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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 649/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2124/2023 depositato il 20/09/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_2 74020 Leporano TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 181/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 17/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP07I200532 ALTRI TRIBUTI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione da parte della società Resistente_1 S.r.l. dell'avviso di accertamento n. TVP07I200532-2021, relativo all'anno d'imposta 2017. Con tale atto, l'Agenzia delle
Entrate aveva accertato ritenute da recuperare per un totale di € 320.197,48. L'avviso era stato emesso a seguito delle risultanze di una verifica fiscale della Guardia di Finanza. Il ricorso di Resistente_1 S.r.l. (R.G. n. 610/2022) contestava, tra gli altri motivi, l'illegittimo recupero delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai 28 dipendenti della Società_6 S.r.l., ritenendo fittizio l'appalto conferito dalla Resistente_1 RL alla Società_6 RL . La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, con Sentenza n. 181/2023 (depositata il 17 febbraio 2023), ha accolto parzialmente il ricorso e compensato le spese.
In particolare, riguardo alla ricostruzione dell'appalto in termini di appalto finto, la Corte di primo grado ha osservato che gli elementi indiziari recepiti dagli operanti, sebbene suggestivi, non erano stati ritenuti sufficienti a dimostrare la fittizietà dell'appalto in questione dal Tribunale del Lavoro di Taranto, come da sentenza n. 1971/2021. La Corte di primo grado ha ritenuto tale pronuncia (nonostante non fosse definitiva, essendo stata impugnata dall'INPS) un "punto di riferimento particolarmente qualificato" alla stregua del quale stimare la fondatezza dell'addebito fiscale, poiché esaminava il compendio probatorio con ampiezza di motivazioni e terzietà.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso tale sentenza. L'Ufficio ha censurato l'accoglimento parziale del ricorso , eccependo l'Erroneità e infondatezza delle censure mosse in sentenza e il vizio di motivazione e falsa applicazione dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992. L'appellante ha sostenuto che il giudice tributario di primo grado si sarebbe limitato a un "passivo recepimento" e a una "acritica constatazione" della Sentenza del Giudice del Lavoro di Taranto, senza effettuare una rigorosa e autonoma valutazione probatoria come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Non si è costituita la Resistente_1 RL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto .
Preliminarmente deve dirsi che, nessuna delle varie pronunce sulla vicenda sono passato in giudicato e che, in ogni caso, ogni giudizio non può che essere deciso sulla base delle prove e anche deduzioni delle parti in esso acquisite. In particolare, è evidente che la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Taranto si sia basata su prove (atti e dichiarazioni degli ispettori dell'Inps, prove orali) di cui questa Corte non è a conoscenza: essendo, per contro in atti, oltre alle sentenze prodotte da parte appellante, anche il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, nonché Deduzioni e produzioni della stessa contribuente, utili a valutare la fondatezza delle rispettive tesi.
Orbene questa Corte reputa che tali dati superino abbondantemente i dubbi manifestati nella predetta sentenza del Tribunale di Taranto.
In particolare, il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza ha concluso evidenziando che: “il meccanismo fraudolento è stato identificato nel far assumere dalla cartiera Società_6 RL i dipendenti che realmente occorrevano alla ricorrente al fine di: 1) diminuire i costi del personale necessario per l'esecuzione dei lavori;
2) “gonfiare” i costi, deducibili dai ricavi, onde far emergere un minor reddito tassabile;
3) diminuire l'IVA dovuta , sia mensilmente, in sede di liquidazioni periodiche, che annualmente, in sede di dichiarazione IVA, tramite la detrazione dell'IVA esposta nelle fatture fittizie”.
La conclusione di fittizietà delle attività della Società_6 s.r.l. (società inizialmente avente sede a VI ed operativa nel settore dei trasporti, i cui soci fondatori non avevano alcuna esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche, trasferitasi a IN solo a far data dal 16/12/2016, come da visure CCIAA di
VI e IN allegate al processo verbale di constatazione), e delle fatture da essa emesse (negli anni 2016, 2017 e 2018) nei confronti della Resistente_1 s.r.l., è supportata dai seguenti elementi tratti dal processo verbale di constatazione e non smentiti dalla contribuente e, anzi, dalla stessa in parte confermati.
Tali elementi indicano, e anche in modo palese, come la Società_6 s.r.l. fosse una "cartiera" utilizzata per evasione fiscale e contributiva, e vengono di seguito raggruppati per macro-argomenti.
Criticità strutturali e operative della Società_6 S.r.l.:
-oggetto sociale non corrispondente: La Società_6 s.r.l. era stata costituita per operare nel settore dei trasporti su strada. Nessuno dei soci fondatori aveva esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche, che era l'oggetto del presunto appalto con Resistente_1 (realizzazione di tubazioni);
-messa in liquidazione e fallimento: La società era stata posta in liquidazione volontaria dal 07/10/2010 ed
è stata dichiarata fallita il 15/10/2018 dal Tribunale di IN;
-inoperatività e riattivazione: la Società_6 s.r.l. è stata totalmente inoperativa dal 2012 (l'ultimo esercizio dichiarato - ai fini IVA - è il 2011) al 20/01/2016, data a partire dalla quale sono state richieste le riattivazioni delle posizioni previdenziali (INPS) e assicurative (INAIL) per il personale;
-assenza di sede effettiva: La sede legale di IN (Indirizzo_1) corrisponde a un condominio per civili abitazioni, dove la società è risultata – dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza – completamente sconosciuta;
-assenza di beni e ordinata contabilità: Il curatore fallimentare ha riscontrato la totale assenza di beni e la mancanza di una documentazione contabile organizzata;
Lavoro commissionato e personale:
-sproporzione lavoro/fatturato: Il confronto tra la forza lavoro Società_6 s.r.l. e il valore dei tubi fatturati ha evidenziato una rilevante sproporzione, tanto che, in alcuni mesi, la produzione fatturata per dipendente superava di oltre 7 volte la paga netta spettante
(ad esempio, “Il fatturato Società_6 2017 ed il costo dei dipendenti Società_6 pagato da Resistente_1 emerge quanto segue…il costo sostenuto per i dipendenti Società_6 avrebbe prodotto tubi da riversate nella commessa TEMPA ROSSA Per un valore di lavorazione di oltre 7 volte superiore a quanto effettivamente pagato ai dipendenti”: pagina 23 del PVC );
-dipendenti sotto controllo Resistente_1: I lavoratori formalmente assunti dalla Società_6 s.r.l. erano in sostanza dipendenti della Resistente_1 s.r.l., come riscontrato dalle dichiarazioni rese da dipendenti Società_6 s.r.l., che avevano confermato di aver lavorato per conto della Resistente_1 s.r.l., di aver ricevuto da essa le direttive e talvolta anche direttamente le retribuzioni. In particolare, si legge nel processo verbale di constatazione (a pagina 21), “9 di essi, ossia Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8 e DE Nominativo_9 […] hanno dichiarato di aver svolto la propria opera per conto della Resistente_1 e di altre imprese (clienti Società_6); talvolta, di essere stati contattati direttamente dalla Resistente_1, di aver ricevuto da questa le direttive ed anche le retribuzioni;
i dipendenti Nominativo_5 e Nominativo_4 sono stati sentiti - in qualità di persone informate sui fatti - anche da militari di questo reparto (vgs Allegati n.ri.
37 e 38: verbali di A.S.l. redatti nei confronti dei predetti), ed hanno sostanzialmente confermato quanto riferito ai funzionari INPS). In particolare: il Nominativo_5 ha dichiarato di non aver mai conosciuto Nominativo_10 ; e prendeva direttive dai responsabili della Società_2 S.p.A. azienda presso cui prestava la propria opera;
le buste paga gliele faceva firmare il responsabile del personale di detta impresa, dott. Nominativo_11
. Nominativo_4, invece, ha dichiarato di aver lavorato per la Resistente_1 negli anni 2014 e 2015; nel 2016 sarebbe passato alla Società_6 e, secondo quanto a lui riferito dalla Resistente_1, per lui “non sarebbe cambiato niente”; avrebbe, nel corso del 2016, visto Nominativo_10 un paio di volte, insieme a Nominativo_12, presso il capannone della Resistente_1, ove svolgeva la propria opera di dipendente. Dopo un breve periodo di formale assunzione da parte della Società_6 è stato assunto direttamente dalla Resistente_1 e poi dalla LM (altra impresa che fa capo ai figli di Nominativo_12)”;
Anomalie nei pagamenti irregolari e contabilità parallela:
-pagamenti simulatati: La maggior parte dei pagamenti annotati in contabilità a favore della Società_6 s.r.l. risultano simulati, come si è dedotto dall'esame dei conti bancari della Società_6 s.r.l., nonché della Resistente_1 s.r.l. e delle persone fisiche di Nominativo_10 (legale rappresentante della Società_6 s.r.l.) e Nominativo_12 (legale rappresentante della Società_6 s.r.l.), ” (pagine 29 e 30 del processo verbale di constatazione). In particolare, tutti gli assegni fittiziamente quietanzati – in una loro distinta – dal legale rappresentante della Società_6 s.r.l., in realtà incassati da Resistente_1 s.r.l.: la Resistente_1 s.r.l. soleva stampare delle sintesi di addebito assegni;
poi sottoscritto, per ricevuta, da Nominativo_10, annotando, in contabilità, pagamenti così eseguiti a favore della Società_6 s.r.l.; tuttavia, gli accertamenti svolti presso gli istituti di credito avevano evidenziato che i titoli in questione non fossero mai stati consegnati al Nominativo_10, bensì cambiati per contanti allo sportello” dalla stessa Resistente_1 s.r.l., sicché le quietanze sulle stampe dei titoli erano prive di qualsiasi valenza probatoria;
-prelievi immediati dei fondi bonificati: I bonifici eseguiti dalla Resistente_1 s.r.l. sui conti legati alle carte di moneta elettronica del Nominativo_10 (amministratore Società_6 s.r.l.) venivano immediatamente prelevati per contanti e mai reimpiegate per finalità di impresa;
-esistenza di documentazione extracontabile da cui si desume scarso compenso reale alla Società_6 s.r.l.: «in sede di accesso presso la sede della Resistente_1 S.r.l., in Leporano, Indirizzo_2, sono stati acquisiti documenti extracontabili, redatti dall'impresa per “finalità di controllo interno”, relativi alle movimentazioni finanziarie ed alle fatture emesse dafla Società_6 s.r.l. per gli anni 2016 e 2017, ovvero alle somme destinate a Nominativo_12 e Nominativo_10. In particolare, uno dei documenti in questione (Vgs. AIl. nr. 46), redatto su carta formato A3, reca i seguenti dati riferibili agli anni 2016 e 2017: “fatture Società_6 - periodo di emissione - imponibile fatture - IVA - totale (imponibile più IVA) e saldo progressivo totale del fatturato;
importo direttamente pagato ai dipendenti Società_6, a mezzo bonifici;
importo girocontato a Nominativo_10 (Nominativo_12) su imp. (imponibile) fatture;
importo girocontato a Nominativo_10 per le sole fatture di novembre e dicembre 2016 (quelle di importo “inverosimile”, di cui è detto in precedenza;
Importo realmente pagato a Società_6 (su imponibile fatture) […]» (pagina 23 processo verbale di constatazione). Orbene, tale documento extracontabile riepilogativo dei reali rapporti tra Resistente_1 s.r.l. e Società_6 s.r.l. ha evidenziato che, a fronte di un fatturato lordo 2016/2017 di € 1.465.348,20, alla Società_6 s.r.l. sono stati pagati realmente solo € 180.187,00 (pagina 26 processo verbale di constatazione).
Orbene, se taluno dei suddetti argomenti può essere effettivamente controvertibile, altri, qui non oggetto di puntuale e documentata contestazione, fanno emergere in modo evidente che la Società_6 s.r.l. operasse come uno schermo cartolare privo di strutture, mezzi e competenze per i servizi fatturati, il cui unico scopo era fornire manodopera mascherata per Resistente_1 s.r.l. e permettere a quest'ultima di generare costi fittizi per evadere imposte e contributi: questi ultimi, evidentemente, non corrisposti, altrimenti non si spiegherebbe la causa previdenziale di cui alla sentenza n. 1971 del 15 settembre 2021 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Taranto.
In particolare, non sono da poco l'accertata (da parte della Guardia di Finanza) assenza di sede effettiva, di beni di proprietà della Società_6 s.r.l. e di una ordinata contabilità. Quanto ai beni, la giustificazione data da parte appellante (Società_4 s.p.a. e Società_5 s.p.a. “avevano preteso, per la realizzazione delle opere oggetto di detti ordini, quale condizione essenziale per la qualità della produzione, che venissero utilizzate esclusivamente attrezzature certificate di cui Resistente_1 RL era dotata e che, per tale ragione, aveva messo a disposizione della Società_6 Srl”: pagina 9 appello) suona come conferma che la Società_6 s.r.l. fosse (almeno per le committenti principali) impresa priva di mezzi idonei: che, si ripete, i militari della Guardia di Finanza, in effetti, attestano come inesistenti.
Così come pure la marcatissima sproporzione tra costo del lavoro e fatturato non è un elemento banale a conferma di un'operazione volta, in definitiva, a “gonfiare” i costi per ridurre il carico fiscale sul minor utile e “scaricarne” parte su un soggetto di comodo: che, come detto, ha (quanto meno) evaso i contributi.
Al riguardo, la difesa di parte appellante ha dedotto: “Il prospetto riepilogativo in cui vengono evidenziati sia gli importi delle fatture emesse da Società_6 RL ad Resistente_1 RL nel triennio 2016-2017-2018 per un imponibile complessivo di euro 1.229.793,60, sia gli importi delle “retribuzioni nette” e gli importi degli oneri sociali (come accertati dagli ispettori del Lavoro e dell'Inps) per complessivi euro 1.034.315,51, oltre all'utile aziendale di euro 195.478,04, dimostra la congruità (e veridicità) delle fatture emesse da Società_6 Srl ad Resistente_1 RL.”.
Orbene, non v'è alcun elemento documentale che confermi tali conteggi e, soprattutto, che qualcuno abbia effettivamente corrisposto esattamente quelle somme per stipendi ai dipendenti, per contributi previdenziali e accessori, per il compenso alla subappaltatrice Società_6 s.r.l.
Non solo, vi sono evidenze contrarie che ciò non sia accaduto.
La detta sentenza del Tribunale di Taranto prova chiaramente che la Società_6 s.r.l. non versò “€.554.585,46 a titolo di contribuzione e somme aggiuntive”: e il dato non è oggetto di (provata) contestazione da parte appellante.
La stessa contribuente, allegando la detta sentenza, non contesta un ulteriore dato, al riguardo, da essa rinvenibile: e, cioè, “che Resistente_1 abbia anticipato il pagamento delle retribuzioni relative alle prime mensilità” ai dipendenti formalmente assunti dalla Società_6 s.r.l.: senza, peraltro, che nulla si dica del se e quando tali importi siano stati scalati dal dovuto dalla Resistente_1 s.r.l. alla Società_6 s.r.l. per l'esecuzione del (presunto) subappalto,
Ed ancora, quanto ai pagamenti effettuati dalla Resistente_1 s.r.l. alla Società_6 s.r.l., di enorme rilievo è l'accertata presenza di quietanze su distinte di assegni che, invece di essere incassati dalla Società_6 s.r.l., in realtà lo erano dalla stessa Resistente_1 s.r.l.: meccanismo di pagamento (sostanzialmente – si assume – in contanti) davvero incomprensibile.
Ed ancora, i pochi bonifici effettuati a favore della Società_6 s.r.l., risultavano tutti oggetto di prelievo in contanti e mai reimpiegati nella detta società subappaltante (pagine 27 e seguenti processo verbale di constatazione).
Infine, clamoroso rilievo ha il rinvenimento di una vera e propria “contabilità parallela”, ovvero una documentazione extracontabile da cui si è desunto lo scarsissimo compenso reale versato alla Società_6 s.r. l., rispetto al (teorico) dovuto e, inoltre, la chiara consapevolezza di dati (stipendi effettivamente versati ai dipendenti della Società_6 s.r.l.), da parte del legale rappresentante della Resistente_1 s.r.l., teoricamente allo stesso indifferenti (si vedano, ad esempio, pagine 30 e seguenti del processo verbale di constatazione).
Si tratta di dati di rilevantissimo peso, che, in definitiva, parte appellante non contesta in alcun modo e, men che meno, confuta con dati probatori di segno opposto, se non richiamando le contrarie valutazioni del giudice del lavoro, in relazione alle omissioni contributive relative ai detti dipendenti: valutazioni che, allo stato, non hanno (così come quelle contrarie pure affermate in altre sentenze) alcun valore vincolante
(in mancanza di un giudicato) e né lo avrebbero (ove pure vi fosse il giudicato), coinvolgendo, la presente controversia, parti (oltre che dati) formalmente diversi.
Così come anche le difformi valutazioni (su altra annualità) da parte di collegio in parte diversamente composto (e con istruttoria che non è dato sapere se fosse o meno conforme a quella presente nella vicenda de qua), non possono condizionare la decisione da parte di questo collegio: così come decisioni, invece, similari alla presente prese, sempre da questa Corte, in senso conforme a quella qui adottata, su vicende analoghe riguardanti sempre la Resistente_1 s.r.l.: della cui definitività nessuna parte ha fatto cenno, peraltro.
Né può ritenersi, come accenna, in diritto, parte appellante, che, nella specie, si debba parlare di operazioni solo soggettivamente inesistenti.
È noto che la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone l'effettività dell'operazione, per beni o servizi entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture, essendovi poi simulazione soggettiva circa la provenienza della merce o dei servizi, provenienti da impresa diversa da quella figurante sulle fatture medesima (fra le tante, Cass. Sez. 5, 17/12/2008, n. 29467, Rv. 606006-01).
Nel caso di specie, tuttavia, i detti dati fanno emergere il simulato rapporto di lavoro di dipendenti, in realtà al servizio della contribuente e, dunque, l'inesistenza di prestazioni provenienti da soggetti terzi.
Non può, dunque, parlarsi della fornitura di beni e servizi da parte di soggetto diverso da quello indicato nelle fatture (operazione soggettivamente inesistente) laddove, come nella specie, chi ha eseguito dette prestazioni è, sostanzialmente, la stessa impresa committente.
Ne consegue l'esito in dispositivo, anche in relazione alle spese, in virtù del principio di soccombenza.
La liquidazione, naturalmente, non può non risentire, oltre che del valore della lite, del notevole impegno occorso per esaminare ed articolare difese in relazione alle molteplici e complesse questioni sollevate nel corso del giudizio. La liquidazione finale in dispositivo risulta a seguito della già operata riduzione di cui all'articolo 15, comma 2 sexies, decreto legislativo 546/1992.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento opposto. Condanna la Resistente_1 RL al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate di Taranto che si liquidano in € 4.500,00 per il primo grado ed in € 5.000,00 per il presente grado di giudizio oltre accessori di legge se dovuti.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(UC VA) (AR GN)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2124/2023 depositato il 20/09/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_2 74020 Leporano TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 181/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 17/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP07I200532 ALTRI TRIBUTI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione da parte della società Resistente_1 S.r.l. dell'avviso di accertamento n. TVP07I200532-2021, relativo all'anno d'imposta 2017. Con tale atto, l'Agenzia delle
Entrate aveva accertato ritenute da recuperare per un totale di € 320.197,48. L'avviso era stato emesso a seguito delle risultanze di una verifica fiscale della Guardia di Finanza. Il ricorso di Resistente_1 S.r.l. (R.G. n. 610/2022) contestava, tra gli altri motivi, l'illegittimo recupero delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai 28 dipendenti della Società_6 S.r.l., ritenendo fittizio l'appalto conferito dalla Resistente_1 RL alla Società_6 RL . La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, con Sentenza n. 181/2023 (depositata il 17 febbraio 2023), ha accolto parzialmente il ricorso e compensato le spese.
In particolare, riguardo alla ricostruzione dell'appalto in termini di appalto finto, la Corte di primo grado ha osservato che gli elementi indiziari recepiti dagli operanti, sebbene suggestivi, non erano stati ritenuti sufficienti a dimostrare la fittizietà dell'appalto in questione dal Tribunale del Lavoro di Taranto, come da sentenza n. 1971/2021. La Corte di primo grado ha ritenuto tale pronuncia (nonostante non fosse definitiva, essendo stata impugnata dall'INPS) un "punto di riferimento particolarmente qualificato" alla stregua del quale stimare la fondatezza dell'addebito fiscale, poiché esaminava il compendio probatorio con ampiezza di motivazioni e terzietà.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso tale sentenza. L'Ufficio ha censurato l'accoglimento parziale del ricorso , eccependo l'Erroneità e infondatezza delle censure mosse in sentenza e il vizio di motivazione e falsa applicazione dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992. L'appellante ha sostenuto che il giudice tributario di primo grado si sarebbe limitato a un "passivo recepimento" e a una "acritica constatazione" della Sentenza del Giudice del Lavoro di Taranto, senza effettuare una rigorosa e autonoma valutazione probatoria come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Non si è costituita la Resistente_1 RL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto .
Preliminarmente deve dirsi che, nessuna delle varie pronunce sulla vicenda sono passato in giudicato e che, in ogni caso, ogni giudizio non può che essere deciso sulla base delle prove e anche deduzioni delle parti in esso acquisite. In particolare, è evidente che la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Taranto si sia basata su prove (atti e dichiarazioni degli ispettori dell'Inps, prove orali) di cui questa Corte non è a conoscenza: essendo, per contro in atti, oltre alle sentenze prodotte da parte appellante, anche il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, nonché Deduzioni e produzioni della stessa contribuente, utili a valutare la fondatezza delle rispettive tesi.
Orbene questa Corte reputa che tali dati superino abbondantemente i dubbi manifestati nella predetta sentenza del Tribunale di Taranto.
In particolare, il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza ha concluso evidenziando che: “il meccanismo fraudolento è stato identificato nel far assumere dalla cartiera Società_6 RL i dipendenti che realmente occorrevano alla ricorrente al fine di: 1) diminuire i costi del personale necessario per l'esecuzione dei lavori;
2) “gonfiare” i costi, deducibili dai ricavi, onde far emergere un minor reddito tassabile;
3) diminuire l'IVA dovuta , sia mensilmente, in sede di liquidazioni periodiche, che annualmente, in sede di dichiarazione IVA, tramite la detrazione dell'IVA esposta nelle fatture fittizie”.
La conclusione di fittizietà delle attività della Società_6 s.r.l. (società inizialmente avente sede a VI ed operativa nel settore dei trasporti, i cui soci fondatori non avevano alcuna esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche, trasferitasi a IN solo a far data dal 16/12/2016, come da visure CCIAA di
VI e IN allegate al processo verbale di constatazione), e delle fatture da essa emesse (negli anni 2016, 2017 e 2018) nei confronti della Resistente_1 s.r.l., è supportata dai seguenti elementi tratti dal processo verbale di constatazione e non smentiti dalla contribuente e, anzi, dalla stessa in parte confermati.
Tali elementi indicano, e anche in modo palese, come la Società_6 s.r.l. fosse una "cartiera" utilizzata per evasione fiscale e contributiva, e vengono di seguito raggruppati per macro-argomenti.
Criticità strutturali e operative della Società_6 S.r.l.:
-oggetto sociale non corrispondente: La Società_6 s.r.l. era stata costituita per operare nel settore dei trasporti su strada. Nessuno dei soci fondatori aveva esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche, che era l'oggetto del presunto appalto con Resistente_1 (realizzazione di tubazioni);
-messa in liquidazione e fallimento: La società era stata posta in liquidazione volontaria dal 07/10/2010 ed
è stata dichiarata fallita il 15/10/2018 dal Tribunale di IN;
-inoperatività e riattivazione: la Società_6 s.r.l. è stata totalmente inoperativa dal 2012 (l'ultimo esercizio dichiarato - ai fini IVA - è il 2011) al 20/01/2016, data a partire dalla quale sono state richieste le riattivazioni delle posizioni previdenziali (INPS) e assicurative (INAIL) per il personale;
-assenza di sede effettiva: La sede legale di IN (Indirizzo_1) corrisponde a un condominio per civili abitazioni, dove la società è risultata – dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza – completamente sconosciuta;
-assenza di beni e ordinata contabilità: Il curatore fallimentare ha riscontrato la totale assenza di beni e la mancanza di una documentazione contabile organizzata;
Lavoro commissionato e personale:
-sproporzione lavoro/fatturato: Il confronto tra la forza lavoro Società_6 s.r.l. e il valore dei tubi fatturati ha evidenziato una rilevante sproporzione, tanto che, in alcuni mesi, la produzione fatturata per dipendente superava di oltre 7 volte la paga netta spettante
(ad esempio, “Il fatturato Società_6 2017 ed il costo dei dipendenti Società_6 pagato da Resistente_1 emerge quanto segue…il costo sostenuto per i dipendenti Società_6 avrebbe prodotto tubi da riversate nella commessa TEMPA ROSSA Per un valore di lavorazione di oltre 7 volte superiore a quanto effettivamente pagato ai dipendenti”: pagina 23 del PVC );
-dipendenti sotto controllo Resistente_1: I lavoratori formalmente assunti dalla Società_6 s.r.l. erano in sostanza dipendenti della Resistente_1 s.r.l., come riscontrato dalle dichiarazioni rese da dipendenti Società_6 s.r.l., che avevano confermato di aver lavorato per conto della Resistente_1 s.r.l., di aver ricevuto da essa le direttive e talvolta anche direttamente le retribuzioni. In particolare, si legge nel processo verbale di constatazione (a pagina 21), “9 di essi, ossia Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8 e DE Nominativo_9 […] hanno dichiarato di aver svolto la propria opera per conto della Resistente_1 e di altre imprese (clienti Società_6); talvolta, di essere stati contattati direttamente dalla Resistente_1, di aver ricevuto da questa le direttive ed anche le retribuzioni;
i dipendenti Nominativo_5 e Nominativo_4 sono stati sentiti - in qualità di persone informate sui fatti - anche da militari di questo reparto (vgs Allegati n.ri.
37 e 38: verbali di A.S.l. redatti nei confronti dei predetti), ed hanno sostanzialmente confermato quanto riferito ai funzionari INPS). In particolare: il Nominativo_5 ha dichiarato di non aver mai conosciuto Nominativo_10 ; e prendeva direttive dai responsabili della Società_2 S.p.A. azienda presso cui prestava la propria opera;
le buste paga gliele faceva firmare il responsabile del personale di detta impresa, dott. Nominativo_11
. Nominativo_4, invece, ha dichiarato di aver lavorato per la Resistente_1 negli anni 2014 e 2015; nel 2016 sarebbe passato alla Società_6 e, secondo quanto a lui riferito dalla Resistente_1, per lui “non sarebbe cambiato niente”; avrebbe, nel corso del 2016, visto Nominativo_10 un paio di volte, insieme a Nominativo_12, presso il capannone della Resistente_1, ove svolgeva la propria opera di dipendente. Dopo un breve periodo di formale assunzione da parte della Società_6 è stato assunto direttamente dalla Resistente_1 e poi dalla LM (altra impresa che fa capo ai figli di Nominativo_12)”;
Anomalie nei pagamenti irregolari e contabilità parallela:
-pagamenti simulatati: La maggior parte dei pagamenti annotati in contabilità a favore della Società_6 s.r.l. risultano simulati, come si è dedotto dall'esame dei conti bancari della Società_6 s.r.l., nonché della Resistente_1 s.r.l. e delle persone fisiche di Nominativo_10 (legale rappresentante della Società_6 s.r.l.) e Nominativo_12 (legale rappresentante della Società_6 s.r.l.), ” (pagine 29 e 30 del processo verbale di constatazione). In particolare, tutti gli assegni fittiziamente quietanzati – in una loro distinta – dal legale rappresentante della Società_6 s.r.l., in realtà incassati da Resistente_1 s.r.l.: la Resistente_1 s.r.l. soleva stampare delle sintesi di addebito assegni;
poi sottoscritto, per ricevuta, da Nominativo_10, annotando, in contabilità, pagamenti così eseguiti a favore della Società_6 s.r.l.; tuttavia, gli accertamenti svolti presso gli istituti di credito avevano evidenziato che i titoli in questione non fossero mai stati consegnati al Nominativo_10, bensì cambiati per contanti allo sportello” dalla stessa Resistente_1 s.r.l., sicché le quietanze sulle stampe dei titoli erano prive di qualsiasi valenza probatoria;
-prelievi immediati dei fondi bonificati: I bonifici eseguiti dalla Resistente_1 s.r.l. sui conti legati alle carte di moneta elettronica del Nominativo_10 (amministratore Società_6 s.r.l.) venivano immediatamente prelevati per contanti e mai reimpiegate per finalità di impresa;
-esistenza di documentazione extracontabile da cui si desume scarso compenso reale alla Società_6 s.r.l.: «in sede di accesso presso la sede della Resistente_1 S.r.l., in Leporano, Indirizzo_2, sono stati acquisiti documenti extracontabili, redatti dall'impresa per “finalità di controllo interno”, relativi alle movimentazioni finanziarie ed alle fatture emesse dafla Società_6 s.r.l. per gli anni 2016 e 2017, ovvero alle somme destinate a Nominativo_12 e Nominativo_10. In particolare, uno dei documenti in questione (Vgs. AIl. nr. 46), redatto su carta formato A3, reca i seguenti dati riferibili agli anni 2016 e 2017: “fatture Società_6 - periodo di emissione - imponibile fatture - IVA - totale (imponibile più IVA) e saldo progressivo totale del fatturato;
importo direttamente pagato ai dipendenti Società_6, a mezzo bonifici;
importo girocontato a Nominativo_10 (Nominativo_12) su imp. (imponibile) fatture;
importo girocontato a Nominativo_10 per le sole fatture di novembre e dicembre 2016 (quelle di importo “inverosimile”, di cui è detto in precedenza;
Importo realmente pagato a Società_6 (su imponibile fatture) […]» (pagina 23 processo verbale di constatazione). Orbene, tale documento extracontabile riepilogativo dei reali rapporti tra Resistente_1 s.r.l. e Società_6 s.r.l. ha evidenziato che, a fronte di un fatturato lordo 2016/2017 di € 1.465.348,20, alla Società_6 s.r.l. sono stati pagati realmente solo € 180.187,00 (pagina 26 processo verbale di constatazione).
Orbene, se taluno dei suddetti argomenti può essere effettivamente controvertibile, altri, qui non oggetto di puntuale e documentata contestazione, fanno emergere in modo evidente che la Società_6 s.r.l. operasse come uno schermo cartolare privo di strutture, mezzi e competenze per i servizi fatturati, il cui unico scopo era fornire manodopera mascherata per Resistente_1 s.r.l. e permettere a quest'ultima di generare costi fittizi per evadere imposte e contributi: questi ultimi, evidentemente, non corrisposti, altrimenti non si spiegherebbe la causa previdenziale di cui alla sentenza n. 1971 del 15 settembre 2021 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Taranto.
In particolare, non sono da poco l'accertata (da parte della Guardia di Finanza) assenza di sede effettiva, di beni di proprietà della Società_6 s.r.l. e di una ordinata contabilità. Quanto ai beni, la giustificazione data da parte appellante (Società_4 s.p.a. e Società_5 s.p.a. “avevano preteso, per la realizzazione delle opere oggetto di detti ordini, quale condizione essenziale per la qualità della produzione, che venissero utilizzate esclusivamente attrezzature certificate di cui Resistente_1 RL era dotata e che, per tale ragione, aveva messo a disposizione della Società_6 Srl”: pagina 9 appello) suona come conferma che la Società_6 s.r.l. fosse (almeno per le committenti principali) impresa priva di mezzi idonei: che, si ripete, i militari della Guardia di Finanza, in effetti, attestano come inesistenti.
Così come pure la marcatissima sproporzione tra costo del lavoro e fatturato non è un elemento banale a conferma di un'operazione volta, in definitiva, a “gonfiare” i costi per ridurre il carico fiscale sul minor utile e “scaricarne” parte su un soggetto di comodo: che, come detto, ha (quanto meno) evaso i contributi.
Al riguardo, la difesa di parte appellante ha dedotto: “Il prospetto riepilogativo in cui vengono evidenziati sia gli importi delle fatture emesse da Società_6 RL ad Resistente_1 RL nel triennio 2016-2017-2018 per un imponibile complessivo di euro 1.229.793,60, sia gli importi delle “retribuzioni nette” e gli importi degli oneri sociali (come accertati dagli ispettori del Lavoro e dell'Inps) per complessivi euro 1.034.315,51, oltre all'utile aziendale di euro 195.478,04, dimostra la congruità (e veridicità) delle fatture emesse da Società_6 Srl ad Resistente_1 RL.”.
Orbene, non v'è alcun elemento documentale che confermi tali conteggi e, soprattutto, che qualcuno abbia effettivamente corrisposto esattamente quelle somme per stipendi ai dipendenti, per contributi previdenziali e accessori, per il compenso alla subappaltatrice Società_6 s.r.l.
Non solo, vi sono evidenze contrarie che ciò non sia accaduto.
La detta sentenza del Tribunale di Taranto prova chiaramente che la Società_6 s.r.l. non versò “€.554.585,46 a titolo di contribuzione e somme aggiuntive”: e il dato non è oggetto di (provata) contestazione da parte appellante.
La stessa contribuente, allegando la detta sentenza, non contesta un ulteriore dato, al riguardo, da essa rinvenibile: e, cioè, “che Resistente_1 abbia anticipato il pagamento delle retribuzioni relative alle prime mensilità” ai dipendenti formalmente assunti dalla Società_6 s.r.l.: senza, peraltro, che nulla si dica del se e quando tali importi siano stati scalati dal dovuto dalla Resistente_1 s.r.l. alla Società_6 s.r.l. per l'esecuzione del (presunto) subappalto,
Ed ancora, quanto ai pagamenti effettuati dalla Resistente_1 s.r.l. alla Società_6 s.r.l., di enorme rilievo è l'accertata presenza di quietanze su distinte di assegni che, invece di essere incassati dalla Società_6 s.r.l., in realtà lo erano dalla stessa Resistente_1 s.r.l.: meccanismo di pagamento (sostanzialmente – si assume – in contanti) davvero incomprensibile.
Ed ancora, i pochi bonifici effettuati a favore della Società_6 s.r.l., risultavano tutti oggetto di prelievo in contanti e mai reimpiegati nella detta società subappaltante (pagine 27 e seguenti processo verbale di constatazione).
Infine, clamoroso rilievo ha il rinvenimento di una vera e propria “contabilità parallela”, ovvero una documentazione extracontabile da cui si è desunto lo scarsissimo compenso reale versato alla Società_6 s.r. l., rispetto al (teorico) dovuto e, inoltre, la chiara consapevolezza di dati (stipendi effettivamente versati ai dipendenti della Società_6 s.r.l.), da parte del legale rappresentante della Resistente_1 s.r.l., teoricamente allo stesso indifferenti (si vedano, ad esempio, pagine 30 e seguenti del processo verbale di constatazione).
Si tratta di dati di rilevantissimo peso, che, in definitiva, parte appellante non contesta in alcun modo e, men che meno, confuta con dati probatori di segno opposto, se non richiamando le contrarie valutazioni del giudice del lavoro, in relazione alle omissioni contributive relative ai detti dipendenti: valutazioni che, allo stato, non hanno (così come quelle contrarie pure affermate in altre sentenze) alcun valore vincolante
(in mancanza di un giudicato) e né lo avrebbero (ove pure vi fosse il giudicato), coinvolgendo, la presente controversia, parti (oltre che dati) formalmente diversi.
Così come anche le difformi valutazioni (su altra annualità) da parte di collegio in parte diversamente composto (e con istruttoria che non è dato sapere se fosse o meno conforme a quella presente nella vicenda de qua), non possono condizionare la decisione da parte di questo collegio: così come decisioni, invece, similari alla presente prese, sempre da questa Corte, in senso conforme a quella qui adottata, su vicende analoghe riguardanti sempre la Resistente_1 s.r.l.: della cui definitività nessuna parte ha fatto cenno, peraltro.
Né può ritenersi, come accenna, in diritto, parte appellante, che, nella specie, si debba parlare di operazioni solo soggettivamente inesistenti.
È noto che la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone l'effettività dell'operazione, per beni o servizi entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture, essendovi poi simulazione soggettiva circa la provenienza della merce o dei servizi, provenienti da impresa diversa da quella figurante sulle fatture medesima (fra le tante, Cass. Sez. 5, 17/12/2008, n. 29467, Rv. 606006-01).
Nel caso di specie, tuttavia, i detti dati fanno emergere il simulato rapporto di lavoro di dipendenti, in realtà al servizio della contribuente e, dunque, l'inesistenza di prestazioni provenienti da soggetti terzi.
Non può, dunque, parlarsi della fornitura di beni e servizi da parte di soggetto diverso da quello indicato nelle fatture (operazione soggettivamente inesistente) laddove, come nella specie, chi ha eseguito dette prestazioni è, sostanzialmente, la stessa impresa committente.
Ne consegue l'esito in dispositivo, anche in relazione alle spese, in virtù del principio di soccombenza.
La liquidazione, naturalmente, non può non risentire, oltre che del valore della lite, del notevole impegno occorso per esaminare ed articolare difese in relazione alle molteplici e complesse questioni sollevate nel corso del giudizio. La liquidazione finale in dispositivo risulta a seguito della già operata riduzione di cui all'articolo 15, comma 2 sexies, decreto legislativo 546/1992.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento opposto. Condanna la Resistente_1 RL al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate di Taranto che si liquidano in € 4.500,00 per il primo grado ed in € 5.000,00 per il presente grado di giudizio oltre accessori di legge se dovuti.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(UC VA) (AR GN)