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Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/03/2026, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08746/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01609 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08746/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in ottemperanza iscritto al numero di registro generale 8746 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando OT e
NA OT, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - sezione VI del -OMISSIS-n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati; N. 08746/2025 REG.RIC.
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere IO
Franconiero e udito per la parte ricorrente l'avvocato NA OT, anche per delega dell'avvocato Ferdinando OT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'odierno ricorrente, al quale il Comune di Napoli ha a suo tempo contestato (con determinazione dell'-OMISSIS-) una lottizzazione abusiva su un'area di circa 53.000 mq in località Pianura, comprendente numerose particelle catastali, agisce per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza della VI sezione di questo Consiglio di Stato i cui estremi sono indicati in intestazione, che ha accertato che la lottizzazione ha riguardato solo alcuni mappali.
2. Sulla base della verificazione appositamente disposta, il giudicato ha infatti statuito che sono state interessate dalla lottizzazione abusiva le sole particelle -OMISSIS- del
-OMISSIS-. Ciò in conformità al giudicato penale per i medesimi fatti, di cui alla sentenza di Corte di cassazione penale del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, che si è stabilito avere efficacia vincolante ex art. 651 cod. proc. pen. nel giudizio amministrativo di cognizione.
3. Con il presente ricorso in ottemperanza si chiede pertanto che in esecuzione del giudicato amministrativo il Comune di Napoli disponga la cancellazione della iscrizione pregiudizievole, con retrocessione al ricorrente delle particelle catastali sopra indicate.
4. L'amministrazione comunale si è costituita in resistenza. N. 08746/2025 REG.RIC.
DIRITTO
1. La domanda di retrocessione delle particelle catastali che il giudicato amministrativo azionato nel presente giudizio di ottemperanza ha accertato essere non interessate dalla lottizzazione abusiva contestata al ricorrente è infondata.
2. Su di essa il Comune di Napoli si è pronunciato in senso negativo, con nota di prot.
n. -OMISSIS-del 4 agosto 2025, con la quale si è rappresentato che le particelle in questione, nn. -OMISSIS-del -OMISSIS-; e -OMISSIS-, sono ormai state acquisite al patrimonio dell'amministrazione per effetto della confisca disposta nei confronti del ricorrente in un distinto procedimento penale, definito dalla Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza resa «nel p.p. -OMISSIS-».
3. Si tratta più precisamente della sentenza, prodotta in questo giudizio dall'amministrazione comunale, del 18 gennaio 2022, n. -OMISSIS-, che si è limitata a revocare la confisca disposta nei gradi di merito relativamente ad uno dei capi di imputazione, confermata tuttavia per le restanti imputazioni per le quali è stata definitivamente accertata la penale responsabilità dell'imputato. Al riguardo, come si ricava dalla sentenza di primo grado, parimenti prodotta in giudizio dal Comune di
Napoli, e cioè la sentenza del Tribunale di Napoli del -OMISSIS- n. --OMISSIS- la confisca era stata disposta per l'intero complesso edilizio realizzato sulla base della contestata lottizzazione abusiva, comprendente le particelle catastali oggetto della domanda di retrocessione azionata nel presente giudizio. Va ancora precisato sul punto che in secondo grado la Corte d'appello di Napoli ha revocato la confisca su mappali diversi da quelli su cui si controverte nel presente giudizio (sentenza in data -
OMISSIS-n. -OMISSIS-/20, con cui è stata pronunciata la revoca nei confronti dei mappali-OMISSIS- del -OMISSIS-).
4. Ne deriva che la posizione espressa dalla resistente amministrazione comunale con la sopra menzionata nota in data 4 agosto 2025, prot. n. -OMISSIS-, è corretta, dal momento che l'avvenuta ablazione della proprietà delle particelle catastali, N. 08746/2025 REG.RIC.
legittimamente verificatasi in forza del giudicato penale, costituisce un insuperabile fattore impeditivo alla retrocessione delle particelle catastali di cui è stata domandata la retrocessione.
5. Vanno da ultimo esclusi profili di contrasto con il giudicato amministrativo azionato nel presente giudizio. Come infatti puntualmente sottolineato dal Comune di Napoli, nell'ordinare a quest'ultimo di rideterminarsi il giudicato ha imposto di tenere conto di «eventuali ulteriori giudicati penali che nel frattempo intervenuti». Ciò è quanto l'amministrazione ha fatto con la più volte richiamata nota, con la quale l'istanza del ricorrente finalizzata alla retrocessione delle particelle catastali per le quali egli ha agito in ottemperanza è stata legittimamente respinta.
6. Il ricorso deve quindi essere respinto.
7. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Napoli le spese di causa, liquidate in
€ 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 08746/2025 REG.RIC.
ER EP, Presidente
IO Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO Franconiero ER EP
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 08746/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01609 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08746/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in ottemperanza iscritto al numero di registro generale 8746 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando OT e
NA OT, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - sezione VI del -OMISSIS-n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati; N. 08746/2025 REG.RIC.
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere IO
Franconiero e udito per la parte ricorrente l'avvocato NA OT, anche per delega dell'avvocato Ferdinando OT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'odierno ricorrente, al quale il Comune di Napoli ha a suo tempo contestato (con determinazione dell'-OMISSIS-) una lottizzazione abusiva su un'area di circa 53.000 mq in località Pianura, comprendente numerose particelle catastali, agisce per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza della VI sezione di questo Consiglio di Stato i cui estremi sono indicati in intestazione, che ha accertato che la lottizzazione ha riguardato solo alcuni mappali.
2. Sulla base della verificazione appositamente disposta, il giudicato ha infatti statuito che sono state interessate dalla lottizzazione abusiva le sole particelle -OMISSIS- del
-OMISSIS-. Ciò in conformità al giudicato penale per i medesimi fatti, di cui alla sentenza di Corte di cassazione penale del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, che si è stabilito avere efficacia vincolante ex art. 651 cod. proc. pen. nel giudizio amministrativo di cognizione.
3. Con il presente ricorso in ottemperanza si chiede pertanto che in esecuzione del giudicato amministrativo il Comune di Napoli disponga la cancellazione della iscrizione pregiudizievole, con retrocessione al ricorrente delle particelle catastali sopra indicate.
4. L'amministrazione comunale si è costituita in resistenza. N. 08746/2025 REG.RIC.
DIRITTO
1. La domanda di retrocessione delle particelle catastali che il giudicato amministrativo azionato nel presente giudizio di ottemperanza ha accertato essere non interessate dalla lottizzazione abusiva contestata al ricorrente è infondata.
2. Su di essa il Comune di Napoli si è pronunciato in senso negativo, con nota di prot.
n. -OMISSIS-del 4 agosto 2025, con la quale si è rappresentato che le particelle in questione, nn. -OMISSIS-del -OMISSIS-; e -OMISSIS-, sono ormai state acquisite al patrimonio dell'amministrazione per effetto della confisca disposta nei confronti del ricorrente in un distinto procedimento penale, definito dalla Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza resa «nel p.p. -OMISSIS-».
3. Si tratta più precisamente della sentenza, prodotta in questo giudizio dall'amministrazione comunale, del 18 gennaio 2022, n. -OMISSIS-, che si è limitata a revocare la confisca disposta nei gradi di merito relativamente ad uno dei capi di imputazione, confermata tuttavia per le restanti imputazioni per le quali è stata definitivamente accertata la penale responsabilità dell'imputato. Al riguardo, come si ricava dalla sentenza di primo grado, parimenti prodotta in giudizio dal Comune di
Napoli, e cioè la sentenza del Tribunale di Napoli del -OMISSIS- n. --OMISSIS- la confisca era stata disposta per l'intero complesso edilizio realizzato sulla base della contestata lottizzazione abusiva, comprendente le particelle catastali oggetto della domanda di retrocessione azionata nel presente giudizio. Va ancora precisato sul punto che in secondo grado la Corte d'appello di Napoli ha revocato la confisca su mappali diversi da quelli su cui si controverte nel presente giudizio (sentenza in data -
OMISSIS-n. -OMISSIS-/20, con cui è stata pronunciata la revoca nei confronti dei mappali-OMISSIS- del -OMISSIS-).
4. Ne deriva che la posizione espressa dalla resistente amministrazione comunale con la sopra menzionata nota in data 4 agosto 2025, prot. n. -OMISSIS-, è corretta, dal momento che l'avvenuta ablazione della proprietà delle particelle catastali, N. 08746/2025 REG.RIC.
legittimamente verificatasi in forza del giudicato penale, costituisce un insuperabile fattore impeditivo alla retrocessione delle particelle catastali di cui è stata domandata la retrocessione.
5. Vanno da ultimo esclusi profili di contrasto con il giudicato amministrativo azionato nel presente giudizio. Come infatti puntualmente sottolineato dal Comune di Napoli, nell'ordinare a quest'ultimo di rideterminarsi il giudicato ha imposto di tenere conto di «eventuali ulteriori giudicati penali che nel frattempo intervenuti». Ciò è quanto l'amministrazione ha fatto con la più volte richiamata nota, con la quale l'istanza del ricorrente finalizzata alla retrocessione delle particelle catastali per le quali egli ha agito in ottemperanza è stata legittimamente respinta.
6. Il ricorso deve quindi essere respinto.
7. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Napoli le spese di causa, liquidate in
€ 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 08746/2025 REG.RIC.
ER EP, Presidente
IO Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO Franconiero ER EP
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 08746/2025 REG.RIC.