Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 28/11/2025, n. 21461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21461 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09763/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9763 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Antonuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n-OMISSIS-/2025 in data 13.02.2025 del Tribunale di Civitavecchia - Sez. Lavoro (-OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il Cons.RI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 2 settembre 2025, tempestivamente depositato, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n-OMISSIS-/2025 emesso in data 13.02.2025 dal Tribunale di Civitavecchia - Sez. Lavoro (-OMISSIS-) nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la restituzione dell’importo di €.2.258,25 “oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto” illegittimamente trattenutogli in busta paga.
Il suddetto decreto, ritualmente notificato in data 13.02.25, non è stato opposto nei termini di legge con conseguente definitiva esecutorietà in data 24.04.25 ai sensi dell’art.647 c.p.c.; parte ricorrente in data 29.04.2025 ha notificato il decreto ingiuntivo esecutivo al debitore in copia attestata conforme all’originale ai sensi degli artt.475 e 479 c.p.c. ai fini delle instaurande procedure esecutive (come documentato).
Ciò premesso, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, lamentando l’inerzia dell’amministrazione, ha chiesto ex artt. 112 e ss. c.p.a. l’ottemperanza del suddetto decreto ingiuntivo, stante l’avvenuto decorso dei centoventi giorni previsti dall’art.14 del d.l. 31 dicembre 1996 n.669 senza l’effettuazione del pagamento della somma dovuta oltre rivalutazione monetaria o interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, con assegnazione di un termine ritenuto congruo ai fini dell’assunzione degli atti conformativi ed ha chiesto contestualmente la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia con la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione e ritardo nell’esecuzione, ed ha chiesto altresì la condanna del Ministero alla refusione di spese di lite e onorari, in favore del difensore antistatario.
Il Ministero dell’Istruzione e del merito si è costituito in giudizio in resistenza con comparsa di stile.
Alla Camera di Consiglio del 12 novembre 2025, fissata con il rito speciale per la trattazione del ricorso per ottemperanza, la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso - regolare e tempestivo in rito - è fondato nei sensi e nei termini di seguito indicati.
La parte ricorrente ha premesso, in punto di fatto, di aver adito il Tribunale di Civitavecchia - Sez. Lavoro (-OMISSIS-) al fine di ottenere il pagamento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito dell’importo di €.2.258,25, illegittimamente trattenutogli in busta paga.
Con decreto ingiuntivo n. 21 del 2025 il Tribunale di Civitavecchia ha ingiunto “ al Ministero di pagare alla parte ricorrente -OMISSIS-entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 2258,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, nonché le spese legali della presente procedura che liquida in complessivi euro 322,00 di cui euro 237,00 per compensi ed euro 85,00 per spese documentate e generali, oltre iva e cpa, da distrarsi” . Il suddetto decreto, munito di formula esecutiva, è stato ritualmente notificato dalla parte ricorrente all’amministrazione nei termini sopra indicati e non è stato opposto né è seguita alcuna esecuzione, come documentato.
A fronte di tali deduzioni, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio ma non ha allegato alcuna memoria né documentazione.
2.1.Tanto premesso, osserva il Collegio che, a fronte del decreto ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia, passato in giudicato e munito di formula esecutiva ritualmente notificato dalla parte ricorrente, non risulta che l’amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dictum giudiziale.
Per tali motivi, si è verificata l’ipotesi contemplata dagli artt. 112, comma 2, lett. c) e 114, comma 4, lett. a) del c.p.a., e, per l’effetto, deve essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione - entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla notifica ovvero dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento - al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, indicato in premessa.
Ritiene, inoltre, questo Collegio di provvedere, sin d’ora, alla nomina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a. di un Commissario ad acta, individuato nella persona del Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega, per l’ipotesi che, elasso il termine di cui sopra, l’amministrazione permanga nella propria inerzia.
Va, poi, disattesa la richiesta di fissazione di una somma a titolo di penale, per ogni ulteriore ritardo, essendo, allo stato, tale richiesta manifestamente iniqua, non potendosi ravvisare la volontà dell’amministrazione di rimanere ulteriormente inerte anche tenuto conto della nomina del Commissario ad acta.
In conclusione, il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto nei sensi e nei termini suindicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione resistente e vengono liquidate, in favore della parte ricorrente, come da dispositivo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito o un funzionario designato dal medesimo, il quale, in caso di inadempienza e con spese a carico del predetto Ministero, provvederà, su istanza della parte interessata, ad emanare gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione al decreto ingiuntivo stesso, entro 60 giorni dalla designazione; con la precisazione che trattandosi di funzioni di Commissario ad acta assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione tenuta a dare ottemperanza al decreto ingiuntivo, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Istruzione e del merito.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 800,00 (Ottocento/00), per compensi professionali, oltre IVA, CPA e accessori, come per legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente sentenza alle parti, nonché al Commissario ad acta designato presso la sua sede.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AM, Presidente, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI AM |
IL SEGRETARIO