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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/11/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Flaminia
D'LO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1093 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. all'udienza del 18.11.2025 e promossa da
(C.F./P.IVA , in persona del l.r. p.t., in nome e per conto di Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. GABRIELE MARIA PANINI, che la Email_1
rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE RICORRENTE - contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1
(C.F. ) CP_3 C.F._2
- PARTI RESISTENTI CONTUMACI -
OGGETTO: contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.11.2025 parte ricorrente procedeva alla discussione della causa e concludeva come da verbale e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato, la nella qualità Parte_1
di mandataria di evocava in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ecc.mo Tribunale adito, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di cui al contratto identificato in narrativa
n. 13932963 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito vantato dalla in qualità di procuratrice mandataria di nei Parte_1 Controparte_1
confronti dei Sig.ri e , della somma complessiva di Parte_2 CP_3
Euro 38.426,01, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal dovuto sino al saldo. E
PER L'EFFETTO
- Condannare i Sig.ri al pagamento della somma di Parte_2 CP_3
Euro 38.426,01 alla data del 19.12.2012, oltre agli interessi nella misura convenzionalmente pattuita a decorrere dal 20.12.2012 e sino all'integrale soddisfo;
- Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento delle proprie pretese, la ricorrente deduceva:
• che, nel gennaio 2008, sottoscriveva con il contratto di Controparte_2 CP_4
finanziamento n. 13932963 (doc. 3 fascicolo ricorrente) e che CP_3
s'impegnava alla restituzione degli importi quale coobbligato;
• che i resistenti si rendevano inadempienti nel pagamento delle rate;
• che maturavano, quindi, un'esposizione debitoria di euro 38.426,01 alla data del
19.12.2012 oltre agli interessi di mora (doc. 4 fascicolo ricorrente);
• che il credito era stato ceduto da a (doc. 5 e 6 fascicolo CP_4 Controparte_5
ricorrente) e da quest'ultima a con pubblicazione in GU in data Controparte_1
02.04.2022 (docc. 7 e 8 fascicolo ricorrente);
• che aveva conferito procura speciale a Controparte_1 Parte_3
la quale, a sua volta, conferiva procura speciale a
[...] Parte_1
2 • che la cessione del credito e contestuale messa in mora veniva notificata presso la residenza dei resistenti mediante missiva del 09.05.2022 (doc. 9 fascicolo ricorrente);
• che le condizioni generali del contratto di finanziamento prevedevano la facoltà del creditore di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di due rate;
• che l'inadempimento di parte resistente era documentalmente dimostrato (doc. 4 fascicolo ricorrente).
Nonostante la regolarità delle notifiche, e non si Controparte_2 CP_3
costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 15.07.2025.
All'udienza del 18.11.2025, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni e discuteva ex art. 281 sexies c.p.c.; il Giudice, quindi, riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento del diritto di credito vantato da nella sua qualità di mandataria di nei Parte_1 Controparte_1
confronti di e , in ragione del mancato adempimento Controparte_2 CP_3
all'obbligo restitutorio discendente dal contratto di finanziamento n. 13932963 originariamente intercorso con e conseguente loro condanna al pagamento CP_4
dell'insoluto.
1.Sull'onere della prova.
Vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, il Tribunale ricorda, anzitutto, che risulta, a carico del creditore, l'onere di provare la fonte legale o negoziale del proprio credito limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento di controparte mentre il debitore ha l'onere di provare di avare adempiuto all'obbligazione ovvero l'esistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato
(da ultimo anche Cassazione civile sez. III, 28/06/2024, n.17915 che richiama Cass. SSUU n.
15533/2001).
3
2. Nel merito.
Nel merito, la ha depositato agli atti il contratto di finanziamento debitamente Parte_1
sottoscritto da e , quest'ultima nella sua qualità di Parte_2 CP_3
coobbligato.
Il suddetto contratto prevedeva l'erogazione da parte di di euro 30.000 e la Pt_4
restituzione dell'importo oltre gli interessi (euro 49.152) da parte dei debitori in 120 mensilità decorrenti dal 01.05.2008 per anni 10 (doc. 3 fascicolo ricorrente).
Il ricorrente ha poi depositato, sub doc. 4, l'estratto conto al 19.12.2012 da cui si evince il mancato pagamento di più di n. 2 rate.
Il creditore ha, altresì, provato la cessione del credito da a (doc. Pt_4 Controparte_5
5 e 6 fascicolo ricorrente) e, da quest'ultima, a attuale titolare del Controparte_1
credito (doc. 7, 8 e 9 fascicolo ricorrente). E', inoltre, provato il conferimento della procura speciale da a per “riscuotere, gestire, Controparte_1 Parte_3
liquidare e, più in generale, disporre dei crediti dei quali la Società è e sarà titolare e diritti collegati (i "Crediti"), nonché (ii) di gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale, con riferimento ai
Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debitori ceduti e garanti” (doc. 2 fascicolo ricorrente). È poi provata, anche, l'intervenuta procura speciale da a affinché “possa, in nome e Parte_3 Parte_1
per conto della società compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o Controparte_1
utili e/o opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico:
(i) di riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti dei quali la Società
è e/o sarà titolare e per la cui gestione è stato conferito mandato dalla Società allo Pt_5
e diritti collegati (i "Crediti"), nonché
[...]
(ii) di gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data
4 della presente procura speciale, con riferimento ai Crediti nei confronti dei debitori ceduti
e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debitori ceduti e garanti” (doc. 1 fascicolo ricorrente).
Il ricorrente ha poi dato atto di avere richiesto, con missiva del 09.05.2022 ritornata al mittente per compiuta giacenza (doc. 9 fascicolo ricorrente), il pagamento integrale degli importi residui con ciò avvalendosi inequivocabilmente della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Ora, il creditore chiede, in primo luogo, che venga accertata la risoluzione del contratto di finanziamento n. 13932963.
La domanda dovrà essere rigettata in quanto è certo che dal finanziatore Pt_4
all'attuale titolare del credito, vi è stata una continua catena di Controparte_1
cessioni di credito ma non anche del contratto.
Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte sul punti, si ricorda che “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8579 del 29/03/2024).
Nel caso di specie, non è in contestazione che sia una mera cessionaria Controparte_1
del credito e non del contratto che, pertanto, è rimasto sempre nella titolarità
5 dell'originaria creditrice cedente che non risulta – dalla documentazione agli Parte_4
atti – abbia mai comunicato ai debitori di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art 22, dichiarazione invero necessaria perché si produca l'effetto risolutivo secondo quanto previsto dall'art. 1456 co. 2 c.c.
La domanda di risoluzione deve, pertanto, essere rigettata.
Tuttavia, è, senz'altro, legittimata ad agire per il recupero del credito sorto dal Parte_1
contratto di finanziamento de qua. In particolare, l'art. 22 del contratto prevede che “il mancato pagamento di almeno due rate comporta la facoltà per di dichiarare la Parte_4
decadenza del beneficio del termine per quanto riguarda i finanziamenti finalizzati finanziamenti personali e la linea di fido ad uso rotativo…. Sia in caso di decadenza dal beneficio del termine sia in caso di risoluzione del contratto il cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione in caso di finanziamento finalizzato finanziamento personale o linea di fido ad uso rotativo il capitale residuo scaduto e a scadere e gli interessi dovuti”.
Sul punto, la ha provato di avere inviato la missiva del 09.05.2022, la cui Parte_1
notifica si è perfezionata per compiuta giacenza (doc. 9 fascicolo ricorrente) contenente la comunicazione di avvenuta cessione e l'intimazione ad adempiere l'intero debito residuo.
Tale richiesta evidenzia la volontà inequivocabile di avvalersi della decadenza del beneficio del termine che è una facoltà esercitabile anche dalla cessionaria trattandosi di esercizio di un diritto necessario alla realizzazione del credito ceduto (in generale sull'art. 1186 c.c. si veda Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, n.24330).
Applicando, quindi, i principi già espressi in tema di onere probatorio, il Tribunale può affermare che la ricorrente ha provato la propria fonte contrattuale del credito ed allegato l'inadempimento dei debitori i quali, tra l'altro, sono rimasti contumaci, pur avendo ricevuto la notifica del presente ricorso;
ora se è pure vero che la contumacia non equivale a mancata contestazione né a confessione, è altrettanto vero che non può determinare
6 alcuna variazione alle regole del riparto dell'onere della prova (principio da ultimo espresso anche da Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, n.10640).
Alla luce di quanto sopra e delle prove in atti, il Tribunale accerta e dichiara, quindi, che il debito residuo di e è pari a euro 38.426,01 al Controparte_2 CP_3
19.12.2012 come da estratto conto prodotto agli atti;
da ciò consegue che i resistenti devono essere condannati al pagamento di tale importo.
Quanto agli interessi moratori richiesti dal creditore vale, invece, quanto si dirà di seguito.
Come noto, il Giudice deve procedere, anche d'ufficio (Cass. SSUU n. 9479/2023), al giudizio di vessatorietà delle clausole su cui si fonda il credito azionato in giudizio.
Il contratto azionato è certamente concluso con un consumatore gravando sul creditore la prova che trattasi di contratto escluso dall'applicazione della normativa a tutela del consumatore;
tale prova non è stata fornita.
Ora, l'art. 22 del contratto in atti prevede un tasso degli interessi di mora mensile pari a
1,5% sull'intero capitale non pagato che risulta eccessivo rispetto al TAN del contratto quantificato in 8,21%. Tale disposizione risulta, in assenza di prova di specifica trattativa individuale, eccessivamente onerosa ed in contrasto con l'art. 33 lett. f del Codice del
Consumo.
Pertanto, la clausola 22 del contratto deve essere dichiarata parzialmente abusiva quanto agli interessi di mora pari al 1,5% mensile;
ne consegue la sua declaratoria di nullità parziale.
Secondo quanto statuito della CGUE (CGUE 14.06.2012 in C-618/10 Banco Español de
Crédito; CGUE 18.11.2021 in C-212/20 A. c. S.A.; CGUE 12.01.2023 in C-395/2023 in D.V. c.
M.A,) la declaratoria di nullità parziale non comporta, però, la sua eterointegrazione e sostituzione in ragione della natura deterrente della nullità protettiva, con la conseguenza che non verranno riconosciuti gli interessi di mora al tasso legale (che, in ogni caso, avrebbero potuto decorrere solo dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine da parte dell'attuale titolare del credito).
7 Trattandosi di obbligazione pecuniaria, sulla somma di euro 38.426,01 decorrono, invece, gli interessi ex art. 1282 c.c. dal 28.05.2025 (data di perfezionamento della notifica del ricorso) sino all'effettivo saldo.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza dei resistenti e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 26.001 a euro 52.000 – parametri minimi con esclusione della fase istruttoria in relazione all'attività effettivamente svolta e attesa la semplicità delle questioni trattate ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di dichiarazione di risoluzione del contratto di finanziamento n.
13932963 sottoscritto tra GO RL e;
Controparte_2
- accerta il diritto di credito della in qualità di procuratrice mandataria di Parte_1
nei confronti di e e per Controparte_1 Controparte_2 CP_3
l'effetto condanna i resistenti al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 38.426,01 oltre gli interessi ex art. 1282 c.c. dal 28.05.2025 e sino all'effettivo saldo;
- dichiara la nullità ex art. 33 Cod. Cons. della clausola 22 del contratto con riferimento agli interessi di mora al 1,5% mensile;
- condanna e al pagamento in favore di Controparte_2 CP_3 Pt_1
in qualità di procuratrice mandataria di delle spese del
[...] Controparte_1
presente giudizio, che liquida in euro 2.906 a titolo di compensi, oltre ad euro 545 per
8 esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Varese, 25.11.2025.
Il Giudice
Flaminia D'LO
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SEZIONE SECONDA CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Flaminia
D'LO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1093 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. all'udienza del 18.11.2025 e promossa da
(C.F./P.IVA , in persona del l.r. p.t., in nome e per conto di Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. GABRIELE MARIA PANINI, che la Email_1
rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE RICORRENTE - contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1
(C.F. ) CP_3 C.F._2
- PARTI RESISTENTI CONTUMACI -
OGGETTO: contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.11.2025 parte ricorrente procedeva alla discussione della causa e concludeva come da verbale e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato, la nella qualità Parte_1
di mandataria di evocava in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ecc.mo Tribunale adito, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di cui al contratto identificato in narrativa
n. 13932963 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito vantato dalla in qualità di procuratrice mandataria di nei Parte_1 Controparte_1
confronti dei Sig.ri e , della somma complessiva di Parte_2 CP_3
Euro 38.426,01, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal dovuto sino al saldo. E
PER L'EFFETTO
- Condannare i Sig.ri al pagamento della somma di Parte_2 CP_3
Euro 38.426,01 alla data del 19.12.2012, oltre agli interessi nella misura convenzionalmente pattuita a decorrere dal 20.12.2012 e sino all'integrale soddisfo;
- Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento delle proprie pretese, la ricorrente deduceva:
• che, nel gennaio 2008, sottoscriveva con il contratto di Controparte_2 CP_4
finanziamento n. 13932963 (doc. 3 fascicolo ricorrente) e che CP_3
s'impegnava alla restituzione degli importi quale coobbligato;
• che i resistenti si rendevano inadempienti nel pagamento delle rate;
• che maturavano, quindi, un'esposizione debitoria di euro 38.426,01 alla data del
19.12.2012 oltre agli interessi di mora (doc. 4 fascicolo ricorrente);
• che il credito era stato ceduto da a (doc. 5 e 6 fascicolo CP_4 Controparte_5
ricorrente) e da quest'ultima a con pubblicazione in GU in data Controparte_1
02.04.2022 (docc. 7 e 8 fascicolo ricorrente);
• che aveva conferito procura speciale a Controparte_1 Parte_3
la quale, a sua volta, conferiva procura speciale a
[...] Parte_1
2 • che la cessione del credito e contestuale messa in mora veniva notificata presso la residenza dei resistenti mediante missiva del 09.05.2022 (doc. 9 fascicolo ricorrente);
• che le condizioni generali del contratto di finanziamento prevedevano la facoltà del creditore di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di due rate;
• che l'inadempimento di parte resistente era documentalmente dimostrato (doc. 4 fascicolo ricorrente).
Nonostante la regolarità delle notifiche, e non si Controparte_2 CP_3
costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 15.07.2025.
All'udienza del 18.11.2025, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni e discuteva ex art. 281 sexies c.p.c.; il Giudice, quindi, riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento del diritto di credito vantato da nella sua qualità di mandataria di nei Parte_1 Controparte_1
confronti di e , in ragione del mancato adempimento Controparte_2 CP_3
all'obbligo restitutorio discendente dal contratto di finanziamento n. 13932963 originariamente intercorso con e conseguente loro condanna al pagamento CP_4
dell'insoluto.
1.Sull'onere della prova.
Vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, il Tribunale ricorda, anzitutto, che risulta, a carico del creditore, l'onere di provare la fonte legale o negoziale del proprio credito limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento di controparte mentre il debitore ha l'onere di provare di avare adempiuto all'obbligazione ovvero l'esistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato
(da ultimo anche Cassazione civile sez. III, 28/06/2024, n.17915 che richiama Cass. SSUU n.
15533/2001).
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2. Nel merito.
Nel merito, la ha depositato agli atti il contratto di finanziamento debitamente Parte_1
sottoscritto da e , quest'ultima nella sua qualità di Parte_2 CP_3
coobbligato.
Il suddetto contratto prevedeva l'erogazione da parte di di euro 30.000 e la Pt_4
restituzione dell'importo oltre gli interessi (euro 49.152) da parte dei debitori in 120 mensilità decorrenti dal 01.05.2008 per anni 10 (doc. 3 fascicolo ricorrente).
Il ricorrente ha poi depositato, sub doc. 4, l'estratto conto al 19.12.2012 da cui si evince il mancato pagamento di più di n. 2 rate.
Il creditore ha, altresì, provato la cessione del credito da a (doc. Pt_4 Controparte_5
5 e 6 fascicolo ricorrente) e, da quest'ultima, a attuale titolare del Controparte_1
credito (doc. 7, 8 e 9 fascicolo ricorrente). E', inoltre, provato il conferimento della procura speciale da a per “riscuotere, gestire, Controparte_1 Parte_3
liquidare e, più in generale, disporre dei crediti dei quali la Società è e sarà titolare e diritti collegati (i "Crediti"), nonché (ii) di gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale, con riferimento ai
Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debitori ceduti e garanti” (doc. 2 fascicolo ricorrente). È poi provata, anche, l'intervenuta procura speciale da a affinché “possa, in nome e Parte_3 Parte_1
per conto della società compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o Controparte_1
utili e/o opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico:
(i) di riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti dei quali la Società
è e/o sarà titolare e per la cui gestione è stato conferito mandato dalla Società allo Pt_5
e diritti collegati (i "Crediti"), nonché
[...]
(ii) di gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data
4 della presente procura speciale, con riferimento ai Crediti nei confronti dei debitori ceduti
e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debitori ceduti e garanti” (doc. 1 fascicolo ricorrente).
Il ricorrente ha poi dato atto di avere richiesto, con missiva del 09.05.2022 ritornata al mittente per compiuta giacenza (doc. 9 fascicolo ricorrente), il pagamento integrale degli importi residui con ciò avvalendosi inequivocabilmente della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Ora, il creditore chiede, in primo luogo, che venga accertata la risoluzione del contratto di finanziamento n. 13932963.
La domanda dovrà essere rigettata in quanto è certo che dal finanziatore Pt_4
all'attuale titolare del credito, vi è stata una continua catena di Controparte_1
cessioni di credito ma non anche del contratto.
Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte sul punti, si ricorda che “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8579 del 29/03/2024).
Nel caso di specie, non è in contestazione che sia una mera cessionaria Controparte_1
del credito e non del contratto che, pertanto, è rimasto sempre nella titolarità
5 dell'originaria creditrice cedente che non risulta – dalla documentazione agli Parte_4
atti – abbia mai comunicato ai debitori di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art 22, dichiarazione invero necessaria perché si produca l'effetto risolutivo secondo quanto previsto dall'art. 1456 co. 2 c.c.
La domanda di risoluzione deve, pertanto, essere rigettata.
Tuttavia, è, senz'altro, legittimata ad agire per il recupero del credito sorto dal Parte_1
contratto di finanziamento de qua. In particolare, l'art. 22 del contratto prevede che “il mancato pagamento di almeno due rate comporta la facoltà per di dichiarare la Parte_4
decadenza del beneficio del termine per quanto riguarda i finanziamenti finalizzati finanziamenti personali e la linea di fido ad uso rotativo…. Sia in caso di decadenza dal beneficio del termine sia in caso di risoluzione del contratto il cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione in caso di finanziamento finalizzato finanziamento personale o linea di fido ad uso rotativo il capitale residuo scaduto e a scadere e gli interessi dovuti”.
Sul punto, la ha provato di avere inviato la missiva del 09.05.2022, la cui Parte_1
notifica si è perfezionata per compiuta giacenza (doc. 9 fascicolo ricorrente) contenente la comunicazione di avvenuta cessione e l'intimazione ad adempiere l'intero debito residuo.
Tale richiesta evidenzia la volontà inequivocabile di avvalersi della decadenza del beneficio del termine che è una facoltà esercitabile anche dalla cessionaria trattandosi di esercizio di un diritto necessario alla realizzazione del credito ceduto (in generale sull'art. 1186 c.c. si veda Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, n.24330).
Applicando, quindi, i principi già espressi in tema di onere probatorio, il Tribunale può affermare che la ricorrente ha provato la propria fonte contrattuale del credito ed allegato l'inadempimento dei debitori i quali, tra l'altro, sono rimasti contumaci, pur avendo ricevuto la notifica del presente ricorso;
ora se è pure vero che la contumacia non equivale a mancata contestazione né a confessione, è altrettanto vero che non può determinare
6 alcuna variazione alle regole del riparto dell'onere della prova (principio da ultimo espresso anche da Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, n.10640).
Alla luce di quanto sopra e delle prove in atti, il Tribunale accerta e dichiara, quindi, che il debito residuo di e è pari a euro 38.426,01 al Controparte_2 CP_3
19.12.2012 come da estratto conto prodotto agli atti;
da ciò consegue che i resistenti devono essere condannati al pagamento di tale importo.
Quanto agli interessi moratori richiesti dal creditore vale, invece, quanto si dirà di seguito.
Come noto, il Giudice deve procedere, anche d'ufficio (Cass. SSUU n. 9479/2023), al giudizio di vessatorietà delle clausole su cui si fonda il credito azionato in giudizio.
Il contratto azionato è certamente concluso con un consumatore gravando sul creditore la prova che trattasi di contratto escluso dall'applicazione della normativa a tutela del consumatore;
tale prova non è stata fornita.
Ora, l'art. 22 del contratto in atti prevede un tasso degli interessi di mora mensile pari a
1,5% sull'intero capitale non pagato che risulta eccessivo rispetto al TAN del contratto quantificato in 8,21%. Tale disposizione risulta, in assenza di prova di specifica trattativa individuale, eccessivamente onerosa ed in contrasto con l'art. 33 lett. f del Codice del
Consumo.
Pertanto, la clausola 22 del contratto deve essere dichiarata parzialmente abusiva quanto agli interessi di mora pari al 1,5% mensile;
ne consegue la sua declaratoria di nullità parziale.
Secondo quanto statuito della CGUE (CGUE 14.06.2012 in C-618/10 Banco Español de
Crédito; CGUE 18.11.2021 in C-212/20 A. c. S.A.; CGUE 12.01.2023 in C-395/2023 in D.V. c.
M.A,) la declaratoria di nullità parziale non comporta, però, la sua eterointegrazione e sostituzione in ragione della natura deterrente della nullità protettiva, con la conseguenza che non verranno riconosciuti gli interessi di mora al tasso legale (che, in ogni caso, avrebbero potuto decorrere solo dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine da parte dell'attuale titolare del credito).
7 Trattandosi di obbligazione pecuniaria, sulla somma di euro 38.426,01 decorrono, invece, gli interessi ex art. 1282 c.c. dal 28.05.2025 (data di perfezionamento della notifica del ricorso) sino all'effettivo saldo.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza dei resistenti e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 26.001 a euro 52.000 – parametri minimi con esclusione della fase istruttoria in relazione all'attività effettivamente svolta e attesa la semplicità delle questioni trattate ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di dichiarazione di risoluzione del contratto di finanziamento n.
13932963 sottoscritto tra GO RL e;
Controparte_2
- accerta il diritto di credito della in qualità di procuratrice mandataria di Parte_1
nei confronti di e e per Controparte_1 Controparte_2 CP_3
l'effetto condanna i resistenti al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 38.426,01 oltre gli interessi ex art. 1282 c.c. dal 28.05.2025 e sino all'effettivo saldo;
- dichiara la nullità ex art. 33 Cod. Cons. della clausola 22 del contratto con riferimento agli interessi di mora al 1,5% mensile;
- condanna e al pagamento in favore di Controparte_2 CP_3 Pt_1
in qualità di procuratrice mandataria di delle spese del
[...] Controparte_1
presente giudizio, che liquida in euro 2.906 a titolo di compensi, oltre ad euro 545 per
8 esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Varese, 25.11.2025.
Il Giudice
Flaminia D'LO
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