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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1535/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1535/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 11 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. PANUZZO GIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. Giacomo Pinna Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1 L'avv. Pinna preliminarmente dà atto che l'espletata consulenza tecnica ha accertato la sussistenza del requisito sanitario de quo dal 1.01.2025; per il resto, si riporta al ricorso e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con vittoria di spese di entrambe le fasi, sia della fase di ATP, che della presente fase di opposizione, evidenziando come il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap in condizione di gravità non comporti benefici economici per il pregresso, essendo, quindi,
l'indicazione della decorrenza relativa, in quanto il ricorrente potrà beneficiare dei permessi retribuiti ecc. soltanto a decorrere dal mese di dicembre 2025 e non anche per gli 11 mesi precedenti.
L'avv. Imbriaci si riporta alla memoria di costituzione e chiede che sia disposta l'integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione della decorrenza accertata dal CTU, posto che la domanda amministrativa è del 27.07.2022, mentre l'ATP è stato iscritto il 28.07.2023.
L'avv. Pinna contesta le odierne deduzioni di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, riportandosi integralmente agli atti depositati.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1535/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANUZZO Parte_1 C.F._1 GIOVANNI, con elezione di domicilio in CORSO UMBERTO N. 1, BOVALINO MARINA, presso il difensore avv. PANUZZO GIOVANNI PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 3.05.2024, - previa dichiarazione di Parte_1 dissenso depositata in cancelleria in data 5.04.2024, nei trenta giorni successivi al deposito della consulenza tecnica (avvenuto l'8.03.2024) - ha contestato le risultanze della CTU emessa nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., con la quale è stata negata la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Il ricorrente, deducendo l'erroneità delle conclusioni cui è giunto l'ausiliario nominato nella fase di
ATP, ha formulato le seguenti conclusioni: “1. in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che il sig. ha diritto, per lo stato patologico in cui versa, al Parte_1 riconoscimento dello status di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 Legge 104/1992 e per l'effetto riconoscerle mediante sentenza il relativo beneficio, così come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
2. Si chiede, sin d'ora, il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a causa delle carenze sopra evidenziate della perizia effettuata e depositata dal Dott. Persona_1
CTU nominato nella fase di ATP.
3. Condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle
2 spese di lite dei due gradi di giudizio, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
Nella denegata ipotesi di soccombenza nella presente controversia si chiede di non essere condannati al pagamento delle spese processuali, in quanto il ricorrente ê titolare di un reddito inferiore ad €
25.676,02 ai sensi dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze: - pregiudizialmente e/o preliminarmente dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile il ricorso e le relative domande;
- rigettare comunque il ricorso e le domande di parte ricorrente perché infondate. Spese e competenze di giudizio
e di CTU (anche della fase di ATPO) come per legge”.
La causa è stata istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti e con una consulenza tecnica medico legale (depositata in data 5.10.2025) disposta nella presente fase di opposizione ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti indicati nella CTU espletata nella presente fase di opposizione, con conseguente accertamento, nella fattispecie, della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento, a favore del ricorrente, dello stato di persona portatrice di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, con decorrenza dal
1.01.2025.
Occorre, infatti, fare riferimento alle risultanze della CTU depositata nel presente giudizio di opposizione dal dott. il quale, previo esame della documentazione medica versata in Persona_2 atti e sottoposto a visita medica il ricorrente, ha accertato che: “Il quadro clinico che emerge è quello di un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso e attacchi di panico con agorafobia e nictofobia e comportamenti ossessivo-compulsivi. La sofferenza ansiosa con polarizzazione sulla tematica dei viaggi e della difficoltà prestazionale lavorativa causata da questi, con timore che incida sulla costanza del rapporto di lavoro è solo parzialmente controllata con rituali giornalieri che occupano prolungati tempi;
emergono fobie non adeguatamente controllate e, allo stato attuale, il quadro psichico comporta una condizione di svantaggio lavorativo e sociale con isolamento qualora non messi in atto interventi che possono limitare le ripercussioni della forma morbosa, interventi che divengono continuativi e permanenti, oltre che globali non essendo il quadro ben compensato come in precedenza e questo attendibilmente a seguito della modificazione della sede lavorativa, con i relativi tempi di viaggio e le ripercussioni sui rituali tranquillizzanti e contenitivi le manifestazioni cliniche. La
3 decorrenza del beneficio, mancando documenti relativi alle visite psichiatriche effettuate dopo la visita collegiale del 19/1/2023 e la CTU espletata in corso di ATP, visite che documentino una recrudescenza delle manifestazioni cliniche e un aggravamento delle stesse, non può che definirsi da epoca recente all'attuale e, tenendo conto del dato riferito di un cambio di sede lavorativa circa un anno fa che è attendibile sia il fattore peggiorativo il quadro morboso, appare da indicare nella data del 1° gennaio
2025. Opportuna poi la previsione di una visita di revisione della permanenza del beneficio, verificando l'evoluzione, la risposta alle terapie e lo stato clinico, da effettuare ad adeguata distanza di tempo dall'attuale visita e indicabile nel mese di Giugno 2026.”.
Il CTU ha, quindi, concluso che il ricorrente è: “affetto da “disturbo da attacchi di panico in terapia farmacologica associato a fobie e comportamenti ossessivo-compulsivi in attuale scarso compenso
Tale quadro morboso attualmente e con decorrenza dal 1° gennaio 2025 lo rende persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma III, Legge 104/1992 e che sia necessaria – per quanto esposto in perizia – una rivalutazione del quadro e dei benefici di legge tramite visita di revisione da effettuarsi nel mese di Giugno 2026.”.
Ritiene il Tribunale che la consulenza vada condivisa e posta a base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, avendo, peraltro, le parti dichiarato di concordare con le valutazioni dell'ausiliario.
Sulla scorta dell'espletato accertamento medico deve, pertanto, ritenersi accertata la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, con decorrenza dal 1.01.2025.
A tal proposito, si evidenzia che, in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Considerato che la decorrenza dell'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, è successiva alla data della visita presso la competente Commissione Medica,
4 alla data della visita effettuata dal CTU nel procedimento di ATP, nonché alla data di deposito del ricorso nel presente procedimento di opposizione, le spese sia della fase di ATP, che della presente fase di opposizione, si intendono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 2/3, le spese residue sono poste a carico di e sono complessivamente liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. CP_1
147/2022, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, sia della fase di ATP, liquidate come da separato decreto dell'8.05.2024, che della presente fase di opposizione, liquidate come da separato decreto dell'11.11.2025, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/1992, con decorrenza dal 1.01.2025;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti, sia della fase di ATP, che della presente fase di opposizione, nella misura di 2/3 e condanna al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese CP_1 processuali residue, queste ultime liquidate in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti dell'8.05.2024 e dell'11.11.2025, definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1535/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 11 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. PANUZZO GIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. Giacomo Pinna Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1 L'avv. Pinna preliminarmente dà atto che l'espletata consulenza tecnica ha accertato la sussistenza del requisito sanitario de quo dal 1.01.2025; per il resto, si riporta al ricorso e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con vittoria di spese di entrambe le fasi, sia della fase di ATP, che della presente fase di opposizione, evidenziando come il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap in condizione di gravità non comporti benefici economici per il pregresso, essendo, quindi,
l'indicazione della decorrenza relativa, in quanto il ricorrente potrà beneficiare dei permessi retribuiti ecc. soltanto a decorrere dal mese di dicembre 2025 e non anche per gli 11 mesi precedenti.
L'avv. Imbriaci si riporta alla memoria di costituzione e chiede che sia disposta l'integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione della decorrenza accertata dal CTU, posto che la domanda amministrativa è del 27.07.2022, mentre l'ATP è stato iscritto il 28.07.2023.
L'avv. Pinna contesta le odierne deduzioni di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, riportandosi integralmente agli atti depositati.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1535/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANUZZO Parte_1 C.F._1 GIOVANNI, con elezione di domicilio in CORSO UMBERTO N. 1, BOVALINO MARINA, presso il difensore avv. PANUZZO GIOVANNI PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 3.05.2024, - previa dichiarazione di Parte_1 dissenso depositata in cancelleria in data 5.04.2024, nei trenta giorni successivi al deposito della consulenza tecnica (avvenuto l'8.03.2024) - ha contestato le risultanze della CTU emessa nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., con la quale è stata negata la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Il ricorrente, deducendo l'erroneità delle conclusioni cui è giunto l'ausiliario nominato nella fase di
ATP, ha formulato le seguenti conclusioni: “1. in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che il sig. ha diritto, per lo stato patologico in cui versa, al Parte_1 riconoscimento dello status di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 Legge 104/1992 e per l'effetto riconoscerle mediante sentenza il relativo beneficio, così come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
2. Si chiede, sin d'ora, il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a causa delle carenze sopra evidenziate della perizia effettuata e depositata dal Dott. Persona_1
CTU nominato nella fase di ATP.
3. Condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle
2 spese di lite dei due gradi di giudizio, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
Nella denegata ipotesi di soccombenza nella presente controversia si chiede di non essere condannati al pagamento delle spese processuali, in quanto il ricorrente ê titolare di un reddito inferiore ad €
25.676,02 ai sensi dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze: - pregiudizialmente e/o preliminarmente dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile il ricorso e le relative domande;
- rigettare comunque il ricorso e le domande di parte ricorrente perché infondate. Spese e competenze di giudizio
e di CTU (anche della fase di ATPO) come per legge”.
La causa è stata istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti e con una consulenza tecnica medico legale (depositata in data 5.10.2025) disposta nella presente fase di opposizione ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti indicati nella CTU espletata nella presente fase di opposizione, con conseguente accertamento, nella fattispecie, della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento, a favore del ricorrente, dello stato di persona portatrice di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, con decorrenza dal
1.01.2025.
Occorre, infatti, fare riferimento alle risultanze della CTU depositata nel presente giudizio di opposizione dal dott. il quale, previo esame della documentazione medica versata in Persona_2 atti e sottoposto a visita medica il ricorrente, ha accertato che: “Il quadro clinico che emerge è quello di un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso e attacchi di panico con agorafobia e nictofobia e comportamenti ossessivo-compulsivi. La sofferenza ansiosa con polarizzazione sulla tematica dei viaggi e della difficoltà prestazionale lavorativa causata da questi, con timore che incida sulla costanza del rapporto di lavoro è solo parzialmente controllata con rituali giornalieri che occupano prolungati tempi;
emergono fobie non adeguatamente controllate e, allo stato attuale, il quadro psichico comporta una condizione di svantaggio lavorativo e sociale con isolamento qualora non messi in atto interventi che possono limitare le ripercussioni della forma morbosa, interventi che divengono continuativi e permanenti, oltre che globali non essendo il quadro ben compensato come in precedenza e questo attendibilmente a seguito della modificazione della sede lavorativa, con i relativi tempi di viaggio e le ripercussioni sui rituali tranquillizzanti e contenitivi le manifestazioni cliniche. La
3 decorrenza del beneficio, mancando documenti relativi alle visite psichiatriche effettuate dopo la visita collegiale del 19/1/2023 e la CTU espletata in corso di ATP, visite che documentino una recrudescenza delle manifestazioni cliniche e un aggravamento delle stesse, non può che definirsi da epoca recente all'attuale e, tenendo conto del dato riferito di un cambio di sede lavorativa circa un anno fa che è attendibile sia il fattore peggiorativo il quadro morboso, appare da indicare nella data del 1° gennaio
2025. Opportuna poi la previsione di una visita di revisione della permanenza del beneficio, verificando l'evoluzione, la risposta alle terapie e lo stato clinico, da effettuare ad adeguata distanza di tempo dall'attuale visita e indicabile nel mese di Giugno 2026.”.
Il CTU ha, quindi, concluso che il ricorrente è: “affetto da “disturbo da attacchi di panico in terapia farmacologica associato a fobie e comportamenti ossessivo-compulsivi in attuale scarso compenso
Tale quadro morboso attualmente e con decorrenza dal 1° gennaio 2025 lo rende persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma III, Legge 104/1992 e che sia necessaria – per quanto esposto in perizia – una rivalutazione del quadro e dei benefici di legge tramite visita di revisione da effettuarsi nel mese di Giugno 2026.”.
Ritiene il Tribunale che la consulenza vada condivisa e posta a base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, avendo, peraltro, le parti dichiarato di concordare con le valutazioni dell'ausiliario.
Sulla scorta dell'espletato accertamento medico deve, pertanto, ritenersi accertata la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, con decorrenza dal 1.01.2025.
A tal proposito, si evidenzia che, in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Considerato che la decorrenza dell'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, è successiva alla data della visita presso la competente Commissione Medica,
4 alla data della visita effettuata dal CTU nel procedimento di ATP, nonché alla data di deposito del ricorso nel presente procedimento di opposizione, le spese sia della fase di ATP, che della presente fase di opposizione, si intendono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 2/3, le spese residue sono poste a carico di e sono complessivamente liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. CP_1
147/2022, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, sia della fase di ATP, liquidate come da separato decreto dell'8.05.2024, che della presente fase di opposizione, liquidate come da separato decreto dell'11.11.2025, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/1992, con decorrenza dal 1.01.2025;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti, sia della fase di ATP, che della presente fase di opposizione, nella misura di 2/3 e condanna al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese CP_1 processuali residue, queste ultime liquidate in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti dell'8.05.2024 e dell'11.11.2025, definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
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