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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1781/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ID Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa SS Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1781/2017 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. POLIZZI Parte_1 C.F._1
SILVESTRO
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. SIDOTI ROSSELLA Controparte_1 C.F._2
MARIA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero. CONCLUSIONI: la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
È stato acquisito il parere del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
INFANTINO e hanno contratto matrimonio a San Gregorio di Parte_1 Controparte_1
Catania il giorno 14.4.1999 iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 1999, Atto n. 2,
Parte I.
Dalla coppia sono nati (nt il 1.8.2000) e ( nt il 24.9.2004). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato 26.1.2017 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale con addebito al marito, prevedere un contributo di € 200,00 a carico del per la CP_1
moglie e di € 600,00 mensili per i figli. Ha dedotto la ricorrente che il marito ha lasciato la casa familiare il 30 giugno 2015, avendo intrapreso una relazione extraconiugale;
inoltre, la condotta dal , improntata al disinteresse verso la famiglia, e le violenze domestiche perpetrate dallo CP_1
stesso, hanno determinato la crisi coniugale.
In data 4.12.2017 si è costituito il resistente, contestando le deduzioni avversarie, e chiedendo di collocare i figli presso il padre, con previsione di un contributo di mantenimento a carico della madre.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 13.12.2017, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti a tutela delle parti e della prole, ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. Con
l'ordinanza presidenziale del 14.12.2017 è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre, e disciplinato il diritto di visita del padre;
è stato previsto a carico di un contributo al mantenimento per i figli di € 700,00 ( € 350,00 per Controparte_1
ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
è stata invece rigettata la richiesta di assegnazione della casa familiare, avendo l'abitazione di viale Moncada a Catania perso tale connotazione, dopo il trasferimento della madre con i figli in Piemonte (luglio 2015).
In sede presidenziale è stata altresì disposta CTU psicologica, al fine di accertare la capacità genitoriali delle parti, il rapporto con i minori e lo stato di benessere psico fisico di questi ultimi.
In data 6.5.2018 è stata depositata la relazione di CTU della dott.ssa , la quale Persona_3
evidenzia che “entrambi le figure genitoriali hanno moderate carenze nelle loro capacità genitoriali, che hanno portato, nel tempo, i figli ad avere delle idee preconcette e stereotipi sull'ideale genitoriale, familiare e dei legami affettivi” (pag. 35 della CTU), ha quindi proposto un counseling genitoriale per ricostruire i rapporti padre /figli e madre/figli, una terapia individuale con specialista in neuropsichiatria infantile per i figli.
Con ordinanza del 12.3.2019 il G.I. ha disposto la presa in carico di da parte della NPI Per_2
competente per territorio.
Esaurita l'istruttoria, ed assunta la prova orale ammessa, con ordinanza del 30.11.2022 il G.I. ha accolto l'istanza di riduzione del contributo del padre per i figli ad € 600,00 mensili, a seguito della allegata e documentata sopravvenienza di prole.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per atti conclusivi.
Parte ricorrente ha insistito in atti, evidenziando che i figli hanno continuato a vivere con la madre.
Parte resistente ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di addebito, di assegnazione della casa familiare e di contributo per l coniuge;
ha chiesto di rideterminare in € 500,00 mensili il mantenimento per i figli.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, la domanda di entrambe le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, in considerazione della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e delle condotte violente agite dallo stesso, con particolare riferimento all'episodio avvenuto in data 9 luglio 2016.
Il resistente ha, di contro, dedotto che la separazione è da attribuire alla condotta della moglie, ed ha insistito, in conclusione, per il rigetto della domanda della ricorrente. Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. Inoltre, presupposto dell'addebito è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare,
“che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.” (Cass. N. 16270/2013). Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N.
18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. N. 14840/2006).
Ritiene questo Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia fondata.
La ricorrente ha allegato al ricorso denuncia, verbale di PS del 9.7.2016 proprio e dei figli;
inoltre sono state prodotte le dichiarazioni rese del figlio , annotazione di servizio del Testimone_1
9.7.2016 e verbali di PS (all. 2 del 20.7.2018). Il resistente ha allegato denuncia nei confronti della moglie e del figlio (la querela risulta rimessa, cfr. allegato del 20.7.2018 di parte Per_1
ricorrente), e verbale di pronto soccorso (all. alla comparsa di costituzione).
Ritiene il Collegio che le condotte aggressive attribuite al assumono rilevanza senza che CP_1
occorra procedere ad ulteriore indagine sulla esistenza di una crisi coniugale già in atto: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. N.
3925/2018; N. 7388/2017).
Pertanto – a prescindere dalla valutazione della contrarietà ai doveri nascenti dal matrimonio dell'abbandono della casa familiare (a giugno 2015) da parte del – va accolta la domanda CP_1
della ricorrente e pronunciata la separazione con addebito al marito, senza che rilevino eventuali condotte della ricorrente in violazione dei doveri coniugali.
____
Nulla va disposto sull'affido dei figli e sul diritto di visita, essendo entrambi divenuti maggiorenni.
Con riguardo alle domande economiche, può essere confermato quanto disposto in sede presidenziale in relazione alla casa familiare ed all'assegno di mantenimento per il coniuge, che vanno dichiarati non dovuti.
Invero, la casa familiare, lasciata dalla ricorrente insieme ai figli nell'estate del 2015, per scelta di trasferirsi in Piemonte, ha perduto la connotazione di habitat di riferimento per la prole, nel cui esclusivo interesse viene disposta l'assegnazione.
Sul contributo per il coniuge si evidenzia che la ricorrente ha piena capacità economica e reddituale, svolgendo la professione di insegnante, come da documentazione dalla stessa allegata
(cfr. all. 3 del 20.7.2018). Ne consegue che non ricorre il presupposto del significativo squilibrio economico tra le parti, essendo anche il resistente dipendente pubblico, ed avendo entrambi capacità lavorativa.
Ciò premesso, non essendo in contestazione la condizione di non autosufficienza economica dei figli, divenuti maggiorenni nel corso del procedimento, va confermato un contributo di mantenimento a carico del padre, atteso che e continuano a vivere con la madre. Per_1 Per_2
Difatti, la ricorrente lavora come insegnante (da ultimo, ha allegato cedolino che indica uno stipendio netto di circa € 1.650,00 mensili per il 2018), mentre il è agente di polizia CP_1
penitenziaria con un reddito mensile di € 1.950,00 circa, ma gravato da prestiti e mutuo che ne riducono l'importo netto (cfr. allegati alla comparsa ed alla seconda memoria istruttoria); non risultano, invece, dimostrati maggiori redditi in capo al resistente, derivanti da partecipazioni societarie.
Appare quindi congruo confermare a carico di il contributo – già disposto con Controparte_1
ordinanza presidenziale – di € 600,00 per il mantenimento dei figli (€ 300,00 ciascuno), che continuano a vivere con la madre, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
____
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, cui è addebitata la separazione, e vanno liquidate in ragione dell'attività svolta.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti, in relazione alla finalità per cui la stessa
è stata disposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 e 2 c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio a San Gregorio Di CP_1 Parte_1
Catania il 14.4.1999 iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 1999, Atto n. 2,
Parte I, CON ADDEBITO a;
Controparte_1
2) conferma a carico di ed in favore della ricorrente un contributo per i figli di Controparte_1
€ 600,00 mensili, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €
4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
4) Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di San Gregorio di Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
5) Pone a carico di entrambe le parti in ragione della metà le spese di CTU come già liquidate in atti.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 05/09/2025. Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. SS Vittorini Dr. ID Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ID Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa SS Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1781/2017 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. POLIZZI Parte_1 C.F._1
SILVESTRO
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. SIDOTI ROSSELLA Controparte_1 C.F._2
MARIA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero. CONCLUSIONI: la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
È stato acquisito il parere del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
INFANTINO e hanno contratto matrimonio a San Gregorio di Parte_1 Controparte_1
Catania il giorno 14.4.1999 iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 1999, Atto n. 2,
Parte I.
Dalla coppia sono nati (nt il 1.8.2000) e ( nt il 24.9.2004). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato 26.1.2017 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale con addebito al marito, prevedere un contributo di € 200,00 a carico del per la CP_1
moglie e di € 600,00 mensili per i figli. Ha dedotto la ricorrente che il marito ha lasciato la casa familiare il 30 giugno 2015, avendo intrapreso una relazione extraconiugale;
inoltre, la condotta dal , improntata al disinteresse verso la famiglia, e le violenze domestiche perpetrate dallo CP_1
stesso, hanno determinato la crisi coniugale.
In data 4.12.2017 si è costituito il resistente, contestando le deduzioni avversarie, e chiedendo di collocare i figli presso il padre, con previsione di un contributo di mantenimento a carico della madre.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 13.12.2017, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti a tutela delle parti e della prole, ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. Con
l'ordinanza presidenziale del 14.12.2017 è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre, e disciplinato il diritto di visita del padre;
è stato previsto a carico di un contributo al mantenimento per i figli di € 700,00 ( € 350,00 per Controparte_1
ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
è stata invece rigettata la richiesta di assegnazione della casa familiare, avendo l'abitazione di viale Moncada a Catania perso tale connotazione, dopo il trasferimento della madre con i figli in Piemonte (luglio 2015).
In sede presidenziale è stata altresì disposta CTU psicologica, al fine di accertare la capacità genitoriali delle parti, il rapporto con i minori e lo stato di benessere psico fisico di questi ultimi.
In data 6.5.2018 è stata depositata la relazione di CTU della dott.ssa , la quale Persona_3
evidenzia che “entrambi le figure genitoriali hanno moderate carenze nelle loro capacità genitoriali, che hanno portato, nel tempo, i figli ad avere delle idee preconcette e stereotipi sull'ideale genitoriale, familiare e dei legami affettivi” (pag. 35 della CTU), ha quindi proposto un counseling genitoriale per ricostruire i rapporti padre /figli e madre/figli, una terapia individuale con specialista in neuropsichiatria infantile per i figli.
Con ordinanza del 12.3.2019 il G.I. ha disposto la presa in carico di da parte della NPI Per_2
competente per territorio.
Esaurita l'istruttoria, ed assunta la prova orale ammessa, con ordinanza del 30.11.2022 il G.I. ha accolto l'istanza di riduzione del contributo del padre per i figli ad € 600,00 mensili, a seguito della allegata e documentata sopravvenienza di prole.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per atti conclusivi.
Parte ricorrente ha insistito in atti, evidenziando che i figli hanno continuato a vivere con la madre.
Parte resistente ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di addebito, di assegnazione della casa familiare e di contributo per l coniuge;
ha chiesto di rideterminare in € 500,00 mensili il mantenimento per i figli.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, la domanda di entrambe le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, in considerazione della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e delle condotte violente agite dallo stesso, con particolare riferimento all'episodio avvenuto in data 9 luglio 2016.
Il resistente ha, di contro, dedotto che la separazione è da attribuire alla condotta della moglie, ed ha insistito, in conclusione, per il rigetto della domanda della ricorrente. Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. Inoltre, presupposto dell'addebito è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare,
“che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.” (Cass. N. 16270/2013). Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N.
18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. N. 14840/2006).
Ritiene questo Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia fondata.
La ricorrente ha allegato al ricorso denuncia, verbale di PS del 9.7.2016 proprio e dei figli;
inoltre sono state prodotte le dichiarazioni rese del figlio , annotazione di servizio del Testimone_1
9.7.2016 e verbali di PS (all. 2 del 20.7.2018). Il resistente ha allegato denuncia nei confronti della moglie e del figlio (la querela risulta rimessa, cfr. allegato del 20.7.2018 di parte Per_1
ricorrente), e verbale di pronto soccorso (all. alla comparsa di costituzione).
Ritiene il Collegio che le condotte aggressive attribuite al assumono rilevanza senza che CP_1
occorra procedere ad ulteriore indagine sulla esistenza di una crisi coniugale già in atto: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. N.
3925/2018; N. 7388/2017).
Pertanto – a prescindere dalla valutazione della contrarietà ai doveri nascenti dal matrimonio dell'abbandono della casa familiare (a giugno 2015) da parte del – va accolta la domanda CP_1
della ricorrente e pronunciata la separazione con addebito al marito, senza che rilevino eventuali condotte della ricorrente in violazione dei doveri coniugali.
____
Nulla va disposto sull'affido dei figli e sul diritto di visita, essendo entrambi divenuti maggiorenni.
Con riguardo alle domande economiche, può essere confermato quanto disposto in sede presidenziale in relazione alla casa familiare ed all'assegno di mantenimento per il coniuge, che vanno dichiarati non dovuti.
Invero, la casa familiare, lasciata dalla ricorrente insieme ai figli nell'estate del 2015, per scelta di trasferirsi in Piemonte, ha perduto la connotazione di habitat di riferimento per la prole, nel cui esclusivo interesse viene disposta l'assegnazione.
Sul contributo per il coniuge si evidenzia che la ricorrente ha piena capacità economica e reddituale, svolgendo la professione di insegnante, come da documentazione dalla stessa allegata
(cfr. all. 3 del 20.7.2018). Ne consegue che non ricorre il presupposto del significativo squilibrio economico tra le parti, essendo anche il resistente dipendente pubblico, ed avendo entrambi capacità lavorativa.
Ciò premesso, non essendo in contestazione la condizione di non autosufficienza economica dei figli, divenuti maggiorenni nel corso del procedimento, va confermato un contributo di mantenimento a carico del padre, atteso che e continuano a vivere con la madre. Per_1 Per_2
Difatti, la ricorrente lavora come insegnante (da ultimo, ha allegato cedolino che indica uno stipendio netto di circa € 1.650,00 mensili per il 2018), mentre il è agente di polizia CP_1
penitenziaria con un reddito mensile di € 1.950,00 circa, ma gravato da prestiti e mutuo che ne riducono l'importo netto (cfr. allegati alla comparsa ed alla seconda memoria istruttoria); non risultano, invece, dimostrati maggiori redditi in capo al resistente, derivanti da partecipazioni societarie.
Appare quindi congruo confermare a carico di il contributo – già disposto con Controparte_1
ordinanza presidenziale – di € 600,00 per il mantenimento dei figli (€ 300,00 ciascuno), che continuano a vivere con la madre, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
____
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, cui è addebitata la separazione, e vanno liquidate in ragione dell'attività svolta.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti, in relazione alla finalità per cui la stessa
è stata disposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 e 2 c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio a San Gregorio Di CP_1 Parte_1
Catania il 14.4.1999 iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 1999, Atto n. 2,
Parte I, CON ADDEBITO a;
Controparte_1
2) conferma a carico di ed in favore della ricorrente un contributo per i figli di Controparte_1
€ 600,00 mensili, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €
4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
4) Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di San Gregorio di Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
5) Pone a carico di entrambe le parti in ragione della metà le spese di CTU come già liquidate in atti.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 05/09/2025. Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. SS Vittorini Dr. ID Greco