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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/11/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 13.10.2025, la seguente sentenza nella causa scritta al n. R.G. 2561 dell'anno 2024
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Erberto Parte_1 Parte_2
EL ed elettivamente domiciliati in Avellino in Piazza San Francesco d'Assisi n. 14;
Ricorrenti
E
sito in Mercogliano alla Piazza Municipio n. 6, in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca P.IVA_1
De ZO ed elettivamente domiciliato in Avellino al Vicolo della Neve n. 2;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i condomini e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto il condominio “ ” di Mercogliano (AV), chiedendo al Tribunale di CP_1
Avellino di dichiarare nulla o annullabile la delibera assembleare del 04.05.2024 e di emettere ogni altro provvedimento conseguenziale. In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto che, con la delibera impugnata i condomini avevano deciso all'unanimità di revocare la precedente delibera del 20.10.2023, oggetto di separata impugnativa nel procedimento recante R.G. n. 3683/2023 e, al contempo, riaffidato l'incarico relativo ai lavori straordinari per porre in sicurezza lo stabile agli stessi tecnici, con le stesse modalità, i medesimi importi ed incombenze, senza revocare la precedente decisione di accantonare le somme pari al 50% degli interventi da realizzare. Più precisamente, le parti hanno eccepito l'incompleta, omessa e fuorviante indicazione dell'ordine del giorno contenuto nella convocazione dell'assemblea, osservando che esso non prevedeva il punto sulla ripartizione del 1/5 corrispettivo per l'attività professionale svolta dai tecnici incaricati della revisione delle tabelle millesimali impedendo di comprendere gli argomenti di discussione e di prepararsi per il dibattito e l'illegittimità della delibera per l'assenza delle tabelle di proprietà necessarie a determinare le quote spettanti a ciascun condomino e, in ogni caso, per il mancato rispetto dei millesimi di proprietà previsti nelle tabelle esistenti.
Con comparsa depositata il 30.12.2024 si è costituito il Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso. Il convenuto ha, in primo luogo, evidenziato che le vigenti tabelle millesimali non prevedono alcuna suddivisione tra appartamenti e garage osservando che, in seno all'assemblea del 20.10.2023, l'arch. , incaricato di redigere il Persona_1
computo metrico dei lavori straordinari da eseguire sui lastrici solari, aveva rappresentato l'impossibilità di ripartirne i costi in base alle suddette tabelle rendendo necessaria la revisione delle tabelle in vigore. In merito il resistente, dopo aver richiamato il motivo di impugnazione della delibera precedente relativo all'omessa indicazione nell'ordine del giorno dell'indicazione della revisione dei millesimi, ha esposto di aver approvato, nella nuova assemblea del 04.05.2024, il preventivo dell'arch. , al quale era stato Persona_1
conferito l'incarico della revisione. Quanto al primo motivo di impugnazione, la parte ha esposto che tutti i condomini erano consapevoli della circostanza che in assemblea si sarebbe dovuto discutere circa l'affidamento dell'incarico di redigere nuove tabelle;
che il preventivo dei costi dell'attività professionale era stato oggetto della precedente approvazione e che le modalità di ripartizione di tale spesa non erano state contestate da nessuno, neanche dai condomini e el loro precedente ricorso. In merito al Pt_1 Pt_2
secondo motivo di impugnazione, il ha osservato che la cesura circa il mancato CP_1
rispetto delle tabelle millesimali vigenti non era presente nel ricorso avverso la precedente delibera e che, comunque, le spese in esame erano state legittimamente ripartite nel rispetto del preventivo formulato dall'arch. senza alcun aggravio di costi per i ricorrenti. Per_1
Infine, il convenuto ha precisato che la delibera del 04.05.2024 ha revocato anche l'accantonamento del 50% dei lavori condominiali osservando che i ricorrenti non hanno non hanno mai partecipato alle contestate riunioni condominiali, non hanno mai dato il loro legittimo contributo alla discussione.
Rinviata la causa per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. le parti hanno concluso come nei rispettivi atti introduttivi.
2/5 Ciò premesso, vale ricordare che, in caso di impugnazione della delibera condominiale ex art. 1137 c.c. da parte di condomini assenti e dissenzienti, l'interesse ad agire di cui alla richiamata norma va letto, interpretato ed applicato prendendo in esame l'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere in giudizio.
Infatti, salve le sole ipotesi in cui la parte contesti semplicemente un vizio di forma per il quale l'interesse ad agire può dirsi insito nell'eliminazione dell'atto viziato (in siffatta ipotesi si dice che l'interesse ad agire è “in re ipsa”), in tutti gli altri casi la ricerca dell'interesse ad agire va effettuata in concreto. In particolare, nel caso in cui il singolo condomino censuri la legittimità della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l'eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all'importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata. In altre parole, il percorso logico- giuridico per verificare la sussistenza o meno dell'interesse ad agire presuppone che la delibera assembleare determini un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (cfr. Cass., 09/03/2017, n. 6128).
Sempre in tema di ripartizione delle spese vale richiamare l'art. 1123 c.c. secondo cui “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Ciò premesso osserva, anzitutto, il Tribunale che dall'esame della convocazione per l'assemblea del 04.05.2024 si evince il seguente ordine del giorno: “…redazione nuove tabelle millesimali. Conferimento incarico. Nel caso in cui l'assemblea dovesse decidere di revocare le delibere le deliberazioni assunte nel corso della riunione tenutasi in data 20.10.2023, occorrerà nuovamente deliberare circa il rifacimento delle quote millesimali, con un nuovo affidamento a tecnici specializzati. I condomini CP_ potranno decidere di confermare l'incarico allo studio Geo dell'arch. e del geom. Persona_1
o individuare nuovi tecnici” e che dalla lettura del verbale del 04.05.2024 risulta Controparte_3
che l'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, all'unanimità dei presenti, ha deliberato di “rielaborare le quote millesimali del tenuto conto delle variazioni realizzatesi CP_1
3/5 nel tempo” e, “considerando il rapporto fiduciario con l'arch. ritenuta congrua l'offerta Persona_1 economica”, ha nuovamente affidato l'incarico allo studio de quo per il rifacimento delle quote millesimali e ha stabilito il corrispettivo per l'attività prestata nei seguenti termini: € 200,00 per ogni appartamento, € 100,00 per ogni garage ed € 400,00 per la stesura del regolamento oltre oneri di legge.
Orbene, ritiene il Tribunale che il primo motivo di doglianza non risulta meritevole di accoglimento. La parte ha, infatti, allegato che l'omessa indicazione nell'ordine del giorno della ripartizione del corrispettivo per l'attività professionale oggetto di conferimento dell'incarico deliberato non ha consentito di comprendere appieno gli argomenti in discussione e di prepararsi adeguatamente al dibattito. In merito vale osservare che la previsione oggetto dell'ordine del giorno relativa alla revisione delle tabelle e all'affidamento dell'incarico si presenta di per sé completa ed esaustiva consentendo, senza alcun dubbio, ai condomini di partecipare all'assemblea ben consapevoli che si sarebbe dovuto discutere circa l'affidamento dell'incarico di redigere nuove tabelle millesimali valutando l'offerta presentata anche in termini di corrispettivo da corrispondere per l'attività prestata. Non risulta, quindi, violato alcun diritto all'informativa dei condomini interessati, in quanto la convocazione non evidenzia incompletezze, omissioni o indicazioni fuorvianti tali da non consentire di comprendere gli argomenti oggetto di discussione e di prepararsi adeguatamente al dibattito. Ad ogni buon conto, vale ricordare che i ricorrenti hanno liberamente deciso di non partecipare all'assemblea.
Allo stesso modo non merita di essere accolta la seconda doglianza relativa all'illegittimità della delibera in esame per l'assenza delle tabelle di proprietà necessarie a determinare le quote spettanti a ciascun condomino e per il mancato rispetto dei millesimi di proprietà previsti nelle tabelle esistenti. Sul punto la parte ha dedotto che il condominio avrebbe dovuto approvare le spese di ciascun condomino necessarie al rifacimento delle tabelle millesimali non secondo un criterio “forfettario”, ma in virtù delle tabelle millesimali vigenti.
Osserva, in proposito, il Tribunale che i ricorrenti non hanno depositato le tabelle richiamate, né contestato l'allegazione del condominio in ordine alla mancata suddivisione nelle stesse fra appartamenti e garage, né, infine, allegato la tipologia delle unità immobiliari di loro titolarità o provato la sussistenza del pregiudizio che avrebbero subito dall'adozione
4/5 della ripartizione effettuata o contestato l'assenza di ripartizione della spesa per la stesura del regolamento condominiale che non risulta specificata.
Sulle suesposte considerazioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti e sono liquidate tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori minimi di cui al D.M. 2022 n. 147, in ragione del grado di complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitivamente pronunciando sulla controversia in esame, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di CP_1
lite, liquidate in complessivi euro 2.905,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso il 31.10.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 13.10.2025, la seguente sentenza nella causa scritta al n. R.G. 2561 dell'anno 2024
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Erberto Parte_1 Parte_2
EL ed elettivamente domiciliati in Avellino in Piazza San Francesco d'Assisi n. 14;
Ricorrenti
E
sito in Mercogliano alla Piazza Municipio n. 6, in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca P.IVA_1
De ZO ed elettivamente domiciliato in Avellino al Vicolo della Neve n. 2;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i condomini e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto il condominio “ ” di Mercogliano (AV), chiedendo al Tribunale di CP_1
Avellino di dichiarare nulla o annullabile la delibera assembleare del 04.05.2024 e di emettere ogni altro provvedimento conseguenziale. In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto che, con la delibera impugnata i condomini avevano deciso all'unanimità di revocare la precedente delibera del 20.10.2023, oggetto di separata impugnativa nel procedimento recante R.G. n. 3683/2023 e, al contempo, riaffidato l'incarico relativo ai lavori straordinari per porre in sicurezza lo stabile agli stessi tecnici, con le stesse modalità, i medesimi importi ed incombenze, senza revocare la precedente decisione di accantonare le somme pari al 50% degli interventi da realizzare. Più precisamente, le parti hanno eccepito l'incompleta, omessa e fuorviante indicazione dell'ordine del giorno contenuto nella convocazione dell'assemblea, osservando che esso non prevedeva il punto sulla ripartizione del 1/5 corrispettivo per l'attività professionale svolta dai tecnici incaricati della revisione delle tabelle millesimali impedendo di comprendere gli argomenti di discussione e di prepararsi per il dibattito e l'illegittimità della delibera per l'assenza delle tabelle di proprietà necessarie a determinare le quote spettanti a ciascun condomino e, in ogni caso, per il mancato rispetto dei millesimi di proprietà previsti nelle tabelle esistenti.
Con comparsa depositata il 30.12.2024 si è costituito il Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso. Il convenuto ha, in primo luogo, evidenziato che le vigenti tabelle millesimali non prevedono alcuna suddivisione tra appartamenti e garage osservando che, in seno all'assemblea del 20.10.2023, l'arch. , incaricato di redigere il Persona_1
computo metrico dei lavori straordinari da eseguire sui lastrici solari, aveva rappresentato l'impossibilità di ripartirne i costi in base alle suddette tabelle rendendo necessaria la revisione delle tabelle in vigore. In merito il resistente, dopo aver richiamato il motivo di impugnazione della delibera precedente relativo all'omessa indicazione nell'ordine del giorno dell'indicazione della revisione dei millesimi, ha esposto di aver approvato, nella nuova assemblea del 04.05.2024, il preventivo dell'arch. , al quale era stato Persona_1
conferito l'incarico della revisione. Quanto al primo motivo di impugnazione, la parte ha esposto che tutti i condomini erano consapevoli della circostanza che in assemblea si sarebbe dovuto discutere circa l'affidamento dell'incarico di redigere nuove tabelle;
che il preventivo dei costi dell'attività professionale era stato oggetto della precedente approvazione e che le modalità di ripartizione di tale spesa non erano state contestate da nessuno, neanche dai condomini e el loro precedente ricorso. In merito al Pt_1 Pt_2
secondo motivo di impugnazione, il ha osservato che la cesura circa il mancato CP_1
rispetto delle tabelle millesimali vigenti non era presente nel ricorso avverso la precedente delibera e che, comunque, le spese in esame erano state legittimamente ripartite nel rispetto del preventivo formulato dall'arch. senza alcun aggravio di costi per i ricorrenti. Per_1
Infine, il convenuto ha precisato che la delibera del 04.05.2024 ha revocato anche l'accantonamento del 50% dei lavori condominiali osservando che i ricorrenti non hanno non hanno mai partecipato alle contestate riunioni condominiali, non hanno mai dato il loro legittimo contributo alla discussione.
Rinviata la causa per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. le parti hanno concluso come nei rispettivi atti introduttivi.
2/5 Ciò premesso, vale ricordare che, in caso di impugnazione della delibera condominiale ex art. 1137 c.c. da parte di condomini assenti e dissenzienti, l'interesse ad agire di cui alla richiamata norma va letto, interpretato ed applicato prendendo in esame l'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere in giudizio.
Infatti, salve le sole ipotesi in cui la parte contesti semplicemente un vizio di forma per il quale l'interesse ad agire può dirsi insito nell'eliminazione dell'atto viziato (in siffatta ipotesi si dice che l'interesse ad agire è “in re ipsa”), in tutti gli altri casi la ricerca dell'interesse ad agire va effettuata in concreto. In particolare, nel caso in cui il singolo condomino censuri la legittimità della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l'eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all'importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata. In altre parole, il percorso logico- giuridico per verificare la sussistenza o meno dell'interesse ad agire presuppone che la delibera assembleare determini un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (cfr. Cass., 09/03/2017, n. 6128).
Sempre in tema di ripartizione delle spese vale richiamare l'art. 1123 c.c. secondo cui “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Ciò premesso osserva, anzitutto, il Tribunale che dall'esame della convocazione per l'assemblea del 04.05.2024 si evince il seguente ordine del giorno: “…redazione nuove tabelle millesimali. Conferimento incarico. Nel caso in cui l'assemblea dovesse decidere di revocare le delibere le deliberazioni assunte nel corso della riunione tenutasi in data 20.10.2023, occorrerà nuovamente deliberare circa il rifacimento delle quote millesimali, con un nuovo affidamento a tecnici specializzati. I condomini CP_ potranno decidere di confermare l'incarico allo studio Geo dell'arch. e del geom. Persona_1
o individuare nuovi tecnici” e che dalla lettura del verbale del 04.05.2024 risulta Controparte_3
che l'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, all'unanimità dei presenti, ha deliberato di “rielaborare le quote millesimali del tenuto conto delle variazioni realizzatesi CP_1
3/5 nel tempo” e, “considerando il rapporto fiduciario con l'arch. ritenuta congrua l'offerta Persona_1 economica”, ha nuovamente affidato l'incarico allo studio de quo per il rifacimento delle quote millesimali e ha stabilito il corrispettivo per l'attività prestata nei seguenti termini: € 200,00 per ogni appartamento, € 100,00 per ogni garage ed € 400,00 per la stesura del regolamento oltre oneri di legge.
Orbene, ritiene il Tribunale che il primo motivo di doglianza non risulta meritevole di accoglimento. La parte ha, infatti, allegato che l'omessa indicazione nell'ordine del giorno della ripartizione del corrispettivo per l'attività professionale oggetto di conferimento dell'incarico deliberato non ha consentito di comprendere appieno gli argomenti in discussione e di prepararsi adeguatamente al dibattito. In merito vale osservare che la previsione oggetto dell'ordine del giorno relativa alla revisione delle tabelle e all'affidamento dell'incarico si presenta di per sé completa ed esaustiva consentendo, senza alcun dubbio, ai condomini di partecipare all'assemblea ben consapevoli che si sarebbe dovuto discutere circa l'affidamento dell'incarico di redigere nuove tabelle millesimali valutando l'offerta presentata anche in termini di corrispettivo da corrispondere per l'attività prestata. Non risulta, quindi, violato alcun diritto all'informativa dei condomini interessati, in quanto la convocazione non evidenzia incompletezze, omissioni o indicazioni fuorvianti tali da non consentire di comprendere gli argomenti oggetto di discussione e di prepararsi adeguatamente al dibattito. Ad ogni buon conto, vale ricordare che i ricorrenti hanno liberamente deciso di non partecipare all'assemblea.
Allo stesso modo non merita di essere accolta la seconda doglianza relativa all'illegittimità della delibera in esame per l'assenza delle tabelle di proprietà necessarie a determinare le quote spettanti a ciascun condomino e per il mancato rispetto dei millesimi di proprietà previsti nelle tabelle esistenti. Sul punto la parte ha dedotto che il condominio avrebbe dovuto approvare le spese di ciascun condomino necessarie al rifacimento delle tabelle millesimali non secondo un criterio “forfettario”, ma in virtù delle tabelle millesimali vigenti.
Osserva, in proposito, il Tribunale che i ricorrenti non hanno depositato le tabelle richiamate, né contestato l'allegazione del condominio in ordine alla mancata suddivisione nelle stesse fra appartamenti e garage, né, infine, allegato la tipologia delle unità immobiliari di loro titolarità o provato la sussistenza del pregiudizio che avrebbero subito dall'adozione
4/5 della ripartizione effettuata o contestato l'assenza di ripartizione della spesa per la stesura del regolamento condominiale che non risulta specificata.
Sulle suesposte considerazioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti e sono liquidate tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori minimi di cui al D.M. 2022 n. 147, in ragione del grado di complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitivamente pronunciando sulla controversia in esame, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di CP_1
lite, liquidate in complessivi euro 2.905,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso il 31.10.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5