TAR Parma, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 55
TAR
Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irragionevolezza criteri tabellari punteggio spessore filato

    Il Collegio ritiene infondato il motivo, confermando la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione, in assenza di palese illogicità o arbitrarietà. La ricorrente non ha fornito prova tecnica della irragionevolezza della soglia di eccellenza o della sostanziale identità di performance tra i diversi spessori.

  • Rigettato
    Erronea valutazione offerta aggiudicataria per margine di tolleranza spessore filato

    Il Collegio rigetta il motivo, evidenziando che la valutazione dei punteggi migliorativi deve basarsi esclusivamente sull'Attestato LN o su report di laboratori accreditati, come previsto dal bando, e non sulle schede tecniche che presentano margini di tolleranza commerciali. L'Attestato LN di TA dichiara incontestabilmente 575 micron senza margine di tolleranza.

  • Inammissibile
    Anomalia durata certificato LN

    Il Collegio ritiene il motivo inconferente per assenza di allegazioni sull'incidenza dell'elemento sulla legittimità degli atti e inammissibile per tardività, non essendo stato formulato nel ricorso principale né con motivi aggiunti. Anche nel merito, l'attestato è considerato un aggiornamento valido.

  • Inammissibile
    Inattendibilità certificato LN

    Il Collegio dichiara inammissibile il motivo per tardività, in quanto sollevato solo in seguito a documentazione prodotta in giudizio. Nel merito, ritiene che il certificato sia un aggiornamento valido e che le prove documentali supportino l'attribuzione del punteggio a TA.

  • Rigettato
    Mancanza documentazione additivo antibatterico

    Il Collegio ritiene corretta la mancata attribuzione del punteggio a VE per assenza di documentazione probatoria. Riguardo all'attendibilità della documentazione di TA, il Collegio ritiene che non vi sia prova che il filato testato non sia utilizzabile per il sistema manto offerto da TA e che la ricorrente non abbia adeguatamente confutato la riferibilità del test.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione punteggio sub-criterio 2.1 (Riciclabilità del manto)

    La stazione appaltante rileva che il bando non richiede esplicitamente la sottoscrizione da tecnico accreditato e che la dichiarazione di VE è esaustiva. Tuttavia, il certificato di riciclabilità di VE riguarda un prodotto di livello qualitativo inferiore.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione punteggio sub-criterio 2.2 (Certificazione EPD)

    La stazione appaltante afferma che la Commissione ha interpretato l'offerta di VE come esaustiva delle prescrizioni del bando.

  • Rigettato
    Illegittimità bando/disciplinare sub-criterio 1.7 (Sanificazione)

    La stazione appaltante contesta la tesi dell'aggiudicataria, ritenendola formulata in modo eccessivamente generico e non corretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 55
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 55
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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