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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/10/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il G.O.T. Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Mandato nella causa civile 5526\2022 promossa con atto di citazione
03/08/2022 Parte_1
[...]
( in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore signora con sede in Verona v. G. Parte_2
Della Casa 19 ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Filippo Caprara che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
signor con sede in Toscolano Maderno BS v. CP_1 Vespucci, 3 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Enrico Franceschetti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
In via preliminare. Rigettarsi, laddove formulata, la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto la presente opposizione risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per i motivi tutti di cui in atti. In via principale. Accertata e dichiarata, per i motivi tutti di cui in atti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione gravante su n forza del contratto Parte_1 13.01.2020 e/o l'impossibilità parziale della prestazione, dichiararsi la risoluzione ex tunc del contratto 13.01.2020 con ogni conseguente provvedimento, dichiarando altresì che nulla è più dovuto da in Parte_1 favore di e Controparte_1 conseguent o ingiuntivo n. 1603/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 13.06.2022, con ogni conseguente provvedimento di legge, rigettando ogni domanda svolta nei confronti di Parte_1 In via subordi Accertata e dichiarata, per i motivi tutti di cui in atti, la violazione da parte di dei canoni di Controparte_1 correttezza e buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c., rideterminarsi in forza del suddetti principi i contenuti dell'art. 13 del contratto 13.01.2020 mediante l'eliminazione della previsione di un corrispettivo minimo garantito al mandante, dichiarando quindi che nulla è più dovuto da n favore Parte_1 di e Controparte_1 cons to ingiuntivo n. 1603/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 13.06.2022, con ogni conseguente provvedimento di legge, rigettando ogni domanda svolta nei confronti di Parte_1 In via ulteriormente subordinata. Accertata e dichiarata, per i motivi tutti di cui in atti, l'assenza di responsabilità in capo a ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 Parte_1 del contratto 13.01.2020 e nulla è più dovuto da n Parte_1 favore di e Controparte_1 conseguent o
Pagina 2 di 6 ingiuntivo n. 1603/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 13.06.2022, con ogni conseguente provvedimento di legge, rigettando ogni domanda svolta nei confronti di Parte_1 In ogni caso, spese, competenze professionali, rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta interamente rifusi. In via istruttoria. In via istruttoria si precisano le conclusioni come da seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositata in data 24.02.2023.
PARTE CONVENUTA
In via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1603/2022 (R.G. n. 3766/2022) emesso dal Giudice del Tribunale di Verona, dott. Francesco Fontana, il 13.06.2022, non esistendo idonea prova scritta a sostegno dell'opposizione, nè essendo la controversia di pronta soluzione. In via principale, nel merito: Voglia il Tribunale adìto, respinta ogni avversaria domanda ed eccezione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, previa conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo n. n. 1603/2022 (R.G. n. 3766/2022) emesso dal Giudice del Tribunale di Verona, dott. Francesco Fontana, il 13.06.2022, dichiarare la società corrente in Verona, Parte_1 via Giovanni della Casa, 19 (c.f. e part. iva ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, tenuta al favore della
[...] della somma di € 20.451,00, oltre gli Controparte_1 i emissione delle rispettive fatture al saldo effettivo, nocnhè le spese della procedura già liquidate e condannare la medesima, nella identica misura, in favore dell'attuale convenuta opposta, con gli ulteriori interessi interessi ex D.Lgs n. 231/02 maturati e con il favore degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio e successive occorrende, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a., come per legge. In via istruttoria: ordinarsi all'attrice opponente, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dei documenti attestanti i contributi a fondo perduto che le sono stati riconosciuti e dalla medesima incassati.
FATTO E DIRITTO
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo 1603.2022 ottenuto da per € 20.451,00 Controparte_1
somma dovuta ex art. 13 del contratto di mandato per la sottoscrizione di locazioni turistiche del 13.01.2020 (immobili in
Tuscolano Maderno).
Pagina 3 di 6 L'attrice opponente evidenzia come il contratto 13.01.2020 prevedeva per ogni contratto concluso un corrispettivo del 22% oltre IVA sul prezzo della locazione con un minimo di € 20.000,00 oltre IVA (art. 13); evidenzia come la pandemia SARS-CoV-2 aveva imposto il confinamento dal 09 marzo al 20 maggio 2020 e dal 08 ottobre al 05 novembre deducendo che per gran parte dell'anno
2020 non era stato possibile utilizzare l'immobile; dà atto che con pec 20.10.2020 controparte disdettava il contratto e di aver versato unicamente € 3.949,00 pari alla quota dei corrispettivi incassati per le locazioni del 2020; parte convenuta sottolinea come la sopravvenuta emergenza pandemica non giustifichi il mancato pagamento del canone, evidenziando in particolare come le limitazioni si riferiscono all'attività svolta nell'immobile e non afferiscono alla sua idoneità cosicché in alcun modo l'effetto della pandemia può riverberarsi sulla proprietà; sottolinea come nessuna norma emergenziale si occupi dei contratti di locazione.
I documenti versati in atti e le prove orali assunte non confermano la ricostruzione attorea.
Va preliminarmente osservato che non si rinviene nell'ordinamento una norma che consenta al giudice di riscrivere il contenuto del contratto, violando di fatto l'autonomia negoziale
(tutti i rimedi conducono allo scioglimento del contratto o alla sostituzione della clausola in violazione di legge con la norma).
Pagina 4 di 6 “In proposito, infatti, è da dire che, nei contratti a prestazioni corrispettive, del genere di quelli in controversia, l'unica parte che ha titolo a sollecitare l'equa rettifica delle condizioni del negozio è quella che sia stata convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione del negozio medesimo per eccessiva onerosità, essendo da escludere che una richiesta di reductio ad aequitatem possa essere contrapposta ad una domanda di adempimento (cfr., in terminis, Cass. Sez. I civ., sent. n. 4198 del 3.X.1977, id. Sez. III civ., sent. n. 3492 dell'11.VII.1978).” Cass. civ. II, 46\2000.
“Infatti il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ma non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite, poiché la riduzione ad equità del contratto costituisce solo una facoltà della Controparte che può essere esercitata quando essa sia convenuta in giudizio per la risoluzione (Cass. 3492/1978)”. Cass civ I ord. 2047\2018.
Va evidenziato che a tale carenza non supplisce il legislatore che con riferimento al periodo emergenziale ha inteso adottare un sistema di sospensione e dilazione (art. 56 DL 18\2020 conv. In L.
27\2020); di erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% della perdita di fatturato (DL 34\2020, DL 137\2020, DL
149\2020); della C.I.G. in deroga per i dipendenti (DL 137\2020).
Inconferente il richiamo all'art. 14 del contratto che prevede un esonero per altra fattispecie.
La domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo 1603.2022 del Tribunale di Verona conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Pagina 5 di 6 condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (di cui € 900,00 per fase di studio della controversia, € 400,00 per fase introduttiva del giudizio, € 850,00 per fase istruttoria, € 850,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e
Cpa;
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, mercoledì 15 ottobre 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il G.O.T. Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Mandato nella causa civile 5526\2022 promossa con atto di citazione
03/08/2022 Parte_1
[...]
( in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore signora con sede in Verona v. G. Parte_2
Della Casa 19 ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Filippo Caprara che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
signor con sede in Toscolano Maderno BS v. CP_1 Vespucci, 3 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Enrico Franceschetti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
In via preliminare. Rigettarsi, laddove formulata, la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto la presente opposizione risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per i motivi tutti di cui in atti. In via principale. Accertata e dichiarata, per i motivi tutti di cui in atti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione gravante su n forza del contratto Parte_1 13.01.2020 e/o l'impossibilità parziale della prestazione, dichiararsi la risoluzione ex tunc del contratto 13.01.2020 con ogni conseguente provvedimento, dichiarando altresì che nulla è più dovuto da in Parte_1 favore di e Controparte_1 conseguent o ingiuntivo n. 1603/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 13.06.2022, con ogni conseguente provvedimento di legge, rigettando ogni domanda svolta nei confronti di Parte_1 In via subordi Accertata e dichiarata, per i motivi tutti di cui in atti, la violazione da parte di dei canoni di Controparte_1 correttezza e buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c., rideterminarsi in forza del suddetti principi i contenuti dell'art. 13 del contratto 13.01.2020 mediante l'eliminazione della previsione di un corrispettivo minimo garantito al mandante, dichiarando quindi che nulla è più dovuto da n favore Parte_1 di e Controparte_1 cons to ingiuntivo n. 1603/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 13.06.2022, con ogni conseguente provvedimento di legge, rigettando ogni domanda svolta nei confronti di Parte_1 In via ulteriormente subordinata. Accertata e dichiarata, per i motivi tutti di cui in atti, l'assenza di responsabilità in capo a ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 Parte_1 del contratto 13.01.2020 e nulla è più dovuto da n Parte_1 favore di e Controparte_1 conseguent o
Pagina 2 di 6 ingiuntivo n. 1603/2022, emesso dal Tribunale di Verona in data 13.06.2022, con ogni conseguente provvedimento di legge, rigettando ogni domanda svolta nei confronti di Parte_1 In ogni caso, spese, competenze professionali, rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta interamente rifusi. In via istruttoria. In via istruttoria si precisano le conclusioni come da seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositata in data 24.02.2023.
PARTE CONVENUTA
In via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1603/2022 (R.G. n. 3766/2022) emesso dal Giudice del Tribunale di Verona, dott. Francesco Fontana, il 13.06.2022, non esistendo idonea prova scritta a sostegno dell'opposizione, nè essendo la controversia di pronta soluzione. In via principale, nel merito: Voglia il Tribunale adìto, respinta ogni avversaria domanda ed eccezione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, previa conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo n. n. 1603/2022 (R.G. n. 3766/2022) emesso dal Giudice del Tribunale di Verona, dott. Francesco Fontana, il 13.06.2022, dichiarare la società corrente in Verona, Parte_1 via Giovanni della Casa, 19 (c.f. e part. iva ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, tenuta al favore della
[...] della somma di € 20.451,00, oltre gli Controparte_1 i emissione delle rispettive fatture al saldo effettivo, nocnhè le spese della procedura già liquidate e condannare la medesima, nella identica misura, in favore dell'attuale convenuta opposta, con gli ulteriori interessi interessi ex D.Lgs n. 231/02 maturati e con il favore degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio e successive occorrende, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a., come per legge. In via istruttoria: ordinarsi all'attrice opponente, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dei documenti attestanti i contributi a fondo perduto che le sono stati riconosciuti e dalla medesima incassati.
FATTO E DIRITTO
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo 1603.2022 ottenuto da per € 20.451,00 Controparte_1
somma dovuta ex art. 13 del contratto di mandato per la sottoscrizione di locazioni turistiche del 13.01.2020 (immobili in
Tuscolano Maderno).
Pagina 3 di 6 L'attrice opponente evidenzia come il contratto 13.01.2020 prevedeva per ogni contratto concluso un corrispettivo del 22% oltre IVA sul prezzo della locazione con un minimo di € 20.000,00 oltre IVA (art. 13); evidenzia come la pandemia SARS-CoV-2 aveva imposto il confinamento dal 09 marzo al 20 maggio 2020 e dal 08 ottobre al 05 novembre deducendo che per gran parte dell'anno
2020 non era stato possibile utilizzare l'immobile; dà atto che con pec 20.10.2020 controparte disdettava il contratto e di aver versato unicamente € 3.949,00 pari alla quota dei corrispettivi incassati per le locazioni del 2020; parte convenuta sottolinea come la sopravvenuta emergenza pandemica non giustifichi il mancato pagamento del canone, evidenziando in particolare come le limitazioni si riferiscono all'attività svolta nell'immobile e non afferiscono alla sua idoneità cosicché in alcun modo l'effetto della pandemia può riverberarsi sulla proprietà; sottolinea come nessuna norma emergenziale si occupi dei contratti di locazione.
I documenti versati in atti e le prove orali assunte non confermano la ricostruzione attorea.
Va preliminarmente osservato che non si rinviene nell'ordinamento una norma che consenta al giudice di riscrivere il contenuto del contratto, violando di fatto l'autonomia negoziale
(tutti i rimedi conducono allo scioglimento del contratto o alla sostituzione della clausola in violazione di legge con la norma).
Pagina 4 di 6 “In proposito, infatti, è da dire che, nei contratti a prestazioni corrispettive, del genere di quelli in controversia, l'unica parte che ha titolo a sollecitare l'equa rettifica delle condizioni del negozio è quella che sia stata convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione del negozio medesimo per eccessiva onerosità, essendo da escludere che una richiesta di reductio ad aequitatem possa essere contrapposta ad una domanda di adempimento (cfr., in terminis, Cass. Sez. I civ., sent. n. 4198 del 3.X.1977, id. Sez. III civ., sent. n. 3492 dell'11.VII.1978).” Cass. civ. II, 46\2000.
“Infatti il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ma non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite, poiché la riduzione ad equità del contratto costituisce solo una facoltà della Controparte che può essere esercitata quando essa sia convenuta in giudizio per la risoluzione (Cass. 3492/1978)”. Cass civ I ord. 2047\2018.
Va evidenziato che a tale carenza non supplisce il legislatore che con riferimento al periodo emergenziale ha inteso adottare un sistema di sospensione e dilazione (art. 56 DL 18\2020 conv. In L.
27\2020); di erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% della perdita di fatturato (DL 34\2020, DL 137\2020, DL
149\2020); della C.I.G. in deroga per i dipendenti (DL 137\2020).
Inconferente il richiamo all'art. 14 del contratto che prevede un esonero per altra fattispecie.
La domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo 1603.2022 del Tribunale di Verona conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Pagina 5 di 6 condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (di cui € 900,00 per fase di studio della controversia, € 400,00 per fase introduttiva del giudizio, € 850,00 per fase istruttoria, € 850,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e
Cpa;
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, mercoledì 15 ottobre 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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