Art. 5. (Gare e competizioni sportive)
L'assicurazione stipulata a norma degli articoli 1 e 2 della legge non comprende la responsabilita' per i danni causati in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove. Tale responsabilita' deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall'articolo 3 della legge.
Gli organizzatori delle gare o competizioni sportive e delle relative prove di cui al comma precedente debbono allegare alla domanda di autorizzazione, la dichiarazione di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell'assicurazione prescritta dall'art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati la formula e la durata della gara o competizione ed ogni altro elemento utile al controllo dell'effettivo adempimento dell'obbligo assicurativo.
L'assicurazione deve coprire la responsabilita' nella quale possono incorrere l'organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare o competizioni ed alle relative prove.
L'assicurazione stipulata a norma degli articoli 1 e 2 della legge non comprende la responsabilita' per i danni causati in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove. Tale responsabilita' deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall'articolo 3 della legge.
Gli organizzatori delle gare o competizioni sportive e delle relative prove di cui al comma precedente debbono allegare alla domanda di autorizzazione, la dichiarazione di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell'assicurazione prescritta dall'art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati la formula e la durata della gara o competizione ed ogni altro elemento utile al controllo dell'effettivo adempimento dell'obbligo assicurativo.
L'assicurazione deve coprire la responsabilita' nella quale possono incorrere l'organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare o competizioni ed alle relative prove.