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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3804 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/03/1972,
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/12/1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato BALASSO DAVIDE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Malo (VI) in data 24.05.1997, trascritto al n. 16 P. 2 S. A anno 1997 del Registro degli Atti di
1 quel Comune;
2) nulla a carico dei coniugi tra loro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) disporsi a carico di ciascun coniuge il 50% delle spese straordinarie medico scolastiche/universitarie di Letizia, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) assegnarsi definitivamente la casa coniugale con i relativi arredi di Schio, Località
S. Giustina 6, al sig. , che ne è anche proprietario, dandosi atto che entrambe Pt_1
le figlie vivono con lui;
5) spese a carico del sig. . Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Malo (VI) in data 24/05/1997.
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 e del 03/03/2025 sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 135/2024 pubblicata in data 16/01/2024 (irrevocabile il
17/07/2024) e la data di deposito del ricorso;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 -concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza le spese straordinarie relative alla figlia , maggiorenne ma non autosufficiente;
ritiene il Per_1
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Schio
(VI), Località S. Giustina n. 6 in favore di quale genitore Parte_1
convivente con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente poste a carico del sig. come concordato tra le Pt_1
parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Malo (VI) il 24/05/1997 Parte_1 Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Malo (VI) al n. 16, parte II, serie A, anno 1997;
c) spese a carico del sig. . Parte_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3804 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/03/1972,
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/12/1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato BALASSO DAVIDE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Malo (VI) in data 24.05.1997, trascritto al n. 16 P. 2 S. A anno 1997 del Registro degli Atti di
1 quel Comune;
2) nulla a carico dei coniugi tra loro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) disporsi a carico di ciascun coniuge il 50% delle spese straordinarie medico scolastiche/universitarie di Letizia, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) assegnarsi definitivamente la casa coniugale con i relativi arredi di Schio, Località
S. Giustina 6, al sig. , che ne è anche proprietario, dandosi atto che entrambe Pt_1
le figlie vivono con lui;
5) spese a carico del sig. . Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Malo (VI) in data 24/05/1997.
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 e del 03/03/2025 sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 135/2024 pubblicata in data 16/01/2024 (irrevocabile il
17/07/2024) e la data di deposito del ricorso;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 -concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza le spese straordinarie relative alla figlia , maggiorenne ma non autosufficiente;
ritiene il Per_1
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Schio
(VI), Località S. Giustina n. 6 in favore di quale genitore Parte_1
convivente con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente poste a carico del sig. come concordato tra le Pt_1
parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Malo (VI) il 24/05/1997 Parte_1 Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Malo (VI) al n. 16, parte II, serie A, anno 1997;
c) spese a carico del sig. . Parte_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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