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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1280/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025 per la causa promossa da , rappresentata e difesa dall'Avv. Puntoriero Parte_1
Giulia, contro , rappresentato e difeso dall'Avv. Sergi Olga, e contro CP_1 Controparte_2
, e contumaci, si dà atto che parte attrice ha depositato,
[...] Controparte_3 CP_4 nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1280/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279/2023 R.G. tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Scultore G. Renda n. 1, Polistena (RC), presso lo studio dell'Avv.
Puntoriero Giulia, che la rappresenta e difende per procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Via Largo Ospedale n. 8, Taurianova (RC), presso lo studio dell'Avv. Sergi Olga, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTO
E
nata a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_4 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Usucapione.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con ricorso depositato il 16.10.2023 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_2 di Palmi, , , al fine di CP_1 Controparte_2 CP_4 Controparte_3 ottenere l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione dell'appezzamento di terreno sito in Polistena località “Belà” della superficie catastale di 353 mq. facente parte della particella di maggiore consistenza censita al Catasto Terreni del comune di
Polistena al foglio 18 particella 532 ed identificato dalla particella 1631 nel tipo di frazionamento redatto dal geometra depositato presso il Comune di Polistena il 24.06.2021. A Controparte_5 sostegno della propria domanda deduceva di possedere da oltre venti anni, in modo continuativo, pubblico, pacifico ed esclusivo il predetto terreno, coltivandolo da solo e procedendo anche alla sua recinzione, costituita da pali di legno e rete metallica ricoperta da una rete di colore verde che impedisce l'introspezione, consentendone l'accesso esclusivamente tramite un cancello di legno munito di catena e lucchetto, di cui soltanto lui deteneva le chiavi.
I convenuti , e pur ritualmente citati in Controparte_2 Controparte_3 CP_4 giudizio, non si sono mai costituiti e, pertanto vanno dichiarati contumaci.
Si costituiva invece, con comparsa depositata il 5.02.2024, il convenuto , il quale CP_1 dichiarava di aderire al ricorso proposto e alle conclusioni ivi formulate.
Durante l'istruttoria venivano espletate le prove orali ammesse e acquisiti i documenti ritualmente prodotti;
la causa, pertanto veniva trattenuta in decisione.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Innanzitutto, si rileva che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, parte attrice ha prodotto certificazione catastale da cui risulta l'intestazione del bene per cui è causa a nome dei convenuti, potendosi pertanto evincere la regolarità del contraddittorio. È stata, altresì, allegata agli atti la documentazione attestante che nei registri immobiliari non risultano trascritti atti comportanti la variazione della titolarità del bene.
In punto di diritto va chiarito che i presupposti costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. sono sia l'esercizio di un potere di godimento pieno ed esclusivo (elemento materiale o corpus possessionis), sia l'intenzione del possessore di comportarsi uti dominus (animus possidendi), ossia di godere e disporre del bene come fosse proprio, a prescindere dallo stato soggettivo di buona fede, non richiesto dalla citata disposizione, per cui è onere dell'attore fornire la prova del corpus possessionis, incombendo, invece, su parte convenuta, l'onere processuale di dedurre e dimostrare che il potere esercitato sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza.
Costituisce altresì principio pacifico quello secondo cui il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando
- con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, per un ventennio, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr., ex multis, Cass.
25922/2005).
Venendo all'esame della fattispecie concreta, dall'escussione testimoniale è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che l'attrice ha posseduto per oltre venti anni in modo pacifico e continuato il terreno oggetto del giudizio, utilizzandolo a fini agricoli ed esplicando sullo stesso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà con modalità tali da escludere il compossesso da parte di terzi soggetti: il teste escusso all'udienza dell'11.07.2025, sig. , il quale ha Testimone_1 dichiarato di aver coadiuvato l'attrice nello svolgimento delle attività agricole, ha confermato di aver sempre visto la occuparsi del terreno, il quale risultava recintato e nella sua esclusiva Pt_1 disponibilità.
Le dichiarazioni del teste, in quanto prive di contraddizioni, provenienti da una persona che ha dimostrato di conoscere bene i luoghi di causa, devono ritenersi attendibili ed idonee a dimostrare l'effettivo potere esercitato da parte attrice sull'immobile oggetto della domanda del giudizio.
Atteso l'oggettivo possesso del bene, in mancanza di alcuna contestazione circa la natura del possesso quale mera detenzione o tolleranza, deve ritenersi acclarato, per quanto sopra esposto, l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c..
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi
è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore di parte attrice in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile (e non rientrando nella particolare disciplina di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.) il termine normativamente previsto è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, il termine a quo in cui l'attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si osserva, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulla parte convenuta – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Anzi, nel caso di specie, il convenuto costituito , contitolare formale della maggior CP_1 quota del terreno in questione, ha aderito integralmente alla domanda di usucapione formulata da
. Parte_1
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per la fattispecie acquisitiva de qua,
deve essere dichiarata proprietaria esclusiva del bene indicato in citazione per averlo Parte_1 usucapito. Stante la contumacia dei convenuti , e e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
l'adesione al ricorso introduttivo del costituito , le spese di lite vengono integralmente CP_1 compensate.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ha acquistato a titolo di usucapione Parte_1 la proprietà del terreno sito in Polistena località “Belà” della superficie catastale di 353 mq. facente parte della particella di maggiore consistenza censita al Catasto Terreni del Comune di Polistena al foglio 18 particella 532 e identificato dalla particella 1631 del foglio 18 del Catasto Terreni del
Comune di Polistena nel tipo di frazionamento redatto dal geometra depositato Controparte_5 presso il Comune di Polistena il 24.06.2021 e meglio identificato come lotto n. 2 nella planimetria allegata alla relazione redatta dal geometra depositata in atti;
Controparte_6
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025 per la causa promossa da , rappresentata e difesa dall'Avv. Puntoriero Parte_1
Giulia, contro , rappresentato e difeso dall'Avv. Sergi Olga, e contro CP_1 Controparte_2
, e contumaci, si dà atto che parte attrice ha depositato,
[...] Controparte_3 CP_4 nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1280/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279/2023 R.G. tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Scultore G. Renda n. 1, Polistena (RC), presso lo studio dell'Avv.
Puntoriero Giulia, che la rappresenta e difende per procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Via Largo Ospedale n. 8, Taurianova (RC), presso lo studio dell'Avv. Sergi Olga, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTO
E
nata a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_4 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Usucapione.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con ricorso depositato il 16.10.2023 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_2 di Palmi, , , al fine di CP_1 Controparte_2 CP_4 Controparte_3 ottenere l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione dell'appezzamento di terreno sito in Polistena località “Belà” della superficie catastale di 353 mq. facente parte della particella di maggiore consistenza censita al Catasto Terreni del comune di
Polistena al foglio 18 particella 532 ed identificato dalla particella 1631 nel tipo di frazionamento redatto dal geometra depositato presso il Comune di Polistena il 24.06.2021. A Controparte_5 sostegno della propria domanda deduceva di possedere da oltre venti anni, in modo continuativo, pubblico, pacifico ed esclusivo il predetto terreno, coltivandolo da solo e procedendo anche alla sua recinzione, costituita da pali di legno e rete metallica ricoperta da una rete di colore verde che impedisce l'introspezione, consentendone l'accesso esclusivamente tramite un cancello di legno munito di catena e lucchetto, di cui soltanto lui deteneva le chiavi.
I convenuti , e pur ritualmente citati in Controparte_2 Controparte_3 CP_4 giudizio, non si sono mai costituiti e, pertanto vanno dichiarati contumaci.
Si costituiva invece, con comparsa depositata il 5.02.2024, il convenuto , il quale CP_1 dichiarava di aderire al ricorso proposto e alle conclusioni ivi formulate.
Durante l'istruttoria venivano espletate le prove orali ammesse e acquisiti i documenti ritualmente prodotti;
la causa, pertanto veniva trattenuta in decisione.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Innanzitutto, si rileva che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, parte attrice ha prodotto certificazione catastale da cui risulta l'intestazione del bene per cui è causa a nome dei convenuti, potendosi pertanto evincere la regolarità del contraddittorio. È stata, altresì, allegata agli atti la documentazione attestante che nei registri immobiliari non risultano trascritti atti comportanti la variazione della titolarità del bene.
In punto di diritto va chiarito che i presupposti costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. sono sia l'esercizio di un potere di godimento pieno ed esclusivo (elemento materiale o corpus possessionis), sia l'intenzione del possessore di comportarsi uti dominus (animus possidendi), ossia di godere e disporre del bene come fosse proprio, a prescindere dallo stato soggettivo di buona fede, non richiesto dalla citata disposizione, per cui è onere dell'attore fornire la prova del corpus possessionis, incombendo, invece, su parte convenuta, l'onere processuale di dedurre e dimostrare che il potere esercitato sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza.
Costituisce altresì principio pacifico quello secondo cui il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando
- con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, per un ventennio, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr., ex multis, Cass.
25922/2005).
Venendo all'esame della fattispecie concreta, dall'escussione testimoniale è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che l'attrice ha posseduto per oltre venti anni in modo pacifico e continuato il terreno oggetto del giudizio, utilizzandolo a fini agricoli ed esplicando sullo stesso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà con modalità tali da escludere il compossesso da parte di terzi soggetti: il teste escusso all'udienza dell'11.07.2025, sig. , il quale ha Testimone_1 dichiarato di aver coadiuvato l'attrice nello svolgimento delle attività agricole, ha confermato di aver sempre visto la occuparsi del terreno, il quale risultava recintato e nella sua esclusiva Pt_1 disponibilità.
Le dichiarazioni del teste, in quanto prive di contraddizioni, provenienti da una persona che ha dimostrato di conoscere bene i luoghi di causa, devono ritenersi attendibili ed idonee a dimostrare l'effettivo potere esercitato da parte attrice sull'immobile oggetto della domanda del giudizio.
Atteso l'oggettivo possesso del bene, in mancanza di alcuna contestazione circa la natura del possesso quale mera detenzione o tolleranza, deve ritenersi acclarato, per quanto sopra esposto, l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c..
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi
è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore di parte attrice in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile (e non rientrando nella particolare disciplina di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.) il termine normativamente previsto è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, il termine a quo in cui l'attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si osserva, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulla parte convenuta – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Anzi, nel caso di specie, il convenuto costituito , contitolare formale della maggior CP_1 quota del terreno in questione, ha aderito integralmente alla domanda di usucapione formulata da
. Parte_1
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per la fattispecie acquisitiva de qua,
deve essere dichiarata proprietaria esclusiva del bene indicato in citazione per averlo Parte_1 usucapito. Stante la contumacia dei convenuti , e e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
l'adesione al ricorso introduttivo del costituito , le spese di lite vengono integralmente CP_1 compensate.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ha acquistato a titolo di usucapione Parte_1 la proprietà del terreno sito in Polistena località “Belà” della superficie catastale di 353 mq. facente parte della particella di maggiore consistenza censita al Catasto Terreni del Comune di Polistena al foglio 18 particella 532 e identificato dalla particella 1631 del foglio 18 del Catasto Terreni del
Comune di Polistena nel tipo di frazionamento redatto dal geometra depositato Controparte_5 presso il Comune di Polistena il 24.06.2021 e meglio identificato come lotto n. 2 nella planimetria allegata alla relazione redatta dal geometra depositata in atti;
Controparte_6
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice dott. Mariano Carella