Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2025, proposto da
VE S.r.l. SO BE, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7B75D9A1C, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato, Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione IN IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castellarano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale presentato da VE S.r.l. SO BE:
- della determinazione n. 837 in data 25 settembre 2025, con la quale la Centrale unica di committenza ha disposto l’aggiudicazione in favore di TA S.p.A. della procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’impianto sportivo polivalente “G. Ferrarini” (CIG B7B75D9A1C - CUP I72H22000050006 – CUI L80014590352202500008);
- dei verbali della Commissione, nelle parti in cui è stato attribuito a TA il punteggio tecnico in modo errato/irragionevole;
- del bando/disciplinare di gara, in particolare nella parte in cui è prevista in modo irragionevole/illegittimo l’attribuzione del punteggio al criterio 1.3 (Spessore massimo del filato);
………..per il risarcimento
- in forma specifica del danno subito, con richiesta di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia,
- in subordine, per equivalente economico;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da TA S.p.A.:
- della determinazione n. 837 in data 25.09.2025 dell’Unione IN IA - Centrale Unica di Committenza, avente ad oggetto “ Procedura telematica aperta sotto-soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’impianto sportivo polivalente ‘G. Ferrarini’ - Comune di Castellarano (RE) CUP: I72H22000050006 CUI: L80014590352202500008 CPV 45212200-8 Lavori di costruzione impianti sportivi - Aggiudicazione ”, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali di gara, nella parte in cui hanno attribuito illegittimamente all’offerta tecnica della VE S.r.l. SO BE n. 10 punti in relazione al sub-criterio di valutazione “2 .1 Riciclabilità del manto ” e n. 5 punti in relazione al sub-criterio di valutazione “ 2.2 Certificazione EDP ( recte , EPD: n.d.r.)”, nonché del “ bando/disciplinare di gara ”, nella parte in cui prevede che il requisito di cui al sub-criterio di valutazione “ 1.7 Sanificazione ” può essere dimostrato (anche) “ da Attestato LN in corso di validità ”.
Visti il ricorso principale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TA S.p.A., di Unione IN IA e di Comune di Castellarano;
Visto il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa OL PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale la VE S.r.l. SO BE ha chiesto l’annullamento della determinazione n. 837 in data 25 settembre 2025, con la quale l’Unione IN IA - Centrale unica di committenza ha disposto l’aggiudicazione in favore di TA S.p.A. della procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’impianto sportivo polivalente “G. Ferrarini” (CIG B7B75D9A1C - CUP I72H22000050006 - CUI L80014590352202500008); sono oggetto di impugnativa, inoltre, i verbali della Commissione giudicatrice, nelle parti in cui sarebbe stato attribuito all’aggiudicataria il punteggio tecnico in modo errato/irragionevole, e il bando/disciplinare di gara, nella parte in cui sarebbe prevista in modo irragionevole/illegittimo l’attribuzione del punteggio al criterio 1.3 (Spessore massimo del filato). La ricorrente ha agito, altresì, per il risarcimento del danno in forma specifica, con dichiarazione di disponibilità al subentro previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto; in via subordinata, ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente economico.
La controinteressata TA S.p.A. ha depositato in giudizio memoria di costituzione il 4 novembre 2025 e ricorso incidentale il 7 novembre 2025, chiedendo l’annullamento della determinazione n. 837 in data 25 settembre 2025 dell’Unione IN IA - Centrale unica di committenza e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali di gara nella parte in cui hanno attribuito all’offerta tecnica della VE S.r.l. SO BE n. 10 punti in relazione al sub-criterio di valutazione “2.1 Riciclabilità del manto” e n. 5 punti in relazione al sub-criterio di valutazione “2.2 Certificazione EDP”, nonché del “bando/disciplinare di gara” nella parte in cui prevede che il requisito di cui al sub-criterio di valutazione “1.7 Sanificazione” può essere dimostrato (anche) “da Attestato LN in corso di validità”.
L’Unione IN IA, stazione appaltante, ha depositato in giudizio atto di costituzione il 7 novembre 2025, memoria l’11 novembre 2025 e memoria il 12 gennaio 2026.
Il Comune di Castellarano ha depositato in giudizio atto di costituzione il 12 novembre 2025, memoria il 17 novembre 2025, memoria il 12 gennaio 2026 e replica il 16 gennaio 2026.
La controinteressata e ricorrente incidentale ha depositato in giudizio memoria il 17 novembre 2025, memoria il 12 gennaio 2026 e replica il 16 gennaio 2026.
La ricorrente principale ha depositato in giudizio memoria il 17 novembre 2025, memoria il 12 gennaio 2026 e replica il 16 gennaio 2026.
Con ordinanza n. 177 del 19 novembre 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare “ Considerato che, impregiudicata ogni ulteriore valutazione, le questioni dedotte richiedono l’approfondimento proprio della sede di merito, sì da risultare preclusa la definizione della lite con sentenza in forma semplificata; che dal mancato accoglimento dell’istanza cautelare proposta con il ricorso principale potrebbe derivare la compromissione irreversibile dell’interesse della ricorrente all’affidamento dell’appalto oggetto della controversia e che, nella comparazione dei contrapposti interessi, vista anche la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito della causa, appare dunque appropriato garantire, nelle more, il mantenimento della res adhuc integra; Ritenuto, in ragione di ciò, che sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione dell’invocata misura cautelare, non avendo d’altra parte l’Amministrazione rappresentato la consistenza dell’interesse pubblico che impedirebbe un breve differimento dei lavori ”.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto della controversia è l’esito della gara indetta dall’Unione IN IA (in qualità di Centrale unica di committenza) per conto del Comune di Castellarano e relativa all’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale, per un valore a base d’asta pari a € 1.030.825,58. Alla gara hanno partecipato la VE S.r.l. SO BE (ricorrente principale) e la TA S.p.A. (ricorrente incidentale), con aggiudicazione dell’appalto a quest’ultima.
1. Si discute, quanto al ricorso principale, della legittimità della previsione del bando di gara in parte qua (sub-criterio di valutazione “1.3 Spessore massimo del filato ”) e dell’attribuzione del punteggio tecnico (sullo spessore del filato e sulla presenza di additivo antibatterico) alla aggiudicataria, nonché, quanto al ricorso incidentale, del punteggio attribuito all’offerta tecnica della VE S.r.l. SO BE (per il sub-criterio di valutazione “2.1 Riciclabilità del manto ” e per il sub-criterio di valutazione “2.2 Certificazione EDP ”) e della legittimità del “bando/disciplinare di gara” in parte qua (laddove prevede che il requisito di cui al sub-criterio di valutazione “1.7 Sanificazione ” può essere dimostrato – anche – “ da Attestato LN in corso di validità ”).
1.1. La ricorrente principale, con l’unico articolato motivo di ricorso (“ Violazione e falsa applicazione degli art. 71, 79 (e allegato II.5), 108 e 110 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del bando/disciplinare – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione –Violazione dei principi di par condicio, buon andamento, economicità ed efficacia – Irragionevolezza e contraddittorietà manifesta ”), censura i plurimi profili di seguito sintetizzati.
Quanto al sub- criterio di valutazione 1.3 - Spessore massimo del filato (contenuto nel criterio di valutazione n. 1, “ Migliorie delle componenti del manto in sintetico del campo principale ”, per complessivi 52 punti; v. pag. 43 del “bando/disciplinare di gara”):
- le due concorrenti hanno offerto prodotti con caratteristiche non dissimili, tuttavia, per l’irragionevole composizione dei punteggi indicata nel disciplinare di gara e per errore della Commissione nella valutazione dei due prodotti, VE si è vista attribuire 3 punti e TA 7 punti, e ciò perché:
1) le concorrenti hanno proposto un prodotto “pressoché identico” perché, oltre alla similitudine del nome commerciale (vi è solo un “plus” di differenza: TA ha offerto il manto sintetico avente nome commerciale “ 62 Double x plus ecogreen bio geo s ”, VE ha offerto il manto sintetico avente nome commerciale “ 62 Double x ecogreen bio geo s ”), ciò emerge chiaramente dagli “attestati di sistema LN”, ossia i certificati rilasciati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LN) dopo aver sottoposto i tessuti in erba artificiale ad approfondite analisi, eccetto due minime differenze che risultano però irrilevanti a livello qualitativo;
2) la previsione del bando, laddove attribuisce 7 punti per uno spessore del filato pari o superiore a 575 micron (quando VE ha offerto 570 micron conseguendo 3 punti perché rientrante nella “fascia” inferiore, e TA ha offerto 575 micron conseguendo 7 punti), è illegittima, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, perché non consente di graduare logicamente il punteggio rispetto alla qualità del filato (che aumenta con l’aumentare dello spessore), visto che quella dei 575 micron non è una soglia qualificabile come standard di mercato (è solo una soglia a livello “commerciale”) che possa dunque giustificare un così elevato “scatto” nell’attribuzione del punteggio tecnico (un filo d’erba sintetica spesso 0,575 millimetri ha identiche performance rispetto a uno spesso 0,500 millimetri, ossia 500 micron, e ciò vale a maggior ragione rispetto a un filato con spessore di 0,5700 millimetri), verificandosi nel caso di specie un effetto gravemente distorsivo della concorrenza perché vi è un operatore economico (TA) che parte con un vantaggio di 4 punti sugli altri, non perché abbia offerto un prodotto realmente migliore (la differenza nello spessore dei fili d’erba sintetica è di 0,005 millimetri, ossia totalmente impercettibile), ma perché il criterio è stato costruito in modo irragionevole e arbitrario, senza che sia reperibile negli atti di gara la minima giustificazione al riguardo, mentre un’applicazione logica dell’art. 108 del Codice dei contratti avrebbe dovuto portare ad una diversa graduazione dei punti (fino a 350: 1 punto; da 351 a 420: 2 punti; da 421 a 480: 3 punti; da 481 a 530: 4 punti; da 531 a 570: 5 punti; da 571 a 600: 6 punti; da 571 a 600: 5 punti; oltre 600: 7 punti), garantendo così un’attribuzione del punteggio meritocratica e graduale (ogni 50-70 micron di spessore del filato si ottiene un punto in più), senza “scatti” di punteggio sproporzionati (la differenza tra una fascia e l’altra è così reale e tecnicamente apprezzabile, con punteggio massimo di 7 punti riservato ai filati di eccellenza, fermo restando che ogni incremento di spessore produce un vantaggio proporzionato e assicurando una attribuzione di punteggio in modo meccanico, senza valutazioni discrezionali e senza i connessi oneri motivazionali);
- la consistenza reale dell’offerta dell’aggiudicataria, peraltro, non corrisponde a 575 micron perché lo spessore dichiarato è dalla stessa condizionato ad un margine di tolleranza del ±10%, ciò comportando che TA non ha offerto un prodotto con spessore “fisso” pari a 575 micron, ma un filato con spessore compreso tra 517,5 micron e 632,5 micron e lo stesso vale per VE, che ha offerto un filato con spessore compreso tra 513 micron e 627 micron, con la conseguenza che il predetto ampio margine di tolleranza dello spessore del filato per entrambi i concorrenti sarebbe tale da collocarli nella medesima fascia di punteggio, perché la Commissione giudicatrice avrebbe potuto considerare in alternativa il valore minimo garantito (con ciò attribuendo 3 punti ad entrambi) o il valore massimo garantito (con ciò attribuendo 7 punti ad entrambi), e ciò comproverebbe che lo scarto dei 5 micron è irrilevante e che in concreto non sussiste;
- il certificato LN, di centrale importanza, prodotto in gara da TA presenta una “stranezza” quanto alla durata perché, a fronte di una validità di quattro anni (prevista dal relativo regolamento), quello della aggiudicataria risulta emesso il 14 maggio 2025 con data di scadenza 21 dicembre 2025, per una durata di circa 7 mesi, del tutto irrituale e anomala e oltretutto coincidente con la scadenza di quello prodotto dalla ricorrente (e ciò sorprenderebbe perché il certificato della ricorrente è stato fornito proprio dalla aggiudicataria produttrice del manto offerto da VE).
Quanto all’attribuzione del punteggio al sub-criterio 1.7 (criterio “on/off” che premiava con 10 punti i manti erbosi composti da filato con presenza di additivo antibatterico, attribuendo zero punti ai filati privi di questa caratteristica), secondo la prospettazione attorea, è illegittima l’attribuzione di 0 punti a VE (per mancata documentazione dell’additivo antibatterico) e di n. 10 punti a TA (che ha presentato il relativo report di laboratorio), perché:
- VE ha “spuntato” la relativa voce in offerta a seguito di rassicurazioni ricevute dalla produttrice (la TA controinteressata), perciò la decisione della Commissione giudicatrice è illegittima visto che i prodotti offerti dalle concorrenti sono identici (quanto a fibra, codice prodotto, produttore e nome commerciale), non sussistendo differenze a livello di “fibra primaria” (ossia l’erba sintetica della quale è composto il manto; v. doc. 9 pag. 16 per l’attestato TA, doc. 10 pag 10 per l’attestato VE);
- la relazione di laboratorio prodotta da TA (che attesterebbe la proprietà antibatterica del filato) non è riferibile allo specifico prodotto offerto in gara (v. pagine 37- 45 dell’offerta TA), perché si tratta di referti di analisi di laboratorio generici, senza neppure un riferimento al prodotto offerto in gara da TA e privi di riferimenti a caratteristiche che consentano di ricondurlo univocamente al prodotto “62 Double x plus ecogreen bio geo s”, potendo i referti riferirsi a un qualsiasi manto in erba sintetica fra i numerosi disponibili sul mercato, e ciò emergerebbe chiaramente considerando la data della documentazione (le risultanze di laboratorio risalgono al 2021, laddove il prodotto “62 Double x plus ecogreen bio geo s” risulta autorizzato e immesso in commercio solo nel 2023; v. scheda tecnica a pag. 54 dell’offerta TA “ Publication date: 2023-03-30 ”, e attestato estratto dal sito di EPD, l’ente di certificazione internazionale che ha approvato il nuovo prodotto TA a far data dal 2023).
Nella memoria finale la ricorrente principale ha aggiunto che, in seguito all’accesso agli atti (ottenuto in data 31 ottobre 2025), presso la LN - in pendenza del presente giudizio - ha verificato che l’aggiudicataria TA ha ottenuto un aggiornamento dell’attestato di sistema relativo al prodotto “Plus” (rilasciato il 14 maggio 2025) a seguito di una modifica del manto erboso consistente nell’aumento di 5 micron dello spessore della fibra, senza che tale modifica fosse preceduta da nuove prove di laboratorio, con ciò contestando la attendibilità del certificato LN prodotto in gara da TA.
Le Amministrazioni resistenti e la controinteressata eccepiscono sul punto la novità dell’argomento di censura (che non è stato articolato con motivi aggiunti) rispetto a quanto dedotto nel ricorso principale, laddove parte ricorrente aveva solo “segnalato” una “stranezza” del certificato LN quanto alla durata e non quanto alla sua veridicità.
Inoltre, il Comune resistente evidenzia che la stessa ricorrente principale afferma di aver proposto dinanzi al T.A.R. Lazio – per mero scrupolo difensivo – un ricorso ex art. 116 C.p.a. al fine di ottenere l’accesso, negato dalla LN, al rapporto di laboratorio, al fine di verificare l’effettivo aumento di spessore del filato del manto erboso in contestazione, ma tale accesso, secondo quanto confermato dalla stessa VE, risulterebbe comunque superfluo in quanto il contenuto dei due attestati ottenuti in occasione del primo accesso agli atti, nonché l’opposizione avanzata dalla TA a detto accesso, già sarebbero di per sé sintomatici dell’impossibilità di dimostrare l’effettivo aumento dello spessore del filato. Ciò, quindi, secondo l’Amministrazione comunale, confermerebbe che la ricorrente principale, già a seguito del primo accesso agli atti, disponesse di tutti gli elementi necessari per poter proporre tale nuova censura con motivi aggiunti, la cui mancata notificazione alle controparti la priva di interesse, oltre che a contraddire sul punto nel ricorso, anche a coltivare il ricorso per l’accesso, per sua stessa ammissione “inutile”.
Conclude la difesa attorea evidenziando che dalla corretta attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri 1.3 e 1.7 deriverebbe il sovvertimento dell’ordine di graduatoria, con conseguente aggiudicazione dell’appalto in favore di VE. E ciò avverrebbe in tutti gli scenari descritti, e in particolare nello scenario che la ricorrente principale ritiene preferibile e di cui invoca il verificarsi: 7 punti ad entrambe per il criterio 1.3 e 10 punti ad entrambe per il criterio 1.7., così che VE totalizzerebbe 83,00 punti contro gli 82,84 di TA, e la riparametrazione tecnica porterebbe a 85 punti per VE contro 84,84 per TA, fino al punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica) di 100 per VE contro 97,52 per TA.
1.2. La controinteressata e ricorrente incidentale controdeduce che:
- le società non hanno offerto un prodotto “pressoché identico” perché dalla documentazione prodotta da VE in gara [ a) “Relazione Tecnica” relativa al sistema manto “62 Double x plus ecogreen geo s”, sistema offerto in gara non da VE ma da TA; b) “Rapporto di prova” in data 6 marzo 2019 di CSI S.p.A. relativo a sistemi manti diversi da quello offerto in gara da VE; c) “Environmental Product Declaration” relativa al sistema manto “62 Double x plus ecogreen geo s”; d) “Scheda tecnica” relativa al sistema manto “62 Double x plus ecogreen geo s”] emerge che i menzionati 4 documenti non riguardano il sistema manto offerto dalla VE e che i prodotti offerti dalle concorrenti sono diversi [ (i) il sistema manto “62 Double x ecogreen bio geo s” offerto da VE ha un filo con ‘spessore’ 570-435 µm, un numero di ‘punti’ al m2 di 8.450, un ‘peso’ filato al m2 di 1.660 gr/m2, un ‘peso’ totale al m2 di 2.092 gr/m2 ed una ‘permeabilità’ al m2 > 15.000 mm/h; (ii) il sistema manto “62 Double x plus ecogreen bio geo s” offerto da TA ha un filo con ‘spessore’ 575-435 µm, un numero di ‘punti’ al m2 di 10.250, un ‘peso’ filato al m2 di 1.807 gr/m2, un ‘peso’ totale al m2 di 2.239 gr/m2 ed una ‘permeabilità’ al m2 > 27.000 mm/h];
- sulla pretesa “errata/illegittima attribuzione del punteggio al sub-criterio 1.3 (per irragionevolezza a monte della struttura del punteggio)”:
1) il ‘salto’ di punteggio (dai 3 ai 7 punti) censurato da VE non è affatto irragionevole (la tabella dei punteggi del bando/disciplinare di gara relativa al sub-criterio 1.3 prevede tre fasce di filati: a) la fascia dei filati con spessore =< 350 µm e, cioè, minore dello “spessore minimo” indicato nel progetto esecutivo posto a base di gara, alla quale la tabella attribuisce, ovviamente, 0 punti; b) la fascia dei filati di spessore compreso tra 351 µm e 574 µm, che corrisponde alla maggioranza dei filati compresi nei sistemi manto disponibili sul mercato, alla quale la tabella attribuisce 3 punti; c) la fascia dei filati con spessore => 575 µm, che corrisponde ai “filati di eccellenza”, alla quale la tabella attribuisce 7 punti), perché ciò tiene conto del fatto che, come si riconosce nel ricorso (pag. 7), “ più spesso è il filato, maggiore è la qualità del manto ”, così da attribuire i punteggi alle fasce di filati individuate in modo da incentivare al massimo l’offerta dei “filati di eccellenza”, filati che, comunque, non sono utilizzati nei soli sistemi manto prodotti da TA, come asserisce la ricorrente principale, e tale scelta non è irragionevole perché volta a soddisfare l’interesse pubblico ad ottenere “filati di eccellenza”, senza annullare la concorrenza tra le imprese;
2) i rilievi dell’esponente sono infondati: a) l’assunto della ricorrente secondo cui un filo d’erba sintetica spesso 0,575 millimetri ha identiche performance (senza spiegare quali) rispetto a uno spesso 0,500 millimetri (500 micron) e “a maggior ragione rispetto a un filato con spessore di 0,570” è generica, indimostrata e, comunque, infondata ed anche fuorviante perché lo spessore del filo d’erba sintetica incide sulle “qualità del manto”, come si riconosce nel ricorso stesso, e, quindi, il diverso spessore dei fili d’erba è apprezzabile considerando i fili non solo singolarmente, ma nel loro insieme, e il suddetto assunto è smentito dalla “diversa graduazione” prospettata nel ricorso, stante che tale graduazione include i filati con i tre spessori sopra indicati in tre diverse fasce e ciò perché, evidentemente, i tre spessori non garantiscono “identiche performance ”; b) il fatto che TA sia in grado di offrire “filati proprio da 575 micron” non è distorsivo della concorrenza, perché altri operatori economici sono in grado di offrire filati con spessore anche maggiore di 575 µm; c) l’assunto della ricorrente (secondo cui “i 575 micron rappresentano una soglia solo a livello commerciale” e la scelta dell’Amministrazione di utilizzare la soglia meccanica dei 575 micron non è sorretta da alcuna ragione tecnica risultando totalmente arbitraria) è anch’esso smentito dalla “diversa graduazione” prospettata nel ricorso, laddove individua ben due fasce di spessori (“571 - 600 µm” e “oltre 600 µm”) meritevoli di punteggi più alti rispetto al punteggio ottenibile dalla fascia di spessori (“531 - 570 µm”) nella quale ultima rientra il filato offerto da VE, sicché per la stessa VE il filato con spessore di 575 µm offerto da TA, a differenza del filato con spessore di 570 µm offerto da VE, rientra tra i “filati di eccellenza” e, quindi, ben poteva essere assunto nel bando/disciplinare di gara quale soglia per individuare i suddetti filati, anche perché, allo stato, non risultano esistere sistemi manto con filati di spessore di “oltre 600 µm” muniti del necessario requisito dell’attestato LN richiesto dal bando/disciplinare di gara;
- sulla pretesa “errata/illegittima attribuzione del punteggio al sub-criterio 1.3 (per errata valutazione delle qualità dei prodotti offerti dai concorrenti)”:
1) le “schede tecniche” dei due diversi manti offerti da VE e TA non potevano e non possono assumere alcuna rilevanza per l’attribuzione dei punteggi in ordine al sub-criterio di valutazione 1.3, perché in relazione al criterio “ 1 Migliorie delle componenti del manto in sintetico del campo principale ” (criterio che comprende il sub-criterio 1.3) il bando/disciplinare di gara stabilisce che (pag. 37) “ I valori e le caratteristiche del sistema in erba artificiale saranno desunti esclusivamente da Attestato LN in corso di validità o da report di laboratori accreditati forniti già in sede di gara ” e “ Non sono ammesse autodichiarazioni del concorrente ”, di conseguenza, per l’attribuzione dei punteggi relativi al sub-criterio 1.3, la Commissione giudicatrice non poteva prendere in considerazione le “schede tecniche” dei due sistemi manto offerti e doveva attribuire i punteggi desumendo lo “ Spessore massimo del filato ” esclusivamente dagli attestati LN in corso di validità prodotti dai concorrenti, attestati che riportano la misura del suddetto spessore, senza “margine di tolleranza”;
2) per effetto del rinvio, da parte del bando/disciplinare di gara, all’attestato LN, lo “Spessore massimo del filato” indicato nell’attestato stesso è quello che vincola l’offerente sul piano contrattuale e, quindi, nell’esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto;
- sulla pretesa “anomalia del certificato LN prodotto in gara da TA”, ad avviso della controinteressata e ricorrente incidentale, i rilievi e i dubbi espressi dalla ricorrente principale in ordine alla suddetta pretesa “anomalia” non integrano censure e, perciò, essi sono inammissibili e non possono assumere alcuna rilevanza, ma in ogni caso la pretesa “anomalia” non sussiste perché (come risulta dalla lettera prot. n. 7009 del 15 maggio 2025 con cui la LN ha trasmesso a TA l’attestazione di sistema da quest’ultima prodotta in gara) l’attestazione in argomento costituisce mero “aggiornamento” dell’“ Attestazione di Sistema Standard ” “ ITG - 220 univocamente denominata 62 Double x plus ecogreen bio geo s ” emessa il “22 dicembre 2022” e con “scadenza: 21 dicembre 2025”, a seguito di “rinnovo” dell’“Attestazione di Prodotto N: GMP/C - 004/1/2” per “aumento dello spessore della Fibra della SO G.M. Plast Srl” (“da 570µm a 575µm”), e perciò l’attestato di sistema aggiornato non poteva avere una scadenza diversa da quella dell’attestato di sistema originario fatto oggetto di aggiornamento;
- sulla pretesa “anomalia del certificato LN prodotto in gara da TA” sub specie inattendibilità del certificato TA, viene eccepita la tardività della censura perché detto attestato non è stato fatto oggetto di impugnativa da parte di VE e quindi le sue risultanze non possono essere messe in discussione nel presente giudizio, ma in ogni caso, ad avviso della controinteressata e ricorrente incidentale, è fuorviante l’affermazione attorea secondo cui “ la condotta di TA e il contenuto dei due attestati di sistema LN già rivelano ampiamente quanto VE ha sempre dedotto: l’aumento di spessore (da 570 a 575 micron) risulta del tutto indimostrato e quindi solo nominalistico, dal che l’illegittimità degli atti con cui l’Amministrazione ha attribuito punteggi diversi alle concorrenti in relazione al requisito in parola ”, perché: a) il contestato “aumento di spessore (da 570 a 575 micron)” della “fibra primaria”, che è compresa nel “sistema” oggetto dell’attestato LN “N°: ITG - 220”, risulta dagli attestati di “prodotto” LN relativi alla suddetta “fibra primaria” emessi in data 30 agosto 2024 ed è proprio in conseguenza di questi ultimi attestati che la LN ha aggiornato, su richiesta di TA, l’attestato di sistema “N°: ITG - 220”, come è stato evidenziato nella nota 14.05.2025 del Presidente della LN, b) l’attestato di sistema LN vale di per sé a garantire che il “sistema in erba artificiale” oggetto dell’attestato medesimo possiede i requisiti richiesti dal regolamento “LN Standard” e, quindi, che il “campo da calcio in erba artificiale” realizzato con le caratteristiche indicate nel ridetto attestato è omologabile ai sensi del citato regolamento;
- sulla pretesa “errata/illegittima attribuzione del punteggio al sub-criterio 1.7 (proprietà antibatteriche)”:
1) la censura che “ è documentalmente escluso che uno dei due filati (TA) possa avere proprietà antibatterica e l’altro (VE) no. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti esaminato e testato la stessa identica fibra primaria, sicché o presentano entrambi la proprietà antibatterica o nessuno dei due ne è dotato. … le due offerte, al criterio 1.7, dovevano conseguire lo stesso risultato (0 o 10) ” è infondata perché:
a) muove dall’errato presupposto che le attestazioni LN valgano a provare la presenza, nella “fibra” e, cioè in uno dei prodotti che costituiscono il sistema manto, del requisito di cui al sub-criterio di valutazione 1.7 e, cioè, di “additivo antibatterico” (quanto alla “fibra”, l’Attestazione LN del sistema manto e l’attestazione LN del singolo prodotto “fibra” riportano le specifiche caratteristiche della “fibra”, ossia “produttore” - “nome commerciale” - “tonalità di verde” - “colore -ral-” - “spessore” - “tipologia filato” - “altezza della fibra” - “titolo” - “punti al m2 ” - “pattern tessitura” - “spalmatura”, tra le quali, però, non vi è la presenza dell’“additivo antibatterico”), e ciò perchè la presenza di “additivo antibatterico” non costituisce requisito della “fibra” richiesto dal regolamento “LN Standard” per la realizzazione di campi da calcio in “erba artificiale” e, quindi, la presenza, nella “fibra”, del ridetto “additivo antibatterico” non è verificata per il rilascio sia dell’attestazione del singolo prodotto “fibra” sia dell’attestazione del sistema manto, come risulta immediatamente dal regolamento “LN Standard” (nessuno dei “test” previsti per l’“attestazione della fibra” è volto all’accertamento ed alla misurazione di attività antibatterica della fibra stessa), potendo la “fibra” compresa in un sistema manto attestato dalla LN essere prodotta sia con e sia senza “additivo antibatterico”, ovviamente con costi diversi;
b) perciò la presenza nella “fibra” del ridetto “additivo antibatterico” è rilevabile e dimostrabile solo a mezzo di apposito “report di laboratori accreditati”, report che, però, non è stato prodotto in gara dalla ricorrente principale, né è menzionato nella relazione tecnica illustrativa della sua offerta tecnica, laddove non si circostanzia circa la presenza, nella “fibra” offerta, di un “additivo antibatterico” e, per tale ragione, all’offerta tecnica della ricorrente non poteva essere attribuito, in relazione al sub-criterio di valutazione 1.7, un punteggio diverso da 0;
2) il secondo profilo “ TA, per dimostrare il requisito di cui al sub-criterio 1.7, avrebbe allegato all’offerta una “relazione di laboratorio” che non sarebbe “riferibile allo specifico prodotto offerto in gara ” muove dal travisamento dell’offerta tecnica di TA:
a) l’aggiudicataria, in relazione al sub-criterio di valutazione 1.7, ha prodotto non più “referti di analisi di laboratorio”, ma un solo “rapporto di prova” (“n°: 21LA03843 del 19/03/2021”) di “3A Laboratori s.r.l.” e la scheda tecnica dell’“additivo antibatterico” presente nella “fibra” del sistema manto offerto da TA e fornita a quest’ultima dal produttore (“Sanitized AG”) del predetto additivo (doc. 9 VE, pagg. 44-45), sicché la scheda tecnica dell’“additivo antibatterico” non contiene alcun riferimento alla “fibra” del Sistema offerto da TA, perché riguarda non una “fibra”, ma un “additivo”, che può essere aggiunto a qualsiasi materia plastica, mentre, il “rapporto di prova” di “3A Laboratori s.r.l.” si riferisce ad uno specifico “filato”, con “additivo antibatterico”, utilizzato da TA per la produzione, tra gli altri, proprio del tipo di manto in erba artificiale (“Double X”) offerto da TA nella gara di cui si tratta;
b) non si può escludere la riferibilità del “rapporto di prova” prodotto in gara da TA al manto offerto dalla stessa TA per il fatto che il “rapporto di prova” risale al 2021, mentre gli attestati LN e EPD prodotti in gara da TA sono stati emessi in anni successivi, perché: - il “rapporto di prova” prodotto in gara da TA riguarda esclusivamente il “filato” compreso nel sistema manto oggetto degli attestati LN e EPD prodotti in gara dalla medesima TA; - il “filato” può essere utilizzato per la produzione, in epoche diverse, di diversi manti in erba artificiale ed il sistema manto è realizzabile con un “filato” già esistente da tempo (un determinato “filato” esistente nel 2021 ben può essere utilizzato per la realizzazione di un sistema manto attestato dalla LN nel 2023).
La controinteressata TA S.p.A. nel ricorso incidentale censura che:
- (primo motivo) la Commissione di gara ha erroneamente attribuito il punteggio all’offerta tecnica di VE per il sub-criterio di valutazione 2.1 attesa l’inidoneità della “asseverazione tecnica” (non sottoscritta da tecnico abilitato e non redatta in conformità del bando di gara) nonché l’assenza del “certificato di riciclabilità” [poi però è intervenuta rinuncia a tale censura];
- (motivo secondo) l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica di VE quanto al sub-criterio di valutazione 2.2 è errata per inidoneità del certificato EPD presentato in gara dalla VE, certificato da riferire ad un altro e differente prodotto;
- (motivo terzo) il bando di gara è illegittimo nella parte in cui – al fine di dimostrare il possesso del requisito di cui al sub-criterio di valutazione “1.7 sanificazione” – ammette, in alternativa tra di loro, un “ attestato LN in corso di validità ” e un “ report di laboratori accreditati ”, perché solo la seconda opzione è in grado di attestare il possesso del requisito in contestazione, visto che le “attestazioni LN” vengono rilasciate senza effettuare alcuna verifica circa la presenza sulle fibre dell’additivo antibatterico.
L’accoglimento del ricorso incidentale, secondo la TA S.p.A., determina l’improcedibilità o l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso principale, giacché comporterebbe la riduzione di 15 punti del punteggio complessivo da attribuire a VE nel caso di accoglimento del ricorso principale (98 - 15 = 83 punti), con conseguente incremento della differenza tra i punteggi complessivi attribuiti, rispettivamente, a TA (95,53 punti) e VE (84 punti).
1.3. Il Comune di Castellarano controdeduce come segue:
- sul primo motivo del ricorso principale (legittimità del “salto” di punteggio per lo spessore 575 micron), si adduce che la censura è inammissibile in quanto si pone in contrasto con il principio dell’autovincolo cui la Commissione si è pedissequamente attenuta rispettando la graduazione di punteggio prefissata dal bando (richiamando anche i principi fondamentali sanciti nel D.Lgs. n. 36 del 2023 dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo, con riferimento a Cons. Stato, Sez. V, n. 4659/2024), mentre la pretesa rimodulazione della graduazione dei punteggi (con scatti di punteggio ogni 50-70 micron) è arbitraria e soggettiva postulando, oltre all’eccepita violazione dell’autovincolo, anche un inammissibile sindacato sostitutivo del Giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche e discrezionali riservate alla Stazione appaltante, in violazione dei principi consolidati in materia (con riferimento a Cons. di Stato, sez. IV, 14.7.2025 n. 6139), ed ancora la scelta della Stazione appaltante di valorizzare maggiormente lo spessore del filato, fino al valore di 575 micron, rientra pienamente nell’ambito del corretto esercizio della discrezionalità tecnica, non essendo sul punto la disciplina di gara né arbitraria, né illogica, atteso che lo spessore maggiore è oggettivamente indice di una maggiore qualità, resistenza e durabilità del prodotto;
- sul secondo motivo del ricorso principale (margine di tolleranza quale comprova dell’identità dei prodotti), ribadito il principio dell’autovincolo, si osserva che l’applicazione di un criterio di tolleranza rispetto alla graduazione dei punteggi prestabilita nel disciplinare di gara equivarrebbe ad un inammissibile mutamento dei criteri di valutazione, rispetto ad un dato aleatorio (ossia il margine di tolleranza in più o in meno), che avrebbe quale effetto l’appiattimento dei punteggi e la sterilizzazione della graduazione stessa voluta dalla Stazione appaltante, al chiaro e ragionevole fine di premiare offerte connotate da un più elevato pregio tecnico, così come il richiamato margine di tolleranza riguarda in ogni caso la sola fase di produzione e non già la successiva fase di analisi e campionamento dei manti erbosi e, infatti, è dagli “attestati di sistema” rilasciati dalla LN, prodotti in gara dalle concorrenti, che la Commissione giudicatrice ha potuto verificare le caratteristiche dei manti erbosi offerti in termini di spessore del filato, secondo quanto previsto dal punto 16 del bando/disciplinare, ed essi evidenziano chiaramente la differenza di spessore massimo fra i due prodotti offerti (575 micron per il manto offerto dalla TA; 570 micron per il manto offerto dalla VE), senza operare alcun riferimento a presunti margini di tolleranza;
- sul terzo motivo del ricorso principale (anomalia certificato LN quanto alla durata), si rileva che la censura è inammissibile per genericità e per carenza di interesse, nonché infondata, posto che non prospetta alcuna concreta lesione degli interessi della ricorrente ed oltretutto non contesta una presunta invalidità del certificato prodotto, che, pertanto, e seppure a tempo, è dunque per la stessa ricorrente valido ed efficace;
- la quarta censura del ricorso principale (additivo antibatterico) viene eccepito essere inammissibile per carenza di interesse, dal momento che, stante le palesi inammissibilità ed infondatezza delle doglianze che precedono, l’accoglimento ( quod non ) della stessa non consentirebbe alla VE il superamento della prova di resistenza, potendole procurare astrattamente il recupero soltanto di dieci punti sull’aggiudicataria, che la precede di 11,53 punti, e la doglianza è comunque infondata perché il punteggio correttamente non è stato attribuito alla ricorrente, non avendo questa dimostrato, tramite le necessarie prove di laboratorio, che il manto erboso offerto contenesse l’additivo antibatterico, limitandosi VE ad affermare - senza però alcunché provare - di aver ricevuto rassicurazioni sulla presenza dell’antibatterico da parte della produttrice TA, ma non allegando il relativo report di laboratorio che ne attestasse l’effettiva presenza (come invece richiedeva il bando/disciplinare), e poi, quanto all’attendibilità del risultato di laboratorio allegato all’offerta di TA (che secondo la prospettazione attorea non sarebbe riferibile allo specifico prodotto proposto) la Commissione giudicatrice ha correttamente verificato che le analisi facevano invero riferimento al filato “Double X”, lo stesso proposto da TA in gara, ciò attestando la presenza dell’additivo antibatterico nel prodotto offerto dall’aggiudicataria.
Sul ricorso incidentale il Comune resistente, alla luce delle articolate ragioni di inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale della VE S.r.l., si rimette integralmente alle valutazioni di giustizia, limitandosi ad osservare che l’eventuale accoglimento anche di uno solo dei motivi di ricorso incidentale determinerebbe la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale proposto da VE S.r.l. per carenza di interesse, con conseguente consolidamento dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta in favore della TA S.p.A.
1.4. L’Unione IN IA evidenzia ex adverso al ricorso principale quanto segue:
- quanto al primo profilo di doglianza (criterio dello spessore del filato), nel fissare le fasce per i punteggi i progettisti hanno semplificato il lavoro della Commissione di gara, considerando solamente tre fasce [una “fascia mediana” di spessori del filato (351-574 micron), corrispondente alla quasi totalità dei prodotti presenti sul mercato, alla quale corrispondono 3 punti; una “fascia inferiore” di spessori (350 micron o meno), corrispondente a prodotti non professionali, alla quale non vengono attribuiti punti; una “fascia di eccellenza” (spessori da 575 micron e oltre), alla quale corrispondono 7 punti] e così palesando l’intenzione della Stazione appaltante di voler legittimamente orientare le offerte verso prodotti di elevata qualità, ovvero “forzando” leggermente il divario di punteggio con le altre classi di spessori, con una scelta del tutto ragionevole, perché è stato utilizzato solo apparentemente un criterio di graduazione dei punteggi (0-3-7), quando - di fatto - l’intenzione della Stazione appaltante era solo quella di ottenere un offerta di alto livello qualitativo;
- quanto alle pretese caratteristiche analoghe dei prodotti in riferimento al margine di tolleranza delle schede tecniche, la tesi attorea si fonda su di una indebita commistione tra requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara (scheda tecnica che presenta un margine di tolleranza quale dichiarazione cautelativa commerciale) e requisiti dei prodotti effettivamente forniti (dichiarazione inserita nell’offerta tecnica), dovendo, infatti, la Commissione di gara assegnare i punteggi sulla base delle offerte tecniche e spettando, invece, ad altri soggetti il controllo sulla effettiva corrispondenza tra quanto offerto e quanto effettivamente posato in opera;
- sulla irrilevanza dello scarto di 0,5 micron, è aspetto di cui non vi è alcuna prova da parte della ricorrente e anche il riferimento al “principio di equivalenza” contenuto nel ricorso, oltre a non essere pacificamente ammissibile in riferimento alla fase di attribuzione dei punteggi (essendo previsto per l’apprezzamento dei requisiti stabiliti a pena di esclusione), non è neppure pertinente, poiché VE non ha dimostrato di avere offerto un prodotto dalle caratteristiche identiche a quelle dell’aggiudicataria;
- sul certificato LN, la doglianza circa la ‘durata’ è inammissibile perché non articolata quale censura di legittimità ma solo segnalata quale “stranezza”, mentre l’argomento relativo all’inattendibilità del certificato è tardivo;
- sull’additivo antibatterico, ai sensi del bando di gara (pag. 44) il possesso del requisito era “ … da dimostrare esclusivamente da Attestato LN in corso di validità o da report di laboratori accreditati forniti già in sede di gara ” e – per espressa ammissione della ricorrente – VE non ha dimostrato alcunché, mentre l’aggiudicataria ha allegato all’offerta il report di laboratorio richiesto (offerta tecnica TA, criterio 1, pag. 2, e allegato report del laboratorio 3A Laboratori S.r.l.), e sulla attendibilità di tale report è sufficiente verificare a pag. 4 della relazione prodotta da TA, ove si fa esplicito riferimento ai “Dati relativi al campione”, richiamando – tra gli altri filati analizzati – anche il filato “Double X”, proposto da TA in gara, e comunque, in estremo subordine, anche volendo seguire il ragionamento della ricorrente principale circa la non univoca riconducibilità della certificazione prodotta al tappeto artificiale offerto da TA, il ricorso di VE non supera la “prova di resistenza” perché la sottrazione di 10 punti alla valutazione tecnica dell’offerta di TA non altera il risultato finale della gara (VE: 84,00 punti; TA: 95,53 - 10,00 = 85,53).
Quanto al ricorso incidentale, la Stazione appaltante rileva quanto segue:
- sul primo motivo (sub criterio 2.1), il bando di gara non prescrive in modo esplicito la necessità della sottoscrizione da parte di un tecnico accreditato, mentre i contenuti della dichiarazione stessa sono ampiamente esaustivi di quanto il bando stesso richiede, e poi, quanto alla riciclabilità del manto offerto da VE, il certificato prodotto riguarda filati di livello qualitativo inferiore a quello offerto e – pertanto – la Commissione giudicatrice ha ritenuto di poter attribuire il relativo punteggio al prodotto offerto, di livello qualitativamente superiore;
- sul secondo motivo (sub criterio 2.2), la Commissione di gara ha interpretato l’offerta di VE come esaustiva delle prescrizioni del bando (sul punto “Riciclabilità del manto del campo principale”);
- sul terzo motivo (sub-criterio 1.7 Sanificazione ), va rilevato che, quanto al bando di gara nella parte in cui – al fine di dimostrare il possesso del requisito “1.7 sanificazione” – ammette, in alternativa tra di loro, un “attestato LN in corso di validità” e un “report di laboratori accreditati”, non è corretta la tesi di TA (laddove sostiene che solo la seconda opzione è in grado di attestare il possesso del requisito in questione perché le “attestazioni LN” vengono rilasciate senza effettuare alcuna verifica circa la presenza sulle fibre dell’additivo antibatterico), in quanto formulata in modo eccessivamente generico.
2. Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio principia la trattazione dalle doglianze articolate nel ricorso principale.
2.1. Quanto alla ragionevolezza dei criteri tabellari sulla graduazione del punteggio “spessore massimo del filato”, si osserva che parte ricorrente, pur partendo dall’assunto che lo spessore costituisce il discrimen della qualità (misurata pacificamente in micron, ossia con sottomultiplo del millimetro, quindi chiaramente definendosi la specificità del prodotto attraverso una unità di misura molto piccola), ritiene in sostanza che l’Amministrazione avrebbe dovuto ricondurre nella stessa “fascia” lo spessore dichiarato dalle concorrenti (570 micron VE e 575 micron TA), per individuare la fascia di eccellenza dai 600 micron e non dai 575 come prescritto dal bando, e ciò perché il differenziale tra 570 e 575 non sarebbe esaustivo di una maggiore qualità; tuttavia, gli “scatti” proposti dalla ricorrente principale (comunque fondati su differenze misurate in micron, ciò deponendo per la conferma che pochi micron corrispondono anche secondo la ricorrente ad una qualità differente), non spiegano perché, sotto il profilo qualitativo, 570 e 575 sarebbero spessori identici o equipollenti quanto a performance (sulla quale nulla ha circostanziato), considerato che nel range di eccellenza dall’esponente proposto (oltre 600 micron - 7 punti) si fissa, in modo analogo a quanto fatto in concreto nel bando de quo – ma con una diversa “quota” individuata senza alcuna motivazione –, una soglia-spessore di eccellenza che la stessa ricorrente non prova esistere certificata sul mercato. In sintesi, quindi, risulta confermato che è corretto procedere ad attribuire un punteggio di eccellenza oltre una certa misura che, nel caso concreto, non corrisponde a quella individuata dalla ricorrente, la quale indica quella prescelta senza alcun riferimento tecnico ai prodotti presenti sul mercato, al fine di comprovare le proprie asserzioni sui “livelli” di qualità dei prodotti. In sostanza, anche se l’Amministrazione avesse graduato in modo maggiormente progressivo il punteggio rispetto alle tre “fasce”, il discrimine per il punteggio di eccellenza, che determina l’attribuzione del massimo punteggio conteso, è sempre un numero relativo allo spessore di “eccellenza” che secondo la ricorrente, in definitiva, dovrebbe essere 600 micron e non di 575 senza, peraltro, fornire alcuna prova al riguardo, né rispetto al panorama commerciale né rispetto alle certificazioni LN né rispetto alla incidenza sulla performance del manto o del filo d’erba.
Quindi, quanto alla gradualità dell’attribuzione del punteggio, proprio in ragione della mancata prova da parte attrice della irragionevolezza della “soglia di eccellenza”, le deduzioni sulla necessaria diversa modalità di graduazione dei punteggi è inconferente, atteso che in presenza di offerta pari o superiore ad una data soglia di eccellenza, anche con la graduazione proposta dalla ricorrente (comunque basata sul confermato principio che maggiore è lo spessore più elevata è la qualità), il punteggio maggiore va comunque all’offerente dello spessore di eccellenza (come nel caso concreto).
Infine, in punto di ragionevolezza del punteggio attribuito sullo spessore, il principio di equivalenza, nel caso concreto, al di là dell’inquadramento ermeneutico (relativamente alla cogenza dello stesso in fase di ammissione alla gara od in fase valutazione dell’offerta tecnica), non è invocato in modo logicamente pertinente alla fattispecie, atteso che il punteggio in contestazione non attiene alla complessiva valutazione delle caratteristiche del prodotto rispetto alla resa sul campo (tale da poter eventualmente profilarsi un giudizio di equivalenza astratta in considerazione di molteplici aspetti, comunque nemmeno allegati dall’esponente quali parametri) bensì, invece, riguarda l’esame oggettivo di uno ‘spessore’ che a seconda della sua mera consistenza (tra l’altro misurata al massimo dettaglio del micron, sottomultiplo del millimetro) determina l’attribuzione di un sub-punteggio; né, come già rilevato, la difesa attorea prova la sostanziale identità di performance del prodotto, oltre ad aver articolato il motivo in modo contraddittorio, dapprima asserendo che lo spessore è indice di qualità e successivamente contestando che una differenza di pochi micron possa evidenziare una differenza qualitativa, per poi proporre una graduazione di punteggio proprio fondata sul differenziale dei micron (semplicemente con indimostrati valori diversi da quelli individuati dall’Amministrazione).
Quanto, ancora, alla invocata maggiore gradualità nell’assegnazione del punteggio, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la previsione dei criteri per l’attribuzione del punteggio e la graduazione della rispettiva valutazione attengono a scelte discrezionali dell’Amministrazione che, salvo manifesta illogicità o arbitrarietà, non sono suscettibili di vaglio in sede di giudizio di legittimità. Nella circostanza, in effetti, l’assenza di parametri tecnici che evidenzino la palese pretestuosità delle scelte operate in sede di disciplinare di gara (con la suddivisione della qualità dello ‘spessore’ in tre sole fasce e corrispondenti punteggi fissi in 0, 3 e 7 punti) esonera il Collegio da ogni ulteriore considerazione in merito.
Pertanto, il profilo di censura relativo alla irragionevolezza del criterio ‘spessore’ è infondato.
2.2. Sulla denunciata erronea valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria per avere essa indicato nella scheda tecnica – con riferimento allo ‘spessore’ – un margine di tolleranza del ± 10% e per doversi quindi tenere conto in parte qua di una differenza solo potenziale rispetto all’offerta della ricorrente principale, il Collegio osserva che, come condivisibilmente argomentato ex adverso dalle controparti, la Scheda tecnica per entrambe le concorrenti costituisce documentazione da presentarsi ai fini partecipativi, mentre il bando di gara (v. pag. 37) prevede che “ Criterio 1) Migliorie delle componenti del manto in sintetico del campo principale - Il concorrente potrà proporre soluzioni che siano migliorative in termini di maggiore performance e livelli prestazionali rispetto al progetto posto a base di gara su tutte le componenti indicate attraverso la valutazione dei singoli sub criteri. La valutazione sarà di tipo tabellare. I valori e le caratteristiche del sistema in erba artificiale saranno desunti esclusivamente da Attestato LN in corso di validità o da report di laboratori accreditati forniti già in sede di gara. Non sono ammesse autodichiarazioni del concorrente. Elaborati richiesti: Relazione descrittiva e asseverazione tecnica riportante le caratteristiche dei materiali proposti, i valori e le caratteristiche del sistema in erba artificiale saranno desunti esclusivamente da Attestato LN in corso di validità o da report di laboratori accreditati forniti già in sede di gara. Non sono ammesse autodichiarazioni del concorrente ”. Ebbene, nell’attestato LN di TA è incontestatamente dichiarato lo spessore di 575 micron (senza margine di tolleranza), pertanto, attesa l’irrilevanza della scheda tecnica ai fini dell’attribuzione del punteggio migliorativo in contestazione, la doglianza è infondata.
2.3. Relativamente alla dedotta durata del certificato LN, va osservato che parte ricorrente non ha nulla allegato circa l’incidenza di tale elemento sulla legittimità degli atti impugnati, perciò il Collegio la ritiene inconferente.
Quanto, poi, alla dedotta inattendibilità del certificato LN, l’eccezione di inammissibilità va accolta, non avendo parte attrice formulato l’argomento né nel ricorso principale né proponendo motivi aggiunti, tanto più che si tratta di questione posta in ragione di elementi che la difesa attorea ha rilevato dalla produzione documentale avvenuta in corso di giudizio.
In ogni caso, anche volendo considerare la censura indirettamente correlata alla anomalia “segnalata” nel ricorso principale, va osservato che, costituendo incontestatamente il certificato LN in esame un aggiornamento di quello precedente, la prospettazione attorea non supera l’argomento ex adverso articolato dalla controinteressata sul riferimento dell’attestato presentato in gara ad un precedente campione.
Infatti, TA ha depositato in giudizio gli attestati LN relativi allo “spessore massimo del filato”, inteso come filo d’erba artificiale (datati 30 agosto 2024), che presenta lo spessore 575 micron per la tipologia denominata “GMP GRN G660”, ossia la medesima denominazione presente nell’attestato “di sistema” (ossia del sistema manto che ovviamente è comprensivo dei fili d’erba) alla voce “fibra primaria” prodotto in gara (v. doc. n. 18 TA); tale attestato di sistema risulta, quindi, aggiornato rispetto a quello precedente del 2022 (v. doc. n. 17 TA), che riporta la medesima denominazione “GMP GRN G660” quanto al nome commerciale del filo d’erba ma uno spessore minore di 570 micron.
Pertanto, risulta chiaramente che l’attestato LN prodotto da TA in gara è stato rilasciato in relazione al sistema manto offerto che si compone (anche) del filo GMP GRN G660 di spessore aggiornato (rispetto al precedente spessore dello stesso filo), come risulta dalla nota del 14 maggio 2025 del Presidente della LN (v. doc. n. 16 TA).
2.4. Sulla necessità della produzione documentale circa la presenza all’interno della fibra dell’additivo antibatterico, è incontestato che ciò è sancito nel bando (comunque non impugnato su questo punto) e che la ricorrente principale non ha prodotto in gara tale documentazione (né l’ha richiamata nella relazione tecnica), pertanto, emerge pianamente la correttezza della mancata attribuzione del punteggio in merito.
Quanto alla attendibilità della documentazione laboratoriale della ricorrente incidentale, la prospettazione attorea (circa la mancanza di accertamento sullo specifico prodotto, sia nell’attestato LN sia nei risultati di laboratorio) evidenzia che:
- il bando prevede che: “ Criterio 1) Migliorie delle componenti del manto in sintetico del campo principale - Il concorrente potrà proporre soluzioni che siano migliorative in termini di maggiore performance e livelli prestazionali rispetto al progetto posto a base di gara su tutte le componenti indicate attraverso la valutazione dei singoli sub criteri. La valutazione sarà di tipo tabellare. I valori e le caratteristiche del sistema in erba artificiale saranno desunti esclusivamente da Attestato LN in corso di validità o da report di laboratori accreditati forniti già in sede di gara. Non sono ammesse autodichiarazioni del concorrente. Elaborati richiesti: Relazione descrittiva e asseverazione tecnica riportante le caratteristiche dei materiali proposti, i valori e le caratteristiche del sistema in erba artificiale saranno desunti esclusivamente da Attestato LN in corso di validità o da report di laboratori accreditati forniti già in sede di gara. Non sono ammesse autodichiarazioni del concorrente ”;
- negli attestati LN prodotti da entrambe le concorrenti non è presente alcuna certificazione antibatterica;
- solo TA ha prodotto in gara il “rapporto di prova” (“n°: 21LA03843 del 19/03/2021”) di “3A Laboratori s.r.l.” e la scheda tecnica dell’“additivo antibatterico”.
Il suddetto rapporto di prova (pag. 37 offerta tecnica TA) ha ad oggetto “ Misurazione dell’attività antibatterica su plastiche e altre superfici non porose – metodo ISO 22196 ” riferita al campione “ Descrizione: filato DMX – double x – 7500 padel – 5700 fibrillato ”, mentre la “scheda tecnica” (pag. 44 dell’offerta tecnica di TA) dell’anno 2021, per quanto interessa, descrive il campione identificando genericamente un “filato antibatterico” e specificando invece il dettaglio del prodotto sanificante (Sanitized MB E 19-71).
La controinteressata ha sottolineato che il “rapporto di prova” attiene al filato Double X che appartiene alla tipologia offerta in gara (Double X “Plus”) e che la riferibilità della scheda tecnica del produttore dell’antibatterico (2021) al prodotto offerto in gara (“certificato” in anni successivi) si spiega perché lo stesso filato (già esistente) può essere utilizzato per la produzione, in epoche diverse, di diversi manti in erba artificiale.
A tali considerazioni la ricorrente principale replica, peraltro al fine di ritenere provato così anche per sé il requisito dell’additivo antibatterico (pag. 5 memoria di replica), che TA rimarca di aver prodotto un rapporto di prova non specificamente riferito al manto dalla stessa offerto (Double x ecogreen bio geo s plus), ma in generale a tutta la “serie” di cui il suo prodotto fa parte (ossia la serie “Double X”). Ne consegue che, in definitiva, nemmeno la ricorrente principale sostiene l’inattendibilità del rapporto di prova (che vorrebbe utile anche per la propria offerta Double X) e che essa non ha tecnicamente confutato che il filato antibatterico “testato” nel rapporto di prova prodotto in gara da TA (e non da VE) in riferimento al generale nome “Double X” sia utilizzato per produrre il sistema manto Double X Plus offerto in gara da TA (perché, erroneamente come visto, sostiene che siano identici).
In sostanza, non vi è prova che il filato Double X con antibatterico (oggetto del rapporto di prova) non sia utilizzato/utilizzabile per la produzione del “sistema manto” Double X Plus (offerta di TA certificata LN sotto il nome “ 62 Double X Plus ecoggreen bio geo S” ) e che ciò tecnicamente comporti necessariamente l’inattendibilità del test (riferito al nome filato Double X), anche considerato che la ricorrente principale non ha nemmeno allegato se l’additivo antibatterico viene aggiunto nella produzione del filato o del manto oppure se “nasce” già indissolubilmente adeso ad una tipologia o spessore di filato propriamente intesi e nemmeno ha provato che l’idoneità dell’additivo cambi rispetto, in ipotesi, allo spessore del filo d’erba di 575 micron (tratto caratteristico dell’offerta TA Double X Plus per quanto dedotto in giudizio) in modo tale da rendere inveritiero un report di laboratorio effettuato sul (preteso) medesimo filato ma di spessore inferiore (Double X).
3. Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso principale è infondato e va respinto.
Di conseguenza, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, atteso il consolidamento della posizione dell’aggiudicataria dell’appalto in ragione del rigetto del ricorso principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge e, di conseguenza, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale.
Condanna la VE S.r.l. SO BE al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000,00 (quattromila//00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle altre parti costituite in giudizio, ossia Unione IN IA, Comune di Castellarano e TA S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
OL PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL PO | Italo AS |
IL SEGRETARIO