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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 4333/2022 pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. DE SIMONE ANTONIO (C.F. C.F._2
); C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. IOVINO Controparte_1 P.IVA_1
RUGGIERO (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. : Controparte_2 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza ai sensi dell'127ter c.p.c. in data
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . 11.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. e con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la sentenza n. 3540/2021, pubblicata il 28.12.2021, con cui il Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, all'esito dei giudizi riuniti recanti R.G. 874/2015 e 2986/2016, ha rigettato le domande risarcitorie spiegate dagli stessi, subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 03.11.2013, alle ore 11.30 circa in Sant'Anastasia (NA) in via Pomigliano d'Arco, quando il conducente dell'autovettura Suzuki TG. FA869WP, di proprietà di tamponava l'autovettura Controparte_2
Fiat Panda TGDZ260BI, di proprietà di ferma nel traffico, la quale a sua Parte_2 volta tamponava l'autovettura Lancia Musa TG. DX294LP di proprietà di . In Parte_1 particolare, gli appellanti hanno censurato la sentenza deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, nella parte in cui lo stesso non ha rilevato l'inattendibilità dei testi di parte convenuta, con il conseguente accoglimento delle domande proposte e hanno chiesto l'integrale riforma della pronuncia, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Il contraddittorio risulta ritualmente instaurato con le parti appellate.
3.1. Sebbene ritualmente citato, non si è costituito in grado d'appello e deve Controparte_2 esserne, pertanto, dichiarata la contumacia.
3.2. Si è regolarmente costituita in giudizio la la quale ha eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito della domanda, insistendo per il rigetto del gravame.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 28.06.2022 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (28.12.2021), ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 07.07.2022, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez.
U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione in piena adesione all'interpretazione fornita dalla Suprema
Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi, ossia l'erronea valutazione della prova testimoniale da parte del giudice di prime cure in merito alla ritenuta attendibilità dei testi di parte convenuta, seppur in maniera poco chiara vengono esposte le ragioni alla stregua delle quali l'istruttoria avrebbe dovuto condurre il giudicante ad una decisione di segno opposto.
5. Nel merito l'appello non è fondato e non merita accoglimento, in quanto la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa e all'applicazione alla fattispecie concreta delle norme di diritto (processuale e sostanziale) per cui non
è passibile di censura alcuna.
Invero, l'unico motivo d'appello proposto dagli appellanti è relativo all'erronea valutazione del compendio istruttorio da parte del Giudice di Pace.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui “l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014)”.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace, con una motivazione coerente ed esente da vizi logici, abbia adeguatamente argomentato circa le ragioni della propria decisione, previo dettagliato esame delle risultanze istruttorie complessivamente vagliate.
In particolare, non ha alcun pregio la doglianza dell'appellante circa l'assunta inattendibilità dei testi e , padre e vicino di casa del convenuto. Testimone_1 Testimone_2
In merito al primo, va senz'altro affermato che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, dal momento che “l'inattendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice di merito desuma la perdita di credibilità” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 25358 del 17.12.2015).
Ed infatti, la valutazione sull'attendibilità del teste attiene alla veridicità della deposizione che il
Giudice deve pur sempre valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza delle dichiarazioni, possibili contraddizioni ecc) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite).
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Alla luce dei criteri che precedono, la dichiarazione testimoniale del teste è stata Testimone_1 ritenuta attendibile a prescindere dall'interesse di parte ma in ragione della credibilità intrinseca delle deposizioni rese, che sono in linea con l'avvenuto disconoscimento del sinistro da parte del sia in sede giudiziaria (peraltro, anche in sede penale attesa la denuncia presentata dallo CP_2 stesso), sia in sede stragiudiziale, oltre che concordate con le dichiarazioni del teste Tes_2
, indifferente ai fatti di causa.
[...]
Quest'ultimo, escusso all'udienza dell'11.03.2019, ha confermato di aver visto l'auto in sosta “sempre ferma (...) già a partire da fine ottobre”, né coglie nel segno la contestazione mossa dagli appellanti circa la circostanza che il teste abbia riferito di non ricordare “il giorno preciso in cui è avvenuto l'incidente”, proprio perché, da un lato, il non è stato chiamato a riferire sulla circostanza relativa al Parte_2 fatto storico del sinistro, e, dall'altro, poiché incombe sugli attori ai sensi dell'art. 2697c.c. l'onere di provare che l'autoveicolo di proprietà del fosse effettivamente il veicolo coinvolto nel CP_2 sinistro.
Sul punto, deve evidenziarsi che le dichiarazioni rese da unico teste di parte attrice, Testimone_3 sentito all'udienza del 04.12.2019, non risultano idonee a fornire la prova che il veicolo Suzuki di proprietà del fosse il veicolo coinvolto nel sinistro, limitandosi a riferire che i soggetti si CP_2 sarebbero scambiati i dati in sua presenza e di aver visto il tagliando assicurativo esposto sulla Suzuki attestante la copertura assicurativa , ma non riferendo mai, tuttavia, chi fosse il soggetto CP_4 responsabile né alcun altro elemento idoneo ad identificare con tranquillizzante certezza il veicolo.
Il contrasto insanabile tra le deposizioni dei testi escussi non potrebbe comunque essere superato alla luce di un raffronto tra le stesse, né sotto il profilo dell'attendibilità oggettiva, né sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva.
Ad ogni modo, in caso di dichiarazioni testimoniali contrastanti, “il giudice deve confrontare le varie deposizioni e valutare l'attendibilità di ciascun teste in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la qualità e vicinanza alle parti in causa, l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni rese e la convergenza di queste con gli altri eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (cfr. Corte di Appello di Napoli, Sez.
VIII, 14.04.2023, n. 1699; Corte di Appello di Bari, Sez. Lav., 25.01.2019, n. 207).
Nel caso in esame, invero, dalla dichiarazione testimoniale del non emerge alcun elemento Tes_3 che consenta di ritenere che il veicolo del sia stato effettivamente coinvolto nel sinistro, CP_2 specie in mancanza di ulteriori elemento di riscontro orale o documentale (ad esempio, la
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . sottoscrizione del modello CAI, rappresentazione fotografica del veicolo danneggiante), considerata la contestazione dell'effettivo verificarsi del sinistro da parte del in sede stragiudiziale (cfr. CP_2 disconoscimento prodotto dalla , nel corso del giudizio di prime cure ed in sede penale. CP_1
Ne consegue che non possono che riverberarsi sugli attori, odierni appellanti, le conseguenze relative al mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha più volte affermato che “qualora il Giudice di merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”
(cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 05.05.2003 n. 6760; in senso conforme, Cass. civ., Sez. II, sent.
15.02.2010, n. 3468; Cass. civ., Sez. Lav., sent. 10.03.2015, n. 4773).
Tanto premesso, l'appello non può che essere rigettato con integrale conferma della sentenza di prime cure ed ogni altra questione, pur proposta dalle parti, deve ritenersi assorbita nella presente decisione.
6. Le spese di lite seguono strettamente il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico degli appellanti in solido, in assenza di nota spese, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, come modificati dal D.M. 147 del 2022, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Nulla per le spese in merito al rapporto tra gli appellanti e CP_2
, attesa la contumacia dello stesso nel presente grado di giudizio.
[...]
7. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 Parte_2
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . Pace n. 3540/2021, pubblicata il 28.12.2021, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia n. 3540/2021, pubblicata il 28.12.2021;
c) condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di Controparte_5
in persona del procuratore p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
[...]
1.700,00 per compensi professionali, oltre I.V.A, C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
d) nulla per le spese nei confronti di;
Controparte_2
e) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma Iquater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Cosi deciso in Nola, il 12 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 4333/2022 pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. DE SIMONE ANTONIO (C.F. C.F._2
); C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. IOVINO Controparte_1 P.IVA_1
RUGGIERO (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. : Controparte_2 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza ai sensi dell'127ter c.p.c. in data
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . 11.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. e con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la sentenza n. 3540/2021, pubblicata il 28.12.2021, con cui il Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, all'esito dei giudizi riuniti recanti R.G. 874/2015 e 2986/2016, ha rigettato le domande risarcitorie spiegate dagli stessi, subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 03.11.2013, alle ore 11.30 circa in Sant'Anastasia (NA) in via Pomigliano d'Arco, quando il conducente dell'autovettura Suzuki TG. FA869WP, di proprietà di tamponava l'autovettura Controparte_2
Fiat Panda TGDZ260BI, di proprietà di ferma nel traffico, la quale a sua Parte_2 volta tamponava l'autovettura Lancia Musa TG. DX294LP di proprietà di . In Parte_1 particolare, gli appellanti hanno censurato la sentenza deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, nella parte in cui lo stesso non ha rilevato l'inattendibilità dei testi di parte convenuta, con il conseguente accoglimento delle domande proposte e hanno chiesto l'integrale riforma della pronuncia, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Il contraddittorio risulta ritualmente instaurato con le parti appellate.
3.1. Sebbene ritualmente citato, non si è costituito in grado d'appello e deve Controparte_2 esserne, pertanto, dichiarata la contumacia.
3.2. Si è regolarmente costituita in giudizio la la quale ha eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito della domanda, insistendo per il rigetto del gravame.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 28.06.2022 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (28.12.2021), ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 07.07.2022, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez.
U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione in piena adesione all'interpretazione fornita dalla Suprema
Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi, ossia l'erronea valutazione della prova testimoniale da parte del giudice di prime cure in merito alla ritenuta attendibilità dei testi di parte convenuta, seppur in maniera poco chiara vengono esposte le ragioni alla stregua delle quali l'istruttoria avrebbe dovuto condurre il giudicante ad una decisione di segno opposto.
5. Nel merito l'appello non è fondato e non merita accoglimento, in quanto la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa e all'applicazione alla fattispecie concreta delle norme di diritto (processuale e sostanziale) per cui non
è passibile di censura alcuna.
Invero, l'unico motivo d'appello proposto dagli appellanti è relativo all'erronea valutazione del compendio istruttorio da parte del Giudice di Pace.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui “l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014)”.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace, con una motivazione coerente ed esente da vizi logici, abbia adeguatamente argomentato circa le ragioni della propria decisione, previo dettagliato esame delle risultanze istruttorie complessivamente vagliate.
In particolare, non ha alcun pregio la doglianza dell'appellante circa l'assunta inattendibilità dei testi e , padre e vicino di casa del convenuto. Testimone_1 Testimone_2
In merito al primo, va senz'altro affermato che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, dal momento che “l'inattendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice di merito desuma la perdita di credibilità” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 25358 del 17.12.2015).
Ed infatti, la valutazione sull'attendibilità del teste attiene alla veridicità della deposizione che il
Giudice deve pur sempre valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza delle dichiarazioni, possibili contraddizioni ecc) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite).
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Alla luce dei criteri che precedono, la dichiarazione testimoniale del teste è stata Testimone_1 ritenuta attendibile a prescindere dall'interesse di parte ma in ragione della credibilità intrinseca delle deposizioni rese, che sono in linea con l'avvenuto disconoscimento del sinistro da parte del sia in sede giudiziaria (peraltro, anche in sede penale attesa la denuncia presentata dallo CP_2 stesso), sia in sede stragiudiziale, oltre che concordate con le dichiarazioni del teste Tes_2
, indifferente ai fatti di causa.
[...]
Quest'ultimo, escusso all'udienza dell'11.03.2019, ha confermato di aver visto l'auto in sosta “sempre ferma (...) già a partire da fine ottobre”, né coglie nel segno la contestazione mossa dagli appellanti circa la circostanza che il teste abbia riferito di non ricordare “il giorno preciso in cui è avvenuto l'incidente”, proprio perché, da un lato, il non è stato chiamato a riferire sulla circostanza relativa al Parte_2 fatto storico del sinistro, e, dall'altro, poiché incombe sugli attori ai sensi dell'art. 2697c.c. l'onere di provare che l'autoveicolo di proprietà del fosse effettivamente il veicolo coinvolto nel CP_2 sinistro.
Sul punto, deve evidenziarsi che le dichiarazioni rese da unico teste di parte attrice, Testimone_3 sentito all'udienza del 04.12.2019, non risultano idonee a fornire la prova che il veicolo Suzuki di proprietà del fosse il veicolo coinvolto nel sinistro, limitandosi a riferire che i soggetti si CP_2 sarebbero scambiati i dati in sua presenza e di aver visto il tagliando assicurativo esposto sulla Suzuki attestante la copertura assicurativa , ma non riferendo mai, tuttavia, chi fosse il soggetto CP_4 responsabile né alcun altro elemento idoneo ad identificare con tranquillizzante certezza il veicolo.
Il contrasto insanabile tra le deposizioni dei testi escussi non potrebbe comunque essere superato alla luce di un raffronto tra le stesse, né sotto il profilo dell'attendibilità oggettiva, né sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva.
Ad ogni modo, in caso di dichiarazioni testimoniali contrastanti, “il giudice deve confrontare le varie deposizioni e valutare l'attendibilità di ciascun teste in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la qualità e vicinanza alle parti in causa, l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni rese e la convergenza di queste con gli altri eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (cfr. Corte di Appello di Napoli, Sez.
VIII, 14.04.2023, n. 1699; Corte di Appello di Bari, Sez. Lav., 25.01.2019, n. 207).
Nel caso in esame, invero, dalla dichiarazione testimoniale del non emerge alcun elemento Tes_3 che consenta di ritenere che il veicolo del sia stato effettivamente coinvolto nel sinistro, CP_2 specie in mancanza di ulteriori elemento di riscontro orale o documentale (ad esempio, la
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . sottoscrizione del modello CAI, rappresentazione fotografica del veicolo danneggiante), considerata la contestazione dell'effettivo verificarsi del sinistro da parte del in sede stragiudiziale (cfr. CP_2 disconoscimento prodotto dalla , nel corso del giudizio di prime cure ed in sede penale. CP_1
Ne consegue che non possono che riverberarsi sugli attori, odierni appellanti, le conseguenze relative al mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha più volte affermato che “qualora il Giudice di merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”
(cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 05.05.2003 n. 6760; in senso conforme, Cass. civ., Sez. II, sent.
15.02.2010, n. 3468; Cass. civ., Sez. Lav., sent. 10.03.2015, n. 4773).
Tanto premesso, l'appello non può che essere rigettato con integrale conferma della sentenza di prime cure ed ogni altra questione, pur proposta dalle parti, deve ritenersi assorbita nella presente decisione.
6. Le spese di lite seguono strettamente il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico degli appellanti in solido, in assenza di nota spese, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, come modificati dal D.M. 147 del 2022, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Nulla per le spese in merito al rapporto tra gli appellanti e CP_2
, attesa la contumacia dello stesso nel presente grado di giudizio.
[...]
7. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 Parte_2
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . Pace n. 3540/2021, pubblicata il 28.12.2021, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia n. 3540/2021, pubblicata il 28.12.2021;
c) condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di Controparte_5
in persona del procuratore p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
[...]
1.700,00 per compensi professionali, oltre I.V.A, C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
d) nulla per le spese nei confronti di;
Controparte_2
e) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma Iquater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Cosi deciso in Nola, il 12 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
N. 4333/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .