentazioni esposte dai Giudici di prime cure e condivise da questa Corte: “Relativamente agli assegni bancari confluiti sempre sul c/c Num_1, l'assegno di € 256,20 emesso da Nominativo_3 corrisponde a un versamento per lo stesso importo effettuato per conto della di lui moglie. Se è vero che si riferisce a imposte anno 2011, tuttavia, dalla distinta prodotta, risulta che il versamento F24 è stato effettuato il 26.01.2017, che è la stessa data portata nell'assegno di cui trattasi, che risulta, pertanto, giustificato. … Per l'assegno di € 853,00 emesso dal Sig. Nominativo_2, il ricorrente ha prodotto la fattura relativa, datata 31.12.2016, mentre l'assegno è datato 07.04.2017. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, vista la coincidenza di importo e di soggetti, può benissimo essere avvenuto che il cliente abbia pagato il rag. Nom2 qualche mese dopo. Anche tale assegno, pertanto, deve ritenersi giustificato” (pag. 5, sent. n. 211 del 2024 della C.T.P. di Prato).
Infine, per quanto attiene alle spese di rappresentanza, non appare idoneo e sufficiente, a riconoscere la deducibilità dei relativi costi, il generico richiamo all'acquisto di bottiglie di vino, in prossimità delle festività natalizie e pasquali.
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che sia l'appello principale che quello incidentale vadano respinti, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite sono compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello principale e quello incidentale e compensa tra le Parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Firenze
L'Estensore Il Presidente
ER ND IO NO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
ER ER SA, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 439/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato - Via Rimini 17 59100 Prato PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 211/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 2 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01T101418 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01T101418 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01T101418 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01T101418 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01T101418 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 458/2025 depositato il
17/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Prato, ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. T8T01T101418/2019, con il quale ha accertato l'omessa fatturazione nell'anno
2017 di n. 102 dichiarazioni dei redditi, per un totale di € 34.440,00, movimenti bancari in entrata non giustificati pari ad € 30.990,00 sul c/c n. Numero_1 ed € 520,00 sul c/c Num_2, nonché costi dedotti e non documentati pari ad € 767,28.
Con il predetto avviso, l'Ufficio ha recuperato a tassazione i seguenti importi: ai fini Irpef maggiore imposta di € 25.152,00; maggiore addizionale regionale Irpef pari ad € 1.089,00; maggiore addizionale comunale
Irpeg per € 336,00; maggiore Irap per € 2.170,00; maggiore Iva per € 14.682,00, oltre a sanzioni pari ad
€ 33.955,20.
In data 7 novembre 2023, il contribuente ha impugnato il predetto avviso davanti alla C.T.P. di Prato, sollevando varie censure, tra cui la errata presunzione di onerosità assoluta della prestazione di invio di 102 invii telematici;
la determinazione del reddito presunto ricavato attraverso una doppia presunzione;
l'illegittima applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 104/12 (invece delle tabelle professionali dei periti tributari) e l'errore materiale nel calcolo della valorizzazione dei compensi.
Inoltre, il contribuente ha contestato il disconoscimento delle giustificazioni fornite in merito ai movimenti bancari dei conti correnti oggetto di indagine e la ritenuta indeducibilità delle spese di rappresentanza e degli oneri bancari, cui è stato esteso il recupero a tassazione, oltre a rilevare la non debenza dell'Iva e l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'Irap.
L'Agenzia ha provveduto a rideterminare l'atto di accertamento nei seguenti termini: maggiore Irpef per
€ 23.079,00; maggiore addizionale regionale per € 1.004,00; maggiore addizionale comunale per € 311,00; maggiore Irap per € 1.977,00; maggiore Iva per € 13.593,00 e sanzioni nella misura di € 31.156,65.
La Corte adita, con sentenza n. 211 del 2024, ha accolto parzialmente il ricorso nei seguenti termini: “Annulla
l'avviso di accertamento impugnato con riguardo ai maggiori compensi accertati per n. 13 invii riconciliati e n. 10 invii in favore delle tre società di cui il ricorrente è socio, con conteggio dei compensi in € 20 cadauno per 39 invii e conferma, invece, degli importi accertati per i restanti 40 invii;
annulla i recuperi relativi alle movimentazioni bancarie per € 256,20 ed € 853,00 e conferma gli altri;
annulla il recupero per oneri bancari per € 767,28 e conferma il recupero per gli altri costi. Imposte e accessori da ricalcolare di conseguenza”.
Il 14 aprile 2025 il Ricorrente_1 ha appellato la pronuncia n. 211/2024 della C.T.P. di Prato, sollevando i motivi di seguito indicati.
Per quanto attiene agli invii ed alle movimentazioni bancarie, secondo il contribuente, i Giudici di primo grado:
hanno travisato le evidenze istruttorie, che documentano la fatturazione del 70% degli invii telematici ed hanno errato nel non considerare plausibile la gratuità del restante 30% di detti invii;
hanno omesso di valutare i motivi di doglianza eccepiti nel ricorso di primo grado sull'inapplicabilità delle tabelle del D.M. n. 140/12;
hanno omesso di valutare la documentazione che prova la coincidenza tra i prelievi di utili ed i versamenti in contanti. Inoltre, relativamente alle spese di rappresentanza, l'appellante ha rilevato che la C.T.P. di Prato non ha tenuto in considerazione la documentazione atta a provare la deducibilità di tali spese.
In data 28 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Prato, si è costituita, insistendo nel ribadire la correttezza del proprio operato e proponendo appello incidentale avverso le parti della sentenza che hanno accolto il ricorso, sulla base delle argomentazioni di seguito illustrate.
La C.T.P. pratese ha ritenuto comprovati 13 invii telematici sulla base di documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado e non fornita all'Agenzia nel corso dell'istruttoria.
Tale documentazione, secondo l'Amministrazione, è inammissibile, ex art. 32 comma 4 del dPR n. 600/1973, secondo cui “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
La sentenza di primo grado ha riconosciuto la gratuità di 10 invii telematici relativi alle società di cui il Rag.
Nom2 è socio, in considerazione dello “stretto rapporto intercorrente tra lo stesso e la società”, richiamando una sentenza della Corte di cassazione (n. 21972/2015) che ha stabilito la legittimità di eseguire gratuitamente la prestazione nei confronti di soggetti legati al contribuente da un rapporto di amicizia o parentela, situazione non presente nel caso di specie.
La decisione impugnata ha rideterminato in € 20,00 i compensi di 39 invii telematici, riguardanti dichiarazioni telematiche a zero (relative a soggetti cessati o con fatturato e redditi d'impresa pari a zero).
Sul punto l'appellante incidentale ha evidenziato che, nel recupero effettuato dall'Ufficio, tali invii non sono stati conteggiati al costo unitario di € 20,00, ma che l'importo di € 20,00 a dichiarazione riguarda solo il mero invio e non include il costo unitario del servizio, che è stato valorizzato dall'Agenzia sulla base delle tabelle ministeriali.
Per quanto riguarda i due assegni bancari confluiti sul c.c. Num_1 e ritenuti conciliati dai Giudici di primo grado (l'assegno di € 256,20 emesso dal Sig. Nominativo_3 e l'assegno di € 853,00 emesso dal Sig. Nominativo_2), l'Agenzia ha contestato tale conciliazione, in ragione della mancanza di coincidenza temporale tra detti assegni ed i relativi documenti giustificativi, in quanto il primo assegno (€ 256,20) è datato
26 gennaio 2017 e viene abbinato al pagamento di un modello F24, relativo alle imposte per l'anno 2011, mentre il secondo (€ 853,00) è datato 7 aprile 2017 e viene correlato ad una fattura del 31 dicembre 2016.
Infine, l'Agenzia ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato il recupero degli oneri bancari, sulla base di documentazione ritenuta dall'Ufficio priva di rilevanza probatoria.
Nell'odierna udienza del 16 ottobre 2025, le Parti hanno esposto le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata ed entrambi gli appelli, principale ed incidentale, devono essere respinti.
In primis, relativamente agli invii telematici effettuati dal professionista e non fatturati, si precisa che tale attività, che si asserisce svolta gratuitamente, corrisponde ad oltre il 30% degli invii telematici complessivamente effettuati dal Sig. Nominativo_2.
La circostanza che un professionista svolga oltre un terzo del proprio lavoro senza essere retribuito rappresenta, come ritenuto dalla C.T.P. di Prato, una prova indiziaria, atta a legittimare un accertamento analitico-induttivo, che comporta una inversione dell'onere probatorio, a carico del contribuente.
Si osserva che la Suprema Corte di cassazione (v. Cass. ord. n. 24255 del 2021) ha riconosciuto i caratteri della gravità, precisione e concordanza alla presunzione in base alla quale il professionista, che svolge un incarico professionale, venga retribuito, spettando poi al contribuente l'onere di dimostrare di non avere percepito alcun reddito per le prestazioni svolte.
Nel caso di specie, a parte i 13 invii riconciliati ed i 10 invii emessi in favore delle tre società di cui l'appellante principale è socio, per i restanti invii il Sig. Nom2 non ha fornito la prova di aver svolto gratuitamente la propria attività professionale e, quindi, correttamente l'Agenzia ha recuperato a tassazione tali operazioni.
Per quanto attiene ai 39 invii, relativi a soggetti cessati, inattivi, con fatturati pari a zero, non vi è prova della gratuità degli stessi e, quindi, appare corretto il recupero a tassazione relativamente all'an della pretesa tributaria;
ma, in merito al quantum della stessa, la particolare situazione dei clienti e la elementare e minimale attività svolta, induce a conteggiare in € 20,00 il compenso relativo a ciascun invio, diversamente da quanto ritenuto dall'Agenzia che, anche per questi invii, ha applicato le tabelle ministeriali.
Premesso che il Rag. Nom2 è un perito tributario, questa Corte condivide la decisione del Giudici di prime cure di ritenere applicabili agli invii telematici di cui non è stata dimostrata la gratuità, le tariffe contenute nella tabella C, allegata al D.M. n. 140 del 2012, riguardante i compensi spettanti a commercialisti ed esperti contabili per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni tributarie.
Un altro aspetto oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia, appellante incidentale, attiene agli invii relativi alle dichiarazioni delle società in cui il contribuente riveste la qualifica di socio.
Questa Corte ravvisa la presunzione di gratuità di tali prestazioni sulla base del rapporto che lega il professionista alle società contribuenti, della semplicità dell'attività svolta e dell'esiguità del numero di invii
(10 su 289 invii telematici sottoposti a verifica).
Relativamente alle movimentazioni bancarie, effettuate tramite contanti, assegni e bonifici, le argomentazioni sostenute dall'appellante principale non possono trovare accoglimento (ad accezioni di due operazioni di cui si tratterà nel prosieguo) in quanto, come correttamente eccepito dall'Amministrazione finanziaria, non vi è coincidenza tra quanto versato dai clienti ed i modelli F24, né tra gli assegni e le fatture e, comunque, nelle operazioni contestate gli asseriti pagamenti delle imposte, da parte dei clienti, appaiono inconciliabili, stante l'eccessivo lasso temporale tra le imposte ed i versamenti.
Come ricordato, con la sentenza oggetto del presente appello, la C.T.P. di Prato ha annullato i recuperi a tassazione relativi a due operazioni bancarie, ritenendole giustificate: una di importo pari ad € 256,20, riguardante un assegno emesso dal Sig. Nominativo_3 in data 26 gennaio 2017 e l'altra, relativa ad un assegno emesso dal Sig. Nominativo_2, in data 7 aprile 2017, per € 853,00.
A riguardo, la pretesa impositiva, relativamente ai predetti due assegni appare infondata, sulla base delle argomentazioni esposte dai Giudici di prime cure e condivise da questa Corte: “Relativamente agli assegni bancari confluiti sempre sul c/c Num_1, l'assegno di € 256,20 emesso da Nominativo_3 corrisponde a un versamento per lo stesso importo effettuato per conto della di lui moglie. Se è vero che si riferisce a imposte anno 2011, tuttavia, dalla distinta prodotta, risulta che il versamento F24 è stato effettuato il 26.01.2017, che è la stessa data portata nell'assegno di cui trattasi, che risulta, pertanto, giustificato. … Per l'assegno di € 853,00 emesso dal Sig. Nominativo_2, il ricorrente ha prodotto la fattura relativa, datata 31.12.2016, mentre l'assegno è datato 07.04.2017. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, vista la coincidenza di importo e di soggetti, può benissimo essere avvenuto che il cliente abbia pagato il rag. Nom2 qualche mese dopo. Anche tale assegno, pertanto, deve ritenersi giustificato” (pag. 5, sent. n. 211 del 2024 della C.T.P. di Prato).
Infine, per quanto attiene alle spese di rappresentanza, non appare idoneo e sufficiente, a riconoscere la deducibilità dei relativi costi, il generico richiamo all'acquisto di bottiglie di vino, in prossimità delle festività natalizie e pasquali.
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che sia l'appello principale che quello incidentale vadano respinti, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite sono compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello principale e quello incidentale e compensa tra le Parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Firenze
L'Estensore Il Presidente
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