Articolo 966 del Codice della navigazione
Articolo 965Articolo 967
Versione
21 aprile 1942
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Versione
29 maggio 2006
Art. 966.
(( (Danni da urto).)) ((In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.

L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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