Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1443
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 gennaio 1957
Art. 3.
Fermi restando nella loro entita' numerica complessiva i ruoli organici dei magistrati e dell'altro personale addetto agli uffici giudiziari, potranno essere apportate modificazioni alle piante organiche dei singoli uffici.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1957