Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Massimo Saporiti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Attualmente i ricorrenti sono comproprietari in misura del 50% ciascuno della casa coniugale sita in Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia 227, identificata al Catasto Fabbricati del predetto
Comune come segue: foglio 23, part. 226, sub. 2, piano T-S1, Cat. A/3, cl. 5, vani 5,5, R. C. € 695,93
(all. 11).
2) Nell'ambito degli accordi patrimoniali inerenti al divorzio, il SI. si impegna a cedere e Pt_1 trasferire alla SI.ra che si impegna ad acquistare, la quota del 50% dell'unità Parte_2 immobiliare sita Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia 227, identificata al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: foglio 23, part. 226, sub. 2, piano T-S1, Cat. A/3, cl. 5, vani 5,5, R. C.
€ 695,93.
3) A titolo di corrispettivo della predetta cessione la SI.ra verserà al SI. la Parte_2 Pt_1 somma complessiva di € 110.000,00 (centodiecimila/00), da versarsi come segue:
- € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di caparra confirmatoria, contestualmente al deposito del presente ricorso;
In caso di decesso del SI. prima della scadenza della predetta dilazione di pagamento, la Pt_1
SI.ra verserà le residue rate di prezzo ai figli e , in misura pari al 50% Parte_2 Per_1 Per_2 ciascuno.
4) L'atto di vendita verrà formalizzato entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio ed i relativi costi saranno a carico della parte acquirente.
La predetta quota immobiliare verrà trasferita libera da oneri, pesi e vincoli di ogni sorta e a seguito della predetta cessione la SI.ra diventerà proprietaria esclusiva dell'unità immobiliare Parte_2 sopra descritta.
5) I ricorrenti danno atto che il figlio svolge attività lavorativa ed è economicamente Persona_3 autosufficiente.
Per quanto riguarda la figlia , convivente con la madre e non ancora economicamente Persona_4 autosufficiente, il padre verserà a titolo di mantenimento della stessa la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il predetto contributo sarà versato alla madre via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità.
6) Le spese straordinarie relative alla figlia verranno suddivise tra i ricorrenti in misura pari Per_2 al 50% ciascuno, applicando la divisione dei costi secondo le seguenti linee guida:
6.1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
6.2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
6.3) spese universitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dall'Università; d) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza alla sede universitaria;
6.4) spese universitarie (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria;
6.5) spese extra (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione)per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I genitori concordano sulla modalità di trasmissione dei giustificativi di spesa con utilizzo della posta elettronica: pertanto il genitore anticipatario delle spese invierà con tale mezzo all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Ciascun genitore dovrà rimborsare al genitore che ha anticipato la spesa, la quota di sua spettanza entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti giustificativi di spesa.
7) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento nonché all'assegno divorzile.
8) Il SI. svolge l'attività di impiegato ed è proprietario della quota di 1/2 del seguente bene Pt_1 immobile:
- appartamento sito in Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia 227, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: foglio 23, part. 226, sub. 2, piano T-S1, Cat. A/3, cl. 5, vani 5,5,
R. C. € 695,93.
Nell'ultimo triennio ha conseguito i seguenti redditi imponibili:
- € 66.844,00 nel 2021;
- € 67.880,00 nel 2022;
- € 68.546,00 nel 2023.
E' titolare di un conto corrente presso , con i seguenti saldi: CP_1
- al 31 dicembre 2021 € 294.318,71;
- al 31 dicembre 2022 € 278.093,66;
- al 31 dicembre 2023 € 75.135,19.
E' proprietario dei seguenti autoveicoli e motocicli:
- autovettura Volvo V60 Drive targata EM486TW;
- motoveicolo Honda FJS 400D targato CP72533;
- motoveicolo Moto Guzzi V85TT targata EW05171;
- autovettura BMW 316 TI Compact targata CJ045VC (in comproprietà con il figlio ); Per_1
- motociclo Yamaha XSR 700 targato EF32317.
9) La SI.ra svolge l'attività di impiegata ed è proprietaria della quota di ½ del seguente Parte_2 bene immobile:
- appartamento sito in Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia 227, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: foglio 23, part. 226, sub. 2, piano T-S1, Cat. A/3, cl. 5, vani 5,5,
R. C. € 695,93.
Nell'ultimo triennio ha conseguito i seguenti redditi imponibili:
- € 18.501,00 nel 2021;
- € 18.443,00 nel 2022;
- € 19.267,00 nel 2023.
E' titolare di un conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano – Filiale di
Carugate, con i seguenti saldi:
- al 31 dicembre 2021 € 132.075,63; - al 31 dicembre 2022 € 278.315,36;
- al 31 dicembre 2023 € 140.241,14.
E' proprietaria dei seguenti autoveicoli e motocicli:
- Mercedes Classe A targato ED344JX.
- Kimco People One 125 targato EK65013.
10) Con la disposizione di cui ai precedenti punti 2 e 3 le parti hanno inteso definire le attribuzioni patrimoniali traslative funzionali al divorzio: si chiede pertanto che tutti gli atti inerenti e conseguenti siano totalmente esenti da ogni tassa e imposta diretta e indiretta, come da disposizione prevista ex all'art. 19 della L. n. 74/1987 ivi comprese le imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali (Cassazione n. 3110 del 17 febbraio 2016).
11) Le spese legali del presente procedimento saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi.
*
I SIg.ri e dichiarano di rinunciare congiuntamente al deposito della Parte_1 Parte_2 documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma C.p.c.
I SIg.ri e dichiarano altresì di rinunciare espressamente all'appello Parte_1 Parte_2 della sentenza.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 12.11.2019 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e, Per_2 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Morimondo in data 29.09.2001 (atto n. 22, Parte II, Serie C, Anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Rho), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Rho, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.02.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti