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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente TOSI SERGIO MARIO, Relatore DE LUCA TOBIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1264/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 1 73100 Lecce LE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 RIT. FONTE 2015
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 IRPEF-ALTRO 2013
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 IVA-ALTRO 2007
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 IVA-ALTRO 2014
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 IVA-ALTRO 2015
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASI 2014 - INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 IRAP 2015
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il 31/01/2026
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatale in data 3.3.2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione a n.16 cartelle di pagamento ad essa sottese, per i motivi appresso così sintetizzati: 1) Difetto di sottoscrizione dell'intimazione; 2) Carenza di motivazione;
3) Mancata notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento;
4) Infondatezza delle pretese indicate nelle cartelle anzidette;
5) Illegittima irrogazione delle sanzioni per mancanza della colpevolezza. Ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità dell'atto impugnato e, in subordine, di rideterminare la pretesa, vinte le spese. L'Agente della riscossione, pur ritualmente evocato in giudizio, non ha svolto attività difensiva. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2026. Motivi della decisione Il ricorso è fondato.
1. In applicazione del principio processuale della ragione più liquida (sulla cui nozione cfr., ad es., Cass., ord. 20/02/2024, n. 4516), assume carattere assorbente l'eccezione della ricorrente relativa alla mancata notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. Va al proposito ricordata l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in materia di riscossione delle imposte secondo cui, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto. Oppure, di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente. Ne consegue (v. Cass. sez. un., n. 10012 del 2021; Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008) che, nel primo caso, il giudice dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda che i termini di decadenza siano o meno decorsi). Nel secondo caso, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa (ex multis Cass. 08/08/2025 n- 22912). In conclusione, è consentito al contribuente, come nella specie, di impugnare un'intimazione di pagamento facendo valere la mancata/irrituale notificazione delle prodromiche cartelle, la cui prova non è stata offerta dall'Agente della riscossione, che non si è costituita in giudizio pur se regolarmente intimata. Da tanto discende l'annullamento della cartella impugnata, restando assorbiti i restanti motivi di ricorso.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La parte contribuente è difesa da dottore commercialista e a tal riguardo l'art. 28 del D.M. 140/2012, al comma 2, prevede che "il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili", mentre il Riquadro 10.2, stabilisce che "sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1 per cento al 5 per cento". Nella specie dall'atto impugnato risulta che il valore della controversia è pari ad € 26.771,14, e le stesse vengono liquidate nella misura del 2 per cento, e si liquidano, pertanto, in € 535,42, oltre contributo previdenziale del 4 per cento, Iva, dovendosi rilevare che, in base al medesimo D.M. n. 140/2012, non spetta al commercialista alcun rimborso di spese forfetarie (cfr. Cass. 22/07/2025, n. 20693).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata;
condanna l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 535,42, per compensi professionali, oltre contributo previdenziale e Iva, nonché rimborso del contributo unificato, in favore della ricorrente. Così deciso in Lecce, il 29.1.2026. Il magistrato trib.est. Il presidente Dr. Nominativo_2 Dr. Carlo Picuno
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente TOSI SERGIO MARIO, Relatore DE LUCA TOBIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1264/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 1 73100 Lecce LE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 RIT. FONTE 2015
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 IRPEF-ALTRO 2013
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 IVA-ALTRO 2007
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 IVA-ALTRO 2014
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 IVA-ALTRO 2015
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASI 2014 - INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 IRAP 2015
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- INT. PAGAMENTO n. 05920259000390124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il 31/01/2026
Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatale in data 3.3.2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione a n.16 cartelle di pagamento ad essa sottese, per i motivi appresso così sintetizzati: 1) Difetto di sottoscrizione dell'intimazione; 2) Carenza di motivazione;
3) Mancata notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento;
4) Infondatezza delle pretese indicate nelle cartelle anzidette;
5) Illegittima irrogazione delle sanzioni per mancanza della colpevolezza. Ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità dell'atto impugnato e, in subordine, di rideterminare la pretesa, vinte le spese. L'Agente della riscossione, pur ritualmente evocato in giudizio, non ha svolto attività difensiva. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2026. Motivi della decisione Il ricorso è fondato.
1. In applicazione del principio processuale della ragione più liquida (sulla cui nozione cfr., ad es., Cass., ord. 20/02/2024, n. 4516), assume carattere assorbente l'eccezione della ricorrente relativa alla mancata notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata. Va al proposito ricordata l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in materia di riscossione delle imposte secondo cui, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto. Oppure, di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente. Ne consegue (v. Cass. sez. un., n. 10012 del 2021; Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008) che, nel primo caso, il giudice dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda che i termini di decadenza siano o meno decorsi). Nel secondo caso, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa (ex multis Cass. 08/08/2025 n- 22912). In conclusione, è consentito al contribuente, come nella specie, di impugnare un'intimazione di pagamento facendo valere la mancata/irrituale notificazione delle prodromiche cartelle, la cui prova non è stata offerta dall'Agente della riscossione, che non si è costituita in giudizio pur se regolarmente intimata. Da tanto discende l'annullamento della cartella impugnata, restando assorbiti i restanti motivi di ricorso.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La parte contribuente è difesa da dottore commercialista e a tal riguardo l'art. 28 del D.M. 140/2012, al comma 2, prevede che "il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili", mentre il Riquadro 10.2, stabilisce che "sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1 per cento al 5 per cento". Nella specie dall'atto impugnato risulta che il valore della controversia è pari ad € 26.771,14, e le stesse vengono liquidate nella misura del 2 per cento, e si liquidano, pertanto, in € 535,42, oltre contributo previdenziale del 4 per cento, Iva, dovendosi rilevare che, in base al medesimo D.M. n. 140/2012, non spetta al commercialista alcun rimborso di spese forfetarie (cfr. Cass. 22/07/2025, n. 20693).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata;
condanna l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 535,42, per compensi professionali, oltre contributo previdenziale e Iva, nonché rimborso del contributo unificato, in favore della ricorrente. Così deciso in Lecce, il 29.1.2026. Il magistrato trib.est. Il presidente Dr. Nominativo_2 Dr. Carlo Picuno