Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00831/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2024, proposto da
RI AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Calderoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del parere regionale del 10.4.2024 prot. 255710/REGCAL e notificato il 15.4.2024, nonché di ogni suo atto presupposto, connesso, conseguente e/o derivato e, in particolare, del Piano di coltura e conservazione che ha sottoposto a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 54 del R.D. 30 dicembre 1923, la particella 1002 (già 463/273), fg. Mapp. 2, del Comune di TO, di proprietà della ricorrente, vincolo mai pubblicato, né notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. ST De NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione degli atti che hanno sottoposto a vincolo il terreno di proprietà della ricorrente ai sensi dell’art. 54 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. La ricorrente, quale proprietaria di un fabbricato “ in corso di costruzione ” con annessa corte, sito in agro del Comune di TO in Località Turrati Via Piani di Alene, rappresenta che aveva presentato un progetto per il completamento del fabbricato, assentito con permesso di costruire n. 29 del 25.7.2008 e con attestazione di inizio attività n. 23888 del 10.11.2008; che, una volta intrapresi i lavori, all’esito di un sopralluogo avvenuto in data 24.3.2009, il Corpo Forestale dello Stato aveva contestato alla ricorrente di avere eseguito uno “ sbancamento di terreno saldo per la realizzazione dell’area di sedime di un fabbricato… ” cui era seguita l’irrogazione di una sanzione amministrativa di € 82,60; che, in data 4.2.2010, il Corpo Forestale dello Stato aveva sequestrato il cantiere, asserendo che le opere in corso erano state realizzate “ in assenza del permesso di costruire, senza il rispetto della normativa relativa alle opere in cemento armato ed alle costruzioni da eseguirsi in zona sismica, nonché senza la preventiva autorizzazione necessaria per la realizzazione dell'opera in area sottoposta a vincolo idrogeologico ”; che il connesso procedimento penale si era concluso con la dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per sopravvenuta prescrizione del reato - come da sentenza del Tribunale Penale di Catanzaro del 5 aprile 2016, n. 633- e che, successivamente, era stato disposto il dissequestro dell'immobile; che la ricorrente aveva inoltrato istanza di autorizzazione al completamento in sanatoria, per la quale la Regione Calabria Dipartimento Settore Foreste aveva chiesto un parere al Comune di TO per “ rendere autorizzabili gli interventi effettuati ”; che l’ente comunale aveva espresso proprio parere favorevole, condizionato ad un piano di rimboschimento compensativo; che, a fronte della istanza del 15.3.2023, la Regione aveva espresso parere negativo in data 15.4.2024.
3. Con i motivi del ricorso, rubricati il primo “ 1. Violazione di legge. Inefficacia vincolo di rimboschimento ex art. 54 RDL 3267/1923 .”, il secondo “ 2. Violazione Legge Regionale n. 30 del 4.8.2022 .” e il terzo “ 3. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Difetto assoluto di istruttoria. Irragionevolezza .”, la ricorrente ha denunciato che non si era mai perfezionato alcun vincolo boschivo sull’immobile nei termini di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 tanto che il Tribunale Penale di Catanzaro, con la sentenza del 16 novembre 2015, n. 1501, aveva assolto il proprietario di un terreno dello stesso complesso terriero della ricorrente in ragione dell’accertata mancanza dell’apposizione del suddetto vincolo; che l’intervento di completamento del fabbricato della ricorrente non era stato sottoposto ad alcun vincolo ai sensi dell’art. 2, co. 2, della Legge Regionale 4 agosto 2022, n. 30; che la documentazione richiamata dalla Regione Calabria non era mai stata sottoscritta dalla ricorrente e che non era configurabile alcun vincolo boschivo essendo la zona in esame stata urbanizzata da decenni.
4. Nel costituirsi la Regione Calabria ha chiesto rigettarsi il ricorso deducendo che l’apposizione del vincolo boschivo secondo la procedura di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 aveva trovato riscontro nelle certificazioni rilasciate dal Comune di TO nell’anno 1968; che l’applicazione del vincolo ai sensi dell’art. 54 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 era dimostrato, altresì, dal verbale di riconsegna dei terreni rimboschiti al proprietario (all’esito del rimboschimento), unitamente a copia del “ Piano di Coltura e di Conservazione ”; che non erano applicabili le disposizioni di cui alla Legge Regionale 4 agosto 2022, n. 30 dal momento che la superficie di cui è proprietaria la ricorrente era stata oggetto di interventi di rimboschimento.
5 Con distinte ordinanze (la prima dell’11 luglio 2025, n. 1224 e la successiva del 1° dicembre 2025, n. 2015), il Tribunale ha disposto che il Comune di TO, fornisse chiarimenti in ordine all’apposizione e alla formalizzazione del vincolo di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 sull’area per cui è causa.
6. Con memoria del 3.2.2026 la difesa della ricorrente ha depositato la nota che il Comune di TO ha emesso in data 2 febbraio 2026, n. 2129 in adempimento alla richiesta istruttoria di cui alla ordinanza n. 2015/2025.
7. Alla udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
8. Il primo motivo del ricorso è fondato con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura formulata dalla ricorrente.
9. Occorre premettere che le disposizioni di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 disciplinano le aree boschive e i terreni montani, introducendo un vincolo tutorio di tipo idrogeologico per impedire che un utilizzo erroneo del suolo possa cagionare un danno pubblico per effetto di fenomeni di denudazione, instabilità o turbamento del regime delle acque (art. 1).
9.1. La procedura di apposizione del suddetto vincolo è stata subordinata al rispetto della partecipazione dei proprietari dei terreni (art. 4) e all’adozione di idonee forme pubblicitarie (art. 3).
9.2. Nelle aree vincolate, sempre in una ottica di prevenzione di danni e di fenomeni di degrado, il legislatore ha imposto, altresì, talune prescrizioni da parte del competente organo relativamente alle modalità di coltivazione e utilizzo del suolo.
9.2.1. In particolare l’art. 54 ha previsto un diverso vincolo di natura inibitoria per effetto del quale nei terreni rimboschiti non è permessa la coltura agraria, il pascolo deve essere autorizzato e il proprietario deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al Piano di coltura e di conservazione approvato dall’Amministrazione.
10. Ciò premesso il Collegio osserva che nell’impugnato provvedimento n. 255710 del 10 aprile 2024 la Regione Calabria ha rigettato la richiesta per il completamento di una struttura ricettiva ubicata in località “Turatto” del Comune di TO (CZ) per la sussistenza di vincoli inibitori gravanti sull’area, rilevando che “..l’intervento proposto in progetto ricade in agro del Comune di TO (CZ)- Località Turrati, sulla particella 1002 del foglio di mappa 2 del Comune di TO (CZ) in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 ”, che la superficie oggetto di intervento era stata sottoposta a rimboschimento negli anni sessanta/settanta e che le opere collaudate erano state riconsegnate al proprietario con il Piano di coltura e conservazione del nuovo bosco con le prescrizioni formulate ai sensi dell’art. 53 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell’art. 67 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.
10.1. Orbene il Collegio ritiene che la censura formulata dalla ricorrente in ordine alla mancata dimostrazione del vincolo di cui all’art. 54 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 sia fondata in quanto l’Amministrazione comunale non ha fornito prova della esistenza del suddetto vincolo.
10.2. E, infatti, il Comune di TO, con nota del 2 febbraio 2026, n. 2129, ha comunicato che: “ In merito alla richiesta di cui all’Ordinanza n° 02015/2025 Reg. Provv. Coll. sul ricorso numero di registro generale 857 del 2024, con la presente si comunica che da una ricerca effettuata presso l’ufficio non sono stati rinvenuti atti o documenti inerenti all’apposizione del vincolo boschivo di cui all’ art. 54 del R. D. 3267/1923 .”.
10.3. Né, come sostenuto dalla difesa della Regione, può dirsi provata l’esistenza del vincolo in esame attraverso il richiamo alla certificazione delle pubblicazioni eseguite nell’anno 1968 che riguardano l’apposizione del diverso vincolo tutorio di cui all’art. 1; né tantomeno il verbale di riconsegna dei terreni rimboschiti al proprietario e la copia del Piano di Coltura danno prova della sussistenza del vincolo di cui all’art. 54 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 trattandosi di atti che presuppongono l’adozione del vincolo stesso.
10.4. In specie – come accertato nella sentenza del Tribunale Penale di Catanzaro del 16 novembre 2015, n. 1501- il Piano di Coltura costituito da un accordo privatistico tra l’allora proprietario dell’area e il Capo dell’Ispettorato Regionale del competente Dipartimento non è stato mai pubblicato e non è stato inserito nelle previsioni di Piano del Comune di TO (tanto che tale accordo non era stato comunicato allo stesso Dipartimento).
11. In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati per la fondatezza del denunciato vizio in ordine alla mancanza del vincolo di cui all’art. 54 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, restando nondimeno integra la possibilità per l’Amministrazione di rideterminarsi ulteriormente.
12. I peculiari profili interpretativi della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti indicati e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Compensate le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo AS, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
ST De NI, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ST De NI | Gerardo AS |
IL SEGRETARIO