Articolo 5 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1522
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 gennaio 1949
Art. 5.
Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui alla presente legge da eseguire nella Sicilia, si procedera', d'intesa con la Regione siciliana.
In sede di determinazione del contributo di solidarieta' nazionale da assegnarsi ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , per gli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49, sara' eventualmente tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della Regione stessa.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1949