Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01666/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2025, proposto da
IP Investimenti S.G.R. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Todarello, Francesco Schiano Di Cola e Federica Ferrara, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Cavriglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
nei confronti
Mvn S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento 08/04/2025 Pratica SUAP n. 23/2025, trasmesso a mezzo pec in data 08/04/2025, con cui il Comune di Cavriglia ha negato il rilascio del permesso di costruire di cui all'istanza 29/01/2025 Prot. n. 1497 - Prat. Ed. n. 2772/2025;
- di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso o consequenziale;
per l'accertamento
del diritto dell'istante a ottenere il rilascio del permesso di costruire;
per la condanna
al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavriglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La IP Investimenti S.p.a., premesso: 1) di gestire un fondo di investimento nel cui patrimonio ricade la proprietà di un complesso industriale sito nel comune di Cavriglia nell’ambito di un area ricompresa in un piano per gli investimenti produttivi; 2) che il complesso è stato concesso in locazione alla Società MVN S.r.l.; 3) di aver presentato al comune di Cavriglia una istanza di permesso di costruire per ampliare il fabbricato esistente di 15.040,40 mq; 4) che il comune di Cavriglia ha denegato l’istanza ritenendo che l’attività svolta nell’immobile dalla società locataria – così come illustrata nella allegata relazione sul suo ciclo produttivo - sarebbe incompatibile con la destinazione industriale dell’area avendo natura logistica.
Tutto ciò premesso la ricorrente impugna il provvedimento negativo per i motivi di cui appresso.
Con la prima censura essa lamenta che nonostante l’istanza di rilascio del permesso di costruire avesse ad oggetto un intervento di ampliamento di un fabbricato esistente da destinare all’insediamento di funzioni produttive il Comune l’avrebbe respinta sulla base di un ragionamento congetturale assumendo un utilizzo del fabbricato come centro logistico che non sarebbe affatto necessitato. Il Comune avrebbe dovuto, invece, attenersi all’oggetto del permesso e, casomai, contestare in un momento successivo il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile rispetto a quello assentito.
Il motivo non è fondato.
Dalla documentazione prodotta risulta evidente che la domanda di rilascio del permesso di costruire era preordinata ad adattare il capannone industriale di proprietà del fondo gestito da IP alle esigenze della attività che ivi intende svolgere la locataria la quale è stata a tutti gli effetti parte del procedimento.
La MVN S.r.l. ha infatti dato incarico al team di professionisti che hanno redatto e presentato a suo la documentazione tecnica allegata alla istanza ivi compresa la relazione sul proprio ciclo produttivo.
Quest’ultimo documento, in particolare, diversamente da quanto afferma la ricorrente non può essere considerato un elemento meramente accidentale e non influente sull’oggetto della domanda e dell’effetto autorizzativo che la stessa intendeva conseguire in quanto la sua funzione era quella di specificare in concreto la destinazione d’uso che il capannone avrebbe (legittimamente) assunto in caso di rilascio del permesso.
Il fatto che nella istanza la predetta attività sia stata classificata come produttiva costituisce semplicemente la qualificazione giuridica che ne hanno operato gli autori (e che il Comune non ha condiviso), ma non comporta certo che l’Ente potesse rilasciare il permesso considerando tamquam non esset la descrizione concreta della destinazione che il bene avrebbe assunto contenuta nella relazione sul ciclo produttivo.
Con il secondo motivo la ricorrente afferma che l’attività svolta dalla Società MVN avrebbe natura produttiva in quanto consistente: 1) nella ricezione delle singole componenti di prodotti quali colonnine di ricarica per auto elettriche, valvole, saracinesche, inverters; 2) nel montaggio delle singole componenti per la realizzazione di detti prodotti; 3) nel deposito e consegna degli stessi; 4) nella realizzazione degli imballaggi che custodiscono i prodotti assemblati (che rappresenterebbe) circa l’80% del suo fatturato); 5) nella progettazione e realizzazione di cicli di verniciatura anticorrosione per materiali utilizzati nell’impiantistica industriale e realizzazione di imballaggi specializzato per il trasporto marino.
Anche tale censura è priva di fondamento.
L’Amministrazione ha contestato che rispetto alle attività sopra indicate la componente logistica costituisce quella assolutamente prevalente.
Non vi è dubbio, e nemmeno la ricorrente lo afferma, che molte delle attività indicate nella relazione sul ciclo produttivo come il “consignment stock”, il “vendor managed inventory” o il “gobal moving” consistano in servizi avanzati di logistica i quali nulla hanno a che vede con la produzione.
La censura formulata da IP si concentra, infatti, sulla realizzazione degli imballaggi delle merci pervenute in situ e sul montaggio dei componenti che, a suo dire, farebbero assumere alla intera attività svolta MVN carattere industriale.
Il Collegio non condivide tuttavia tale assunto.
L’attività di produzione di imballi nel caso di specie non ha carattere autonomo ma è funzionale alla creazione di involucri destinati a proteggere le merci in transito presso il magazzino di MVN e, quindi, è servente rispetto alla movimentazione delle merci.
Relativamente alla attività di montaggio occorre distinguere fra l’attività di predisposizione dei kit (cd. “kitting” che, in base al progetto presentato, occupa una parte non trascurabile degli spazi del capannone) e il vero e proprio montaggio dei componenti.
Il kitting, consistendo nella disposizione dei vari pezzi di cui il prodotto finito si compone in un unico contenitore, rientra a pieno titolo nella logistica.
Diversamente il montaggio, specie qualora avvenga attraverso macchinari, inerisce alla produzione in quanto comporta la creazione di nuovi manufatti.
Tuttavia, stando progetto presentato, (si veda la planimetria operativa acclusa alla istanza come tavola n. 17), l’area destinata alla lavorazione di materie prime occupa uno spazio di proporzioni ridotte rispetto alle funzioni di tipo logistico e non può valere ad attribuire una connotazione industriale all’intero capannone, stante anche la mancanza di alcuna precisazione in ordine alla percentuale delle merci stoccate che sono frutto di assemblaggi intervenuti in loco rispetto alle altre.
Appare quindi chiaro che nel caso di specie non si è al cospetto di una attività logistica servente rispetto ad una produzione industriale o artigianale ma, all’opposto, di una attività di produzione (di imballaggi) funzionale ad una attività logistica primaria oppure rispetto alla stessa residuale (montaggio).
Detta attività è stata quindi correttamente ritenuta dal comune incongrua rispetto alla destinazione industriale della zona.
Le domande proposte con il ricorso devono quindi essere respinte.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO AR UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | RO AR UC |
IL SEGRETARIO