Art. 2.
Il Ministro per la marina mercantile, per le esigenze di cui al precedente articolo 1 e nei limiti della autorizzazione di spesa stabilita nell'articolo medesimo, puo' assumere impegni per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun anno purche' i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.
I progetti delle opere da realizzare sono presentati dalle societa' concessionarie agli uffici o alle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime competenti per territorio.
I progetti stessi sono approvati sentito il parere degli enti o consorzi autonomi dei porti interessati, nonche' dei competenti organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici con decreto del Ministro per i lavori pubblici e del Ministro per la marina mercantile. L'approvazione dei progetti comporta l'autorizzazione per la anticipata occupazione delle aree demaniali marittime.
I contributi sono liquidati e pagati dal Ministero della marina mercantile in base a stati di avanzamento, vistati dagli uffici o dalle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime competenti per territorio.
Il Ministro per la marina mercantile, per le esigenze di cui al precedente articolo 1 e nei limiti della autorizzazione di spesa stabilita nell'articolo medesimo, puo' assumere impegni per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun anno purche' i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.
I progetti delle opere da realizzare sono presentati dalle societa' concessionarie agli uffici o alle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime competenti per territorio.
I progetti stessi sono approvati sentito il parere degli enti o consorzi autonomi dei porti interessati, nonche' dei competenti organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici con decreto del Ministro per i lavori pubblici e del Ministro per la marina mercantile. L'approvazione dei progetti comporta l'autorizzazione per la anticipata occupazione delle aree demaniali marittime.
I contributi sono liquidati e pagati dal Ministero della marina mercantile in base a stati di avanzamento, vistati dagli uffici o dalle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime competenti per territorio.