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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/11/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1475 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1475 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
( nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CLAUDIA POLACCHI, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(VT), con l'Avv. EMILIO LOPOI, come da procura in atti RESISTENTE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 14.06.2003 in Controparte_1
SC (atto n.14, P.2, S. A anno 2003, Registro atti di matrimonio del Comune di SC) Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione, deducendo, inoltre, una serie di circostanze di fatto in merito alle quali avanzava specifiche richieste. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC: A questo punto le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo: 1. la casa familiare sita in SC è assegnata a parte ricorrente fino al 30.11.2031; 2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 550,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. restituirà al marito la somma di euro 8.500 entro il 31.12.2025; Parte_1
4. le parti dichiarano di rinunciare alle rispettive domande svolte del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (RG 725/2025) e al decreto ingiuntivo stesso (RG n. 129/2025) con spese compensate 5. spese compensate rinuncia all'impugnazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra e e celebrato in data 14.06.2003 in Parte_1 Controparte_1
SC (atto n.14 P.2 S. A anno 2003 Registro atti di matrimonio del Comune di SC)
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 26/11/2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1475 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
( nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CLAUDIA POLACCHI, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(VT), con l'Avv. EMILIO LOPOI, come da procura in atti RESISTENTE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 14.06.2003 in Controparte_1
SC (atto n.14, P.2, S. A anno 2003, Registro atti di matrimonio del Comune di SC) Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione, deducendo, inoltre, una serie di circostanze di fatto in merito alle quali avanzava specifiche richieste. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC: A questo punto le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo: 1. la casa familiare sita in SC è assegnata a parte ricorrente fino al 30.11.2031; 2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 550,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. restituirà al marito la somma di euro 8.500 entro il 31.12.2025; Parte_1
4. le parti dichiarano di rinunciare alle rispettive domande svolte del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (RG 725/2025) e al decreto ingiuntivo stesso (RG n. 129/2025) con spese compensate 5. spese compensate rinuncia all'impugnazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra e e celebrato in data 14.06.2003 in Parte_1 Controparte_1
SC (atto n.14 P.2 S. A anno 2003 Registro atti di matrimonio del Comune di SC)
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 26/11/2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco