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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1329/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004381786 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.5.2024 Ricorrente_1 srl impugnava la intimazione di pagamento n°29820249004381786, pervenuta tramite pec il 14.03.2024, limitatamente alla pretesa erariale avente ad oggetto tributi, con la quale veniva preteso il pagamento della complessiva somma di € 157.004,65, eccependo, preliminarmente, la illegittimità della notifica non essendo stato rispettato lo schema legale per la notifica via pec, l'errato indirizzo digitale del mittente, la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi sottesi, la illegittimità delle sanzioni applicate e la prescrizione .
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Ader eccependo, preliminarmente, la corretta notifica della intimazione e dando prova della notifica delle cartelle e degli avvisi nonché di tre intimazioni di pagamento (14.2.23- 14.3.23 -1.6.23 ) tramite pec. Corretto doveva ritenersi il percorso notificatorio, sanato in ogni caso dalla costituzione della ricorrente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando i motivi sottesi al ricorso con particolare riferimento alla mancata notifica delle cartelle atteso, peraltro, che per alcune cartelle sottese era stato proposto reclamo ed i giudizi risultavano pendenti, per alcune era stata già rigettata l'istanza di sospensiva e per alcune vi era stata sentenza definitiva;
ciò a riprova della conoscenza degli atti prodromici.
Alla udienza del 10.11.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover valutare la ammissibilità del ricorso proposto, avverso una intimazione di pagamento per € 157.004,65, riguardante 19 cartelle, 14 avvisi di addebito e due avvisi di accertamento, atteso che la società ha impugnato l'atto senza, però, minimante precisare quali atti specificatamente volesse impugnare, e quindi fossero di competenza di questa Corte adita per avere ad oggetto tributi vari, e senza specificare di quali vizi fossero affetti tanto da pregiudicare la legittimità dell'atto opposto, avendo precisato solamente di impugnare la intimazione “limitatamente alla pretesa erariale avente ad oggetto tributi” senza alcuna individuazione delle relative cartelle, ma, indirettamente delegando questo compito alla Corte stessa .
Appare indubbio come la Corte possa, in via preliminare, d'ufficio, valutare la eventuale inammissibilità del ricorso che ovviamente non è sanata dalla costituzione della parte. Infatti la inammissibilità è la prima forma d'invalidità tipica dei processi impugnatori e si caratterizza per il suo derivare dalla mancanza originaria di uno dei presupposti processuali (in ciò distinguendosi dall'improcedibilità). Tanto la nullità che l'inammissibilità ricadono nell'ambito delle questioni pregiudiziali attinenti al processo e danno luogo ad absolutio ab instantia, escludendo la cognizione di ulteriori questioni processuali o di merito. Entrambi i casi comportano l'incapacità dell'istanza a conseguire il proprio scopo che è quello di ottenere una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso in esame parte istante ha totalmente omesso, a fronte di una intimazione di pagamento, contenente molteplici cartelle e atti di varia natura ( debiti previdenziali o di competenza del G.O.), di specificare quali atti, aventi ad oggetto tributi, volesse impugnare contestando peraltro l'avvenuta notifica ed eccependo la prescrizione senza minimamente curarsi di individuare gli atti sottesi opposti, la eventuale data di presunta notifica, i termini prescrizionali e quant'altro.
Appare pacifico che nel processo tributario, caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, la parte ricorrente non può addurre censure assolutamente generiche, essendo necessario che adduca eccezioni puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice . ( Cons. di Stato n. 5368/22)
D'altronde appare evidente che tra gli elementi del ricorso introduttivo "i motivi” rivestono fondamentale importanza in quanto le argomentazioni di difesa non possono essere successivamente integrate tranne nei casi in cui siano prodotti documenti non conosciuti e peraltro concorrono a individuare il thema decidendum e a fissare i limiti della pronuncia del giudice, che non dispone al riguardo di poteri officiosi . Altresì, la loro indicazione non soddisfa soltanto un requisito di forma del ricorso, ma orienta e circoscrive sin dall'inizio della lite - con i limitati aggiustamenti consentiti dall'art. 24 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 – i poteri decisori della commissione. Pertanto, il giudice tributario non può, per esempio, rilevare l'esistenza di un'esimente, in mancanza di una domanda del contribuente, che ha l'onere di dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti o piuttosto individuare o immaginare quali atti la parte avesse intenzione di impugnare e per quali ragioni .(Cass. 2.10.2013, n. 22524).
Più volte (v. Cass. n. 25756/2014), la Suprema Corte ha rammentato che “il giudizio tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, è circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado”, e che “la sanzione dell'inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza”, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando
“l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato”. Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura del ricorso, che parte ricorrente ha omesso del tutto di individuare gli atti sottesi alla intimazione e i vizi che ne inficiassero la legittimità, non potendo la Corte sostituirsi, in tale compito, alla inerzia (ingiustificata) della parte istante .
Peraltro va osservato come, di contra, parte resistente (AdER) abbia correttamente dato prova della notifica delle cartelle e degli avvisi non solo ma anche di tre intimazioni di pagamento relative alle cartelle de quibus in data 14.2.23, 14.3.23, 2.6.23 mai opposte, in contrasto quindi con quanto eccepito dal ricorrente che avrebbe assunto di non aver mai avuto comunicazione circa il proprio debito tributario. Non solo ma la stessa
AdE, costituendosi, ha eccepito che la società ricorrente per circa otto delle cartelle sottese avrebbe proposto reclamo, chiesto la sospensiva, ed in alcuni casi sarebbe stata già emessa sentenza. A riprova quindi della assoluta infondatezza, in ogni caso, delle eccezioni proposte .
Né certamente può ritenersi che con la memoria illustrativa del 31.10.2025 la ricorrente possa ovviare in qualche modo alla predetta carenza, mediante individuazione della cartella contestata attarverso il numero, contestando peraltro la costituzione di AdER e la validità della documentazione prodotta. Tale memoria infatti, erroneamente definita “illustrativa” è inammissibile oltre che tardiva. Infatti, l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, al comma 2, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”. Ora, per “data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito” non si intende (ovviamente) il momento qualsiasi in cui la controparte consulti casualmente il fascicolo, bensì un momento preciso, individuabile sulla base delle regole del processo e dell'onere di diligenza di ogni parte.
Nel caso de quo l'AdER si è costituta in data 24.5.2024 mentre la memoria risulta depositata il 31.10.2025
( oltre un anno e mezzo dopo) senza peraltro alcuna preventiva notifica alle controparti.
In proposito la giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito al riguardo che “al fine dell'individuazione della decorrenza del termine iniziale per la proposizione di motivi aggiunti, il deposito in giudizio di documenti, prima non comunicati o comunque conosciuti, costituisce il momento iniziale idoneo a determinare l'avvio del termine decadenziale per la relativa impugnazione attraverso la proposizione di motivi aggiunti” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 25.06.2019 n. 4354, che richiama Id., sez., VI, 24.08.2018 n. 5050, e Id., sez. IV,
10.07.2013 n. 3674).
Attese pertanto le superiori argomentazioni, e quindi l'assoluta genericità del ricorso, la tardività della memoria “illustrativa” con cui peraltro risulta modificato il thema decidendum già enucleato nel ricorso, proposte eccezioni oltre i termini di legge, va rigettato il ricorso in quanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile .
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 5500,0 oltre accessori in favore delle rispettive parti resistenti costituite.
Siracusa, 10.11.2025 Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1329/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004381786 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.5.2024 Ricorrente_1 srl impugnava la intimazione di pagamento n°29820249004381786, pervenuta tramite pec il 14.03.2024, limitatamente alla pretesa erariale avente ad oggetto tributi, con la quale veniva preteso il pagamento della complessiva somma di € 157.004,65, eccependo, preliminarmente, la illegittimità della notifica non essendo stato rispettato lo schema legale per la notifica via pec, l'errato indirizzo digitale del mittente, la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi sottesi, la illegittimità delle sanzioni applicate e la prescrizione .
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Ader eccependo, preliminarmente, la corretta notifica della intimazione e dando prova della notifica delle cartelle e degli avvisi nonché di tre intimazioni di pagamento (14.2.23- 14.3.23 -1.6.23 ) tramite pec. Corretto doveva ritenersi il percorso notificatorio, sanato in ogni caso dalla costituzione della ricorrente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando i motivi sottesi al ricorso con particolare riferimento alla mancata notifica delle cartelle atteso, peraltro, che per alcune cartelle sottese era stato proposto reclamo ed i giudizi risultavano pendenti, per alcune era stata già rigettata l'istanza di sospensiva e per alcune vi era stata sentenza definitiva;
ciò a riprova della conoscenza degli atti prodromici.
Alla udienza del 10.11.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover valutare la ammissibilità del ricorso proposto, avverso una intimazione di pagamento per € 157.004,65, riguardante 19 cartelle, 14 avvisi di addebito e due avvisi di accertamento, atteso che la società ha impugnato l'atto senza, però, minimante precisare quali atti specificatamente volesse impugnare, e quindi fossero di competenza di questa Corte adita per avere ad oggetto tributi vari, e senza specificare di quali vizi fossero affetti tanto da pregiudicare la legittimità dell'atto opposto, avendo precisato solamente di impugnare la intimazione “limitatamente alla pretesa erariale avente ad oggetto tributi” senza alcuna individuazione delle relative cartelle, ma, indirettamente delegando questo compito alla Corte stessa .
Appare indubbio come la Corte possa, in via preliminare, d'ufficio, valutare la eventuale inammissibilità del ricorso che ovviamente non è sanata dalla costituzione della parte. Infatti la inammissibilità è la prima forma d'invalidità tipica dei processi impugnatori e si caratterizza per il suo derivare dalla mancanza originaria di uno dei presupposti processuali (in ciò distinguendosi dall'improcedibilità). Tanto la nullità che l'inammissibilità ricadono nell'ambito delle questioni pregiudiziali attinenti al processo e danno luogo ad absolutio ab instantia, escludendo la cognizione di ulteriori questioni processuali o di merito. Entrambi i casi comportano l'incapacità dell'istanza a conseguire il proprio scopo che è quello di ottenere una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso in esame parte istante ha totalmente omesso, a fronte di una intimazione di pagamento, contenente molteplici cartelle e atti di varia natura ( debiti previdenziali o di competenza del G.O.), di specificare quali atti, aventi ad oggetto tributi, volesse impugnare contestando peraltro l'avvenuta notifica ed eccependo la prescrizione senza minimamente curarsi di individuare gli atti sottesi opposti, la eventuale data di presunta notifica, i termini prescrizionali e quant'altro.
Appare pacifico che nel processo tributario, caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, la parte ricorrente non può addurre censure assolutamente generiche, essendo necessario che adduca eccezioni puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice . ( Cons. di Stato n. 5368/22)
D'altronde appare evidente che tra gli elementi del ricorso introduttivo "i motivi” rivestono fondamentale importanza in quanto le argomentazioni di difesa non possono essere successivamente integrate tranne nei casi in cui siano prodotti documenti non conosciuti e peraltro concorrono a individuare il thema decidendum e a fissare i limiti della pronuncia del giudice, che non dispone al riguardo di poteri officiosi . Altresì, la loro indicazione non soddisfa soltanto un requisito di forma del ricorso, ma orienta e circoscrive sin dall'inizio della lite - con i limitati aggiustamenti consentiti dall'art. 24 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 – i poteri decisori della commissione. Pertanto, il giudice tributario non può, per esempio, rilevare l'esistenza di un'esimente, in mancanza di una domanda del contribuente, che ha l'onere di dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti o piuttosto individuare o immaginare quali atti la parte avesse intenzione di impugnare e per quali ragioni .(Cass. 2.10.2013, n. 22524).
Più volte (v. Cass. n. 25756/2014), la Suprema Corte ha rammentato che “il giudizio tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, è circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado”, e che “la sanzione dell'inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza”, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando
“l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato”. Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura del ricorso, che parte ricorrente ha omesso del tutto di individuare gli atti sottesi alla intimazione e i vizi che ne inficiassero la legittimità, non potendo la Corte sostituirsi, in tale compito, alla inerzia (ingiustificata) della parte istante .
Peraltro va osservato come, di contra, parte resistente (AdER) abbia correttamente dato prova della notifica delle cartelle e degli avvisi non solo ma anche di tre intimazioni di pagamento relative alle cartelle de quibus in data 14.2.23, 14.3.23, 2.6.23 mai opposte, in contrasto quindi con quanto eccepito dal ricorrente che avrebbe assunto di non aver mai avuto comunicazione circa il proprio debito tributario. Non solo ma la stessa
AdE, costituendosi, ha eccepito che la società ricorrente per circa otto delle cartelle sottese avrebbe proposto reclamo, chiesto la sospensiva, ed in alcuni casi sarebbe stata già emessa sentenza. A riprova quindi della assoluta infondatezza, in ogni caso, delle eccezioni proposte .
Né certamente può ritenersi che con la memoria illustrativa del 31.10.2025 la ricorrente possa ovviare in qualche modo alla predetta carenza, mediante individuazione della cartella contestata attarverso il numero, contestando peraltro la costituzione di AdER e la validità della documentazione prodotta. Tale memoria infatti, erroneamente definita “illustrativa” è inammissibile oltre che tardiva. Infatti, l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, al comma 2, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”. Ora, per “data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito” non si intende (ovviamente) il momento qualsiasi in cui la controparte consulti casualmente il fascicolo, bensì un momento preciso, individuabile sulla base delle regole del processo e dell'onere di diligenza di ogni parte.
Nel caso de quo l'AdER si è costituta in data 24.5.2024 mentre la memoria risulta depositata il 31.10.2025
( oltre un anno e mezzo dopo) senza peraltro alcuna preventiva notifica alle controparti.
In proposito la giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito al riguardo che “al fine dell'individuazione della decorrenza del termine iniziale per la proposizione di motivi aggiunti, il deposito in giudizio di documenti, prima non comunicati o comunque conosciuti, costituisce il momento iniziale idoneo a determinare l'avvio del termine decadenziale per la relativa impugnazione attraverso la proposizione di motivi aggiunti” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 25.06.2019 n. 4354, che richiama Id., sez., VI, 24.08.2018 n. 5050, e Id., sez. IV,
10.07.2013 n. 3674).
Attese pertanto le superiori argomentazioni, e quindi l'assoluta genericità del ricorso, la tardività della memoria “illustrativa” con cui peraltro risulta modificato il thema decidendum già enucleato nel ricorso, proposte eccezioni oltre i termini di legge, va rigettato il ricorso in quanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile .
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 5500,0 oltre accessori in favore delle rispettive parti resistenti costituite.
Siracusa, 10.11.2025 Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi