Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 20/04/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2026, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Incerpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del decreto del Questore di Cagliari, Cat. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata revocata la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata al Sig. -OMISSIS- per la raccolta delle scommesse nel locale sito in -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, preparatorio o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento del -OMISSIS-, gli atti istruttori richiamati nel provvedimento finale, le note interne, gli accertamenti e i pareri non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cagliari.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Antonio PL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
In data -OMISSIS- la Questura di Cagliari aveva rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, la licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S., poi rinnovata nel 2019, avente a oggetto l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse presso un locale sito in -OMISSIS-.
Nel -OMISSIS- la medesima Questura aveva, poi, avviato un procedimento di revoca del titolo alla luce di indagini nel frattempo avviate nei confronti (tra gli altri) del medesimo -OMISSIS- da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, del codice penale (associazione per delinquere) e 4, commi 1 e 4 bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo dell’attività di raccolta delle scommesse), ma quel procedimento amministrativo non aveva portato all’adozione del preannunciato provvedimento di autotutela, come poi si vedrà nel dettaglio.
Tuttavia in data -OMISSIS- la Questura di Cagliari ha comunicato all’interessato l’avvio di un nuovo procedimento volto alla revoca della licenza, sulla scorta del sopravvenuto esito finale del processo penale -avente a oggetto gli stessi reati sopra descritti- celebrato innanzi al Tribunale di -OMISSIS-, il quale, con sentenza -OMISSIS-, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, precisando, però, in motivazione, che tale esito “non dimostra che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato” ed evidenziando l’esistenza di un quadro indiziario significativo a carico degli imputati.
All’esito del relativo contraddittorio procedimentale, il Questore di Cagliari ha, infine, adottato il provvedimento in epigrafe descritto, con cui ha disposto la revoca della licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse in possesso del sig. -OMISSIS-, richiamando in motivazione, qui in estrema sintesi, i contenuti della sentenza penale sopra descritta, la gravità delle relative imputazioni, l’ampia discrezionalità assegnata in materia ed il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’intervenuta prescrizione dei reati ascritti al titolare della stessa non impedisce all’Autorità di P.S. stessa di tenere conto delle relative imputazioni.
Con il ricorso ora in esame, notificato in data 3 marzo 2026, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento, sulla base di censure che saranno fra breve esaminate.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Cagliari, opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, le parti sono state edotte della possibilità che la causa fosse decisa con sentenza in forma semplificata.
All’esito della relativa discussione, il Collegio ritiene che effettivamente sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., posto che il ricorso presenta profili di manifesta infondatezza, per le ragioni che si passa a esporre.
Con distinte, ma correlate, censure parte ricorrente contesta la motivazione e l’istruttoria svolte dalla Questura, che a suo dire:
- si sarebbe limitata a un “richiamo acritico” solo di alcune parti della sentenza penale sopra decritta, trascurando quelle di segno opposto, a cominciare dal passaggio in cui il Tribunale di -OMISSIS-, recependo una conforme richiesta di “derubricazione” dei reati contestati formulata dal Pubblico Ministero, aveva ritenuto indimostrate le (originariamente contestate) aggravanti al reato associativo legate allo svolgimento di “ruoli apicali” all’interno del sodalizio criminoso;
- avrebbe, in tal modo, omesso di esprimere una “valutazione in concreto” sull’affidabilità dell’interessato, per giunta, rovesciando sullo stesso l’onere di indicare elementi probatori a sé favorevoli rispetto alle accuse ricevute, in ritenuta violazione del canone di presunzione d’innocenza consacrato dalla disciplina nazionale, dalla Carta Fondamentale dei Diritti dell’Uomo e dall’Ordinamento eurounitario;
- non avrebbe tenuto conto del fatto che le condotte contestate al sig. -OMISSIS- erano risalenti al 2014 e che successivamente era stato rilasciato in suo favore il titolo oggi in discussione (nel 2015), era stato concesso il rinnovo dello stesso (nel 2019), così come, pur all’esito di un procedimento avviato nel 2021, non era stato assunto alcun provvedimento di revoca, ragion per cui l’attuale decisione di segno opposto sarebbe priva di un’attuale base motivazionale e contraddittoria;
- avrebbe inflitto una sanzione sproporzionata, a fronte del rilevante lasso di tempo trascorso dai fatti contestati, dell’assenza di successive condotte scorrette e della gravità delle conseguenze economiche per l’interessato.
Tali censure non possono essere condivise.
Occorre partire dal presupposto, peraltro ben noto, che nella materia ora in esame esiste una discrezionalità pubblica molto estesa, quale logica conseguenza della particolare rilevanza degli interessi generali coinvolti nell’attività di raccolta delle scommesse e della conseguente necessità che l’Autorità di P.S. disponga di efficaci strumenti di controllo preventivo e successivo, da esercitarsi nel rispetto del canone di “massimo rigore” (anche) al momento della valutazione sull’affidabilità del soggetto interessato a svolgere l’attività.
Naturale corollario di tale impostazione di fondo è che le relative decisioni amministrative possano essere sindacate in sede giurisdizionale solo in relazione a violazioni di norme puntuali ovvero per vizi istruttori e motivazionali oggettivi ed evidenti (si vedano, al riguardo, ex multis e da ultimo, T.A.R. -OMISSIS-, Sez. IV, 21 marzo 2025; T.A.R. Napoli, Sez. V, 26 febbraio 2025, n. 1566; T.A.R. -OMISSIS-, Sez. IV, 19 luglio 2024, n. 2609; T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 27 dicembre 2023, n. 1698).
Orbene il Collegio ritiene che nel caso in esame simili elementi patologici non sussistano e che, pertanto, la decisione assunta dalla Questura di Cagliari sia perfettamente legittima, alla luce delle seguenti considerazioni:
- i reati contestati all’odierno ricorrente, pur al netto della derubricazione che aveva portato allo “stralcio” delle aggravanti (vedi supra ), restano di spiccata gravità (associazione per delinquere) e riguardano proprio l’attività di raccolta delle scommesse (esercizio abusivo della stessa, quale oggetto del sodalizio criminoso), per cui non è affatto irragionevole -ed anzi è comprensibile- che la Questura li abbia reputati indicativi di una “pericolosità sociale specifica”;
- la sentenza penale del Tribunale di -OMISSIS- citata nel provvedimento impugnato, pur avendo dichiarato l’estinzione dei reati in questione per intervenuta prescrizione, ha dato atto in motivazione dell’esistenza di un “quadro indiziario gravissimo che non conclude per l'innocenza degli imputati” (pag. 15 della sentenza stessa);
- non giova al ricorrente il fatto che le condotte penalmente rilevanti siano state riferite ad epoca anteriore al rilascio e al rinnovo della licenza oggi revocata, semplicemente perché in quegli anni le indagini erano in corso, non erano note alla Questura (che le ha conosciute solo nel 2019: vedi doc. 3 e 4 prodotti dalla difesa erariale) ed erano ancora prive di quel “vaglio giurisdizionale” intervenuto, seppur in termini di obiter dictum , solo con la sentenza del 2025 sopra citata;
- non esiste alcun contrasto logico tra l’odierno provvedimento di revoca e la mancata assunzione di analogo provvedimento all’esito del procedimento avviato nel 2021 -oltre che per quanto dianzi osservato, anche perché, come emerge dal relativo atto di avvio (doc.7 prodotto dalla difesa erariale)- quel procedimento si basava (anche) su una presunta irregolarità nei versamenti contributivi, poi, smentita nel corso del procedimento, il che spiega la mancata revoca della licenza, peraltro accompagnata da una “clausola di riserva” relativa proprio ai procedimenti penali all’epoca pendenti e dal conseguente invito all’interessato a comunicarne l’esito (vedi doc. 8 della difesa erariale), a conferma di come la Questura, lungi dal contraddirsi, abbia sempre tenuto conto dell’evolversi della situazione;
- l’impugnato provvedimento di revoca non evidenzia alcun elemento di “chiara sproporzione” valutabile nella presente sede, fondandosi, come detto, su imputazioni penali gravi e specifiche.
Per quanto sin qui esposto il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU ER, Presidente
Antonio PL, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio PL | IU ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.