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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n°2204/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in persona del giudice dott.ssa SA ME, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°2204 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 pendente tra e , rappresentati e difesi dall'Avv. Felice Chiarelli per Parte_1 Parte_2 mandato in atti;
attori
e
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Tommaso Sciortino per mandato in atti;
Controparte_1 convenuta
e
, nato a [...] l'[...], e , nato a [...] il 20 CP_2 Controparte_3 dicembre 1957; convenuti contumaci
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio e esponendo di vantare un credito CP_2 Controparte_3 Controparte_4 complessivo derivante dall'inadempimento del contratto di permuta stipulato da e Parte_1
dante causa di , in data 4.11.2008 in NO (rep. n. Per_1 Parte_2 Persona_2
54849), in forza del quale le prime avevano venduto a , pure odierno convenuto, il lotto CP_2 di terreno sito in Casteldaccia, contrada Gelso, in Catasto identificato al fg. 1, part. 1909, riservandosi il diritto di superficie, al prezzo di € 116.000,00, da compensare con il corrispettivo dell'appalto, in virtù del quale si era obbligato alla realizzazione, sul fondo oggetto di vendita, di cinque CP_2 villette unifamiliari, di cui due sarebbero state destinate alle venditrici.
Esponevano gli attori che le opere di realizzazione delle unità immobiliari non erano state compiutamente definite, né dal punto di vista strutturale, né dal punto di vista urbanistico, nel termine di mesi 12 dalla stipula del contratto, e che, per accertare lo stato di avanzamento dei lavori nonché le opere ancora da eseguirsi, avevano instaurato procedimento per atp innanzi all'odierno tribunale, poi estinto per intervenuta transazione tra le parti, essendo intervenuto, quale coobbligato dell'originario acquirente, altresì, , pure odierno convenuto. Controparte_3
Neppure la raggiunta transazione aveva avuto buon esito e gli attori esponevano di aver introdotto procedimento per ottenere l'esatto adempimento del contratto rubricato al n. 1172/2018
R.G.
Dopo la notifica dell'atto introduttivo del citato procedimento, gli odierni attori erano venuti a conoscenza della circostanza per la quale , a mezzo del proprio procuratore CP_2 CP_3
, con atto del 24 luglio 2018 in NO (rep. n. 19525), aveva venduto ad
[...] Persona_3 CP_1
, pure oggi convenuta, la piena proprietà della villetta unifamiliare facente parte del complesso
[...] edilizio sorto sul fondo oggetto del contratto del 2008, sita in Casteldaccia (in Catasto al fg. 1, part. 4017, sub 3), piani terra e primo.
Precisavano gli attori che l'acquirente della villetta fosse perfettamente a conoscenza che sull'unità immobiliare gravasse la trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 11.7.2018, ai nn.
27056/20587, in favore degli odierni attori.
Pertanto, ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., gli attori chiedevano dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita, posto in essere a detrimento della propria garanzia patrimoniale.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava integralmente la domanda spiegata Controparte_1 dall'attrice, rilevandone la carenza dei presupposti. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Rinviato il procedimento su istanza congiunta delle parti per la pendenza di trattative, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.3.2025, poi ulteriormente rinviata su richiesta delle parti al 3.11.2025, ove, preso atto dell'intervenuta transazione della lite tra le parti e della chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, la causa veniva assunta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e di , CP_2 Controparte_3 convenuti nell'odierno giudizio, i quali, pur essendo stati ritualmente citati, non si sono, tuttavia, costituiti.
Ciò detto, sulla scorta dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti nonché sulla scorta della domanda congiunta formulata con note di trattazione scritta depositate in data 31.10.2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Sul punto occorre innanzitutto rammentare, sotto il profilo teorico che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo giudice, a tale pronuncia può pervenirsi in ogni fase e grado del giudizio ordinario ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, l'accordo transattivo intervenuto nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, che può essere rilevata di ufficio dal giudice.
Per l'effetto, come congiuntamente richiesto dalle parti, deve procedersi alla cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, trascritta in data 31.7.2019 ai nn. 34749/26688 in favore di e e contro e . Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_1
Anche la regolamentazione delle spese del giudizio, infine, segue l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, che prevede la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti e Parte_1 Pt_2
, da un lato, e , dall'altro, per intervenuto accordo transattivo tra le stesse;
[...] Controparte_1 per l'effetto, ordina la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 31.7.2019 ai nn.
34749/26688 in favore di e e contro e Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_1
;
[...] dichiara integralmente compensate tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Termini Imerese, 4 dicembre 2025
Il Giudice
SA ME