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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/11/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 114/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 30.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 114/2023 R.G.L. TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 rso in nio Bisignani con cui elett.te domicilia in Piazza Martiri d'Ungheria n. 12, Lagonegro (PZ);
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
IP NI RA, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI LAGONEGRO;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. Il ricorrente in epigrafe indicato, sulla premessa di aver svolto attività lavorativa di fabbro-lattoniere dal 01.01.1977 a fine anno 2021 e di aver contratto malattia professionale, dalla quale sono derivati postumi invalidanti permanenti, esponeva di avere presentato all , in data 26.03.2021, una domanda tesa ad ottenere il CP_1 riconoscimento dell'invalidità permanente per e del tunnel carpale in osteoartropatie dell'arto superiore nella misura del 9%. L'Ente, con nota del 04.06.2021, non riconosceva la malattia professionale motivando che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata.” Avverso detto rigetto, l'istante proponeva opposizione e chiedeva di essere sottoposto a visita collegiale per il riconoscimento della malattia professionale lamentata. Con nota del 15.12.2021, l rigettava anche questa richiesta, ritenendo che non fossero sussistenti “motivazioni tali da CP_1 giustificare la m el giudizio precedentemente espresso.” Pertanto, , con ricorso depositato in data 25.01.2023, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1 Lagonegr mento, previo esperimento della CTU, della malattia professionale, in particolare “tunnel carpale con grave artrosi al gomito, polso e rizoartrosi dx maggiore di Sx con riduzione di tutti i movimenti fisiologici, con sofferenza del nervo mediano dx e sofferenza del nervo ulnare omolaterale da compressione al gomito”, tale da determinare una inabilità lavorativa permanente in misura percentuale del 9% o, comunque, non inferiore al 6%, con condanna dell CP_1 al pagamento di tutti i relativi emolumenti di carattere economico. 1.2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva preliminarmente il decorso del periodo di CP_1 indennizzabilità e la mancata prova, da parte del ric delle mansioni effettivamente svolte, dell'esposizione al rischio e del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia non tabellata. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda. 1.3. Ammessa ed espletata la prova orale, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 12.03.2024 veniva conferito incarico al nominato CTU, dott. , cui veniva chiesto di stabilire se, all'esito Persona_1 dell'esame della documentazione sanitaria v del periziando: la malattia lamentata fosse sussistente, ascrivibile alle tabelle per le malattie professionali e, soprattutto, eziologicamente riconducibile CP_1 unicamente all'attività svolta. L to peritale veniva depositato il 10.09.2024. All'esito dell'udienza del 15.01.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e definita come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.. 2. La domanda è parzialmente fondata e, per l'effetto, va accolta per quanto di ragione. 2.1. Il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. Lgs. 38/2000). La fattispecie in esame ricade, incontestatamente, nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto, da una verifica sugli atti di causa, emerge che la malattia professionale è stata denunciata per la prima volta in data 26.03.2021. Orbene, pacifici, in quanto non oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta, i presupposti oggettivi e soggettivi della tutela assicurativa, può ritenersi provato, in quanto non contestato, lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di “fabbro-lattoniere”. La controversia finisce con l'attenere, quindi, essenzialmente all'accertamento della eziologia professionale delle patologie oggetto di denuncia. 2.2. Va premesso, sul punto, che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di CP_ eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipend dell'infermità da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.- cfr. Cassazione civile , sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14023- Al contrario, per quelle patologie c.d. non “tabellate” non opera alcuna presunzione in ordine alla sussistenza del richiesto nesso causale (cfr. per tutte Cass. 12629/2002). Tuttavia, anche se non indicate tra quelle tabellate, sono comunque suscettibili di rientrare tra quelle indennizzabili per malattia professionale anche se resta indispensabile che il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. La patologia dedotta nel caso in esame, sindrome da tunnel carpale (per brevità STC), con il D.M. del 09 aprile 2008 (“Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”) è stata collocata tra “le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”, di cui, pertanto, si può ammettere l'origine professionale, sia nell'industria (“lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungamenti del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del corpo”) che nell'agricoltura (“Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”).
2.3. Va premesso ulteriormente, che per aversi una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ai sensi del DPR 1124/65, gli elementi caratterizzanti sono: · l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera; · il rapporto causale con tali lavorazioni, più precisamente un rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, si ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica.
3. Il ricorrente ha svolto, come detto, attività di fabbro-lattoniere dal 1977 al 2021. Durante l'intero arco temporale, il ricorrente ha dedotto di aver realizzato “coperture di fabbricati quale lattoniere e, conseguentemente, esposto ad eventi atmosferici avversi (pioggia, vento, umidità, caldo eccessivo, ecc.), lavori in cui si mantenevano posture improprie, con esecuzione di manovre in cui il rachide veniva sottoposto a carichi eccessivi (come sollevamento di pezzi di ferro o aste di ferro di circa 40 Kg. ma anche di 60/70 Kg., con movimenti ripetuti che interessavano il sistema mano/braccio e braccia/spalla, con posture improprie perché doveva lavorare piegato in avanti, con sbilanciamento del rachide per la realizzazione di opere specifiche della sua mansione”, utilizzando “anche dei martelli pneumatici per la messa in opera di ringhiere, posizionamento di scossaline, ecc. responsabili di un carico di vibrazioni a tutto il corpo, ma in particolare alle mani, alle braccia e al tratto cervicale e lombare della colonna vertebrale.” Tali circostanze sono state in parte confermate in sede di istruttoria orale dai testimoni e Testimone_1 Tes_2
, cognato e vicino di casa dello i quali hanno dichiarato: “(…) ha sempre sv P
[...] Pt_1 pato anche di coperture in ferro (… che è un'attività che si svolge all'esterno (…). Preciso che le barre di ferro servono per la creazione, ad esempio, delle ringhiere e che è un'attività che adesso fa da solo (…) Mio cognato maneggiava pezzi più pesanti di 30/40 kg sempre a mano. Tanto so viste le dimensioni e la lunghezza dei materiali. (…) Preciso che mio cognato svolge questa attività Tes_ lavorativa a tempo pieno” – cfr. dichiarazioni -. Il teste ha dichiarato: “So che il ricorrente fa il Testimone_2 fabbro/lattoniere. (..) Si occupa di recinzioni, copert ndaie, lavori to so perché l'ho visto montare i vari materiali (…) Confermo la circostanza sub 4), cioè che i materiali che utilizza il ricorrente sono molto pesanti”. Tenuto conto di quanto emerso dalla prova orale circa le attività disimpegnate dal ricorrente ed al fine di verificare la sussistenza del nesso eziologico fra la patologia contratta e l'attività lavorativa svolta, si è dato ingresso alla consulenza medico - legale. 3.1. Il Consulente incaricato, dott. a seguito della visita peritale effettuata in data 18.04.2024 ed a Persona_1 fronte della valutazione della documentazione sanitaria versata in atti, con perizia depositata in data 10.09.2024, confermava che il ricorrente risulta, invero, affetto da: “sindrome del tunnel carpale bilaterale, già trattata chirurgicamente a destra, in soggetto con artrosi delle articolazioni radio-carpiche e dei gomiti, associata a neuropatia ulnare bilaterale.” Successivamente, premessi brevi cenni su detta patologia, circa il nesso eziologico il Ctu deduceva che: “Nel caso in esame, appare del tutto evidente che i disturbi sensitivi e motori, lamentati dal periziato da diversi anni a carico degli arti superiori, sono riconducibili non solamente alla “sindrome del tunnel carpale” bilaterale, in parte ridotta a destra dopo il trattamento chirurgico, ma anche da fenomeni di compressione e intrappolamento del nervo ulnare, per incipiente artrosi, a livello di entrambi i gomiti, che costituiscono la cosiddetta “sindrome del tunnel cubitale” bilaterale. Come si evince anche dalla relazione dell' , considerate sia CP_1 la materia prima (lamiere di ferro e di latta, tubulari, etc.) che, soprattutto, la particolare strumentazione utilizzate nel ciclo lavorativo, riteniamo che l'attività di fabbro-ferraio, espletata dal periziato per oltre 40 anni, abbia esposto il sistema mano-braccia a vibrazioni e sollecitazioni meccaniche, non occasionali e, spesse volte, anche intense, tanto da costituire, se non la causa unica e diretta, certamente una concausa efficiente e determinante nell'insorgenza della patologia neuro-muscolo-scheletrica a carico degli arti superiori. Pertanto, l'infermità può essere considerata tra quelle previste alla voce 78 (malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore) del D.M. del 09.04.1998, per cui, in base alle tabelle del D.L.vo n. 38/2000, essa configura un danno biologico non inferiore al 7% (cod. 232 e 238) con decorrenza dalla domanda amministrativa”. Quindi, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha concluso affermando che: ) risulta affetto dalla seguente Parte_1 patologia a carico degli arti superiori, che può essere considerata di origine professionale e ascrivibile alla voce 78 del D.M. del 09.04.1998: sindrome da tunnel carpale bilaterale, già trattata chirurgicamente a destra, in soggetto con artrosi delle articolazioni radio-carpiche e dei gomiti, associata a sindrome del tunnel cubitale bilateralmente. In base alle tabelle di cui all'art. 13 del D. L.vo n. 38/2000, la suddetta infermità determina un danno biologico pari al 7% (sette per cento) con decorrenza 26.03.2021”.
4. Il percorso argomentativo dell'ausiliare ed il metodo di indagine e di valutazione seguito si appalesano congruamente e logicamente motivati sicché meritano di essere condivisi ed è, dunque, fondata la domanda in relazione alla misura del danno biologico per menomazione dell'integrità psicofisica nei limiti segnati dalla presente motivazione. Deve, pertanto, dichiararsi il diritto dell'assicurato all'indennizzo per menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7%, con decorrenza dalla domanda di riconoscimento della malattia professionale, e, per l'effetto, va emessa condanna dell a pagare l'indennizzo in misura corrispondente. CP_1
5. L'accoglimento solo parziale del ric roduttivo, ossia in misura diversa da quella richiesta (riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 7% a fronte del 9% richiesto) giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 – cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.” Le spese, per il resto, seguono la soccombenza. Deve farsi applicazione del Decreto ministeriale 10.03.2014 n° 55, in G.U. 02.04.2014, tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore. Le disposizioni di cui al decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore avvenuta il 3.04.2014, mentre è irrilevante l'epoca in cui si è svolta la prestazione. Al fine di provvedere alla liquidazione del compenso professionale, la determinazione del valore, anche ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, va, dunque, effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, il valore della controversia è compreso tra 5.200,00 e 26.000,00. Il calcolo del compenso professionale viene conteggiato, avuto riguardo ai parametri innanzi detti, sulla base di valori pari ai medi per ciascuna fase, prevista dal successivo art. 4 del regolamento, con le riduzioni del 50% tenuto conto che l'impegno difensivo non è stato particolarmente gravoso e che la causa è risultata di agevole trattazione, non essendosi poste questioni di particolare difficoltà giuridica e tecnica. Vanno poste definitivamente a carico dell le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico nella misura del 7% in relazione alla malattia denunciata il 26.03.2021 e con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l a pagare l'indennizzo corrispondente alla percentuale di CP_1 danno biologico del 7% in misura di legge, eressi legali dalla maturazione e fino al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna l al pagamento di 2/3 delle spese di lite che si liquidano in tale ridotta misura in euro CP_1 1.798,00 oltre PA e rimborso spese generali al 15% con attribuzione, compensando tra le parti il residuo terzo delle spese di lite;
4. pone definitivamente le spese di consulenza a carico dell . CP_1 Lagonegro, 24.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 30.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 114/2023 R.G.L. TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 rso in nio Bisignani con cui elett.te domicilia in Piazza Martiri d'Ungheria n. 12, Lagonegro (PZ);
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
IP NI RA, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI LAGONEGRO;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. Il ricorrente in epigrafe indicato, sulla premessa di aver svolto attività lavorativa di fabbro-lattoniere dal 01.01.1977 a fine anno 2021 e di aver contratto malattia professionale, dalla quale sono derivati postumi invalidanti permanenti, esponeva di avere presentato all , in data 26.03.2021, una domanda tesa ad ottenere il CP_1 riconoscimento dell'invalidità permanente per e del tunnel carpale in osteoartropatie dell'arto superiore nella misura del 9%. L'Ente, con nota del 04.06.2021, non riconosceva la malattia professionale motivando che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata.” Avverso detto rigetto, l'istante proponeva opposizione e chiedeva di essere sottoposto a visita collegiale per il riconoscimento della malattia professionale lamentata. Con nota del 15.12.2021, l rigettava anche questa richiesta, ritenendo che non fossero sussistenti “motivazioni tali da CP_1 giustificare la m el giudizio precedentemente espresso.” Pertanto, , con ricorso depositato in data 25.01.2023, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1 Lagonegr mento, previo esperimento della CTU, della malattia professionale, in particolare “tunnel carpale con grave artrosi al gomito, polso e rizoartrosi dx maggiore di Sx con riduzione di tutti i movimenti fisiologici, con sofferenza del nervo mediano dx e sofferenza del nervo ulnare omolaterale da compressione al gomito”, tale da determinare una inabilità lavorativa permanente in misura percentuale del 9% o, comunque, non inferiore al 6%, con condanna dell CP_1 al pagamento di tutti i relativi emolumenti di carattere economico. 1.2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva preliminarmente il decorso del periodo di CP_1 indennizzabilità e la mancata prova, da parte del ric delle mansioni effettivamente svolte, dell'esposizione al rischio e del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia non tabellata. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda. 1.3. Ammessa ed espletata la prova orale, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 12.03.2024 veniva conferito incarico al nominato CTU, dott. , cui veniva chiesto di stabilire se, all'esito Persona_1 dell'esame della documentazione sanitaria v del periziando: la malattia lamentata fosse sussistente, ascrivibile alle tabelle per le malattie professionali e, soprattutto, eziologicamente riconducibile CP_1 unicamente all'attività svolta. L to peritale veniva depositato il 10.09.2024. All'esito dell'udienza del 15.01.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e definita come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.. 2. La domanda è parzialmente fondata e, per l'effetto, va accolta per quanto di ragione. 2.1. Il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. Lgs. 38/2000). La fattispecie in esame ricade, incontestatamente, nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto, da una verifica sugli atti di causa, emerge che la malattia professionale è stata denunciata per la prima volta in data 26.03.2021. Orbene, pacifici, in quanto non oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta, i presupposti oggettivi e soggettivi della tutela assicurativa, può ritenersi provato, in quanto non contestato, lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di “fabbro-lattoniere”. La controversia finisce con l'attenere, quindi, essenzialmente all'accertamento della eziologia professionale delle patologie oggetto di denuncia. 2.2. Va premesso, sul punto, che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di CP_ eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipend dell'infermità da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.- cfr. Cassazione civile , sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14023- Al contrario, per quelle patologie c.d. non “tabellate” non opera alcuna presunzione in ordine alla sussistenza del richiesto nesso causale (cfr. per tutte Cass. 12629/2002). Tuttavia, anche se non indicate tra quelle tabellate, sono comunque suscettibili di rientrare tra quelle indennizzabili per malattia professionale anche se resta indispensabile che il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. La patologia dedotta nel caso in esame, sindrome da tunnel carpale (per brevità STC), con il D.M. del 09 aprile 2008 (“Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”) è stata collocata tra “le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”, di cui, pertanto, si può ammettere l'origine professionale, sia nell'industria (“lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungamenti del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del corpo”) che nell'agricoltura (“Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”).
2.3. Va premesso ulteriormente, che per aversi una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ai sensi del DPR 1124/65, gli elementi caratterizzanti sono: · l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera; · il rapporto causale con tali lavorazioni, più precisamente un rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, si ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica.
3. Il ricorrente ha svolto, come detto, attività di fabbro-lattoniere dal 1977 al 2021. Durante l'intero arco temporale, il ricorrente ha dedotto di aver realizzato “coperture di fabbricati quale lattoniere e, conseguentemente, esposto ad eventi atmosferici avversi (pioggia, vento, umidità, caldo eccessivo, ecc.), lavori in cui si mantenevano posture improprie, con esecuzione di manovre in cui il rachide veniva sottoposto a carichi eccessivi (come sollevamento di pezzi di ferro o aste di ferro di circa 40 Kg. ma anche di 60/70 Kg., con movimenti ripetuti che interessavano il sistema mano/braccio e braccia/spalla, con posture improprie perché doveva lavorare piegato in avanti, con sbilanciamento del rachide per la realizzazione di opere specifiche della sua mansione”, utilizzando “anche dei martelli pneumatici per la messa in opera di ringhiere, posizionamento di scossaline, ecc. responsabili di un carico di vibrazioni a tutto il corpo, ma in particolare alle mani, alle braccia e al tratto cervicale e lombare della colonna vertebrale.” Tali circostanze sono state in parte confermate in sede di istruttoria orale dai testimoni e Testimone_1 Tes_2
, cognato e vicino di casa dello i quali hanno dichiarato: “(…) ha sempre sv P
[...] Pt_1 pato anche di coperture in ferro (… che è un'attività che si svolge all'esterno (…). Preciso che le barre di ferro servono per la creazione, ad esempio, delle ringhiere e che è un'attività che adesso fa da solo (…) Mio cognato maneggiava pezzi più pesanti di 30/40 kg sempre a mano. Tanto so viste le dimensioni e la lunghezza dei materiali. (…) Preciso che mio cognato svolge questa attività Tes_ lavorativa a tempo pieno” – cfr. dichiarazioni -. Il teste ha dichiarato: “So che il ricorrente fa il Testimone_2 fabbro/lattoniere. (..) Si occupa di recinzioni, copert ndaie, lavori to so perché l'ho visto montare i vari materiali (…) Confermo la circostanza sub 4), cioè che i materiali che utilizza il ricorrente sono molto pesanti”. Tenuto conto di quanto emerso dalla prova orale circa le attività disimpegnate dal ricorrente ed al fine di verificare la sussistenza del nesso eziologico fra la patologia contratta e l'attività lavorativa svolta, si è dato ingresso alla consulenza medico - legale. 3.1. Il Consulente incaricato, dott. a seguito della visita peritale effettuata in data 18.04.2024 ed a Persona_1 fronte della valutazione della documentazione sanitaria versata in atti, con perizia depositata in data 10.09.2024, confermava che il ricorrente risulta, invero, affetto da: “sindrome del tunnel carpale bilaterale, già trattata chirurgicamente a destra, in soggetto con artrosi delle articolazioni radio-carpiche e dei gomiti, associata a neuropatia ulnare bilaterale.” Successivamente, premessi brevi cenni su detta patologia, circa il nesso eziologico il Ctu deduceva che: “Nel caso in esame, appare del tutto evidente che i disturbi sensitivi e motori, lamentati dal periziato da diversi anni a carico degli arti superiori, sono riconducibili non solamente alla “sindrome del tunnel carpale” bilaterale, in parte ridotta a destra dopo il trattamento chirurgico, ma anche da fenomeni di compressione e intrappolamento del nervo ulnare, per incipiente artrosi, a livello di entrambi i gomiti, che costituiscono la cosiddetta “sindrome del tunnel cubitale” bilaterale. Come si evince anche dalla relazione dell' , considerate sia CP_1 la materia prima (lamiere di ferro e di latta, tubulari, etc.) che, soprattutto, la particolare strumentazione utilizzate nel ciclo lavorativo, riteniamo che l'attività di fabbro-ferraio, espletata dal periziato per oltre 40 anni, abbia esposto il sistema mano-braccia a vibrazioni e sollecitazioni meccaniche, non occasionali e, spesse volte, anche intense, tanto da costituire, se non la causa unica e diretta, certamente una concausa efficiente e determinante nell'insorgenza della patologia neuro-muscolo-scheletrica a carico degli arti superiori. Pertanto, l'infermità può essere considerata tra quelle previste alla voce 78 (malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore) del D.M. del 09.04.1998, per cui, in base alle tabelle del D.L.vo n. 38/2000, essa configura un danno biologico non inferiore al 7% (cod. 232 e 238) con decorrenza dalla domanda amministrativa”. Quindi, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha concluso affermando che: ) risulta affetto dalla seguente Parte_1 patologia a carico degli arti superiori, che può essere considerata di origine professionale e ascrivibile alla voce 78 del D.M. del 09.04.1998: sindrome da tunnel carpale bilaterale, già trattata chirurgicamente a destra, in soggetto con artrosi delle articolazioni radio-carpiche e dei gomiti, associata a sindrome del tunnel cubitale bilateralmente. In base alle tabelle di cui all'art. 13 del D. L.vo n. 38/2000, la suddetta infermità determina un danno biologico pari al 7% (sette per cento) con decorrenza 26.03.2021”.
4. Il percorso argomentativo dell'ausiliare ed il metodo di indagine e di valutazione seguito si appalesano congruamente e logicamente motivati sicché meritano di essere condivisi ed è, dunque, fondata la domanda in relazione alla misura del danno biologico per menomazione dell'integrità psicofisica nei limiti segnati dalla presente motivazione. Deve, pertanto, dichiararsi il diritto dell'assicurato all'indennizzo per menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7%, con decorrenza dalla domanda di riconoscimento della malattia professionale, e, per l'effetto, va emessa condanna dell a pagare l'indennizzo in misura corrispondente. CP_1
5. L'accoglimento solo parziale del ric roduttivo, ossia in misura diversa da quella richiesta (riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 7% a fronte del 9% richiesto) giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 – cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.” Le spese, per il resto, seguono la soccombenza. Deve farsi applicazione del Decreto ministeriale 10.03.2014 n° 55, in G.U. 02.04.2014, tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore. Le disposizioni di cui al decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore avvenuta il 3.04.2014, mentre è irrilevante l'epoca in cui si è svolta la prestazione. Al fine di provvedere alla liquidazione del compenso professionale, la determinazione del valore, anche ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, va, dunque, effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, il valore della controversia è compreso tra 5.200,00 e 26.000,00. Il calcolo del compenso professionale viene conteggiato, avuto riguardo ai parametri innanzi detti, sulla base di valori pari ai medi per ciascuna fase, prevista dal successivo art. 4 del regolamento, con le riduzioni del 50% tenuto conto che l'impegno difensivo non è stato particolarmente gravoso e che la causa è risultata di agevole trattazione, non essendosi poste questioni di particolare difficoltà giuridica e tecnica. Vanno poste definitivamente a carico dell le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico nella misura del 7% in relazione alla malattia denunciata il 26.03.2021 e con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l a pagare l'indennizzo corrispondente alla percentuale di CP_1 danno biologico del 7% in misura di legge, eressi legali dalla maturazione e fino al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna l al pagamento di 2/3 delle spese di lite che si liquidano in tale ridotta misura in euro CP_1 1.798,00 oltre PA e rimborso spese generali al 15% con attribuzione, compensando tra le parti il residuo terzo delle spese di lite;
4. pone definitivamente le spese di consulenza a carico dell . CP_1 Lagonegro, 24.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP