Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00215/2026REG.PROV.COLL.
N. 00061/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marsala, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il Cons. IN Lo TI e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La presente controversia trae origine dall'impugnazione di un'ordinanza di demolizione relativa a opere edilizie realizzate su un immobile sito nel Comune di -OMISSIS-, in -OMISSIS-. L'intervento contestato consiste nell'ampliamento in sopraelevazione del piano primo e nella realizzazione di una porzione di secondo piano, con relativo torrino scala, di un fabbricato preesistente.
La questione centrale, ai fini della legittimità dell'ordinanza di demolizione, riguarda l'epoca di realizzazione di tali opere. Secondo la tesi degli appellanti, -OMISSIS- e -OMISSIS-, le opere sarebbero state eseguite in un periodo antecedente al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della Legge n. 765/1967 (c.d. "Legge Ponte"), che ha esteso l'obbligo della licenza edilizia anche alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro abitato.
Di conseguenza, per la loro realizzazione non sarebbe stato necessario alcun titolo edilizio.
La vicenda amministrativa e giudiziaria può essere così riassunta:
1. 1981: Il precedente proprietario dell'immobile, Sig. -OMISSIS- (dante causa degli attuali appellanti), presentava al Comune di-OMISSIS- una domanda di regolarizzazione in sanatoria ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 1980 (prot. n. 10646) per le opere di ampliamento e completamento del primo piano e una lavanderia sopraelevata. A corredo di tale istanza, allegava una dichiarazione sostitutiva di notorietà (n. 9420 del 19 marzo 1981) in cui attestava che i lavori di ampliamento e completamento del primo piano erano stati "iniziati nel marzo del 1968 ed ultimati entro il mese di luglio dello stesso anno".
2. Gli appellanti sostengono che l'indicazione del "1968" anziché "1967”, fosse un "mero lapsus calami" del proprio dante causa.
3 1984: Il Sig. -OMISSIS- richiedeva di rinunciare alla predetta domanda di sanatoria, sostenendo che le opere, ricadendo al di fuori del perimetro del centro abitato, erano state realizzate in un periodo compreso tra il 1956 e il 1967 e, in quanto tali, non necessitavano di alcuna istanza di regolarizzazione. Tale richiesta veniva accolta dal Comune.
4. 1985: L'immobile veniva acquistato dagli attuali ricorrenti, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
5. 1995: Il Comune di Marsala, con Ordinanza di demolizione n. 425 del 21 luglio 1995, ingiungeva la demolizione delle opere di ampliamento, basandosi sulla dichiarazione sostitutiva del 1981 che indicava il 1968 come data di ultimazione .
6. 2011: Il TAR Sicilia Palermo, con sentenza n. 1735 del 6 ottobre 2011, respingeva il ricorso proposto dagli attuali appellanti e dal loro dante causa avverso l'ordinanza del 1995.
7. 2012: Gli appellanti presentavano una richiesta di annullamento in autotutela dell'ordinanza del 1995, allegando una perizia giurata della SAS TD S.r.l. (datata 5 ottobre 2012) che, basandosi su rilievi aerofotogrammetrici del 1968, sosteneva la realizzazione delle opere in epoca antecedente al 1° settembre 1967 .
8. 2012: A seguito di tale richiesta, il Comune di -OMISSIS- revocava l'ordinanza del 1995 limitatamente al fabbricato ubicato nella zona retrostante del lotto (la cui visibilità nell'aereofoto del 1968 era stata accertata), ma confermava l'ordinanza di demolizione per la parte di fabbricato prospiciente la via-OMISSIS- (ampliamento del primo piano e realizzazione del secondo piano), ribadendo la rilevanza della dichiarazione del precedente proprietario che datava l'abuso al 1968. Tale conferma avveniva con l'Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2012 .
A). Svolgimento del processo.
Avverso l'Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2012, i -OMISSIS- e -OMISSIS- proponevano ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda (n. -OMISSIS-).
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 15 giugno 2022, rigettava il ricorso. Il giudice di primo grado, richiamando la precedente sentenza n. -OMISSIS-, riteneva che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 1981 fosse inequivocabile nell'attestare l'ultimazione dei lavori nel 1968. Affermava che l'onere di dimostrare l'anteriorità delle opere al 1° settembre 1967 gravasse sui ricorrenti, i quali non avevano fornito prove documentali sufficienti. La perizia SAS veniva considerata "meramente assertiva" e non idonea a certificare compiutamente la preesistenza. Il TAR ribadiva inoltre che la fiscalizzazione dell'abuso è un'eventualità della fase esecutiva e che il mero decorso del tempo non legittima l'abuso né crea affidamento tutelabile .
Contro tale sentenza, i -OMISSIS- e -OMISSIS- proponevano appello.
Il Collegio, con Ordinanza Collegiale n. 55 del 15 gennaio 2025, rilevando che la documentazione in atti non forniva un quadro chiaro, certo e completo dell'inesistenza dell'immobile alla data del 1° settembre 1967, disponeva una verificazione ai sensi dell'art. 66 del c.p.a..
L'incarico veniva affidato al Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Trapani, con facoltà di delega, per accertare, tramite l'esame dell'aerofotogrammetria del 1968 e altri elementi, l'esistenza del fabbricato o di parte di esso prima del 1° settembre 1967 e per chiarire le tempistiche di costruzione .
Il Dirigente delegava il Geom. -OMISSIS-, il quale, dopo aver esaminato gli atti, acquisito fotogrammi digitali ad alta risoluzione dall'Istituto Geografico Militare (IGM) relativi agli anni 1968, 1975 e 1992, e condotto un sopralluogo in contraddittorio con i consulenti di parte, depositava la propria relazione di verificazione.
In data 30 gennaio 2026, gli appellanti depositavano una memoria con la quale contestavano la relazione di verificazione, sostenendone la radicale inattendibilità e l'insufficienza.
B) Motivi di appello.
Con l'atto di appello e la successiva memoria, gli appellanti ripropongono e articolano le seguenti censure, già sollevate in primo grado e integrate con specifiche critiche alla verificazione:
1. Erroneità della sentenza di primo grado sul requisito temporale e inattendibilità della verificazione:
Gli appellanti contestano la sentenza del TAR che ha ritenuto inequivocabile la dichiarazione del 1981 e "meramente assertiva" la perizia SAS. Ribadiscono che l'indicazione del "1968" nella dichiarazione del dante causa fosse un "mero lapsus calami".
Criticano la relazione di verificazione, sostenendo la sua "radicale inattendibilità" e la mancanza di "qualsiasi evidenza scientifica". In particolare, contestano la competenza del verificatore ("Geometra... giammai della NASA") e l'utilizzo di un software online gratuito ("sunearthtools.com") per i calcoli degli angoli azimutali e di elevazione solare. Affermano che un errore anche minimo in tali calcoli renderebbe l'intero "teorema" del verificatore “ non utilizzabile " e che le sue conclusioni sarebbero " mere ipotesi ".
Sostengono che il Comune di Marsala avrebbe "espressamente dato atto della incontestabile perfetta visibilità del fabbricato nella sua attuale consistenza... nella foto aerea del giugno 1968 ", e che il verificatore avrebbe " corretto" l'Amministrazione.
Criticano l'uso del termine "verosimilmente " da parte del verificatore come indice di incertezza.
Affermano che la propria perizia giurata SAS sia "dotata di alto grado di plausibilità" e che, a fronte delle incertezze del Comune, l'onere della prova si trasferisca all'Amministrazione, la quale non avrebbe fornito un adeguato accertamento del presupposto provvedimentale..
2. Erroneità della sentenza di primo grado sulla mancata previa verifica dei presupposti per la fiscalizzazione dell'abuso:
Gli appellanti lamentano che la sentenza del TAR abbia erroneamente ritenuto la possibilità di fiscalizzazione dell'abuso (art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380/01) come un'eventualità della fase esecutiva. Sostengono che, in caso di edificio solo parzialmente illegittimo, la repressione dell'abuso debba essere preceduta da una preventiva valutazione tecnica sul pregiudizio che la demolizione potrebbe arrecare alla staticità della porzione legittima, con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione.
3. Erroneità della sentenza di primo grado sulla ritenuta non meritevolezza di tutela dell'incolpevole affidamento dei privati coinvolti:
Gli appellanti contestano l'affermazione del TAR secondo cui il mero decorso del tempo non legittima l'abuso e non crea affidamento tutelabile. Sostengono che il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, il comportamento "fuorviante" del Comune (che aveva accettato la rinuncia alla sanatoria nel 1984) e la loro posizione di acquirenti dal 1985 avrebbero ingenerato un "incolpevole affidamento" meritevole di tutela.
C). Esito della verificazione:
la relazione di verificazione, redatta dal Geom. -OMISSIS- dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Trapani, ha fornito un'analisi tecnica approfondita per rispondere ai quesiti posti dal Collegio.
La metodologia adottata ha incluso l'acquisizione di fotogrammi digitali ad alta risoluzione delle aerofoto del 1968, 1975 e 1992 direttamente dall'Istituto Geografico Militare (IGM), un sopralluogo in contraddittorio e un'analisi scientifica delle ombre proiettate dall'edificio .
Le conclusioni del verificatore sono le seguenti:
Incompatibilità delle ombre del 1968 con l'attuale consistenza altimetrica: L'analisi delle ombre proiettate dall'edificio nelle aerofoto del giugno 1968 ha rivelato una significativa discrepanza rispetto a quelle che l'edificio avrebbe generato se avesse avuto l'altezza attuale. Le ombre rilevate (es. 5-8 metri) sono risultate notevolmente più corte di quelle attese per l'edificio nella sua consistenza odierna (es. 8-12 metri).
Anteriorità al 1° settembre 1967 esclusa: Da tale analisi, il verificatore ha dedotto che alla data del giugno 1968, l'immobile non era stato ancora sopraelevato. La consistenza visibile nelle foto aeree è compatibile con l'edificio preesistente, dichiarato risalente al 1956 (piano terra e porzione di primo piano). Pertanto, l'intervento di ampliamento e sopraelevazione non può essere avvenuto prima del 1° settembre 1967 .
Confutazione della perizia di parte: La relazione ha confutato le argomentazioni della perizia della SAS TD S.r.l., prodotta dai ricorrenti, spiegando che le osservazioni sulla "vetustà" dell'immobile e sull'assenza di tracce di cantiere sono compatibili con l'edificio originario del 1956 e non con un'opera di recente costruzione nel 1968.
Intervallo temporale di realizzazione delle opere: Il verificatore ha collocato la realizzazione delle opere abusive nell'intervallo temporale compreso tra il 10 maggio 1975 e il 29 gennaio 1980, attraverso il confronto tra le aerofoto del 1975 (che mostrano ancora lo stato pre-intervento) e quella del 1992 (che mostra lo stato attuale), unitamente alla data del rilievo del progetto di sanatoria (1980).
DIRITTO
D). Il Collegio ritiene che l'appello debba essere rigettato, in quanto le censure sollevate dagli appellanti sono infondate e non idonee a superare le conclusioni della sentenza di primo grado, corroborate dall'esito della verificazione.
1. Sull'onere della prova dell'anteriorità dell'abuso
In materia di abusi edilizi, è principio consolidato in giurisprudenza che l'onere di provare l'anteriorità di un'opera edilizia rispetto a una data che la renderebbe legittima (come, nel caso di specie, il 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della Legge Ponte n. 765/1967) grava sul privato che invoca tale anteriorità (Cons. Stato n. 5668/2023, n. 80/2021 n. 4104 del 2024). Tale prova deve essere fornita mediante elementi certi e oggettivi, quali fotografie aeree, fatture, sopralluoghi, visure catastali o altri documenti idonei . L'Amministrazione, una volta accertata l'abusività, non è tenuta a fornire la prova dell'epoca di realizzazione dell'immobile, della sua consistenza o della sua sanabilità .
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha correttamente applicato tale principio, rilevando che gli appellanti non avevano fornito una prova documentale sufficiente a superare la dichiarazione del dante causa che datava l'abuso al 1968 .
2. Sulla valutazione della relazione di verificazione e confutazione delle critiche dell'appellante
Il Collegio ritiene che la relazione di verificazione, disposta con ordinanza n. 55 del 15 gennaio 2025 , sia stata condotta con rigore scientifico e sia pienamente attendibile, fornendo un quadro chiaro e oggettivo dei fatti di causa. Le critiche mosse dagli appellanti nella memoria del 30 gennaio 2026 non sono fondate.
Competenza del verificatore e metodologia: La critica sulla competenza del Geom. -OMISSIS- e sull'utilizzo di un software online gratuito è pretestuosa. Il verificatore è un funzionario direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, un tecnico qualificato per accertamenti in materia edilizia e urbanistica, come previsto dall'art. 66 del c.p.a.
L'utilizzo di un software, anche se gratuito, non ne inficia l'attendibilità se il metodo applicato è riconosciuto e i dati elaborati sono corretti. L'analisi delle ombre da aerofotogrammetrie è una tecnica consolidata e ampiamente accettata per la datazione degli abusi edilizi e il verificatore ha descritto dettagliatamente la metodologia, basata sul calcolo dell'angolo azimutale e dell'elevazione solare, e ha motivato la stabilità di tali valori nel tempo.
L'argomentazione secondo cui un errore di un solo grado renderebbe il teorema "non utilizzabile " è priva di fondamento. Il verificatore ha utilizzato un approccio comparativo, fornendo un intervallo di stima per le lunghezze delle ombre e dimostrando una differenza significativa e inequivocabile tra le ombre rilevate nel 1968 e quelle attese per l'edificio nella sua attuale consistenza altimetrica. Le conclusioni non sono "mere ipotesi", ma deduzioni tecniche supportate da misurazioni, calcoli e confronti oggettivi.
La verificazione ha fornito una prova oggettiva (l'analisi delle ombre) che supera la dichiarazione del precedente proprietario, anche qualora si volesse considerare un " lapsus calami". L'accertamento tecnico ha proprio lo scopo di fornire al giudice elementi probatori concreti che vadano oltre le dichiarazioni di parte. Quanto alla presunta contraddizione con la posizione del Comune, il verificatore ha chiarito che l'Amministrazione, pur avendo a disposizione le aerofotogrammetrie del 1968, aveva dato rilevanza alla dichiarazione del proprietario, in quanto la sola presenza della sagoma dell'immobile in una foto aerea non costituisce prova della sua consistenza altimetrica attuale. La verificazione ha approfondito l'analisi, concentrandosi sull'altezza desumibile dalle ombre, superando la semplice osservazione della sagoma.
L'uso del termine " verosimilmente" in un contesto tecnico-scientifico indica una conclusione altamente probabile e fondata sulle prove disponibili, pur riconoscendo la natura probabilistica di ogni accertamento tecnico. Il verificatore ha ampiamente motivato tale verosimiglianza con dati concreti e comparazioni.
In definitiva, la verificazione ha dimostrato in modo inequivocabile che le opere di sopraelevazione non erano presenti nella loro attuale consistenza altimetrica prima del 1° settembre 1967, collocando la loro realizzazione in un periodo successivo, tra il 1975 e il 1980 . Tale accertamento tecnico supera le argomentazioni degli appellanti e conferma la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.
3. Sulla fiscalizzazione dell'abuso
Il motivo di appello relativo alla mancata previa valutazione dei presupposti per la fiscalizzazione dell'abuso è infondato. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, costituisce un'eventualità della fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione L'Amministrazione è tenuta a valutare tale possibilità solo in un momento successivo all'ingiunzione a demolire, qualora ne ricorrano i presupposti, e non incide sulla legittimità del provvedimento ripristinatorio .(Consiglio di Stato n. 9347 del 2023). Pertanto, la sentenza di primo grado ha correttamente rigettato tale censura.
4. Sull'affidamento incolpevole
Anche la censura relativa al presunto affidamento incolpevole è infondata. L'abuso edilizio costituisce un illecito permanente, e il potere repressivo dell'Amministrazione ha natura vincolata e doverosa, non soggetta a termini di decadenza o prescrizione . La giurisprudenza ha costantemente affermato che non può configurarsi alcun legittimo affidamento in relazione a situazioni contra legem , e l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata è sempre prevalente, anche a fronte del tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso o di eventuali comportamenti dell'Amministrazione.
L'ordinanza di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, e questo principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso
Di conseguenza, la sentenza di primo grado ha correttamente escluso la configurabilità di un affidamento tutelabile
Conclusioni.
Per tutte le ragioni esposte, il Collegio ritiene che la sentenza del TAR Sicilia Palermo n. -OMISSIS- sia immune dai vizi dedotti in appello. Le conclusioni della verificazione hanno ulteriormente rafforzato la fondatezza della decisione di primo grado, fornendo un accertamento tecnico oggettivo che smentisce la tesi degli appellanti circa l'anteriorità delle opere al 1967.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Sulle spese di lite e della verificazione
Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata. Quanto alle spese della verificazione, l'ordinanza collegiale n. 55 del 15 gennaio 2025 aveva posto un acconto di € 3.000,00 a carico della parte che aveva interesse allo svolgimento della verificazione, ovvero gli appellanti .
In conformità con l'art. 66, comma 4, del c.p.a. e con i principi generali in materia di spese processuali, le spese della verificazione devono essere poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Pertanto, le spese della verificazione, già anticipate dagli appellanti, sono definitivamente poste a loro carico.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di lite.
Pone definitivamente a carico degli appellanti le spese della verificazione, già anticipate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AG, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
IN Lo TI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Lo TI | TO AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.