Articolo 3 della Legge 2 febbraio 2001, n. 20
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 febbraio 2001
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 148 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede, per l'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 febbraio 2001