Articolo 119 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 118Articolo 120
Versione
20 settembre 1975
Art. 119.
Il secondo comma dell'articolo 277 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975