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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11411 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 30 ottobre 2025, nelle cause riunite iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi, ai nn. 38865-38998-39815/24
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Verile, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia, al Corso Giannone n. 1/A, per procura in atti
OPPONENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Laura Cortelli, ed elettivamente domiciliata presso la sede della società in
Roma, alla via Prenestina n. 45, per procura generale in atti
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato CP_2 presso la società in Roma, via Pompeo MA n. Parte_2 Controparte_3
94, per procura in atti
OPPOSTO
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente Controparte_4 CP_2 domiciliata presso la in Roma, via Parte_3
Pompeo MA n. 94, per procura in atti
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_5
OPPOSTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.24 la ha chiesto dichiarare la Controparte_6 nullità, illegittimità o inefficacia dell'atto di precetto per complessivi € 1.072,36,
- 1 - notificatole in data 1.10.24 dall'avv. unitamente al decreto ingiuntivo n. CP_2
6004/24, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma il 19.9.24 nei confronti della di e di in solido, a favore di Controparte_6 Controparte_5 CP_1
per l'importo di € 4.300,00, a titolo di ratei TFR, ratei 13^ e 14^ Controparte_4 mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, dovuti alla da in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso CP_4 CP_5 dall'1.12.21 al 25.3.24 con nell'ambito dell'appalto dei servizi di Controparte_5 pulizia e di piccola manutenzione dei depositi – presso l'esercizio del TPL Metro CP_1
Ferro Lotto 1 e Lotto 2, e fondati sulla invocata responsabilità solidale della società ex art. 29 d. lgs. 276/03, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, liquidate a favore dell'avv. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la non applicabilità alla CP_2 fattispecie in esame del regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2, d. lgs.
276/03, in quanto la che ha emesso le buste paga su cui si fonda Controparte_5
l'opposto decreto ingiuntivo, ha eseguito la gestione dei servizi per conto della IC
Servizi Consorzio Stabile ar.l., e non della del tutto estranea alla Controparte_6 vicenda.
Con separato ricorso depositato il 25.10.24 la ha chiesto la revoca Controparte_6 del decreto ingiuntivo n. 6004/24, notificatole l'1.10.24, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma il 19.9.24 nei confronti della e di Controparte_6 CP_5
e di in solido, a favore di per l'importo di €
[...] CP_1 Controparte_4
4.300,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di ratei TFR, ratei 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, dovuti alla da in forza del rapporto di lavoro subordinato CP_4 CP_5 intercorso dall'1.12.21 al 25.3.24 con nell'ambito dell'appalto dei Controparte_5 servizi di pulizia e di piccola manutenzione dei depositi – presso l'esercizio del CP_1
TPL Metro Ferro Lotto 1 e Lotto 2, e fondati sulla invocata responsabilità solidale della società ex art. 29 d. lgs. 276/03. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la non applicabilità alla fattispecie in esame del regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2, d. lgs. 276/03, in quanto la che ha emesso le buste paga su Controparte_5 cui si fonda l'opposto decreto ingiuntivo, ha eseguito la gestione dei servizi per conto della IC Servizi Consorzio Stabile ar.l., e non della del tutto estranea Controparte_6 alla vicenda.
Con separato ricorso depositato il 31.10.24 l' ha chiesto la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo n. 6004/24, notificatole l'1.10.24, emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Roma il 19.9.24 nei confronti della e di Controparte_6 Controparte_5
- 2 - e di in solido, a favore di per l'importo di € 4.300,00, CP_1 Controparte_4 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di ratei TFR, ratei 13^ e
14^ mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, dovuti alla da in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso CP_4 CP_5 dall'1.12.21 al 25.3.24 con nell'ambito dell'appalto dei servizi di Controparte_5 pulizia e di piccola manutenzione dei depositi – presso l'esercizio del TPL Metro CP_1
Ferro Lotto 1 e Lotto 2, e fondati sulla invocata responsabilità solidale della società ex art. 29 d. lgs. 276/03. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la non applicabilità alla fattispecie in esame del regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2, d. lgs.
276/03, in quanto la che ha emesso le buste paga su cui si fonda Controparte_5
l'opposto decreto ingiuntivo, con sede in Roma, alla via Antonio Ciamarra n. 259, p. iva
, sarebbe soggetto diverso dalla con sede in Roma, alla P.IVA_1 Controparte_5 via della Giuliana n. 66, p. iva consorziata della IC Servizi Consorzio P.IVA_2
Stabile a r.l. e della RN soc. cosortile p.a., cui ha affidato l'appalto delle CP_1 pulizie dei depositi di Osteria del Curato, Magliana e OGR;
ha comunque dedotto CP_1 la mancanza di prova dei fatti costitutivi delle pretese nei confronti di CP_1
In ciascun giudizio si sono costituiti gli opposti e Controparte_4 CP_2 contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. non si è costituita, benchè ritualmente citata, sicchè ne è stata Controparte_5 dichiarata la contumacia.
Quindi, riuniti i giudizi, sulla documentazione in atti, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi della normativa emergenziale, viste le note di trattazione delle parti, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, la causa è stata decisa nei seguenti termini.
Le opposizioni della sono infondate e vanno pertanto Controparte_7 rigettate.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla , l'attività lavorativa svolta dalla CP_6 alle dipendenze della presso i lotti 1 e 2 dell'appalto relativo CP_4 CP_5 all'esercizio del TPL Metro Ferro, è stata resa nell'ambito della gestione dei relativi servizi per conto della e non della IC Servizi Consorzio Stabile ar.l.. Controparte_6
Ciò emerge inequivocabilmente dal tenore del verbale di accordo del 25.3.24, intervenuto tra la il Consorzio Stabile IC, la Parte_1 [...]
Co e le OO. , in relazione al cambio appalto relativo al servizio di pulizie, a CP_8 ridotto impatto ambientale, di stazioni, treni, impianti ed attività di supporto al servizio dei comparto metro ferroviario, attività di supporto al servizio da svolgersi presso i siti di
- 3 - manutenzione ordinaria e a guasto degli impianti di lavaggio presso i CP_1 depositi metro ferroviari nonché attività di minuta manutenzione da CP_1 espletarsi presso i depositi, i capolinea, le strutture e le infrastrutture riferibili all'esercizio del TPL Metro Ferro, Lotto 1 - Lotto 2. In siffatto verbale si legge infatti, tra l'altro, che: “ e il consorzio IC Servizi in qualità di ATI sono risultate CP_6 aggiudicatarie delle attività in oggetto;
• Che RN in qualità di mandataria rappresenta il 51% dell'ATI e IC rappresenta il 49% della stessa;
• aveva CP_6 individuato quale esecutrice l'impresa come da verbale di accordo del 27 CP_5 gennaio 2023 effettuato presso la sede aziendale;
• il in un'ottica Parte_4 di efficientamento dell''appalto ha deciso di eseguire direttamente le attività oggetto del presente processo verbale;
• il Consorzio Stabile IC che anch'esso aveva individuato quale consorziata esecutrice l'impresa ha individuato quale consorziata CP_5 esecutrice la • ha fornito gli elenchi del personale che si CP_8 CP_5 riportano in allegato sotto le lettere A) e B);… 2. Parte_1 assumerà i lavoratori impiegati negli impianti di cui ai Lotti 1 e 2 ed aventi
[...] diritto senza soluzione di continuità e con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1 aprile 2024, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova. A tutto il personale rientrante nell'ambito del presente accordo (come da elenco di cui all'allegato A), ovvero comunque avente titolo, la società applicherà il CCNL Pulizie
Servizi Integrati Multiservizi (CCNL applicato), comprensivo dei contratti integrativi territoriali, ovvero applicherà a tutti i lavoratori le medesime condizioni normo retributive presenti all'atto del passaggio. Le assunzioni di cui sopra saranno effettuate secondo le previsioni di cui all'art. 4 lettera A del CCNL per dipendenti da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi. 3 in qualità di Consorziata CP_8 esecutrice del Consorzio Stabile IC, assumerà i lavoratori impiegati negli impianti di cui ai Lotti 1 e 2 ed aventi diritto senza soluzione di continuità e con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1 aprile 2024, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova. A tutto il personale rientrante nell'ambito del presente accordo (come da elenco di cui all'allegato B), ovvero comunque avente titolo, la società applicherà il
CCNL Pulizie Servizi Integrati Multiservizi (CCNL applicato), comprensivo dei contratti integrativi territoriali, ovvero applicherà a tutti i lavoratori le medesime condizioni normo retributive presenti all'atto del passaggio. Le assunzioni di cui sopra saranno effettuate secondo le previsioni di cui all'art. 4 lettera A del CCNL per dipendenti da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi… 6. liquiderà le CP_5 spettanze di fine rapporto, secondo quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali
- 4 - vigenti, qualora ciò non dovesse accadere, il Consorzio in ossequio a quanto disposto dall'art. 29 comma 2 del Dlgs 276/2003, interverrà in surroga sulle spettanze di competenza, in forza del citato articolo, per i lavoratori oggetto dei passaggio appalto citato in premessa (di cui all'allegato ) e dei lavoratori assunti successivamente a tale data ed impiegati nelle attività svolte per conto di di cui già agli elenchi degli CP_6 interventi in surroga dei mesi gennaio e febbraio e che saranno oggetto di surroga anche per la corrente mensilità di marzo….”. Tra i lavoratori di cui all'allegato A, dipendenti di società individuata da per l'esecuzione dell'appalto CP_5 CP_6
e passati alle dipendenze di , c'è la (doc. 5 prod. Roscani). Ne CP_1 CP_6 CP_4 consegue la responsabilità solidale della nei confronti Controparte_10 della suddetta lavoratrice, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, per le competenze di fine rapporto dovutele dalla in esecuzione Controparte_5 dell'affidamento dei lavori di cui all'appalto secondo quanto espressamente CP_1 previsto al punto 6 dell'Accordo. A tanto va aggiunto che nel verbale di accordo innanzi richiamato, in ogni caso, la ha assunto l'impegno di provvedere al pagamento CP_6 delle retribuzioni eventualmente inadempiute dalla precedente datrice di lavoro
La collocazione della nell'elenco di cui all'allegato A del suddetto CP_5 CP_4
Accordo del 25.3.24 dimostra infatti che la stessa faceva parte del gruppo di lavoratori assegnati alla gestione dell'appalto assunta da , che ne ha attribuito nel tempo CP_6
l'esecuzione, prima alla Ciclat, da aprile 2022, e poi alla da marzo 2023, CP_5 come si evince dalla documentazione in atti (docc.
2-8 prod. RN).
Parimenti infondata è l'opposizione proposta da CP_1
E' documentalmente provato che la lavoratrice opposta è stata assunta dalla
P.I. con sede legale in Roma Via della Giuliana 66, con Controparte_5 P.IVA_2 decorrenza dal 1.12.2021, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di operaia addetta ai servizi di pulizia presso i depositi di viale dell'Oceano Indiano per CP_1 lavorare presso l'appalto relativo ai servizi di pulizia conferito da alla CP_1 ed al Consorzio IC Servizi, in qualità di ATI, e Parte_1 da queste affidato in esecuzione alla consorziata (P.I. con sede CP_5 P.IVA_2 legale in Roma Via della Giuliana 66) (doc. 1 fascicolo monitorio e docc.
2-5 prod.
; che il rapporto di lavoro alle dipendenze della specificamente, è CP_1 Controparte_5 sorto in capo alla lavoratrice da quando (1.12.21) aveva concesso in preaffidamento CP_1 in via di urgenza l'appalto in questione, (docc. 9 e 10 prod. , per poi aggiudicarlo CP_1 definitivamente (1.4.21), alla ed al Consorzio IC Servizi in qualità di ATI, ed CP_6
è poi proseguito sino al 25.03.2024 (con un presumibile temporaneo passaggio a Ciclat -
- 5 - inizialmente designata da quale esecutrice dei lavori - per poi tornare ad CP_6
[docc.
2-8 prod. ), allorquando la lavoratrice è passata alle dirette CP_5 CP_1 dipendenze della in forza di nuovo accordo Parte_1 sindacale del 25.3.24 (docc. 2 fascicolo monitorio); che la lavoratrice opposta è rimasta creditrice nei confronti della alla data del 25.3.24, del residuo TFR, Controparte_5 oltre che di residui ratei di 13^ e 14^ mensilità, di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, per la complessiva somma di € 4.300,00, come da buste paga allegate al fascicolo monitorio.
Sicchè, in definitiva, dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che la lavoratrice è stata impiegata dalla datrice di lavoro nell'appalto Controparte_5 conferito da alla e da quest'ultima CP_1 Parte_1 affidato alla stessa consorziata Controparte_5
Ne discende la responsabilità solidale di in qualità di committente, e della CP_1
, in qualità di subcommittente, per il pagamento diretto dei “trattamenti CP_6 retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto” dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 276/2003.
Né può far venir meno la responsabilità solidale del committente e del subcommittente la circostanza che la consorziata abbia eventualmente Controparte_5 intestato le ultime buste paga ad una società omonima, con diversa Partita Iva (P. Iva
) e diversa sede legale (via Antonio Ciamarra 259). A prescindere dal fatto P.IVA_1 che le due società non necessariamente debbano essere effettivamente diverse, va rilevato come tale circostanza non sia comunque idonea a far venir meno i presupposti per l'operatività della responsabilità solidale di cui al citato art. 29 comma 2, trattandosi di trattamenti retributivi inequivocabilmente maturati nell'esecuzione dell'appalto.
Ed infatti il nominativo della compare negli elenchi dei lavoratori di cui al CP_4 verbale di cambio appalto del 25.3.24, e comunque la stessa risulta in possesso di badge per accedere presso gli impianti quale personale esterno (doc. 5 prod. nel CP_1 CP_4 giudizio n.r.g. 39815/24).
Infine, va rilevato come l'operatività di tale responsabilità solidale non sia subordinata alla preventiva escussione del patrimonio del debitore principale.
Le spese tra e la e l'avv. seguono la soccombenza, e CP_1 CP_6 CP_4 CP_2 si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di Controparte_5 non costituita.
P.Q.M.
- 6 - Rigetta le opposizioni e dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo. Condanna la in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., ed in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei compensi CP_1 di lite a favore di che liquida, a carico di ciascuna opponente, in Controparte_4 complessivi € 2.059,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Condanna la in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento dei compensi di lite a favore dell'avv. CP_2 che liquida in complessivi € 258,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese nei confronti di Controparte_5
Roma, 11 novembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
- 7 -
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 30 ottobre 2025, nelle cause riunite iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi, ai nn. 38865-38998-39815/24
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Verile, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia, al Corso Giannone n. 1/A, per procura in atti
OPPONENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Laura Cortelli, ed elettivamente domiciliata presso la sede della società in
Roma, alla via Prenestina n. 45, per procura generale in atti
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato CP_2 presso la società in Roma, via Pompeo MA n. Parte_2 Controparte_3
94, per procura in atti
OPPOSTO
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente Controparte_4 CP_2 domiciliata presso la in Roma, via Parte_3
Pompeo MA n. 94, per procura in atti
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_5
OPPOSTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.24 la ha chiesto dichiarare la Controparte_6 nullità, illegittimità o inefficacia dell'atto di precetto per complessivi € 1.072,36,
- 1 - notificatole in data 1.10.24 dall'avv. unitamente al decreto ingiuntivo n. CP_2
6004/24, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma il 19.9.24 nei confronti della di e di in solido, a favore di Controparte_6 Controparte_5 CP_1
per l'importo di € 4.300,00, a titolo di ratei TFR, ratei 13^ e 14^ Controparte_4 mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, dovuti alla da in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso CP_4 CP_5 dall'1.12.21 al 25.3.24 con nell'ambito dell'appalto dei servizi di Controparte_5 pulizia e di piccola manutenzione dei depositi – presso l'esercizio del TPL Metro CP_1
Ferro Lotto 1 e Lotto 2, e fondati sulla invocata responsabilità solidale della società ex art. 29 d. lgs. 276/03, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, liquidate a favore dell'avv. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la non applicabilità alla CP_2 fattispecie in esame del regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2, d. lgs.
276/03, in quanto la che ha emesso le buste paga su cui si fonda Controparte_5
l'opposto decreto ingiuntivo, ha eseguito la gestione dei servizi per conto della IC
Servizi Consorzio Stabile ar.l., e non della del tutto estranea alla Controparte_6 vicenda.
Con separato ricorso depositato il 25.10.24 la ha chiesto la revoca Controparte_6 del decreto ingiuntivo n. 6004/24, notificatole l'1.10.24, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma il 19.9.24 nei confronti della e di Controparte_6 CP_5
e di in solido, a favore di per l'importo di €
[...] CP_1 Controparte_4
4.300,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di ratei TFR, ratei 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, dovuti alla da in forza del rapporto di lavoro subordinato CP_4 CP_5 intercorso dall'1.12.21 al 25.3.24 con nell'ambito dell'appalto dei Controparte_5 servizi di pulizia e di piccola manutenzione dei depositi – presso l'esercizio del CP_1
TPL Metro Ferro Lotto 1 e Lotto 2, e fondati sulla invocata responsabilità solidale della società ex art. 29 d. lgs. 276/03. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la non applicabilità alla fattispecie in esame del regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2, d. lgs. 276/03, in quanto la che ha emesso le buste paga su Controparte_5 cui si fonda l'opposto decreto ingiuntivo, ha eseguito la gestione dei servizi per conto della IC Servizi Consorzio Stabile ar.l., e non della del tutto estranea Controparte_6 alla vicenda.
Con separato ricorso depositato il 31.10.24 l' ha chiesto la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo n. 6004/24, notificatole l'1.10.24, emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Roma il 19.9.24 nei confronti della e di Controparte_6 Controparte_5
- 2 - e di in solido, a favore di per l'importo di € 4.300,00, CP_1 Controparte_4 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di ratei TFR, ratei 13^ e
14^ mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, dovuti alla da in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso CP_4 CP_5 dall'1.12.21 al 25.3.24 con nell'ambito dell'appalto dei servizi di Controparte_5 pulizia e di piccola manutenzione dei depositi – presso l'esercizio del TPL Metro CP_1
Ferro Lotto 1 e Lotto 2, e fondati sulla invocata responsabilità solidale della società ex art. 29 d. lgs. 276/03. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la non applicabilità alla fattispecie in esame del regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2, d. lgs.
276/03, in quanto la che ha emesso le buste paga su cui si fonda Controparte_5
l'opposto decreto ingiuntivo, con sede in Roma, alla via Antonio Ciamarra n. 259, p. iva
, sarebbe soggetto diverso dalla con sede in Roma, alla P.IVA_1 Controparte_5 via della Giuliana n. 66, p. iva consorziata della IC Servizi Consorzio P.IVA_2
Stabile a r.l. e della RN soc. cosortile p.a., cui ha affidato l'appalto delle CP_1 pulizie dei depositi di Osteria del Curato, Magliana e OGR;
ha comunque dedotto CP_1 la mancanza di prova dei fatti costitutivi delle pretese nei confronti di CP_1
In ciascun giudizio si sono costituiti gli opposti e Controparte_4 CP_2 contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. non si è costituita, benchè ritualmente citata, sicchè ne è stata Controparte_5 dichiarata la contumacia.
Quindi, riuniti i giudizi, sulla documentazione in atti, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi della normativa emergenziale, viste le note di trattazione delle parti, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, la causa è stata decisa nei seguenti termini.
Le opposizioni della sono infondate e vanno pertanto Controparte_7 rigettate.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla , l'attività lavorativa svolta dalla CP_6 alle dipendenze della presso i lotti 1 e 2 dell'appalto relativo CP_4 CP_5 all'esercizio del TPL Metro Ferro, è stata resa nell'ambito della gestione dei relativi servizi per conto della e non della IC Servizi Consorzio Stabile ar.l.. Controparte_6
Ciò emerge inequivocabilmente dal tenore del verbale di accordo del 25.3.24, intervenuto tra la il Consorzio Stabile IC, la Parte_1 [...]
Co e le OO. , in relazione al cambio appalto relativo al servizio di pulizie, a CP_8 ridotto impatto ambientale, di stazioni, treni, impianti ed attività di supporto al servizio dei comparto metro ferroviario, attività di supporto al servizio da svolgersi presso i siti di
- 3 - manutenzione ordinaria e a guasto degli impianti di lavaggio presso i CP_1 depositi metro ferroviari nonché attività di minuta manutenzione da CP_1 espletarsi presso i depositi, i capolinea, le strutture e le infrastrutture riferibili all'esercizio del TPL Metro Ferro, Lotto 1 - Lotto 2. In siffatto verbale si legge infatti, tra l'altro, che: “ e il consorzio IC Servizi in qualità di ATI sono risultate CP_6 aggiudicatarie delle attività in oggetto;
• Che RN in qualità di mandataria rappresenta il 51% dell'ATI e IC rappresenta il 49% della stessa;
• aveva CP_6 individuato quale esecutrice l'impresa come da verbale di accordo del 27 CP_5 gennaio 2023 effettuato presso la sede aziendale;
• il in un'ottica Parte_4 di efficientamento dell''appalto ha deciso di eseguire direttamente le attività oggetto del presente processo verbale;
• il Consorzio Stabile IC che anch'esso aveva individuato quale consorziata esecutrice l'impresa ha individuato quale consorziata CP_5 esecutrice la • ha fornito gli elenchi del personale che si CP_8 CP_5 riportano in allegato sotto le lettere A) e B);… 2. Parte_1 assumerà i lavoratori impiegati negli impianti di cui ai Lotti 1 e 2 ed aventi
[...] diritto senza soluzione di continuità e con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1 aprile 2024, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova. A tutto il personale rientrante nell'ambito del presente accordo (come da elenco di cui all'allegato A), ovvero comunque avente titolo, la società applicherà il CCNL Pulizie
Servizi Integrati Multiservizi (CCNL applicato), comprensivo dei contratti integrativi territoriali, ovvero applicherà a tutti i lavoratori le medesime condizioni normo retributive presenti all'atto del passaggio. Le assunzioni di cui sopra saranno effettuate secondo le previsioni di cui all'art. 4 lettera A del CCNL per dipendenti da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi. 3 in qualità di Consorziata CP_8 esecutrice del Consorzio Stabile IC, assumerà i lavoratori impiegati negli impianti di cui ai Lotti 1 e 2 ed aventi diritto senza soluzione di continuità e con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1 aprile 2024, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova. A tutto il personale rientrante nell'ambito del presente accordo (come da elenco di cui all'allegato B), ovvero comunque avente titolo, la società applicherà il
CCNL Pulizie Servizi Integrati Multiservizi (CCNL applicato), comprensivo dei contratti integrativi territoriali, ovvero applicherà a tutti i lavoratori le medesime condizioni normo retributive presenti all'atto del passaggio. Le assunzioni di cui sopra saranno effettuate secondo le previsioni di cui all'art. 4 lettera A del CCNL per dipendenti da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi… 6. liquiderà le CP_5 spettanze di fine rapporto, secondo quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali
- 4 - vigenti, qualora ciò non dovesse accadere, il Consorzio in ossequio a quanto disposto dall'art. 29 comma 2 del Dlgs 276/2003, interverrà in surroga sulle spettanze di competenza, in forza del citato articolo, per i lavoratori oggetto dei passaggio appalto citato in premessa (di cui all'allegato ) e dei lavoratori assunti successivamente a tale data ed impiegati nelle attività svolte per conto di di cui già agli elenchi degli CP_6 interventi in surroga dei mesi gennaio e febbraio e che saranno oggetto di surroga anche per la corrente mensilità di marzo….”. Tra i lavoratori di cui all'allegato A, dipendenti di società individuata da per l'esecuzione dell'appalto CP_5 CP_6
e passati alle dipendenze di , c'è la (doc. 5 prod. Roscani). Ne CP_1 CP_6 CP_4 consegue la responsabilità solidale della nei confronti Controparte_10 della suddetta lavoratrice, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, per le competenze di fine rapporto dovutele dalla in esecuzione Controparte_5 dell'affidamento dei lavori di cui all'appalto secondo quanto espressamente CP_1 previsto al punto 6 dell'Accordo. A tanto va aggiunto che nel verbale di accordo innanzi richiamato, in ogni caso, la ha assunto l'impegno di provvedere al pagamento CP_6 delle retribuzioni eventualmente inadempiute dalla precedente datrice di lavoro
La collocazione della nell'elenco di cui all'allegato A del suddetto CP_5 CP_4
Accordo del 25.3.24 dimostra infatti che la stessa faceva parte del gruppo di lavoratori assegnati alla gestione dell'appalto assunta da , che ne ha attribuito nel tempo CP_6
l'esecuzione, prima alla Ciclat, da aprile 2022, e poi alla da marzo 2023, CP_5 come si evince dalla documentazione in atti (docc.
2-8 prod. RN).
Parimenti infondata è l'opposizione proposta da CP_1
E' documentalmente provato che la lavoratrice opposta è stata assunta dalla
P.I. con sede legale in Roma Via della Giuliana 66, con Controparte_5 P.IVA_2 decorrenza dal 1.12.2021, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di operaia addetta ai servizi di pulizia presso i depositi di viale dell'Oceano Indiano per CP_1 lavorare presso l'appalto relativo ai servizi di pulizia conferito da alla CP_1 ed al Consorzio IC Servizi, in qualità di ATI, e Parte_1 da queste affidato in esecuzione alla consorziata (P.I. con sede CP_5 P.IVA_2 legale in Roma Via della Giuliana 66) (doc. 1 fascicolo monitorio e docc.
2-5 prod.
; che il rapporto di lavoro alle dipendenze della specificamente, è CP_1 Controparte_5 sorto in capo alla lavoratrice da quando (1.12.21) aveva concesso in preaffidamento CP_1 in via di urgenza l'appalto in questione, (docc. 9 e 10 prod. , per poi aggiudicarlo CP_1 definitivamente (1.4.21), alla ed al Consorzio IC Servizi in qualità di ATI, ed CP_6
è poi proseguito sino al 25.03.2024 (con un presumibile temporaneo passaggio a Ciclat -
- 5 - inizialmente designata da quale esecutrice dei lavori - per poi tornare ad CP_6
[docc.
2-8 prod. ), allorquando la lavoratrice è passata alle dirette CP_5 CP_1 dipendenze della in forza di nuovo accordo Parte_1 sindacale del 25.3.24 (docc. 2 fascicolo monitorio); che la lavoratrice opposta è rimasta creditrice nei confronti della alla data del 25.3.24, del residuo TFR, Controparte_5 oltre che di residui ratei di 13^ e 14^ mensilità, di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, per la complessiva somma di € 4.300,00, come da buste paga allegate al fascicolo monitorio.
Sicchè, in definitiva, dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che la lavoratrice è stata impiegata dalla datrice di lavoro nell'appalto Controparte_5 conferito da alla e da quest'ultima CP_1 Parte_1 affidato alla stessa consorziata Controparte_5
Ne discende la responsabilità solidale di in qualità di committente, e della CP_1
, in qualità di subcommittente, per il pagamento diretto dei “trattamenti CP_6 retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto” dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 276/2003.
Né può far venir meno la responsabilità solidale del committente e del subcommittente la circostanza che la consorziata abbia eventualmente Controparte_5 intestato le ultime buste paga ad una società omonima, con diversa Partita Iva (P. Iva
) e diversa sede legale (via Antonio Ciamarra 259). A prescindere dal fatto P.IVA_1 che le due società non necessariamente debbano essere effettivamente diverse, va rilevato come tale circostanza non sia comunque idonea a far venir meno i presupposti per l'operatività della responsabilità solidale di cui al citato art. 29 comma 2, trattandosi di trattamenti retributivi inequivocabilmente maturati nell'esecuzione dell'appalto.
Ed infatti il nominativo della compare negli elenchi dei lavoratori di cui al CP_4 verbale di cambio appalto del 25.3.24, e comunque la stessa risulta in possesso di badge per accedere presso gli impianti quale personale esterno (doc. 5 prod. nel CP_1 CP_4 giudizio n.r.g. 39815/24).
Infine, va rilevato come l'operatività di tale responsabilità solidale non sia subordinata alla preventiva escussione del patrimonio del debitore principale.
Le spese tra e la e l'avv. seguono la soccombenza, e CP_1 CP_6 CP_4 CP_2 si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di Controparte_5 non costituita.
P.Q.M.
- 6 - Rigetta le opposizioni e dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo. Condanna la in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., ed in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei compensi CP_1 di lite a favore di che liquida, a carico di ciascuna opponente, in Controparte_4 complessivi € 2.059,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Condanna la in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento dei compensi di lite a favore dell'avv. CP_2 che liquida in complessivi € 258,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese nei confronti di Controparte_5
Roma, 11 novembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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