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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 8525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8525 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 18 luglio
2025
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 15464 del R.G. per l'anno 2024,
da
Parte_1
con gli Avv.ti Marina Pace
Ricorrente
contro
CP_1
con l'Avv. Maria Carla Attanasio
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento che ha instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il CTU incaricato, pur riconoscendo il diritto della Signora all'assegno ordinazione di invalidità ex Pt_1 art. 1 Legge 222 del 1984 indicava quale decorrenza del beneficio la data del maggio 2023 con rivedibilità ad un anno.
Con la presente opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, VI comma, c.p.c. la ricorrente ha contestato, specificandone i motivi, le conclusioni cui è pervenuto il CTU limitatamente alla data di decorrenza e alla rivedibilità.
Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per il riconoscimento del beneficio ma a decorrere dalla data della domanda (16 febbraio 2023) con rivedibilità a tre anni.
In via subordinata, chiedeva venissero confermate con sentenza le conclusioni cui era pervenuto il CTU.
CP_ L' si costituiva in giudizio contestando il fondamento del ricorso. All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito illustrati.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha valutato che le doglianze formulate nel ricorso non siano affette da vizio di genericità e ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo CTU conferendogli l'incarico di espletare nuovi accertamenti medici sul ricorrente.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU ha concluso, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo: “La Sig.ra è affetta da disturbo depressivo maggiore ricorrente, Parte_1 insufficienza respiratoria restrittiva di grado moderato- severo in paziente trattata per bullectomia polmonare recidivante, coxartrosi bilaterale. Tale compresso morboso è tale da rendere il soggetto invalido con diritto al beneficio dell'art.1 della Legge 222/1984 (assegno ordinario di invalidità); non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'art. 2 della legge 222/1984”.
Il CTU precisava altresì “che quale decorrenza si fa riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa del 16. 02.2023”.
Visto l'esito del giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza nella parte ricorrente dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 Legge 222 del
1984 a decorrere dal 16 febbraio 2023;
Condanna l' al pagamento della parte restante delle spese che liquida in euro 2.400,00, oltre IVA e CP_2
CPA, da distrarsi. Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 18 luglio
2025
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 15464 del R.G. per l'anno 2024,
da
Parte_1
con gli Avv.ti Marina Pace
Ricorrente
contro
CP_1
con l'Avv. Maria Carla Attanasio
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento che ha instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il CTU incaricato, pur riconoscendo il diritto della Signora all'assegno ordinazione di invalidità ex Pt_1 art. 1 Legge 222 del 1984 indicava quale decorrenza del beneficio la data del maggio 2023 con rivedibilità ad un anno.
Con la presente opposizione proposta ai sensi dell'art. 445-bis, VI comma, c.p.c. la ricorrente ha contestato, specificandone i motivi, le conclusioni cui è pervenuto il CTU limitatamente alla data di decorrenza e alla rivedibilità.
Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per il riconoscimento del beneficio ma a decorrere dalla data della domanda (16 febbraio 2023) con rivedibilità a tre anni.
In via subordinata, chiedeva venissero confermate con sentenza le conclusioni cui era pervenuto il CTU.
CP_ L' si costituiva in giudizio contestando il fondamento del ricorso. All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito illustrati.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha valutato che le doglianze formulate nel ricorso non siano affette da vizio di genericità e ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo CTU conferendogli l'incarico di espletare nuovi accertamenti medici sul ricorrente.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU ha concluso, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo: “La Sig.ra è affetta da disturbo depressivo maggiore ricorrente, Parte_1 insufficienza respiratoria restrittiva di grado moderato- severo in paziente trattata per bullectomia polmonare recidivante, coxartrosi bilaterale. Tale compresso morboso è tale da rendere il soggetto invalido con diritto al beneficio dell'art.1 della Legge 222/1984 (assegno ordinario di invalidità); non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'art. 2 della legge 222/1984”.
Il CTU precisava altresì “che quale decorrenza si fa riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa del 16. 02.2023”.
Visto l'esito del giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza nella parte ricorrente dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 Legge 222 del
1984 a decorrere dal 16 febbraio 2023;
Condanna l' al pagamento della parte restante delle spese che liquida in euro 2.400,00, oltre IVA e CP_2
CPA, da distrarsi. Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli