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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 4049 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Romeo;
Parte_1
ATTORE
e per essa quale mandataria con rappresentanza Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Sinagra;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore ha proposto opposizione al precetto notificato il
01/03/2022, con il quale aveva intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
204.708,90, comprensiva delle spese, quale saldo debitorio del contratto di mutuo fondiario stipulato con in data 23/11/2007 (Rep. 82503, racc. 11497), eccependo Controparte_3
l'applicazione di tassi di interesse superiori ai tassi soglia antiusura di cui alla legge 108/96; la violazione dell'art.117 comma 4 del TUB, per essere il tasso contrattuale agganciato all'Euribor, indice che nel periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 era stato manipolato da alcune delle più importanti banche internazionali, come emerge dalla decisione Antitrust UE C2013-8512/1; la violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. in ragione della capitalizzazione composta dell'interesse determinata dal sistema di ammortamento alla francese.
Ha, pertanto, chiesto dichiarare l'inefficacia del precetto;
dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo;
disporre la sostituzione del tasso contrattuale con il tasso di cui all'art.1284 comma 3 del c.c. o con il tasso di cui all'art.117 comma 7 del TUB;
disporre la riattivazione del piano di ammortamento, da rimodulare senza interessi ex art.1815 comma 2 c.c. o in subordine con l'applicazione del nuovo tasso di interesse ex art.1284 comma 3 c.c. o ex art.117 comma 7 TUB e con
1 la modalità di rimborso all'italiana; dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale, ex artt. 1218 e 1223 c.c., della opposta per avere illegittimamente disposto la decadenza dal CP_3
beneficio dell'ammortamento; dichiarare la mala fede contrattuale imputabile alla convenuta banca, per avere imposto unilateralmente il sistema di ammortamento alla francese, omettendo di prospettare al cliente il più vantaggioso sistema di ammortamento all'italiana; condannare l'opposta per il suddetto illecito precontrattuale e contrattuale, al risarcimento del danno pari ad € 10.000,00 da corrispondere a parte opponente o in subordine da detrarre dal debito residuo.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse pretese chiedendone il Controparte_1
rigetto.
*****
1) In ordine alla legittimazione attiva di deve rilevarsi che la parte che agisca Controparte_1
affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (tra le molte, di recente, Cass., n. 24798/2020).
Come chiarito dalla Suprema Corte l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non ha la funzione di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco.
La disposizione dell'art. 58 TUB, comma 4, possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta: la norma si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto, sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente.
La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (cfr. Cass, n. 5617/2020).
L'indirizzo così riassunto può trovare un temperamento quando la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra, in tale circoscritta ipotesi, una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 22754/2022).
2 È stato infatti osservato che la norma dell'art. 58 TUB, comma 2, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi senza lasciare incertezze od ombre di sorta i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito" (Cass. n. 5617/2020).
Ancora "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)" (Cass.
Ord. n. 31188/2017).
Nel caso di specie, le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato in G.U.R.I. Parte Seconda N.
52 del 05 maggio 2018 (che fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro), dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei
Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”) consente di ritenere che il diritto di credito oggetto di giudizio originariamente sorto in capo alla sia transitato in capo a cessionaria pro Controparte_3 Controparte_1
soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di un pacchetto di crediti “individuabili in blocco” ex art. 58 del T.U.B., pubblicata (v. copia avviso di cessione allegato alla comparsa di costituzione).
Inoltre, la titolarità del credito in capo all'intimante può ritenersi prova sulla base della ulteriore documentazione in atti.
In particolare, la dichiarazione di cessione, con cui la cedente Controparte_3
riconosce che il credito vantato nei confronti di è stato oggetto di un contratto di Parte_1
cessione di rapporti giuridici in blocco, stipulato in data 20/04/2018, con Controparte_1
3 nonché la disponibilità da parte di del contratto di mutuo fondiario e delle Controparte_1
richieste di pagamento provenienti da sono elementi sufficienti a Controparte_3
ritenere certamente, ancorché presuntivamente, provata la cessione del credito in favore dell'intimante.
Giova ricordare che secondo l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, ai fini della prova della legittimazione attiva, nelle cessioni del credito, la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Cass. Ord. n.
10200/2021).
È tardiva e, dunque, inammissibile l'eccezione dell'opponente circa l'insussistenza della “specifica autorizzazione e concessione governativa” all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 106
T.U.B.
Nondimeno è sufficiente osservare che, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. Ordinanza n.
7243/2024; in motivazione anche Cass. Sentenza n. 12007/2024).
2) È infondata la doglianza di parte opponente circa la violazione dell'art.117 comma 4 del TUB, per essere il tasso contrattuale agganciato all'Euribor, indice che nel periodo dal 29 settembre 2005 al
30 maggio 2008 è stato manipolato da alcune delle più importanti banche internazionali.
Invero, non può predicarsi la nullità della predetta clausola per violazione delle norme imperative impositive del divieto di intese anticoncorrenziali, senza allegare e provare che il contratto per cui è causa, in quanto mutuo a tasso variabile con rinvio esterno all'indice Euribor, costituisca negozio a valle dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione dell'Unione europea con le decisioni del 04/12/2013 e del 07/12/2016, rappresentandone lo sbocco o risultando essenziale a realizzare e ad attuare gli effetti dell'intesa stessa.
Anche a voler accedere all'orientamento secondo cui tale contratto possa costituire negozio a valle dell'intesa restrittiva della concorrenza, come tale sanzionabile ex art. 2, l. n. 287/1990 o dell'art. 101 (TFUE) (su cui v. Cass., sez. III, 13 dicembre 2023, n. 34889; in senso contrario, v. però i rilievi
4 espressi dalla Prima Sezione civile in sede di rimessione della questione alle Sezioni Unite della
Suprema Corte, disposta da Cass., sez. I, ord. 19 luglio 2024, n. 19900), è comunque necessaria
“l'allegazione o la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quella intesa o almeno fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa” (cfr. Cass., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007), non potendo in mancanza ritenersi che il contratto di mutuo costituisca “applicazione” della suddetta pratica o intesa anticoncorrenziale.
Nel caso di specie, è pacifico che fosse estranea alla predetta intesa Controparte_3
restrittiva della concorrenza, volta ad attuare una manipolazione dell'indice Euribor, e non vi è prova che la stessa ne fosse a conoscenza.
Né vi è prova che la banca convenuta abbia in qualche modo tratto vantaggio dalla suddetta pratica distorsiva della concorrenza, nulla avendo dedotto sul punto l'attore e non essendovi neppure prova che, nel caso concreto, il parametro richiamato dal contratto di mutuo sia stato alterato dall'attività illecita posta in essere da terzi.
3) È infondata la doglianza di parte attrice circa la pattuizione ed applicazione di interessi usurari.
In seguito alle indagini peritali eseguite, il C.T.U. ha riscontrato che il tasso di interesse contrattuale (ISC: 5.954%), non superava al tempo della pattuizione il tasso soglia antiusura.
Il C.T.U. ha inoltre appurato che anche il tasso di mora convenuto all'epoca di stipula del contratto, pari al 8,550%, non superava il tasso soglia usura del periodo di riferimento.
Conseguentemente, non si è reso necessario alcun ricalcolo del rapporto.
4) È ugualmente infondata la deduzione circa la violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. in ragione della capitalizzazione composta dell'interesse determinata dal sistema di ammortamento alla francese.
Il sistema dell'ammortamento alla francese prevede il rimborso del capitale mutuato attraverso rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce. L'importo della rata costante è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, tasso di interesse e numero di rate tramite l'utilizzo dell'interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale.
5 L'impiego del predetto principio dell'interesse composto non provoca alcuna violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. In ciascuna di essa la quota di interessi viene calcolata sulla quota capitale residua del periodo precedente: gli interessi sono, cioè, quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche degli interessi pregressi. Il metodo non implica, dunque, alcuna capitalizzazione degli interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. e nessuna indeterminatezza del tasso di interessi in violazione dell'art. 1284 c.c.
Come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza di merito “In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto” (Trib. Palermo n.
3310/2021; analogamente, Corte App. di Palermo n. 153/2022).
La Suprema Corte (S.U. n. 15130/2024), in una controversia che aveva ad oggetto un mutuo a tasso fisso, ha chiarito che il maggior carico di interessi nel mutuo con ammortamento alla francese non è determinato da fenomeno anatocistico ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Ciò diversamente da altri tipi di ammortamento, come in quello all'italiana, ove si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento alla francese non incide dunque, di per sé, sul tasso annuo (TAN) né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), entrambi valori da esplicitare nel contratto.
6 5) Considerato che le condizioni contrattuali del mutuo su cui si fonda il precetto opposto sono pienamente legittime, l'opposizione deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra domanda, la cui trattazione deve ritenersi superflua.
6) Le spese del giudizio, seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste definitivamente a carico della parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: rigetta l'opposizione al precetto notificato il 01/03/2022, proposta da;
Parte_1
condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio che si liquidano in € 14.103,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a come per legge.
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Parte_1
Palermo, 15 settembre 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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