Ordinanza collegiale 7 marzo 2025
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 31 luglio 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Fasanella, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio DO Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, n. 83/B;
contro
Comune di Cagnano Varano, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per
l’integrale ottemperanza della sentenza n. 189/2024 del 15 febbraio 2024, resa dal T.A.R. Puglia, Prima Sezione, notificata al Comune di Cagnano Varano in data 19 febbraio 2024 e passata in giudicato, con la quale, in accoglimento del ricorso spiegato dalla società ricorrente (ric. n. 802/2023), è stato ordinato al Comune di Cagnano Varano di consentire l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti del 22 maggio 2023;
- e per la materiale esecuzione dell’accesso richiesto, con la eventuale nomina di Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia del Comune di Cagnano Varano pur dopo l’assegnazione di un prefiggendo termine;
- nonché per la condanna del comune di Cagnano Varano al pagamento in favore della società ricorrente di una somma di danaro a titolo di penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato di cui innanzi, da determinarsi ai sensi dell’art. 114 c.p.a., co. 4, lett. e), e quindi nella misura quantomeno di € 20,00/die a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della anzidetta sentenza (20.3.2024), ovvero in quell’altra somma ritenuta di giustizia, anche mediante determinazione di tipo equitativo.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa AR IS ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con sentenza n. 189 del 15 febbraio 2024, questa sezione:
- premesso in particolare che con domanda di accesso del 22.5.2023, acquisita al protocollo comunale n. 5958 del 23.5.2023, la medesima -OMISSIS- ha chiesto al Comune di Cagnano Varano il rilascio, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, della seguente documentazione:
a) “copia di eventuali atti autorizzativi rilasciati in favore del sig.-OMISSIS-e/o di qualsiasi altro soggetto a partire dal 23.12.2022 sino alla data odierna, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività di rimessaggio di imbarcazioni e/o eventuali ulteriori attività connesse presso il cantiere navale di precedente titolarità del sig. -OMISSIS-, sito in Cagnano Varano, alla Località -OMISSIS-, da questi abusivamente realizzato in forza di p.d.c. n. 19/2018 del 4.12.2018, definitivamente annullato dal Consiglio di Stato in forza della nota sentenza n. 6191/2021 del 2.9.2021 (resa su ricorso spiegato dalla medesima --OMISSIS-), in relazione al quale è stata già emessa ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi da parte del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cagnano Varano (ord. n. 08 del 19.10.2021), e ne è stata altresì disposta l’acquisizione al patrimonio comunale in forza di provvedimento del 6.7.2022, prot. n. 0006919, a firma del medesimo Responsabile...”;
b) “copia della licenza amministrativa rilasciata in favore del sig.-OMISSIS-o di altri soggetti, attualmente in corso di validità, avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di rimessaggio per imbarcazioni, e/o attività a questa connesse o correlate” ;
- ha accolto il ricorso (R.G. n. 802/2023) proposto dalla società -OMISSIS-, volto a conseguire l’annullamento - del silenzio rifiuto formatosi in ordine alla domanda di accesso presentata dalla società ricorrente a mezzo PEC per il tramite del suo legale in data 22.5.2023, prot. n. 5958 del 23.5.2023; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto, anche di natura silente, comunque limitativo e/o elusivo del diritto di accesso rivendicato dalla ricorrente, nonché per il conseguente accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere il rilascio di copia della documentazione richiesta e per la condanna dell’intimata amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 104/2010, nonché dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, al rilascio della suddetta documentazione; ha ordinato, conseguentemente, al Comune di Cagnano Varano, ai sensi dell’art. 116, comma 4°, L. n. 104/2010, di rilasciare copia della documentazione indicata nella richiesta di accesso del 22 maggio 2023.
1.1 - Con il presente ricorso, notificato il 31 maggio 2024 e depositato in pari data, la -OMISSIS- ha chiesto l’integrale ottemperanza della succitata sentenza n. 189/2024 del 15 febbraio 2024.
In particolare:
- ha premesso che, successivamente alla notificazione della menzionata sentenza n. 189/2024, con nota prot. n. 0006443 del 28 maggio 2024, il civico Ente ha trasmesso le sole autorizzazioni rilasciate dal Sindaco del Comune di Cagnano Varano in favore del sig.-OMISSIS-ai fini dell’esercizio temporaneo dell’attività di rimessaggio in via emergenziale (segnatamente, autorizzazioni sindacali del 23.9.2022, 29.11.2022, 20.12.2022, 22.12.2022, 17.1.2023, 24.1.2023, 26.1.2023, 8.4.2023, 12.6.2023, 11.7.2023, 27.7.2023, 25.11.2022) ;
- ha rappresentato che Il Comune di Cagnano Varano, infatti, si è limitato a trasmettere a mezzo PEC del 28.5.2024, e successivamente del 30.5.2024, soltanto copia delle autorizzazioni sindacali rilasciate in favore del sig.-OMISSIS-ai fini dell’esercizio temporaneo dell’attività di rimessaggio; invece, non ha ancora trasmesso la “licenza amministrativa eventualmente rilasciata in favore del sig.-OMISSIS-o di altri soggetti, avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di rimessaggio per imbarcazioni presso il cantiere nautico in questione, e/o attività con questa connesse o correlate...”, in relazione alla quale pure è stato emesso apposito ordine di ostensione da parte da parte di Codesto Ecc.mo TAR in forza della citata sentenza n. 189/2024 ;
- ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe adempiuto solo parzialmente alle statuizioni contenute nella menzionata pronuncia n. 189/2024 di questa sezione, con conseguente persistente inottemperanza in ordine al giudicato sopra descritto, limitatamente alla richiesta concernente licenza amministrativa eventualmente rilasciata in favore del sig.-OMISSIS-o di altri soggetti, avente ad oggetto l’esercizio della citata attività di rimessaggio per imbarcazioni presso il cantiere nautico in questione, ovvero di attività con questa connesse o correlate ;
- ha, infine, chiesto che sia ordinato al Comune di Cagnano Varano di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 189/2024 del 15.2.2024 (Sezione Prima; ric. n. 802/2023), notificata in data 19.2.2024 e passata in giudicato, con la quale, in accoglimento del ricorso ex art. 116 c.p.a. spiegato dalla --OMISSIS-, è stato ordinato al Comune di Cagnano Varano di consentire l’accesso ai documenti richiesti con istanza del 22.5.2023 mediante il materiale rilascio in favore della società ricorrente della documentazione non ancora trasmessale, e segnatamente della licenza amministrativa eventualmente rilasciata in favore del sig.-OMISSIS-o di altri soggetti, avente ad oggetto l’esercizio della citata attività di rimessaggio per imbarcazioni presso il cantiere nautico in questione, ovvero di attività con questa connesse o correlate.
Ha domandato, altresì, la condanna del comune di Cagnano Varano al pagamento in favore della società ricorrente di una somma di danaro a titolo di penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato di cui innanzi, da determinarsi ai sensi dell’art. 114 c.p.a., co. 4, lett. e), e quindi nella misura quantomeno di € 20,00/die a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della anzidetta sentenza (20.3.2024), ovvero in quell’altra somma ritenuta di giustizia, anche mediante determinazione di tipo equitativo.
1.2 - Non si è costituito in giudizio il comune di Cagnano Varano.
1.3 - Non si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS-.
1.4 - Con memoria difensiva del 25 novembre 2024, richiamato il contenuto del ricorso, la Società ricorrente ha significato che, nelle more del presente giudizio , il Comune di Cagnano Varano con nota del 23.7.2024, prot. n. 0008718, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico - III Settore (da ultimo separatamente depositata il 25.11.2024), inoltrata al deducente difensore, ha provveduto a trasmettere una “Segnalazione Certificata di inizio attività per l’esercizio dell’attività di autorimessa” - Pratica N. [...]- 15102019-1052”, datata 15.10.2019, comunicando che tale SCIA costituisce “l’unico documento relativo all’oggetto e in possesso del Comune di Cagnano Varano” (cfr. nota cit. del Responsabile III Settore) .
Ribadito che con la predetta sentenza n. 189/2024 di questa sezione è stato ordinato al civico Ente di consentire l’accesso non solo alla licenza amministrativa per l’esercizio dell’attività di rimessaggio (o autorimessa) di imbarcazioni, ma anche alla licenza concernente attività con questa connesse o correlate, come risulta espressamente specificato nella richiamata domanda di accesso del 22 maggio 2023, parte ricorrente ha dedotto che l’amministrazione comunale di Cagnano Varano avrebbe dovuto provvedere al rilascio anche della ulteriore licenza amministrativa concernente l’esercizio dell’attività di rifornimento (distributore) “di gasolio marino per motopescherecci e benzina SPb per natanti da diporto”, che pure è stata espressamente assentita da parte del medesimo Comune di Cagnano Varano in favore del sig.-OMISSIS-mediante p.d.c. n. 30 del 24.12.2019, già ritualmente prodotto (cfr. all. IX, doc. 1-bis), rilasciato in variante rispetto all’originario p.d.c. n. 19 del 4.12.2018, avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di rimessaggio per imbarcazioni.
Ha rappresentato che Tale ulteriore attività commerciale (distribuzione di gasolio marino per motopescherecci e benzina SPb per natanti da diporto) risulta pure espressamente richiamata nel provvedimento di acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Cagnano Varano del 6.7.2022, prot. n. 0006919 (cfr. all. IX, doc. 6), oltre che nel successivo verbale di reimmissione in possesso elevato dalla medesima amministrazione in data 20.9.2022, prot. n. 0009487 del 21.9.2022, corredato di apposita documentazione fotografica (cfr. all. IX, doc. 7), e risulta chiaramente connessa e/o correlata con l’esercizio dell’attività principale di rimessaggio di imbarcazioni di che trattasi, costituendone una espressa “variante” assentita con il citato p.d.c. n. 30 del 24.12.2019, e dunque successiva alla presentazione della anzidetta SCIA del 15.10.2019, concernente la sola attività di autorimessa di imbarcazioni.
Ha, quindi, insistito per l’accoglimento del presente ricorso di ottemperanza, finalizzato a conseguire la piena e integrale esecuzione del giudicato riveniente dalla sentenza di questa sezione n. 189/2024, e dunque il rilascio della documentazione ancora mancante (licenza amministrativa per l’esercizio dell’attività di distribuzione di gasolio marino per motopescherecci e benzina SPb per natanti da diporto, a suo tempo rilasciata in favore del sig. -OMISSIS-, quale titolare della omonima ditta).
1.5 - Con ordinanza 7 marzo 2025, n. 314, questa sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del comune di Cagnano Varano, con l’acquisizione di una dettagliata, circostanziata e aggiornata relazione di chiarimenti, a firma del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, sulla vicenda dedotta nel presente contenzioso e sulle eventuali ulteriori determinazioni adottate dall’Amministrazione rispetto al chiesto accesso, in particolare disponendo che, considerato che l’istanza ostensiva ha ad oggetto - anche - copia della licenza amministrativa rilasciata in favore del sig.-OMISSIS-o di altri soggetti, attualmente in corso di validità, avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di rimessaggio per imbarcazioni, e/o attività a questa connesse o correlate e che la ridetta sentenza n. 189/2024 di questo T.A.R. ha ordinato il rilascio della documentazione indicata nella succitata istanza, il comune di Cagnano Varano avrà cura di relazionare in ordine all’eventuale esistenza agli atti comunali di eventuale ulteriore attinente documentazione, con particolare riferimento a quanto da ultimo dedotto dalla società odierna ricorrente nelle memoria difensiva del 25 novembre 2024, come innanzi riportato (segnatamente, il prospettato eventuale rilascio dell’ulteriore licenza amministrativa concernente l’esercizio dell’attività di rifornimento (distributore) di gasolio marino per motopescherecci e benzina SPb per natanti da diporto).
La succitata ordinanza istruttoria è stata notificata a cura di parte ricorrente il 10 marzo 2025 al comune di Cagnano Varano (cfr. il deposito documentale di parte ricorrente del 4 aprile 2025, con attestazione dell’avvenuta relativa protocollazione in data 11 marzo 2025).
Il civico Ente non ha adempiuto ai disposti incombenti istruttori.
1.6 - Con ordinanza 5 giugno 2025, n. 768, questa sezione ha disposto nuovamente incombenti istruttori a carico del comune di Cagnano Varano, con l’acquisizione di una dettagliata, circostanziata e aggiornata relazione di chiarimenti, a firma del Dirigente/Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, nonché del Sindaco e del Segretario comunale/generale del comune di Cagnano Varano, sulla vicenda dedotta nel presente contenzioso e sulle eventuali ulteriori determinazioni adottate dall’Amministrazione rispetto al chiesto accesso , in particolare disponendo che, considerato che l’istanza ostensiva ha ad oggetto - anche - copia della licenza amministrativa rilasciata in favore del sig.-OMISSIS-o di altri soggetti, attualmente in corso di validità, avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di rimessaggio per imbarcazioni, e/o attività a questa connesse o correlate e che la ridetta sentenza n. 189/2024 di questo T.A.R. ha ordinato il rilascio della documentazione indicata nella succitata istanza, il comune di Cagnano Varano avrà cura di relazionare in ordine all’eventuale esistenza agli atti comunali di eventuale ulteriore attinente documentazione, con particolare riferimento a quanto da ultimo dedotto dalla società odierna ricorrente nella memoria difensiva del 25 novembre 2024, come innanzi riportato (segnatamente, il prospettato eventuale rilascio dell’ulteriore licenza amministrativa concernente l’esercizio dell’attività di rifornimento (distributore) di gasolio marino per motopescherecci e benzina SPb per natanti da diporto), definitivamente chiarendone e rappresentandone l’eventuale inesistenza.
La menzionata ordinanza istruttoria n. 768/2025 è stata trasmessa a cura della Segreteria al comune di Cagnano Varano e agli indicati destinatari il 6 giugno 2025.
In data 11 giugno 2025, il Segretario comunale del comune di Cagnano Varano ha depositato in atti la nota prot. n. 0006620 del 10 giugno 2025, con cui ha rappresentato che nè ha formato nè detiene stabilmente atti autorizzativi, concessione, nulla osta o altri atti di assenso riferibili al ricorso in oggetto (art. 25 comma 2 legge 241/1990, art. 6 comma 6 dpR 184/2006, art. 5 comma 3 lett. a) d.lgs. 33/2013) e che presso lo scrivente non risulta alcuna licenza amministrativa concernente l’esercizio dell’attività di rifornimento (distributore) di gasolio marino per motopescherecci e benzina SPb per natanti da diporto.
Il Dirigente/Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale non ha fornito riscontro ai disposti incombenti istruttori.
1.7 - Con ordinanza 31 luglio 2025, n. 997, questa sezione ha reputato necessario - anche alla luce della mancata costituzione in giudizio del comune di Cagnano Varano e ritenuto insufficiente ai fini del decidere l’illustrato riscontro da parte del Segretario comunale - disporre nuovamente incombenti istruttori a carico del civico Ente, con l’acquisizione di una dettagliata, circostanziata e aggiornata relazione di chiarimenti, a firma congiunta del Dirigente/Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale e del Segretario comunale/generale del comune di Cagnano Varano , riguardo alla vicenda dedotta nel presente contenzioso e sulle eventuali ulteriori determinazioni adottate dall’Amministrazione rispetto al chiesto accesso . In particolare, considerato che l’istanza ostensiva ha ad oggetto - anche - copia della licenza amministrativa rilasciata in favore del sig.-OMISSIS-o di altri soggetti, attualmente in corso di validità, avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di rimessaggio per imbarcazioni, e/o attività a questa connesse o correlate e che la ridetta sentenza n. 189/2024 di questo T.A.R. ha ordinato il rilascio della documentazione indicata nella succitata istanza, il comune di Cagnano Varano avrà cura di relazionare in ordine all’eventuale esistenza agli atti comunali di eventuale ulteriore attinente documentazione, con particolare riferimento a quanto da ultimo dedotto dalla Società odierna ricorrente nella memoria difensiva del 25 novembre 2024, come innanzi riportato (segnatamente, il prospettato eventuale rilascio dell’ulteriore licenza amministrativa concernente l’esercizio dell’attività di rifornimento (distributore) di gasolio marino per motopescherecci e benzina SPb per natanti da diporto), definitivamente chiarendone e rappresentandone l’eventuale inesistenza.
1.8 - In data 20 agosto 2025, è stata depositata in giudizio la nota datata 19 giugno 2025, con cui il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Cagnano Varano:
- ha, in particolare premesso che il Comune di Cagnano Varano con nota del 23.07.2024, prot. n. 0008718, a firma dell’allora Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ha provveduto a trasmettere “Segnalazione di IN TI per l’esercizio dell'attività di autorimessa” - Pratica n. [...]- 15102019-1052 del 15.10.19, comunicando che tale SCIA costituisce l’unico documento in possesso del Comune di Cagnano Varano ;
- ha relazionato che, in esito agli incombenti istruttori disposti da questo Tribunale, per quanto richiesto ed espletate le opportune verifiche, oltre a quanto già in atti, ha riscontrato la trasmissione presso l’Ente di una “Denuncia IN TI” - Pratica n. CCC-PTR46A18B357U -27042017 1249, avente ad oggetto “Richiesta di autorizzazione ad installare e gestire un punto di rifornimento di carburante per motopescherecci e natanti da diporto” che, come si evince dalla documentazione allegata, risulta “sospesa” ;
- infine, ha rappresentato che presso lo scrivente non risulta alcuna altra documentazione riferibile all’oggetto.
1.9 - All’udienza in camera di consiglio in data 8 ottobre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato, come di seguito illustrato.
3. - Preliminarmente, va dato atto dell’avvenuta ostensione, in corso di causa, di parte della chiesta documentazione, come risultante da quanto sopra esposto dalla Società ricorrente e dal comune di Cagnano Varano.
4. - Occorre, poi, evidenziare che, come detto, in data 11 giugno 2025, il Segretario comunale di Cagnano Varano ha depositato in atti la nota prot. n. 0006620 del 10 giugno 2025, con cui ha fatto presente che il sottoscritto né ha formato nè detiene stabilmente atti autorizzativi, concessione, nulla osta o altri atti di assenso riferibili al ricorso in oggetto e che presso lo scrivente non risulta alcuna “licenza amministrativa concernente l’esercizio dell’attività di rifornimento (distributore) di gasolio marino per motopescherecci e benzina SPb per natanti da diporto”.
Inoltre, con nota del 19 giugno 2025, il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Cagnano Varano ha rappresentato che - oltre a quanto già in atti e al riscontro della trasmissione presso l’Ente di una “Denuncia IN TI” - Pratica n. CCC-PTR46A18B357U -27042017 1249, avente ad oggetto “Richiesta di autorizzazione ad installare e gestire un punto di rifornimento di carburante per motopescherecci e natanti da diporto” che, come si evince dalla documentazione allegata, risulta “sospesa” - presso lo scrivente non risulta alcuna altra documentazione riferibile all’oggetto.
A fronte di tali risultanze ed esplicite testuali affermazioni, all’esito delle reiterate ordinanze istruttorie di questo Tribunale, si deve ribadire che “ove l’amministrazione dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non sarà possibile l’esercizio dell’accesso. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell’amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data” (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, n. 2142/2020) (Cons. Stato, Sez. V, 17 agosto 2023, n. 7787).
5. - Deve - invece - essere disposto l’accesso in riferimento, in parte qua (gestione di un punto di rifornimento di carburante per motopescherecci e natanti da diporto), ai documenti nella disponibilità dell’Amministrazione, e cioè all’attinente documentazione allegata alla “Denuncia IN TI” - Pratica n. CCC-PTR46A18B357U -27042017 1249, avente ad oggetto “Richiesta di autorizzazione ad installare e gestire un punto di rifornimento di carburante per motopescherecci e natanti da diporto” : invero, è stata depositata in atti la sola Denuncia IN TI , priva - però - dell’indicata pertinente documentazione allegata.
6. - Va - da ultimo - disattesa la domanda di condanna al pagamento, in favore della Società ricorrente, di una somma di danaro a titolo di penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato di cui innanzi, ex art. 114 Cod. proc. amm., comma 4, lett. e), in ragione della peculiarità della vicenda in questione e considerato, altresì, che la condanna ad adempiere entro un termine stabilito e la previsione della successiva nomina di un Commissario ad acta risultano in grado di tutelare sufficientemente l’interesse della Società ricorrente, senza bisogno di utilizzare lo strumento sanzionatorio invocato (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 26 gennaio 2022, n. 136).
7. - Per le ragioni innanzi esposte, preso atto della parziale avvenuta ostensione della chiesta documentazione nel corso del giudizio nonché delle risultanze delle succitate ordinanze istruttorie, il ricorso deve essere accolto, nei sensi innanzi specificati, e, per l’effetto, va disposta l’esecuzione della sentenza n. 189/2024 di questo Tribunale, a carico del comune di Cagnano Varano, per la parte rimasta ineseguita, con il rilascio della residua documentazione sopra indicata (cfr. il precedente paragrafo n. 5), nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
8. - Nel caso di persistente inottemperanza da parte del comune di Cagnano Varano, si nomina sin da ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Foggia o di un funzionario da lui delegato, affinchè provveda all’integrale esecuzione della sentenza entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni.
9. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), accoglie il ricorso, di cui in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.
In difetto di adempimento nel termine sopra indicato nomina, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Foggia, o suo delegato, affinché provveda, nei successivi 60 (sessanta) giorni, all’integrale esecuzione della sentenza.
Condanna il Comune di Cagnano Varano, in persona del Sindaco in carica, al pagamento delle spese processuali in favore della Società ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO SP, Presidente
AR IS ON, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IS ON | DO SP |
IL SEGRETARIO